2.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/5


REGOLAMENTO (CE) N. 293/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2008

recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali ivi fissati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali nazionali che non possono essere superati dagli aiuti supplementari di cui all’articolo 12 di detto regolamento.

(2)

Il riesame di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha evidenziato che i massimali fissati nell’allegato II non corrispondono più alla situazione strutturale delle aziende. Occorre quindi adattare i massimali applicabili a decorrere dal 2008.

(3)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 deve essere pertanto modificato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all’articolo 12, paragrafo 2

(milioni di EUR)

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgio

4,7

6,4

8,0

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

Danimarca

7,7

10,3

12,9

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Germania

40,4

54,6

68,3

62,7

62,7

62,7

62,7

62,7

Irlanda

15,3

20,5

25,6

24,4

24,4

24,4

24,4

24,4

Grecia

45,4

61,1

76,4

79,0

79,0

77,6

77,6

77,4

Spagna

56,9

77,3

97,0

98,3

98,3

97,8

97,8

97,8

Francia

51,4

68,7

85,9

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

Italia

62,3

84,5

106,4

96,9

97,0

95,6

94,9

94,9

Lussemburgo

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Paesi Bassi

6,8

9,5

12,0

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

Austria

12,4

17,1

21,3

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

Portogallo

10,8

14,6

18,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

Finlandia

8,0

10,9

13,7

12,6

12,6

12,5

12,5

12,5

Svezia

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Regno Unito

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5»