2.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/3


REGOLAMENTO (CE) N. 292/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (1), in particolare l’articolo 42, lettere a), b) e j),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (2) stabilisce un limite ai ritiri dal mercato in funzione del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. Al fine di promuovere la distribuzione gratuita come destinazione dei ritiri in questione, è opportuno non includere in tale limite i prodotti destinati alla distribuzione gratuita.

(2)

L’articolo 80, paragrafo 2, terzo comma, stabilisce un margine di errore del 3 % per il calcolo del volume della produzione commercializzata. Poiché questa formulazione può risultare fuorviante, è opportuno far riferimento in detta disposizione ad un margine di superamento del 3 %.

(3)

L’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007, prevede che i programmi operativi approvati prima del 31 dicembre 2007 possano essere modificati per renderli conformi ai requisiti di detto regolamento. Tuttavia tali modifiche richiedono da parte dello Stato membro interessato l’adozione di una strategia nazionale a norma del regolamento in questione e ciò può richiedere un certo tempo nel 2008.

(4)

I ritiri dal mercato in base al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (3) non possono essere realizzati dopo il 31 dicembre 2007, in considerazione delle modifiche apportate al regolamento in questione dal regolamento (CE) n. 1182/2007.

(5)

Inoltre è opportuno prevedere la rapida introduzione nel 2008 delle nuove misure relative alla prevenzione ed alla gestione delle crisi, nei casi in cui ciò sia fattibile dal punto di vista amministrativo e in cui possano essere attuati i controlli necessari, con riguardo segnatamente alle misure concernenti promozione, comunicazione e formazione.

(6)

Per consentire un’agevole transizione tra i regimi stabiliti dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 1182/2007 e la rapida attuazione delle nuove misure relative alla prevenzione ed alla gestione delle crisi nonché per evitare un’inutile interruzione delle misure di ritiro dal mercato, è opportuno consentire agli Stati membri di rendere ammissibili le spese relative a tali misure attuate a decorrere dal 1o gennaio 2008, anche se un’operazione nell’ambito di una misura è stata effettuata prima della modifica del programma operativo in questione destinata a includere tale operazione. Analogamente è opportuno autorizzare gli Stati membri a consentire modifiche delle misure previste dagli attuali programmi, in conformità dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007, al fine di includere le spese attuate a decorrere dal 1o gennaio 2008.

(7)

Per una gestione efficace, l’operazione deve peraltro rispettare le norme previste dal regolamento (CE) n. 1580/2007 ed è quindi necessario modificare la strategia nazionale e il programma operativo al fine di includere la misura di cui trattasi prima che sia presentata una domanda di pagamento per l’aiuto in questione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:

1.

All’articolo 80, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   I ritiri dal mercato non superano il 5 % del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità indicate nell’articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, o secondo qualsiasi altra modalità approvata dagli Stati membri in base all’articolo 81, paragrafo 2.»

2.

All’articolo 80, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni, con un margine annuo di superamento del 3 %.»

3.

All’articolo 152, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Gli Stati membri possono prevedere l’ammissibilità delle spese relative ad una o più delle misure di prevenzione e gestione delle crisi concernenti i ritiri dal mercato, la promozione, la comunicazione e la formazione attuate nel 2008 da un’organizzazione di produttori, anche qualora il programma operativo non sia stato ancora modificato al fine di includere la misura in esame. Affinché tali spese siano ammissibili:

a)

lo Stato membro deve verificare che la strategia nazionale da esso adottata nel 2008 in conformità al presente regolamento includa le misure di cui trattasi;

b)

nel 2008 il programma operativo deve essere modificato in conformità al presente regolamento, al fine di includere le misure di cui trattasi prima che sia introdotta una domanda per il pagamento dell’aiuto in questione; e

c)

le misure e i controlli relativi a tali misure devono essere conformi al presente regolamento.

Gli Stati membri possono prevedere che una modifica a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, concernente una misura inclusa in un programma operativo in vigore si applichi alle spese relative ad operazioni attuate nel 2008 anche prima che la modifica sia apportata, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b), e c).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).