20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/1


REGOLAMENTO (CE) N. 261/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione e sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 20 novembre 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante le importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese (RPC) presentata a norma dell’articolo 5 del regolamento di base dalla Federazione ANIMA/COMPO («il denunciante») a nome di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione comunitaria complessiva di determinati compressori.

(2)

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping e del pregiudizio notevole che ne è derivato, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Il 21 dicembre 2006 il procedimento è stato avviato mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

2.   Misure provvisorie

(4)

Data la necessità di esaminare ulteriormente alcuni aspetti dell’inchiesta, si è deciso di proseguire l’inchiesta senza istituire misure provvisorie.

3.   Parti interessate dal procedimento

(5)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati, i rappresentanti della RPC, i produttori comunitari denuncianti e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i limiti di tempo indicati nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(6)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Quattordici produttori esportatori, compresi gruppi di società collegate, hanno chiesto che fosse loro applicato il TEM, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, o il TI qualora l’inchiesta stabilisse che non soddisfano le condizioni per fruire del TEM. Un produttore esportatore ha chiesto soltanto il TI.

(7)

Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori della RPC, di importatori e di produttori della Comunità, la Commissione ha indicato nell’avviso di apertura che si sarebbe potuto ricorrere al metodo del campionamento per determinare il dumping e il pregiudizio, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

(8)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC, gli importatori comunitari e i produttori comunitari sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (1o ottobre 2005-30 settembre 2006).

(9)

Per quanto riguarda i produttori comunitari, la Commissione, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, ha scelto un campione sulla base del maggior volume rappresentativo di esportazioni di determinati compressori nella Comunità sul quale l’inchiesta poteva ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile. Sulla base dalle informazioni comunicate dai produttori esportatori, la Commissione ha scelto le sei società o gruppi di società collegate (di seguito «le società costituenti il campione») con il maggior volume di esportazioni verso la Comunità. In termini di volume delle esportazioni, le sei società costituenti il campione rappresentavano il 93 % del totale delle esportazioni di determinati compressori dalla RPC verso la Comunità nel corso del periodo dell’inchiesta. Le parti interessate sono state consultate come disposto dall’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni.

(10)

Per quanto concerne i produttori comunitari, dato che soltanto tre gruppi di società hanno collaborato all’inchiesta, il campionamento è stato ritenuto non necessario.

(11)

Per quanto riguarda gli importatori, poiché soltanto uno di essi ha collaborato all’inchiesta, non si è ritenuto necessario ricorrere al campionamento.

(12)

Questionari sono stati inviati a tutte le società incluse nel campione e a tutte le altre parti notoriamente interessate. Risposte complete sono state ricevute da sei produttori esportatori della RPC, da tre produttori della Comunità e da un importatore. Un produttore della Comunità ha risposto soltanto al questionario di campionamento. Nessuna risposta al questionario è stata ricevuta da altre parti interessate.

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori comunitari

ABAC Aria Compressa SpA del gruppo ABAC, Torino (Italia),

FIAC SpA del gruppo FIAC, Bologna (Italia),

FINI SpA, Zola Predosa — Bologna (Italia);

b)

Produttori esportatori nella RPC

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd. del gruppo ABAC, Shanghai («Nu Air»),

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling («Xinlei»),

Hongyou/Taizhou Group: (1) Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling («Hongyou»); (2) Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling («Taizhou»),

Wealth Group: (1) Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai («Shanghai Wealth»);(2) Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong («Wealth Nantong»),

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou («Anlu»),

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd. del gruppo FIAC, Jiangmen («FIAC»);

c)

Società collegate nella RPC

Wealth Shanghai Import-Export Co. Ltd., Shanghai («Wealth Import Export»),

FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd. del gruppo FIAC («FIAC Hong Kong»);

d)

Importatore indipendente nella Comunità

Hans Einhell AG, Landau (Germania).

(14)

Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori che avrebbero potuto non ottenere il TEM e per determinare tale valore sulla base dei dati di un paese di riferimento, in questo caso il Brasile, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede delle seguenti società:

e)

Produttori in Brasile

FIAC Compressores de ar do Brasil Ltda. del gruppo FIAC, Araquara,

Schulz S/A, Joinville, Santa Catarina, Brasile.

4.   Periodo dell’inchiesta

(15)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(16)

Il prodotto in esame è costituito da compressori alternativi, di portata non superiore a 2 metri cubi (m3) al minuto, originari della RPC («compressori» o «prodotto in esame») dichiarati di norma ai codici NC ex84144010, ex84148022, ex84148028 ed ex84148051.

(17)

Un compressore è costituito generalmente da una pompa azionata da un motore elettrico o direttamente o tramite un meccanismo a cinghia. Nella maggior parte dei casi, l’aria pressurizzata è pompata in un serbatoio, da cui esce passando per un regolatore di pressione e un tubo flessibile di gomma. I compressori, in particolare quelli più grandi, possono essere muniti di ruote per essere più mobili. Possono essere venduti soli o essere accompagnati da accessori per la polverizzazione, la pulizia o il gonfiaggio di pneumatici e altri oggetti.

(18)

L’avviso di apertura di questo procedimento citava anche le pompe per compressori alternativi. Dall’inchiesta è risultato che dette pompe sono uno (ma non il solo) dei componenti essenziali dei compressori in esame (secondo il modello, rappresentano tra il 25 % e il 35 % del costo totale del prodotto finale) e possono essere vendute separatamente o montate su altri compressori non oggetto di questa inchiesta. Inoltre, è risultato dall’inchiesta che queste pompe non presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche dei compressori completi e non sono utilizzate per gli stessi scopi. Il compressore completo contiene anche altri componenti essenziali (il serbatoio, il motore). I circuiti di distribuzione e la percezione della clientela non sono gli stessi, a seconda che si tratti di una pompa o di un compressore completo. Pertanto, si conclude che, in questo caso, le pompe per compressori alternativi non devono essere considerate come il prodotto in esame.

(19)

Il prodotto in esame è utilizzato per azionare strumenti pneumatici o per polverizzare, pulire o gonfiare pneumatici ed altri oggetti. L’inchiesta ha mostrato che, malgrado le differenze nelle dimensioni, nei materiali e nei procedimenti di fabbricazione, i vari tipi di prodotti in esame condividono tutti le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e servono in generale per gli stessi usi. Sono quindi considerati come un solo prodotto ai fini del presente procedimento.

2.   Prodotto simile

(20)

L’inchiesta ha dimostrato che i compressori fabbricati e venduti dall’industria comunitaria nella Comunità, quelli fabbricati e venduti sul mercato interno nella RPC e in Brasile, paese di riferimento, e quelli fabbricati nella RPC e venduti alla Comunità presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e lo stesso utilizzo di base.

(21)

Tutti questi compressori sono quindi considerati prodotti simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Dati generali

(22)

Quattordici società o gruppi di società, rappresentanti il 100 % delle esportazioni del prodotto in esame nella CE, si sono manifestate. Il grado di cooperazione è stato quindi elevato. Tredici società o gruppi di società hanno chiesto il TEM, una società ha chiesto soltanto il TI. Come si è detto al considerando 9, sei società sono state selezionate per costituire il campione sulla base del loro volume di esportazioni.

2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(23)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori di cui sia accertata la conformità ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(24)

Per comodità di riferimento, tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:

1)

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali; il costo dei principali fattori di produzione riflette nel complesso i valori di mercato;

2)

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali e d’applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia di fallimenti e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5)

il cambio delle valute viene effettuato ai tassi di mercato.

(25)

Cinque società o gruppi di società di produttori esportatori cinesi compresi nel campione hanno inizialmente chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno risposto nei termini prescritti al questionario per i produttori esportatori. Tutti questi gruppi comprendevano sia produttori del prodotto in esame, sia società collegate ai produttori e operanti nella vendita del prodotto in esame. È prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfa le condizioni per ottenere il TEM. Hanno chiesto il TEM i seguenti gruppi:

Nu Air,

Xinlei,

Hongyou/Taizhou,

Shanghai Wealth/Wealth Nantong,

FIAC.

(26)

Per i suddetti produttori esportatori inclusi nel campione e che hanno collaborato, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato presso le sedi di tali società, quando lo ha ritenuto necessario, tutte le informazioni contenute nella domanda.

