19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/1


REGOLAMENTO (CE) N. 247/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008. Tuttavia, in considerazione della tendenza favorevole rilevata sul mercato di questo tipo di fibre, oggetto del regime di aiuto in vigore, e al fine di favorire il consolidamento di prodotti innovativi e dei loro sbocchi di mercato, è opportuno prorogare l’applicazione del suddetto regime di aiuto fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), prevede un aumento dell’aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009. Questo regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio a decorrere dalla campagna 2008/2009. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state formulate tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1673/2000 come sarebbero state applicate a partire dalla suddetta campagna, fissando pertanto l’aiuto al livello previsto. Dato che l’aiuto alla trasformazione per le fibre corte è mantenuto fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009, è opportuno, per tale campagna supplementare, mantenere l’aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino al livello finora previsto nel regolamento (CE) n. 1673/2000 fino al termine della campagna 2007/2008.

(3)

Al fine di promuovere la produzione di fibre corte di lino e di fibre di canapa di alta qualità, l’aiuto è concesso per le fibre contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a questo limite e concedere l’aiuto alla trasformazione anche per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 % nonché per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. Poiché tale possibilità è prevista solo fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008, è necessario autorizzare gli Stati membri a derogare al suddetto limite per un’altra campagna.

(4)

Poiché si sono sviluppati nuovi sbocchi di mercato, occorre garantire un livello minimo di approvvigionamento di materie prime. Per continuare ad assicurare un congruo livello di produzione in ciascuno Stato membro, si deve prorogare il periodo di applicazione dei quantitativi nazionali garantiti.

(5)

Per sostenere la produzione tradizionale di lino in talune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia è stato finora concesso un aiuto complementare. È necessario prorogare questo aiuto temporaneo fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009 per consentire il graduale adattamento delle strutture aziendali alle nuove condizioni di mercato.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

1)

nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, il titolo della sottosezione II è sostituito dal seguente:

«Sottosezione II

Lino e canapa destinati alla produzione di fibre»;

2)

l’articolo 91 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   L’aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.

Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 l’aiuto è concesso alle stesse condizioni anche per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini della presente sottosezione per “primo trasformatore riconosciuto” si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino o di canapa.»;

3)

l’articolo 92, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo dell’aiuto alla trasformazione di cui all’articolo 91 è fissato a:

a)

per le fibre lunghe di lino:

160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

200 EUR/t a decorrere della campagna di commercializzazione 2009/2010;

b)

durante la campagna di commercializzazione 2008/2009, per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, 90 EUR/t.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere, in funzione degli sbocchi tradizionali, di concedere l’aiuto anche per:

a)

le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 %;

b)

le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %.

Nei casi previsti al secondo comma lo Stato membro accorda l’aiuto per un quantitativo che equivale al massimo, sulla base del 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, al quantitativo prodotto.»;

4)

l’articolo 94 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, punto A.I.»;

b)

dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   È stabilito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009 per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, punto A.II.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 bis o viceversa.

I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati sulla base di un’equivalenza di una tonnellata di fibre lunghe di lino per 2,2 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa.

Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 1 bis, adeguati a norma dei primi due commi del presente paragrafo.»;

5)

dopo l’articolo 94 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 94 bis

Aiuto complementare

Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 è concesso un aiuto complementare al primo trasformatore riconosciuto per le superfici coltivate a lino situate nelle zone I e II descritte nel punto A.III dell’allegato XI e la cui produzione di paglia è oggetto:

a)

del contratto di compravendita o dell’impegno di cui all’articolo 91, paragrafo 1; nonché

b)

di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe.

L’importo dell’aiuto complementare è fissato a 120 EUR per ettaro nella zona I e a 50 EUR per ettaro nella zona II.»;

6)

l’allegato XI è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato XI il punto A è sostituito dal seguente:

«A.I.

Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito per le fibre lunghe di lino di cui all’articolo 94, paragrafo 1

Belgio

13 800

Bulgaria

13

Repubblica ceca

1 923

Germania

300

Estonia

30

Spagna

50

Francia

55 800

Lettonia

360

Lituania

2 263

Paesi Bassi

4 800

Austria

150

Polonia

924

Portogallo

50

Romania

42

Slovacchia

73

Finlandia

200

Svezia

50

Regno Unito

50

A.II.

Ripartizione fra gli Stati membri, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, del quantitativo massimo garantito per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis

Il quantitativo di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis, è ripartito sotto forma di:

a)

quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:

Belgio

10 350

Bulgaria

48

Repubblica ceca

2 866

Germania

12 800

Estonia

42

Spagna

20 000

Francia

61 350

Lettonia

1 313

Lituania

3 463

Ungheria (1)

2 061

Paesi Bassi

5 550

Austria

2 500

Polonia

462

Portogallo

1 750

Romania

921

Slovacchia

189

Finlandia

2 250

Svezia

2 250

Regno Unito

12 100

b)

5 000 tonnellate da ripartire in quantitativi nazionali garantiti, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, tra Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia e Lussemburgo. La suddetta ripartizione è stabilita in funzione delle superfici che formano oggetto di uno dei contratti o degli impegni di cui all’articolo 91, paragrafo 1.

A.III.

Zone ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 94 bis

Zona I

1.

Il territorio dei Paesi Bassi.

2.

I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Disksmuide (esclusi Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (unicamente Meerdonk), Sint-Lauriens, Veurne e Zuienkerke.

Zona II

1.

Le zone del Belgio non comprese nella zona I.

2.

Le seguenti zone francesi:

il dipartimento del Nord,

gli arrondissements di Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais,

gli arrondissements di Saint-Quentin e di Vervins nel dipartimento dell’Aisne,

l’arrondissement di Charleville-Mézières nel dipartimento delle Ardenne.»


(1)  Il quantitativo nazionale garantito stabilito per l’Ungheria concerne solo le fibre di canapa.