27.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 85/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 274/2008 DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 2008
che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Le merci importate in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (TDC) conformemente al regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (1) non avranno verosimilmente ripercussioni negative significative sull’industria comunitaria date le restrizioni in materia di quantitativi o valori importati, di uso e/o di controlli doganali successivi all’importazione. Occorre pertanto escludere le importazioni di merci che beneficiano della franchigia doganale dall’applicazione delle misure di difesa commerciale imposte in virtù dell’articolo 133 del trattato. |
(2) |
Le importazioni di effetti e oggetti mobili destinati all’arredamento di una residenza secondaria sono soggette alle stesse restrizioni e agli stessi controlli delle medesime merci importate da persone fisiche che trasferiscono il loro luogo di residenza normale da un paese terzo. Nonostante creino lo stesso onere amministrativo per gli importatori e per le amministrazioni doganali degli Stati membri, le importazioni del primo tipo non beneficiano dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), a differenza di quelle del secondo. Inoltre, i vantaggi economici di una franchigia doganale per le importazioni di effetti e oggetti mobili destinati all’arredamento di una residenza secondaria sono modesti in confronto ai costi supplementari dei controlli. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni relative alla franchigia doganale per tali merci. |
(3) |
Il valore limite di 22 ECU stabilito all’articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 non è stato aumentato dal 1991, mentre i dazi doganali nello stesso periodo sono stati notevolmente ridotti o addirittura aboliti. È opportuno di conseguenza aumentare il valore limite per le spedizioni di valore trascurabile. |
(4) |
Per garantire che le importazioni di merci esenti da IVA contenute nei bagagli personali dei viaggiatori non vengano assoggettate a dazi doganali, occorre modificare le disposizioni relative a tali importazioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 918/83 per tener conto della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise di merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (2). È pertanto opportuno concedere una franchigia doganale ove la normativa nazionale in materia di IVA, attuata in conformità della direttiva 2007/74/CE, preveda un’esenzione dall’IVA. A tale riguardo è necessario assicurare che le stesse disposizioni in materia di franchigia doganale siano applicate nei territori elencati all’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3). |
(5) |
Il regolamento (CEE) n. 918/83 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 918/83 è così modificato:
(1) |
all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento determina i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell’articolo 133 del trattato al momento dell’immissione in libera pratica di merci nel territorio doganale della Comunità o della loro esportazione dal medesimo.»; |
(2) |
nel capitolo I, il titolo IV è soppresso; |
(3) |
all’articolo 27, il valore di 22 ECU è sostituito da 150 EUR; |
(4) |
l’articolo 45 è sostituito dal seguente: «Articolo 45 Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, purché tali importazioni siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma di disposizioni del diritto nazionale adottate in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (4). Le merci importate nei territori elencati all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (5) sono soggette alle stesse disposizioni in materia di franchigia doganale delle merci importate in qualsiasi altra parte del territorio dello Stato membro interessato. |
(5) |
gli articoli da 46 a 49 sono soppressi; |
(6) |
all’articolo 127 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Le merci che possono essere importate in regime di franchigia doganale in conformità del presente regolamento non sono soggette neanche a restrizioni quantitative applicate in virtù di misure adottate sulla base dell’articolo 133 del trattato.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC
(1) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.
(3) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).
(4) GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.
(5) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).»;