(27)

Dall’inchiesta è risultato che il TEM non poteva essere concesso a tre dei cinque produttori esportatori cinesi suddetti che lo avevano chiesto, perché queste società o questi gruppi di società non rispondevano al secondo dei criteri enunciati al considerando 24. Inoltre, uno dei gruppi di società non rispondeva neppure al terzo criterio.

(28)

Due società o gruppi di società (FIAC e Nu Air) rispondevano a tutti i criteri di cui al considerando 24 e hanno ottenuto il TEM.

(29)

Una società (Taizhou) che fa parte del gruppo di società Hongyou/Taizhou e un’altra società (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) non hanno potuto dimostrare di rispondere al secondo dei criteri di cui al considerando 24, perché le loro pratiche e norme contabili non sono risultate conformi alle norme contabili internazionali. Il gruppo di società Hongyou/Taizhou e la società Wealth Shanghai/Nantong Wealth non hanno quindi potuto fruire del TEM.

(30)

Una società (Xinlei) non è stata in grado di dimostrare la sua rispondenza al secondo criterio di cui al considerando 24, dato che le sue pratiche e norme contabili non erano conformi alle norme contabili internazionali. Inoltre, questa società non ha potuto dimostrare pienamente il pagamento per i suoi diritti d’utilizzo del suolo. Non rispondeva quindi neppure al terzo dei criteri di cui al considerando 24. Di conseguenza, non ha potuto ottenere il TEM.

(31)

Un importatore indipendente ha sollevato un’obiezione contro la concessione del TEM a Nu Air, adducendo l’esistenza di alcune incoerenze nei conti revisionati del 2004 e 2005. Nu Air ha tuttavia potuto dimostrare l’assenza di incoerenze e chiarire i punti sollevati da questo importatore. L’obiezione è stata quindi respinta.

(32)

Lo stesso importatore ha obiettato alla concessione del TEM a FIAC, sostenendo che questa società aveva negoziato nel 2002 un accordo preliminare con le autorità regionali che gli avrebbe permesso di utilizzare gratuitamente un appezzamento di terreno per un periodo massimo di tre anni, in attesa del completamento delle formalità di esproprio. Questo accordo è però scaduto senza che FIAC ne abbia mai fatto uso o abbia acquisito un diritto di proprietà del terreno. D’altra parte, FIAC ha potuto dimostrare di aver sempre pagato un affitto per i locali utilizzati nel quadro delle sue attività. L’argomento è stato quindi respinto.

(33)

Una società (Hongyou) del gruppo di società Hongyou/Taizhou ha obiettato che il TEM non dovrebbe esserle rifiutato a causa di problemi che riguardano un’altra società (Taizhou). Secondo il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), le società Hongyou e Taizhou devono però essere considerate parti collegate. Poiché non è stato possibile concedere il TEM a Taizhou, non si è potuto concederlo neppure a Hongyou.

(34)

Risulta da quanto precede che tre delle cinque società o gruppi di società cinesi inclusi nel campione che avevano chiesto il TEM non hanno potuto dimostrare di rispondere a tutti i criteri enunciati all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(35)

Si è ritenuto pertanto che il TEM dovesse essere concesso a due società (FIAC e Nu Air) e rifiutato a tre altre società o gruppi di società. Il comitato consultivo è stato consultato e non ha mosso obiezioni alle conclusioni dei servizi della Commissione.

3.   Trattamento individuale («TI»)

(36)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, tranne nei casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

(37)

Tutti i produttori esportatori che hanno chiesto il TEM hanno anche chiesto di fruire del TI qualora fosse loro rifiutato il TEM. Una società (Anlu) ha chiesto solo il TI.

(38)

Delle quattro società o gruppi di società inclusi nel campione a cui non è stato possibile concedere il TEM (Xinlei, Hongyou/Taizhou, Wealth Shanghai/Nantong Wealth) o non lo hanno chiesto (Anlu), tre (Xinlei, Anlu e Wealth Shanghai/Nantong Wealth) rispondevano a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5 e hanno potuto fruire del TI.

(39)

La società Taizhou non è stata in grado di dimostrare che rispondeva a tutte le condizioni richieste per fruire di un trattamento individuale secondo l’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. I gravi problemi posti dal sistema contabile della società hanno reso impossibile verificare se il criterio di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base, secondo il quale i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati e le condizioni di vendita devono essere determinati liberamente, era soddisfatto.

(40)

La richiesta di TI della società Taizhou è stata quindi respinta.

4.   Valore normale

4.1.   Società o gruppi di società cui è stato possibile concedere il TEM

(41)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha inizialmente stabilito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno ottenuto il TEM, se le loro vendite sul mercato interno del prodotto in esame a clienti indipendenti fossero rappresentative, cioè se il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle loro vendite all’esportazione del prodotto in esame nella Comunità. Poiché le due società o gruppi di società avevano vendite pressoché inesistenti sul mercato interno, è stato considerato che il prodotto non era venduto in quantità sufficientemente rappresentative per fornire una base adeguata ai fini della determinazione del valore normale.

(42)

Poiché non è stato possibile stabilire il valore normale sulla base delle vendite sul mercato interno, si è dovuto applicare un altro metodo. A questo scopo, la Commissione ha utilizzato un valore normale costruito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione del prodotto in esame sostenuti dalle società o dai gruppi di società. Ai fini della costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, il costo di produzione è maggiorato di un congruo importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti. Le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti non hanno potuto essere stabiliti secondo il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6, primo comma del regolamento di base, in quanto nessuna delle società o nessuno dei gruppi di società realizzavano vendite interne rappresentative. Non hanno potuto essere stabiliti sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), perché non c’erano altre società a cui potesse essere concesso il TEM. Le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti non hanno potuto essere stabiliti sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), perché nessuna delle società e nessuno dei gruppi di società realizzavano vendite rappresentative, nel corso di normali operazioni commerciali, della stessa categoria generale di prodotti. Le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati di conseguenza determinati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), («qualunque altro metodo appropriato») sulla base degli importi corrispondenti registrati dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato. Le informazioni disponibili al pubblico hanno mostrato che tale margine di profitto non superava i profitti realizzati da altri produttori noti della stessa categoria generale di prodotti (macchine elettriche) nella RPC durante il PI.

4.2.   Società o gruppi di società cui non è stato possibile concedere il TEM

(43)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(44)

L’avviso di apertura del procedimento proponeva il Brasile come paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. Le parti interessate sono state invitate ad esprimersi in proposito. Nessuna delle parti interessate si è dichiarata contraria alla proposta.

(45)

Esistono in Brasile quattro produttori conosciuti, che fabbricano circa 220 000 compressori all’anno e le cui importazioni ammontano a circa 30 000 unità. La Commissione ha chiesto la collaborazione di tutti i produttori conosciuti in Brasile.

(46)

Due produttori brasiliani hanno collaborato all’inchiesta. Uno dei due è collegato a un produttore comunitario, il gruppo FIAC. L’inchiesta ha rivelato che questo produttore praticava prezzi generalmente elevati, in ragione soprattutto del fatto che fabbricava un volume ridotto di compressori sofisticati destinati a usi medici, non direttamente comparabili con il prodotto in esame. Tenuto conto delle caratteristiche molto diverse dal prodotto e del mercato, sarebbe difficile effettuare gli adeguamenti necessari per utilizzare questi dati ai fini della determinazione del valore normale dei compressori di fabbricazione cinese. Il secondo produttore brasiliano che ha collaborato fabbricava alcuni modelli di compressori comparabili a quelli esportati nella Comunità dai produttori esportatori cinesi. Pertanto, i prezzi praticati sul mercato brasiliano per i modelli analoghi di questo produttore brasiliano venduti nel corso di normali operazioni commerciali sono stati utilizzati come base per stabilire il valore normale nel caso dei produttori esportatori che non hanno ottenuto il TEM.

5.   Prezzo all’esportazione

(47)

I produttori esportatori esportavano nella Comunità direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società commerciali indipendenti situate nella Comunità e al di fuori di essa.

5.1.   Società o gruppi di società cui è stato possibile concedere il TEM o il TI

(48)

Per le esportazioni verso la Comunità effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità o tramite società commerciali indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(49)

Per le esportazioni verso la Comunità effettuate tramite società commerciali collegate aventi sede nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. Per le vendite realizzate tramite società collegate stabilite fuori della Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità.

