19.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 247/2008 DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
L’aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008. Tuttavia, in considerazione della tendenza favorevole rilevata sul mercato di questo tipo di fibre, oggetto del regime di aiuto in vigore, e al fine di favorire il consolidamento di prodotti innovativi e dei loro sbocchi di mercato, è opportuno prorogare l’applicazione del suddetto regime di aiuto fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), prevede un aumento dell’aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009. Questo regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio a decorrere dalla campagna 2008/2009. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state formulate tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1673/2000 come sarebbero state applicate a partire dalla suddetta campagna, fissando pertanto l’aiuto al livello previsto. Dato che l’aiuto alla trasformazione per le fibre corte è mantenuto fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009, è opportuno, per tale campagna supplementare, mantenere l’aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino al livello finora previsto nel regolamento (CE) n. 1673/2000 fino al termine della campagna 2007/2008. |
(3) |
Al fine di promuovere la produzione di fibre corte di lino e di fibre di canapa di alta qualità, l’aiuto è concesso per le fibre contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a questo limite e concedere l’aiuto alla trasformazione anche per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 % nonché per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. Poiché tale possibilità è prevista solo fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008, è necessario autorizzare gli Stati membri a derogare al suddetto limite per un’altra campagna. |
(4) |
Poiché si sono sviluppati nuovi sbocchi di mercato, occorre garantire un livello minimo di approvvigionamento di materie prime. Per continuare ad assicurare un congruo livello di produzione in ciascuno Stato membro, si deve prorogare il periodo di applicazione dei quantitativi nazionali garantiti. |
(5) |
Per sostenere la produzione tradizionale di lino in talune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia è stato finora concesso un aiuto complementare. È necessario prorogare questo aiuto temporaneo fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009 per consentire il graduale adattamento delle strutture aziendali alle nuove condizioni di mercato. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:
1) |
nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, il titolo della sottosezione II è sostituito dal seguente: «Sottosezione II Lino e canapa destinati alla produzione di fibre»; |
2) |
l’articolo 91 è così modificato:
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3) |
l’articolo 92, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo dell’aiuto alla trasformazione di cui all’articolo 91 è fissato a:
Gli Stati membri possono tuttavia decidere, in funzione degli sbocchi tradizionali, di concedere l’aiuto anche per:
Nei casi previsti al secondo comma lo Stato membro accorda l’aiuto per un quantitativo che equivale al massimo, sulla base del 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, al quantitativo prodotto.»; |
4) |
l’articolo 94 è così modificato:
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5) |
dopo l’articolo 94 è inserito l’articolo seguente: «Articolo 94 bis Aiuto complementare Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 è concesso un aiuto complementare al primo trasformatore riconosciuto per le superfici coltivate a lino situate nelle zone I e II descritte nel punto A.III dell’allegato XI e la cui produzione di paglia è oggetto:
L’importo dell’aiuto complementare è fissato a 120 EUR per ettaro nella zona I e a 50 EUR per ettaro nella zona II.»; |
6) |
l’allegato XI è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC
(1) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato XI il punto A è sostituito dal seguente:
«A.I. |
Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito per le fibre lunghe di lino di cui all’articolo 94, paragrafo 1
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A.II. |
Ripartizione fra gli Stati membri, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, del quantitativo massimo garantito per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis Il quantitativo di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis, è ripartito sotto forma di:
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A.III. |
Zone ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 94 bis Zona I
Zona II
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(1) Il quantitativo nazionale garantito stabilito per l’Ungheria concerne solo le fibre di canapa.