8.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/63


REGOLAMENTO (CE) N. 319/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c), m) e n),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le parcelle corrispondenti alla superficie ammissibile dovevano restare a disposizione dell’agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. Il regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio, del 14 febbraio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ha modificato l’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, autorizzando gli Stati membri a fissare la data in cui le parcelle devono essere a disposizione dell’agricoltore. In seguito a tale modifica, le modalità di applicazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2), concernenti l’applicazione dell’obbligo di mantenere le parcelle a disposizione dell’agricoltore per almeno dieci mesi, sono diventate obsolete. L’articolo 24, paragrafo 2, di detto regolamento deve essere pertanto soppresso. Occorre inoltre adattare in conseguenza l’articolo 26, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2)

In seguito alle modifiche delle norme di condizionalità introdotte dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 146/2008, occorre adattare anche il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3).

(3)

Sono state introdotte norme che richiedono, in certi casi, un controllo a posteriori da parte dell’autorità competente per accertare che l’agricoltore abbia intrapreso un’azione correttiva. Al fine di evitare un allentamento del sistema di controllo, in particolare per quanto riguarda i campioni per i controlli in loco, occorre precisare che i suddetti casi di controllo a posteriori non devono essere presi in considerazione nel definire il campione minimo di controllo.

(4)

Inoltre, qualora uno Stato membro si avvalga della possibilità di non applicare alcuna riduzione per le inadempienze minori o di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, come disposto all’articolo 6, paragrafo 3, o all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, occorre adottare disposizioni per l’eventualità che l’agricoltore non intraprenda l’azione correttiva prescrittagli.

(5)

Occorre quindi modificare i regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 796/2004.

(6)

La possibilità di non applicare alcuna riduzione per le inadempienze minori o di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 100 EUR si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008. Di conseguenza, le modifiche previste dal presente regolamento devono applicarsi alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che decorrono dal 1o gennaio 2008. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, le nuove disposizioni in materia di responsabilità dell’agricoltore per inadempienza in caso di cessione della terra si applicano a decorrere dal 1o aprile 2008. Pertanto, la rispettiva modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 deve applicarsi anch’essa a decorrere da tale data.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (4) contiene un riferimento a una disposizione del regolamento (CE) n. 796/2004 che dovrebbe essere soppressa dal presente regolamento. A fini di certezza del diritto, è opportuno precisare che la suddetta disposizione rimane in vigore agli effetti dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006 fino all’adozione di un’ulteriore decisione secondo l’idonea procedura legislativa.

(8)

Il comitato di gestione dei pagamenti diretti non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:

1)

All’articolo 24, il paragrafo 2 è soppresso.

2)

All’articolo 26, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Lo Stato membro definisce la regione di cui al paragrafo 1 al più tardi un mese prima della data fissata dallo Stato membro a norma dell’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:

1)

All’articolo 44 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Nel fissare la percentuale minima di controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non viene tenuto conto delle azioni prescritte all’articolo 6, paragrafo 3, o all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

2)

All’articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata entro tre mesi dalla data del controllo in loco.

Salvo che l’agricoltore abbia adottato un’azione correttiva immediata che abbia messo fine all’inadempienza constatata, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’agricoltore viene informato dell’azione correttiva che sarà adottata, secondo la suddetta disposizione, entro il termine di cui al primo comma.

Se uno Stato membro si avvale della possibilità di non applicare riduzioni o esclusioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’agricoltore interessato viene informato, entro un mese dalla decisione di non applicare la riduzione o l’esclusione del pagamento, dell’azione correttiva che sarà adottata.»

3)

Fatto salvo l’articolo 3 del presente regolamento, all’articolo 65 il paragrafo 2 è soppresso.

4)

All’articolo 66 sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2 bis.   Se uno Stato membro si avvale della possibilità di non applicare riduzioni o esclusioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’agricoltore non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica la riduzione o l’esclusione.

Il termine è fissato dall’autorità competente e non deve essere posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’infrazione.

ter.   Se uno Stato membro si avvale della possibilità di considerare un caso di inadempienza di importanza minore, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e l’agricoltore non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica una riduzione.

Il termine è fissato dall’autorità competente e non deve essere posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’infrazione.

L’inadempienza in questione non è considerata di importanza minore e si applica una riduzione non inferiore all’1 %, come disposto al paragrafo 1.

Inoltre, un’inadempienza considerata di importanza minore e sanata dall’agricoltore entro il termine di cui al primo comma non è considerata un’infrazione ai fini del paragrafo 4.»

5)

All’articolo 74, il paragrafo 7 è soppresso.

Articolo 3

L’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, come formulato prima di essere soppresso dall’articolo 2, punto 3, del presente regolamento, rimane in vigore ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1975/2006.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che decorrono dal 1o gennaio 2008.

Tuttavia, l’articolo 2, punto 3, si applica a decorrere dal 1o aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

(2)   GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1522/2007 (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 27).

(3)   GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 145/2008 (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 9).

(4)   GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1396/2007 (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 3).