5.2.   Società o gruppi di società cui non è stato possibile concedere né il TEM né il TI

(50)

Per le due società esportatrici cinesi incluse nel campione cui non è stato concesso né il TEM né il TI (gruppo Taizhou/Hongyou), i dati relativi alle loro vendite all’esportazione non hanno, per le ragioni indicate al considerando 29, potuto essere utilizzati per stabilire margini di dumping individuali. Un margine di dumping è stato quindi calcolato secondo il metodo descritto al considerando 55.

6.   Confronto

(51)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(52)

Su questa base, per i produttori esportatori cinesi che hanno potuto ottenere il TEM o il TI sono stati effettuati, in casi necessari e giustificati, adeguamenti per le differenze relative allo stadio commerciale, ai costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, ai costi accessori, d’imballaggio, del credito e del servizio d’assistenza (garanzie). Per le altre società è stato operato un adeguamento medio basato sugli adeguamenti anzidetti.

(53)

Per quanto riguarda le vendite effettuate attraverso società collegate aventi sede al di fuori della Comunità, è stato applicato un adeguamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, nei casi in cui è stato dimostrato che queste società esercitavano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera su commissione. Questo adeguamento è stato basato sulle spese generali, amministrative e di vendita delle società commerciali e sui dati relativi ai profitti ottenuti presso un commerciante indipendente della Comunità.

7.   Margini di dumping

(54)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling and Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai e Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Società non comprese nel campione che hanno collaborato (elencate nell’allegato)

51,6 %

Tutte le altre società

77,6 %

(55)

Per le due società incluse nel campione che non hanno ottenuto né il TEM né il TI il margine di dumping è stato calcolato come media ponderata dei margini stabiliti per le tre società o gruppi di società che hanno ottenuto il TI ma non il TEM.

(56)

Per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, il margine di dumping è stato calcolato come media ponderata dei margini stabiliti per tutte le società del campione.

(57)

Tenuto conto del grado di collaborazione elevato (100 %) indicato al considerando 22, un margine di dumping medio applicabile su scala nazionale è stato fissato al livello più elevato applicabile alle società incluse nel campione.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria

(58)

In base alla definizione di industria comunitaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base, all’inizio dell’inchiesta è stata considerata la possibilità di includere nella definizione di produzione comunitaria la produzione dei seguenti fabbricanti comunitari:

quattro fabbricanti comunitari denunzianti: CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC SpA e FINI SpA,

un altro produttore comunitario che ha pienamente collaborato all’inchiesta e ha sostenuto il procedimento: ABAC Aria Compressa SpA del gruppo ABAC. Si segnala che nel 2007 il gruppo ABAC ha venduto questa società ad un’altra società,

sei altri produttori comunitari indicati nella denuncia. Queste società hanno ricevuto un questionario di campionamento, ma una sola di esse ha espresso, entro il termine indicato nell’avviso di apertura, l’intenzione di collaborare ulteriormente al procedimento. Questo produttore ha però cessato la collaborazione poco tempo dopo e non ha fornito risposte complete al questionario,

venti altri produttori indicati nella denuncia, che assemblano il prodotto simile utilizzando parti fabbricate dai suddetti produttori comunitari e/o importate da paesi terzi. In quantità molto limitate il prodotto simile è fabbricato anche dal settore dei compressori per uso industriale. Questionari sono stati inviati a tutti questi fabbricanti, ma nessuno ha risposto.

(59)

Due dei produttori denuncianti hanno cessato di collaborare poco dopo l’apertura del procedimento e non hanno risposto al questionario di campionamento.

(60)

L’inchiesta ha dimostrato che, parallelamente alla loro fabbricazione comunitaria, le tre società (o gruppi di società) che hanno collaborato hanno anche importato quantità crescenti del prodotto in esame per rivenderle sul mercato comunitario. Come risulta dall’inchiesta, tutti i produttori che hanno collaborato hanno deciso di delocalizzare parzialmente la loro produzione, almeno per la parte più esposta all’aumento delle importazioni in dumping dalla RPC. Le importazioni realizzate dalle società (o dai gruppi di società) che hanno collaborato provenivano principalmente dalle rispettive società collegate o controllate stabilite nella RPC.

(61)

È stato quindi esaminato se, nonostante tali volumi di importazioni, il centro d’interesse di queste società fosse ancora nella Comunità.

(62)

Quanto al volume delle importazioni realizzate dai fabbricanti comunitari che hanno collaborato, si è stabilito che due di queste società (o gruppi di società), le società A e B, importavano quantità crescenti, ma relativamente modeste del prodotto in esame (nel corso del periodo considerato, il volume delle rivendite del prodotto in esame originario della RPC è rimasto inferiore al volume delle rispettive vendite nette della produzione propria di queste società). Inoltre, queste società hanno mantenuto le loro sedi centrali e le loro attività di ricerca e sviluppo all’interno della Comunità. Si conclude quindi che il centro d’interesse delle società A e B è sempre situato nella Comunità e che queste due società, nonostante le loro importazioni dalla RPC, devono essere considerate come facenti parte della produzione comunitaria.

(63)

Quanto all’altro gruppo di società che ha collaborato (società C), si è accertato che la proporzione del prodotto importato venduto sul mercato comunitario non solo era notevolmente aumentata nel periodo considerato, ma, a partire dal 2005, superava anche i volumi del prodotto simile fabbricato e venduto nella Comunità. Nel corso del periodo dell’inchiesta, il volume delle rivendite del prodotto in esame originario della RPC ha costituito la parte principale del volume totale delle vendite della società C sul mercato comunitario.

(64)

È stato valutato se, nonostante la loro notevole entità, i volumi importati potessero essere considerati come complementari rispetto alla gamma di prodotti o di natura temporanea. È risultato che le importazioni della società C non potevano essere considerate come complementari, ma erano basate su una decisione strategica di delocalizzare la produzione nella RPC, per ridurre il costo di produzione e sostenere la concorrenza delle altre importazioni cinesi. Si è accertato che nel periodo dell’inchiesta molti modelli prodotti nella RPC erano anche prodotti in Italia da un’altra società che fa parte dello stesso gruppo. I compressori prodotti nella RPC erano quindi in concorrenza diretta con quelli prodotti dallo stesso gruppo in Italia. In base a quanto precede e tenuto conto dell’importanza della rivendita di prodotti importati nelle vendite totali della società C, non è stato possibile concludere che il centro d’interesse della società C, per quanto riguarda la fabbricazione del prodotto in esame, era sempre situato nella Comunità. È stato ritenuto probabile che la società C continuerà o anche aumenterà le sue importazioni del prodotto simile dal paese interessato per rivenderle sul mercato comunitario, il che implica che tale società debba essere considerata un importatore piuttosto che un produttore comunitario.

(65)

Pertanto, si conclude che la società C non deve essere inclusa nella definizione della produzione comunitaria.

(66)

In conclusione, la produzione comunitaria di determinati compressori, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base, è stata definita come la produzione totale di tutte le società di cui al considerando 58, esclusa la produzione della società C. In mancanza di collaborazione da parte di un certo numero di produttori e di assemblatori della Comunità, la produzione è stata stimata in base alle informazioni raccolte durante l’inchiesta e ai dati contenuti nella denuncia.

2.   Industria comunitaria

(67)

Il procedimento è stato aperto in seguito alla denuncia sporta dalla federazione italiana ANIMA, in rappresentanza di quattro società che fabbricano compressori e di un produttore che sostiene la denuncia (come precisato al considerando 58). Nonostante la mancanza di collaborazione da parte di due delle società denuncianti e l’esclusione di un fabbricante comunitario dalla definizione della produzione comunitaria, si è constatato che gli altri due produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta rappresentavano una quota maggioritaria, in questo caso pari al 50 % circa, della produzione comunitaria totale. I due produttori che hanno collaborato sono quindi considerati costituire l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 e dall’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

(68)

Gli altri produttori indicati nella denuncia e specificati al considerando 58, ad eccezione della società esclusa dalla definizione della produzione comunitaria, sono qui di seguito designati come «gli altri produttori comunitari». Nessuno di essi si è opposto alla denuncia.

3.   Consumo comunitario

(69)

Il consumo comunitario è stato calcolato tenendo conto del volume delle vendite della produzione propria della società C e dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, dei dati sul volume di importazioni nel mercato comunitario forniti da Eurostat e, per quanto riguarda gli altri produttori comunitari, delle informazioni figuranti nella denuncia.

