18.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/53


REGOLAMENTO (CE) N. 243/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che istituisce misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di Anjouan nell’Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/187/PESC del Consiglio del 3 marzo 2008 relativa a misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di Anjouan nell’Unione delle Comore (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera inviata il 25 ottobre 2007 al Segretario generale/Alto rappresentante, il presidente della commissione dell'Unione africana ha chiesto l'aiuto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per l'attuazione delle sanzioni che il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana ha deciso di istituire nei confronti delle autorità illegittime di Anjouan e di determinate persone ad esse associate.

(2)

La posizione comune 2008/187/PESC prevede l'istituzione di misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime di Anjouan e di determinate persone ad esse associate. Tali misure comportano in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti alle persone in questione.

(3)

Le dette misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea. Conseguentemente, per la loro attuazione occorre un atto comunitario, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

i)

i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

iii)

titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

vii)

i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

b)

«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

c)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d)

«congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

e)

«territorio della Comunità»: i territori cui si applica il trattato alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati all'allegato I.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità elencati all’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Articolo 3

1.   L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,

a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

2.   L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I, purché le somme supplementari versate siano anch'esse congelate. Gli istituti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni.

Articolo 4

1.   Le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati all'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate all’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni, rimborso di prestiti ipotecari, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari professionali ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro in questione abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione speciale.

2.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 6

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, gli enti e gli organismi devono:

a)

fornire immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti, indicate sui siti web elencati all'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri;

b)

cooperare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 7

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e senza indugio delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

Articolo 8

1.   La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l'allegato I sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2008/187/PESC;

b)

modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2.   Viene pubblicato un avviso sulle modalità di trasmissione delle informazioni relative all'allegato I (2).

Articolo 9

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 10

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti Internet elencati all'allegato II o attraverso gli stessi.

2.   Subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro autorità competenti, come pure le eventuali modifiche delle stesse.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo, per qualsiasi operazione commerciale svolta integralmente o in parte nel territorio della Comunità.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 59 del 4.3.2008, pag. 32.

(2)  GU C 71 del 18.3.2008, p. 25.


ALLEGATO I

Elenco dei membri del governo illegittimo di Anjouan e delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati a questi ultimi di cui agli articoli 2, 3 e 4

Nome

Mohamed Bacar

Sesso

M

Funzione

Presidente autoproclamato, colonnello

Luogo di nascita

Barakani

Data di nascita

5.5.1962

Numero di passaporto

01AB01951/06/160, data di rilascio: 1.12.2006

Nome

Jaffar Salim

Sesso

M

Funzione

«Ministro dell'Interno»

Luogo di nascita

Mutsamudu

Data di nascita

26.6.1962

Numero di passaporto

06BB50485/20 950, data di rilascio: 1.2.2007

Nome

Mohamed Abdou Madi

Sesso

M

Funzione

«Ministro della Cooperazione»

Luogo di nascita

Mjamaoué

Data di nascita

1956

Numero di passaporto

05BB39478, data di rilascio: 1.8.2006

Nome

Ali Mchindra

Sesso

M

Funzione

«Ministro dell'Istruzione»

Luogo di nascita

Cuvette

Data di nascita

20.11.1958

Numero di passaporto

03819, data di rilascio: 3.7.2004

Nome

Houmadi Souf

Sesso

M

Funzione

«Ministro della Funzione pubblica»

Luogo di nascita

Sima

Data di nascita

1963

Numero di passaporto

51427, data di rilascio: 4.3.2007

Nome

Rehema Boinali

Sesso

M

Funzione

«Ministro dell'Energia»

Luogo di nascita

 

Data di nascita

1967

Numero di passaporto

540355, data di rilascio: 7.4.2007

Nome

Dhoihirou Halidi

Sesso

M

Titolo

Capo di gabinetto

Funzione

Alto funzionario strettamente collegato al governo illegittimo di Anjouan

Luogo di nascita

Bambao Msanga

Data di nascita

8.3.1965

Numero di passaporto

64528, data di rilascio: 19.9.2007

Nome

Abdou Bacar

Sesso

M

Titolo

Tenente colonnello

Funzione

Militare di alto rango attivo nel sostegno al governo illegittimo di Anjouan

Luogo di nascita

Barakani

Data di nascita

2.5.1954

Numero di passaporto

54621, data di rilascio: 23.4.2007


ALLEGATO II

Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 6 e 10 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPAGNA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitibank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzi per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A.2. Gestione delle crisi e Peace Building

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles

Telefono: (32-2) 296 61 33/295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73