(70)

Nel periodo considerato il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile si è ridotto del 6 %, raggiungendo circa 3 066 000 unità durante il PI. Più precisamente, il consumo comunitario è diminuito del 7 % nel 2004, per poi aumentare leggermente di un punto percentuale nel 2005 e stabilizzarsi a questo livello nel corso del PI. Il calo del consumo comunitario può essere attribuito alla contrazione delle vendite dei produttori della Comunità e alla diminuzione delle importazioni da altri paesi terzi (in particolare Stati Uniti e Giappone).

 

2003

2004

2005

PI

Consumo UE (unità)

3 270 283

3 053 846

3 075 358

3 065 898

Indice

100

93

94

94

4.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume

(71)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità è fortemente aumentato tra il 2003 e il PI. Nel corso del periodo considerato è aumentato del 182 % e ha superato 1 600 000 unità. In particolare, le importazioni dal paese interessato sono aumentate del 66 % tra il 2003 e il 2004, di un ulteriore 110 % nel 2005 e di 6 punti percentuali nel PI.

b)   Quota di mercato

(72)

La quota di mercato detenuta dagli esportatori del paese interessato è aumentata di oltre 35 punti percentuali durante il periodo considerato e ha raggiunto nel PI il 53 %. Gli esportatori cinesi hanno aumentato la loro quota di mercato di 13 punti percentuali tra il 2003 e il 2004, poi di altri 20 punti percentuali nel 2005. Nel corso del PI la quota di mercato degli esportatori del paese interessato è lievemente aumentata di un altro punto percentuale.

 

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni dalla RPC (unità)

574 795

953 001

1 586 614

1 622 702

Indice

100

166

276

282

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC

17,6 %

31,2 %

51,6 %

52,9 %

c)   Prezzi

i)   Andamento dei prezzi

(73)

I prezzi delle importazioni del prodotto in esame che figurano nella tabella seguente sono basati sui dati comunicati dagli esportatori che hanno collaborato e verificati nel corso dell’inchiesta. Durante il periodo considerato si è avuto un aumento globale del prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC, che è cresciuto del 6 % tra il 2003 e il PI. Questa tendenza all’aumento dei prezzi riflette probabilmente l’evoluzione della gamma dei prodotti proposti, dato che i fabbricanti cinesi iniziano gradualmente a produrre ed esportare compressori più perfezionati e più costosi.

 

2003

2004

2005

PI

Prezzo delle importazioni dalla RPC (EUR/unità)

35,15

34,61

35,70

37,27

Indice

100

98

102

106

ii)   Sottoquotazione dei prezzi

(74)

Sono stati messi a confronto i prezzi medi di modelli comparabili del prodotto in esame applicati dai produttori esportatori e dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. A tal fine, i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria, al netto di riduzioni e imposte, applicati ad acquirenti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi cif franco frontiera comunitaria applicati dai produttori esportatori della RPC, opportunamente adeguati per tener conto dei costi relativi alle operazioni di scarico e di sdoganamento. Dato che l’industria comunitaria vende di norma la sua produzione comunitaria direttamente a dettaglianti, mentre le merci cinesi sono vendute tramite importatori e/o commercianti collegati o indipendenti, è stato operato un adeguamento del prezzo all’importazione, se necessario, affinché il confronto fosse effettuato in relazione allo stesso stadio commerciale. Dal confronto è risultato che durante il PI il prodotto in esame è stato venduto nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell’industria comunitaria in misura compresa, secondo l’esportatore, tra il 22 % e il 43 %.

5.   Situazione dell’industria comunitaria

(75)

Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, la Commissione ha proceduto ad una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influenzano la situazione dell’industria comunitaria.

(76)

Poiché l’industria comunitaria è rappresentata solo da due produttori, i dati che la riguardano sono stati indicizzati e/o presentati in fasce di valori per salvaguardarne il carattere riservato, in conformità dell’articolo 19 del regolamento di base. Si ricorda che i dati presentati di seguito si riferiscono soltanto al prodotto simile fabbricato nella Comunità dall’industria comunitaria e non tengono quindi conto né delle pompe vendute separatamente né dei compressori fabbricati nella RPC dalle società collegate all’industria comunitaria e poi rivenduti nella Comunità.

a)   Produzione

(77)

La produzione dell’industria comunitaria è notevolmente diminuita tra il 2003 e il PI. In particolare, è scesa del 16 % nel 2004, di altri 23 punti percentuali nel 2005 e di altri 7 punti percentuali nel PI, periodo nel quale la produzione dell’industria comunitaria si è situata tra le 300 000 e le 400 000 unità.

 

2003

2004

2005

PI

Produzione (unità)

Dati riservati

Indice

100

84

61

54

b)   Capacità e tassi di utilizzo delle capacità

(78)

La capacità produttiva è aumentata del 3 % tra il 2003 e il 2004, di altri 9 punti percentuali nel 2005, rimanendo poi allo stesso livello nel PI. L’aumento della capacità di produzione nel 2005 può essere attribuito all’investimento realizzato da un solo produttore comunitario in una linea di produzione addizionale per compressori destinati ad un settore superiore del mercato. In tale periodo la capacità di produzione dell’industria comunitaria ha oscillato tra le 600 000 e le 800 000 unità.

(79)

Il tasso di utilizzazione delle capacità di produzione dell’industria comunitaria è sceso costantemente durante il periodo considerato e nel PI è stato inferiore alla metà del livello del 2003. Questa evoluzione riflette una caduta dei livelli di produzione. Durante il PI il tasso di utilizzo delle capacità dell’industria comunitaria ha oscillato tra il 40 % e il 50 %.

 

2003

2004

2005

PI

Capacità di produzione (unità)

Dati riservati

Indice

100

103

112

112

Utilizzazione delle capacità

Dati riservati

Indice

100

81

54

48

c)   Scorte

(80)

Il livello delle scorte finali dell’industria comunitaria è aumentato del 37 % nel 2004 e di altri 45 punti percentuali nel 2005, per poi diminuire di 138 punti percentuali nel PI. In tale periodo le scorte dell’industria comunitaria hanno oscillato tra le 10 000 e le 20 000 unità. Dato che la produzione del prodotto simile nella Comunità avviene principalmente su ordinazione, il livello delle scorte non è considerato un indicatore di pregiudizio utile per questo prodotto.

 

2003

2004

2005

PI

Scorte finali (unità)

Dati riservati

Indice

100

137

182

44

d)   Volume delle vendite

(81)

Le vendite della produzione propria dell’industria comunitaria sul mercato comunitario sono costantemente diminuite nel corso del periodo considerato. In particolare, sono scese del 19 % nel 2004, di altri 24 punti percentuali nel 2005 e di altri 9 punti percentuali nel PI. In tale periodo il volume delle vendite dell’industria comunitaria è stato compreso tra le 200 000 e le 300 000 unità.

 

2003

2004

2005

PI

Volume delle vendite CE (unità)

Dati riservati

Indice

100

81

57

48

e)   Quota di mercato

(82)

La quota di mercato dell’industria comunitaria è diminuita costantemente nel corso del periodo considerato. In particolare, l’indice che riflette l’evoluzione della quota di mercato dell’industria comunitaria è sceso del 13 % nel 2004, di altri 27 punti percentuali nel 2005 e ancora di 9 punti percentuale durante il PI, nel corso del quale la quota di mercato dell’industria comunitaria si situava tra il 5 % e il 10 %.

 

2003

2004

2005

PI

Quota di mercato dell’industria comunitaria

Dati riservati

Indice

100

87

60

51

f)   Crescita

(83)

Tra il 2003 e il PI, mentre il consumo comunitario è diminuito del 6 %, il volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità ha registrato un calo molto più pronunciato, pari al 52 %. Nel periodo considerato la quota di mercato dell’industria comunitaria si è ridotta di quasi la metà, mentre le importazioni in dumping hanno incrementato di oltre 35 punti percentuali la quota di mercato, raggiungendo il 53 %. Si è quindi concluso che non vi è stata alcuna crescita di cui l’industria comunitaria potrebbe aver beneficiato.

g)   Occupazione

(84)

Il livello dell’occupazione nell’industria comunitaria è diminuito costantemente nel corso del periodo considerato. È sceso del 10 % nel 2004, di altri 16 punti percentuali nel 2005 e ancora di 5 punti percentuale durante il PI, nel corso del quale il numero di posti di lavoro che, nell’industria comunitaria, erano destinati alla produzione e alla vendita del prodotto simile si situava tra 150 e 200.

 

2003

2004

2005

PI

Occupazione

Dati riservati

Indice

100

90

74

69

h)   Produttività

(85)

La produttività della forza lavoro dell’industria comunitaria, calcolata come produzione (in unità) annua per addetto, è diminuita del 7 % nel 2004, di altri 10 punti percentuali nel 2005 e ancora di 5 punti percentuali nel PI. Nel corso di quest’ultimo la produttività dell’industria comunitaria è stata compresa tra 1 500 e 2 000 unità per addetto. La diminuzione costante della produttività riflette il calo della produzione che, nel corso del periodo considerato, è stato un po’ più rapido di quello dell’occupazione corrispondente.

 

2003

2004

2005

PI

Produttività (unità per addetto)

Dati riservati

Indice

100

93

83

78

i)   Costo del lavoro

(86)

Il costo medio del lavoro per addetto è aumentato dell’8 % tra il 2003 e il 2004, quindi si è stabilizzato a questo livello nel 2005, per poi diminuire leggermente, di un punto percentuale, durante il PI. L’aumento del 2004 è stato dovuto, in particolare, a un aumento salariale negoziato da uno dei produttori dell’industria comunitaria a seguito di un conflitto con i sindacati. Inoltre, questo aumento negoziato dei salari è stato preceduto da uno sciopero nel 2003 e le conseguenti ore non retribuite hanno determinato una riduzione relativa del costo annuo del lavoro rispetto agli anni successivi.

 

2003

2004

2005

PI

Costo del lavoro annuo per addetto (EUR)

Dati riservati

Indice

100

108

108

107

j)   Fattori che incidono sui prezzi comunitari

(87)

I prezzi unitari per le vendite ai clienti indipendenti della produzione propria dell’industria comunitaria sono aumentati del 20 % tra il 2003 e il PI. In particolare, il prezzo di vendita medio è aumentato del 9 % nel 2004 e di altri 13 punti percentuali nel 2005, prima di scendere leggermente, di 2 punti percentuali, durante il PI. Nel corso di quest’ultimo, il prezzo unitario medio era compreso tra 100 e 150 EUR.

 

2003

2004

2005

IP

Prezzo unitario sul mercato comunitario. (EUR)

Dati riservati

Indice

100

109

122

120

(88)

L’aumento del prezzo unitario medio riflette il riorientamento parziale e progressivo della produzione dell’industria comunitaria verso il settore superiore del mercato, cioè verso modelli del prodotto simile di migliore qualità, più efficienti, di maggiore capacità e quindi di costo più elevato e venduti a prezzi più elevati.

(89)

Dato il volume e il livello di sottoquotazione dei prezzi, queste importazioni sono state certamente un fattore che ha influenzato i prezzi.

k)   Redditività e utile sul capitale investito

(90)

Nel corso del periodo considerato la redditività delle vendite della produzione propria dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, espressa in percentuale delle vendite nette, è rimasta negativa, pur facendo registrare un miglioramento. La redditività negativa è migliorata nel 2004 e ancora nel 2005, anno in cui il livello delle perdite è stato relativamente più basso, e si è deteriorata solo lievemente durante il PI. Nel corso di quest’ultimo, la redditività dell’industria comunitaria si situava tra – 3 % e – 10 %.

 

2003

2004

2005

IP

Redditività delle vendite CE (% delle vendite nette)

Dati riservati

Indice

– 100

–93

–28

–32

Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)

Dati riservati

Indice

– 100

–85

–19

–20

(91)

L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito l’andamento della redditività, rimanendo negativo in tutto il periodo considerato. È migliorato nel 2004 e nel 2005, per poi deteriorarsi leggermente durante il PI. Nel corso di quest’ultimo, l’utile sul capitale investito era compreso tra – 30 e – 15 %.

l)   Flusso di cassa

(92)

Il flusso di cassa netto per le attività operative è rimasto negativo nel corso del periodo considerato, ma è nettamente migliorato ed è stato solo lievemente negativo durante il PI, situandosi tra – 100 000 e 0 EUR.

 

2003

2004

2005

PI

Flusso di cassa (EUR)

Dati riservati

Indice

– 100

–67

–9

–1

m)   Investimenti e capacità di ottenere capitali

(93)

Gli investimenti annuali dell’industria comunitaria nella fabbricazione del prodotto simile sono aumentati del 72 % nel 2004 e di altri 75 punti percentuale nel 2005, per poi diminuire lievemente, di 7 punti percentuali, durante il PI. Gli investimenti netti nel corso del PI, tuttavia, sono stati relativamente bassi e si sono situati tra 1 300 000 e 2 300 000 EUR. L’aumento può essere attribuito a un investimento realizzato da uno dei produttori comunitari per affittare un nuovo fabbricato al fine di centralizzare e modernizzare il processo di produzione, e ad alcuni investimenti dell’industria comunitaria nella manutenzione e nel rinnovo di attrezzature esistenti, ma anche nell’acquisto di nuove attrezzature e moduli, per accrescere la competitività del suo prodotto nei confronti delle importazioni in dumping dalla Cina.

 

2003

2004

2005

PI

Investimenti netti (EUR)

Dati riservati

Indice

100

172

247

240

(94)

Nessun elemento di prova indicate una diminuzione o un aumento della capacità di ottenere capitali nel corso del periodo considerato è stato comunicato alla Commissione.

n)   Entità del margine di dumping

(95)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’effetto sull’industria comunitaria dell’entità dei margini di dumping effettivi non può considerarsi trascurabile.

o)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(96)

In assenza di informazioni sull’esistenza di eventuali pratiche di dumping precedenti la situazione esaminata dal presente procedimento, il fattore è considerato irrilevante.

6.   Conclusione sul pregiudizio

(97)

Tra il 2003 e il PI il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della RPC ha registrato un forte aumento, pari al 182 %, e la loro quota sul mercato comunitario è aumentata di oltre 35 punti percentuali. Nel periodo considerato i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping sono stati notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Inoltre, durante il PI i prezzi delle importazioni dalla RPC sono stati notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Su una base media ponderata, la sottoquotazione nel PI è stata compresa tra il 22 % e il 43 %.

(98)

Alcuni indicatori hanno conosciuto un’evoluzione positiva tra il 2003 e il PI. Il prezzo di vendita unitario medio, le capacità di produzione e gli investimenti sono aumentati rispettivamente del 20 %, 12 % e 140 %. Tuttavia, come si è segnalato ai considerando 78, 88 e 93, ragioni particolari permettono di spiegare questo andamento. Inoltre, come indicato al considerando 90, per tutto il periodo considerato la redditività ha presentato segni di ripresa e le perdite si sono ridotte in particolare tra il 2003 e il PI. Va tuttavia ricordato che la redditività è rimasta negativa e che il livello delle perdite durante il PI non può essere considerato trascurabile.

(99)

Nel periodo considerato si è constatato un netto deterioramento della situazione dell’industria comunitaria. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo tra il 2003 e il PI: il volume della produzione è sceso del 46 %, l’utilizzo delle capacità di produzione si è ridotto di oltre la metà, le vendite dell’industria comunitaria sono diminuite del 52 % e la quota di mercato corrispondente di circa la metà, l’occupazione è scesa del 31 % e la produttività del 22 %.

(100)

In considerazione di quanto precede, si conclude che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(101)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato all’industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria comunitaria, per garantire che l’eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.

2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(102)

Il notevole incremento, pari al 182 %, del volume delle importazioni oggetto di dumping registratosi tra il 2003 e il PI e della corrispondente quota di mercato comunitario, di 35 punti percentuali, e la sottoquotazione accertata, compresa nel PI tra il 22 % e il 43 %, hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell’industria comunitaria, come indicato al considerando 99. Inoltre, i prezzi di dumping, in media, sono stati notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria per tutto il periodo considerato. Si considera che le importazioni in dumping abbiano esercitato una pressione al ribasso sui prezzi, impedendo all’industria comunitaria di aumentare i suoi prezzi di vendita a un livello che avrebbe consentito di realizzare un profitto, e che abbiano avuto una notevole incidenza negativa sulla situazione dell’industria comunitaria. Inoltre, sembra che l’industria comunitaria abbia perso una parte significativa della sua quota di mercato per effetto dell’aumentato volume delle importazioni in dumping. La diminuzione dei volumi di vendita ha determinato un aumento relativo dei costi fissi dell’industria comunitaria, che ha anche avuto un’incidenza negativa sulla situazione finanziaria. Pertanto, esiste un nesso di causalità evidente tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.

3.   Effetti di altri fattori

(103)

Come risulta dalla tabella che segue, il volume delle vendite all’esportazione è diminuito del 33 % nel corso del periodo considerato, un calo tuttavia meno netto di quello subito dalle vendite della CE, di cui al considerando 81. Durante il PI le vendite all’esportazione sono state comprese tra 100 000 a 150 000 unità. Il prezzo unitario medio delle vendite all’esportazione si è mantenuto stabile tra il 2003 e il PI e si è situato tra 100 e 150 EUR.

 

2003

2004

2005

PI

Vendite all’esportazione (unità)

Dati riservati

Indice

100

89

74

77

Prezzo unitario all’esportazione (EUR)

Dati riservati

Indice

100

100

102

100

(104)

Tenuto conto della stabilità dei prezzi sui mercati d’esportazione e della diminuzione relativamente più limitata dei volumi di esportazioni, si considera che, anche se le attività di esportazione potrebbero avere contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria, questo non è avvenuto in misura tale da rompere il nesso di causalità.

(105)

Una delle parti interessate ha sostenuto che l’aumento dei costi di produzione dell’industria comunitaria non poteva essere dovuto al solo aumento del prezzo delle materie prime (in particolare per le parti metalliche) ma aveva anche altre cause, alludendo a un pregiudizio autoinflitto. Va notato che questa parte non ha specificato quali cause permetterebbero di parlare di un pregiudizio autoinflitto.

(106)

L’inchiesta ha mostrato che i costi di produzione unitari dell’industria comunitaria sono aumentati dell’8 % circa tra il 2003 e il PI. Questo aumento poteva essere attribuito in parte al netto aumento dei prezzi delle materie prime. L’inchiesta ha messo in evidenza che una parte dell’aumento dei costi è stato dovuto al deterioramento della struttura dei costi e, in particolare, ai costi fissi unitari, che sono aumentati a causa della sensibile diminuzione del numero di unità prodotte. Tuttavia, la parte maggiore dell’aumento deve essere attribuita al forte aumento dei prezzi dei componenti utilizzati per la produzione di modelli che si situano nel settore superiore del mercato.

(107)

L’aumento del costo di produzione unitario medio, tuttavia, è stato più che compensato dall’aumento del prezzo di vendita unitario medio (cfr. considerando 87), che si è tradotto in un miglioramento della redditività (sebbene ancora negativa), come indicato al considerando 90. Si considera quindi che l’aumento dei costi di produzione non abbia contribuito al pregiudizio subito dai produttori comunitari.

(108)

Secondo i dati Eurostat, il volume delle importazioni nella Comunità del prodotto simile originario del resto del mondo (cioè esclusa la Cina) è sceso del 33 % nel 2004 e di altri 7 punti percentuali nel 2005, per poi risalire leggermente, di 9 punti percentuali, nel PI. Il calo complessivo tra il 2003 e il PI è del 31 %. La quota di mercato corrispondente detenuta dalle importazioni dal resto del mondo è diminuita dal 35 % nel 2003 al 26 % nel corso del PI.

(109)

Non si è potuto disporre di alcuna informazione dettagliata sui prezzi delle importazioni dal resto del mondo. Poiché i dati di Eurostat non tengono conto della composizione del prodotto, non hanno potuto essere utilizzati per un confronto significativo con i prezzi dell’industria comunitaria. Dall’inchiesta non è emersa alcuna indicazione di una sottoquotazione dei prezzi delle importazioni dal resto del mondo rispetto ai prezzi comunitari.

(110)

Tenuto conto della diminuzione del volume e della quota di mercato, nonché dell’assenza di qualsiasi prova contraria, si conclude che le importazioni dal resto del mondo non hanno causato un pregiudizio notevole, se un pregiudizio hanno causato, all’industria comunitaria.

 

2003

2004

2005

PI

Importazioni dal resto del mondo (unità)

1 164 228

780 921

699 129

807 893

Indice

100

67

60

69

Quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo

35,6 %

25,6 %

22,7 %

26,4 %

(111)

Come indicato al considerando 65, un produttore della Comunità è stato escluso dalla definizione della produzione comunitaria. Inoltre, alcuni produttori e assemblatori non hanno collaborato al procedimento (cfr. considerando 58). Sulla base delle informazioni ottenute nel corso dell’inchiesta dai produttori che hanno collaborato e di quelle contenute nella denuncia, si stima che il volume delle vendite di questi altri produttori della Comunità sul mercato della CE sia stato dell’ordine di un milione di unità nel 2003 e che sia fortemente diminuito nel corso del periodo considerato, scendendo a circa 400 000 unità durante il PI. Inoltre la quota di mercato corrispondente è diminuita nel corso di tutto il periodo considerato, passando dal 31 % nel 2003 al 13 % nel PI. Questi produttori non hanno quindi incrementato il volume di vendite né la quota di mercato a spese dell’industria comunitaria. Analogamente all’industria comunitaria, al contrario, hanno perso una parte consistente delle loro vendite e della loro quota di mercato in conseguenza delle importazioni in dumping dalla Cina.

(112)

Considerati gli elementi di cui sopra e in assenza di informazioni che li contraddicano, si conclude che gli altri produttori comunitari non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

 

2003

2004

2005

PI

Vendite nella CE degli altri produttori della Comunità (stima in unità)

1 039 780

919 375

510 659

399 891

Indice

100

88

49

38

Quota di mercato degli altri produttori della Comunità

31,4 %

29,7 %

16,4 %

12,9 %

(113)

Come si è visto al considerando 70, il consumo è diminuito di circa 200 000 unità o del 6 % nel corso del periodo considerato. Va tuttavia notato che, in questo stesso periodo, il calo delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità è stato molto più netto, in termini assoluti (le vendite sono scese da 250 000 a 300 000 unità) e relativi (le vendite sono diminuite del 52 %). Nello stesso tempo, mentre l’industria comunitaria perdeva circa la metà della sua quota di mercato (cfr. considerando 82), la quota di mercato dei compressori cinesi aumentava di 35 punti percentuali (cfr. considerando 71). Si conclude quindi che la diminuzione del consumo non ha causato il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

4.   Conclusione in merito al nesso di causalità

(114)

La coincidenza tra il forte aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, il corrispondente aumento delle quote di mercato e la sottoquotazione dei prezzi constatata da una parte, e il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria dall’altra, permette di concludere che le importazioni oggetto di dumping sono state la causa del notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(115)

L’inchiesta ha rivelato che le esportazioni dell’industria comunitaria potrebbero aver contribuito in misura limitata al pregiudizio subito, ma non in misura tale da rompere il nesso di causalità. Altri fattori conosciuti sono stati analizzati, ma si è constatato che non avevano contribuito al pregiudizio subito. L’aumento del costo unitario di produzione dell’industria comunitaria è risultato più che compensato dall’aumento simultaneo del prezzo di vendita e si è quindi ritenuto che non potesse aver contribuito al pregiudizio subito. Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, data la diminuzione dei loro volumi e della loro quota di mercato e tenuto conto dell’impossibilità di un confronto corretto dei loro prezzi con i prezzi comunitari, si è concluso che non erano la causa del pregiudizio. Per quanto riguarda la concorrenza degli altri produttori della Comunità, considerando il calo dei loro volumi di vendite e le quote di mercato perse in conseguenza delle importazioni in dumping, si è stabilito che le attività di questi altri produttori non hanno contribuito al pregiudizio subito. Quanto alla diminuzione del consumo, dato che è stata inferiore al calo delle vendite nella Comunità dei produttori comunitari e ha coinciso con il forte aumento delle importazioni in dumping dalla Cina, si è concluso che, di per sé, non ha causato il pregiudizio.

(116)

In base all’analisi che precede, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che hanno influito sulla situazione dell’industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude che le importazioni dalla RPC hanno causato un notevole pregiudizio all’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(117)

Il Consiglio e la Commissione hanno valutato se vi fossero validi motivi per concludere che, in questo caso particolare, non sarebbe nell’interesse della Comunità adottare misure. A tal fine, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, il Consiglio e la Commissione hanno esaminato i probabili effetti delle misure su tutte le parti interessate. I servizi della Commissione hanno in un primo tempo comunicato un’informazione finale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, prima frase del regolamento di base, in cui l’orientamento era di non istituire misure. A seguito di questa informazione, alcuni operatori, in particolare due produttori comunitari che hanno collaborato, hanno sottoposto alcuni argomenti che hanno portato al riesame della questione. I principali di essi saranno discussi qui di seguito.

1.   Interesse dei produttori della Comunità che hanno collaborato

(118)

Ferma restando la definizione dell’industria comunitaria (cfr. considerando 67), occorre tenere presente che, come si è detto al considerando 60, tutti i gruppi di società della Comunità che hanno collaborato hanno creato impianti di produzione in Cina e hanno importato quantità crescenti del prodotto in esame per venderlo sul mercato comunitario. Come indicato al considerando 58, uno dei gruppi di società ha venduto il suo impianto di produzione nella Comunità a un’altra società nel 2007, cioè dopo il PI. Dato che si tratta di un’evoluzione successiva al PI e che il gruppo in questione, nel corso del periodo considerato, fabbricava il prodotto simile nella Comunità, i suoi interessi sono esaminati sotto questo titolo e il gruppo è considerato un produttore della Comunità.

(119)

L’inchiesta ha dimostrato che, qualora non fossero istituite misure, l’industria comunitaria continuerebbe probabilmente a subire un pregiudizio. Si avrebbe infatti un ulteriore deterioramento della situazione dell’industria comunitaria e una nuova diminuzione della sua quota di mercato.

(120)

D’altra parte, se fossero istituite misure, potrebbe risultarne un aumento dei prezzi e/o dei volumi di vendite (e della quota di mercato) che, a sua volta, darebbe all’industria comunitaria la possibilità di migliorare la sua situazione finanziaria ed economica.

(121)

Per quanto riguarda l’evoluzione possibile della quota di mercato dell’industria comunitaria qualora fossero istituite misure, va notato che tutti i produttori che hanno collaborato hanno affermato, nel corso del procedimento, che tali misure avrebbero per effetto di invertire l’attuale processo di delocalizzazione e ritrasferire (almeno in parte) la produzione nella Comunità.

(122)

A tale proposito, l’analisi dei dati dettagliati comunicati da due produttori della Comunità che hanno collaborato e dalle loro filiali stabilite nella RPC ha dimostrato chiaramente che, nella particolare situazione economica in cui si è trovata la RPC negli ultimi anni, esistevano notevoli differenze di costi a favore della fabbricazione nella RPC, anziché nella Comunità, del prodotto in esame destinato al mercato comunitario. Queste differenze e il dumping praticato dagli esportatori cinesi sul mercato comunitario potrebbero avere indotto tutti i produttori della Comunità che hanno collaborato a delocalizzare (in parte) la loro produzione.

(123)

È stato perciò considerato se l’istituzione di dazi antidumping che, nel caso degli esportatori collegati ai produttori menzionati al considerando 122, sono relativamente bassi, modificherebbe i principali parametri economici che hanno condotto al processo di delocalizzazione, almeno per quanto riguarda due dei produttori che hanno collaborato. È stato stabilito che il costo totale dei compressori venduti nella Comunità e fabbricati nella RPC (comprendente, tra l’altro, i costi di fabbricazione, le spese di vendita, le spese amministrative e altre spese generali, il trasporto marittimo, il dazio convenzionale e un eventuale dazio antidumping) sarebbe dello stesso ordine di grandezza, benché leggermente inferiore, del costo totale dei compressori simili fabbricati e venduti nella Comunità.

(124)

Inoltre, queste due società hanno confermato che, qualora misure riducessero il livello delle sottoquotazione dei prezzi causata dai prodotti cinesi importati in dumping, sarebbero in grado di aumentare e/o riprendere la loro produzione nella Comunità utilizzando le capacità esistenti.

(125)

Non si può dunque escludere, come sostenuto da due dei produttori che hanno collaborato nei loro commenti alle informazioni comunicate, che tali produttori potrebbero utilizzare le notevoli riserve di capacità di cui dispongono in Europa. Questo sembra possibile, dal momento che le misure proposte avrebbero per effetto di pareggiare il costo delle merci offerte sul mercato comunitario prodotte nella RPC e nella Comunità. Di conseguenza, non si può escludere che tali produttori aumenterebbero la loro produzione nella Comunità per effetto dell’istituzione di misure. Infine, non si può escludere che, se dazi sulle esportazioni dei loro produttori collegati nella RPC riducessero la differenza dei costi delle merci offerte sul mercato comunitario prodotte nella RPC e nella Comunità, tali produttori preferirebbero non concentrare tutta la loro produzione al di fuori della Comunità, per specializzare la produzione di certi modelli in certi luoghi o diversificare il rischio.

(126)

Per quanto riguarda il terzo produttore che ha collaborato, la sua società collegata stabilita nella RPC non è stata inclusa nel campione utilizzato per calcolare i margini di dumping e, qualora fossero adottate misure, sarebbe quindi soggetta, in via di principio, al dazio medio del 51,6 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Poiché questa società cinese non è stata inclusa nel campione, la Commissione non dispone di alcuna informazione verificata sui suoi costi di produzione. Non si può di conseguenza escludere che, in questo caso, il costo totale dei compressori venduti nella Comunità e fabbricati nella RPC (comprendente, tra l’altro, i costi di fabbricazione, le spese di vendita, le spese amministrative e altre spese generali, il trasporto marittimo, il dazio convenzionale e l’eventuale dazio antidumping) sia superiore al costo totale dei compressori simili fabbricati e venduti nella Comunità.

(127)

A seguito della divulgazione delle informazioni, l’associazione italiana dei produttori di compressori che ha presentato la denuncia (ANIMA) ha sottolineato la necessità di misure antidumping per dar modo ai produttori di continuare a produrre nella Comunità e permetterne la sopravvivenza economica, e ha precisato che anche nel caso in cui i fornitori cinesi collegati di alcuni produttori europei fossero soggetti a dazi antidumping relativamente elevati rimarrebbe favorevole all’istituzione di misure.

(128)

Sono stati valutati i vantaggi che l’industria comunitaria potrebbe trarre dall’adozione di misure. È stato osservato che non istituire misure porterebbe a un ulteriore deterioramento della situazione dell’industria comunitaria e a un’ulteriore diminuzione della sua quota di mercato, il che avrebbe probabilmente come conseguenza la perdita di numerosi posti di lavoro e degli investimenti fatti per creare una capacità di produzione nella Comunità. Anche di questi elementi, benché difficilmente quantificabili, va tenuto conto nella valutazione complessiva dell’interesse della Comunità. D’altra parte, non si può escludere che l’istituzione di misure antidumping possa determinare un incremento della produzione nella Comunità, eventualmente accompagnato da un ritrasferimento della produzione nella Comunità. Questo potrebbe portare a un aumento dell’occupazione e avere ripercussioni anche sull’industria a monte, che fornisce prodotti semilavorati ai produttori comunitari di compressori.

2.   Interesse degli altri produttori comunitari

(129)

Questi produttori non hanno cooperato all’inchiesta. La loro quota di mercato è simile a quella detenuta dall’industria comunitaria. A causa dell’assenza di cooperazione e del fatto che la maggior parte di questi produttori non ha preso una posizione chiara sul procedimento, la Commissione non dispone di alcuna indicazione che permetta di determinare quale sarebbe l’interesse di questi produttori. A seguito della divulgazione delle conclusioni, un produttore che non ha collaborato e due produttori denuncianti che non hanno ulteriormente cooperato al procedimento (cfr. considerando 59), nonché l’associazione italiana di fabbricanti di compressori (ANIMA), hanno ribadito gli argomenti menzionati al considerando 127 e hanno espressamente dichiarato di essere favorevoli all’istituzione di misure.

3.   Interesse degli importatori (indipendenti), dei consumatori e degli altri operatori economici della Comunità

(130)

Durante il PI il solo importatore indipendente che ha collaborato ha importato circa il 20 % del volume totale delle importazioni comunitarie del prodotto in esame originarie della RPC. In mancanza di qualsiasi altra cooperazione e tenuto conto di detta percentuale, questo importatore è considerato rappresentativo della situazione degli importatori indipendenti. Questa parte che ha collaborato si è dichiarata contraria all’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di questo particolare prodotto proveniente dalla RPC. Nel corso del PI le attività di rivendita del prodotto in esame hanno rappresentato tra il 2 % e l’8 % del fatturato totale della società di questo importatore. Da 30 a 70 persone sono direttamente addette all’acquisto, al commercio e alla rivendita del prodotto in esame.

(131)

Un invito a cooperare è stato rivolto anche alle associazioni di consumatori e a tutti i dettaglianti, distributori, commercianti e/o altri operatori economici conosciuti che intervengono nella catena di distribuzione nella Comunità. Non è stata però ottenuta alcuna cooperazione. Dato che un solo importatore indipendente ha collaborato in questo procedimento e che nessun altro operatore economico della Comunità né alcuna associazione di consumatori vi ha partecipato, è stato ritenuto opportuno analizzare l’incidenza generale e globale di eventuali misure su tutte queste parti. La conclusione generale è stata che eventuali misure potrebbero avere effetti negativi sulla situazione dei consumatori e degli operatori economici che intervengono nella catena di distribuzione nella Comunità.

4.   Conclusione sull’interesse della Comunità

(132)

Per le ragioni indicate nei considerando 125 e 126, in questo caso specifico non si può escludere che i produttori comunitari che hanno collaborato potrebbero trarre vantaggio dalle misure e ricuperare parte della produzione perduta a causa del dumping pregiudizievole, utilizzando la loro riserva di capacità.

(133)

È ammesso che l’istituzione di misure potrebbe avere un effetto negativo per i consumatori e tutti gli operatori economici della catena di distribuzione nella Comunità. È però anche chiaro che se la produzione nella Comunità aumenta (e quindi probabilmente aumentano gli occupati in questo comparto nella Comunità) le misure apportano un certo beneficio alla Comunità.

(134)

L’articolo 21 del regolamento di base fa riferimento alla necessità di prendere in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva, ma questa particolare disposizione deve essere situata nel quadro generale dell’interesse della Comunità, come definito nel suddetto articolo. Vanno pertanto esaminati gli effetti dell’istituzione o meno di misure su tutte le parti interessate.

(135)

In conclusione, tenuto conto dei margini elevati di dumping e di pregiudizio, si considera che, in questo particolare caso, sulla base delle informazioni fornite non vi siano prove sufficienti per affermare che l’eventuale imposizione di misure sarebbe manifestamente sproporzionata e contraria agli interessi della Comunità.

(136)

Qualora la situazione esistente prima dell’adozione delle misure (in particolare la quota di mercato del 53 % delle importazioni dalla PRC e la quota di mercato relativamente modesta dei produttori comunitari che hanno collaborato) persistesse nonostante l’istituzione di dazi, il costo dell’eventuale dazio sostenuto dai consumatori e dagli operatori economici della Comunità (importatori, commercianti e dettaglianti) potrebbe essere considerato, nel lungo periodo, superiore al beneficio per l’industria comunitaria. Pertanto, le misure adottate avranno una validità di due anni e i produttori comunitari, in particolare, saranno tenuti a comunicare certe informazioni.

G.   MISURE DEFINITIVE

(137)

Il livello delle misure antidumping deve essere sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria dalle importazioni in dumping, senza eccedere i margini di dumping accertati. Per calcolare l’ammontare del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, è stato considerato che le misure devono permettere all’industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente realizzare in condizioni normali di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping. Dato che l’industria comunitaria non ha realizzato profitti, per quanto riguarda il prodotto simile, durante tutto il periodo considerato, si è ritenuto che un margine di profitto del 5 %, realizzato da questa industria su altri prodotti della stessa categoria fabbricati e venduti durante il PI, corrisponda al livello appropriato che l’industria comunitaria potrebbe ottenere anche sul prodotto simile in assenza di dumping pregiudizievole.

(138)

La maggiorazione del prezzo necessario è stata perciò determinata sulla base di un confronto, per tipo di prodotto, del prezzo all’importazione medio ponderato, stabilito per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, con il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto mediante un adeguamento del prezzo di vendita dell’industria comunitaria per tener conto del margine di profitto di cui sopra. La differenza risultante da questo confronto è stata poi espressa come percentuale del valore totale cif all’importazione.

(139)

Dal suddetto confronto dei prezzi è risultato che i margini di pregiudizio calcolati sono compresi tra il 61,3 % e il 160,8 % e per tutte le società sono superiori ai rispettivi margini di dumping. Sulla base di quanto precede e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, si considera che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping sulle importazioni di determinati compressori originari della RPC.

(140)

Pertanto, le aliquote del dazio antidumping sono così stabilite:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling e Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai e Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Società che hanno collaborato non incluse nel campione (elencate nell’allegato)

51,6 %

Tutte le altre società

77,6 %

(141)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze dell’inchiesta e rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società in questione. Di conseguenza, tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC e fabbricati da queste società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota del dazio applicabile a livello nazionale.

(142)

Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione, collegate ad esempio a mutamenti della ragione sociale o delle entità di produzione o di vendita. Se del caso, il regolamento sarà modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano delle aliquote individuali del dazio.

(143)

Le misure sono istituite per compensare gli effetti pregiudizievoli del dumping subiti dai produttori comunitari. Qualora vi fosse inizialmente uno squilibrio tra il possibile beneficio per i produttori comunitari e il costo per i consumatori e gli altri operatori economici comunitari, esso potrebbe essere corretto da un aumento e/o da una ripresa della produzione nella Comunità. Tuttavia, come si è già osservato, data la rilevanza dell’onere costituito dagli eventuali dazi e considerando che l’ipotesi contemplata di un aumento della produzione nella Comunità potrebbe anche non avverarsi, si ritiene prudente, in tali circostanze eccezionali, limitare la durata delle misure a un periodo di soli due anni.

(144)

Questo periodo dovrebbe essere sufficiente per permettere ai produttori comunitari di aumentare e/o riprendere la loro produzione in Europa, senza nuocere in modo significativo alla situazione dei consumatori e degli altri operatori economici della Comunità. Si considera che un periodo di due anni sarà il più adatto per valutare se l’istituzione di misure ha avuto l’effetto di accrescere la produzione europea e quindi di compensare gli effetti negativi per gli importatori e i consumatori.

(145)

Si considera inoltre opportuno seguire attentamente l’evoluzione della situazione del mercato comunitario a seguito dell’istituzione delle misure, in modo da poter procedere sollecitamente a un riesame delle stesse nel caso in cui dovesse risultare che i dazi non ottengono l’effetto voluto, ossia non permettono di mantenere in vita i produttori esistenti a breve termine e di migliorarne la situazione economica e finanziaria a medio termine.

(146)

A questo scopo i produttori comunitari saranno invitati dalla Commissione a riferirle periodicamente sull’evoluzione di alcuni indicatori economici e finanziari essenziali. Anche gli importatori e altri operatori interessati potranno essere invitati a farlo o potranno fornire tali informazione di loro iniziativa. Sulla base di questi dati la Commissione procederà a una valutazione periodica della situazione delle importazioni e della produzione comunitaria, in modo da poter reagire rapidamente in caso di necessità.

(147)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate. Tutte le parti hanno ricevuto risposte dettagliate alle loro osservazioni.

(148)

Per garantire la parità di trattamento tra eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato all’inchiesta ma che non sono state incluse nel campione (elencate nell’allegato del presente regolamento), si ritiene opportuno prevedere che il dazio medio ponderato imposto nei confronti di dette società venga applicato anche ai nuovi esportatori, i quali avrebbero altrimenti diritto a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compressori alternativi (escluse le pompe per compressori alternativi) di portata non superiore a 2 metri cubi (m3) al minuto, rientranti nei codici NC ex84144010, ex84148022, ex84148028 ed ex84148051 (codici TARIC 8414401010, 8414802219, 8414802299, 8414802811, 8414802891, 8414805119 e 8414805199) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling e Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai e Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

A863

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

A865

Società che hanno collaborato non incluse nel campione (elencate nell’allegato)

51,6 %

A866

Tutte le altre società

77,6 %

A999

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4.   Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta») non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui al paragrafo 1,

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento,

ha effettivamente esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità,

opera in condizioni di economia di mercato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, o in alternativa soddisfa le condizioni per avere un dazio individuale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione soggette al dazio medio ponderato del 51,6 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile fino al 21 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 314 del 21.12.2006, pag. 2.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE

Codice addizionale TARIC A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co., Ltd.

Taishan

Lacme Dafeng Machinery Co., Ltd.

Dafeng

Qingdao D&D Electro Mechanical Technologies Co., Ltd. e Qingdao D&D International Co., Ltd.

Qingdao

Shanghai Liba Machine Co., Ltd.

Shanghai

Taizhou Sanhe Machinery Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Dazhong Air Compressors Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co., Ltd.

Wenling

Quanzhou Yida Machine Equipment Co., Ltd.

Quanzhou