18.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/8


REGOLAMENTO (CE) N. 237/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2008

che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure vigenti

(1)

Il 22 gennaio 2001, con il regolamento (CE) n. 132/2001 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 33,25 EUR per tonnellata («le misure esistenti») sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario, fra l’altro, dell’Ucraina. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali misure è denominata di seguito «l’inchiesta iniziale».

(2)

Il 17 maggio 2004, in seguito ad un riesame intermedio parziale, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 993/2004 (3), ha esentato dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 132/2001 le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fabbricato da società i cui impegni sarebbero stati accettati dalla Commissione. Con il regolamento (CE) n. 1001/2004 della Commissione (4), gli impegni sono stati accettati per un periodo di sei mesi e con il regolamento (CE) n. 1996/2004 della Commissione (5), per un ulteriore periodo sino al 20 maggio 2005. Tali impegni avevano lo scopo di tenere conto di alcuni effetti dell’allargamento dell’Unione europea a venticinque Stati membri avvenuto il 1o maggio 2004.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 945/2005, in seguito ad un riesame intermedio la cui portata era limitata alla definizione del prodotto in esame, il Consiglio ha deciso che era necessario chiarire la definizione del prodotto in esame e che le misure in vigore dovevano applicarsi al prodotto in esame qualora incorporato in altri concimi, proporzionalmente al loro contenuto di nitrato di ammonio, con altre sostanze e elementi nutritivi marginali.

(4)

In seguito ad un riesame in previsione della scadenza avviato nel gennaio 2006, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 442/2007 (6), ha rinnovato queste misure al loro livello attuale per un periodo di due anni. Le misure consistono in dazi specifici.

2.   Domanda di riesame

(5)

Una richiesta di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base è stata presentata dalla società per azioni aperta Azot Cherkassy («il richiedente»), un produttore esportatore dell’Ucraina. La domanda si limitava all’esame del dumping concernente il richiedente.

(6)

Nella domanda, presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, il richiedente sosteneva che le circostanze relative al dumping che avevano portato all’istituzione delle misure in vigore erano cambiate e che tali cambiamenti erano duraturi. Il richiedente dichiarava inoltre che da un confronto tra il valore normale calcolato sulla base dei suoi costi o prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all’esportazione nella Comunità sarebbe emerso un dumping di gran lunga inferiore al livello delle misure in vigore. Pertanto, egli riteneva che per compensare il dumping non fosse più necessario mantenere le misure ai livelli attuali.

3.   Inchiesta

(7)

Il 19 dicembre 2006, avendo constatato, sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova prima facie, la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale conformemente all’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7).

(8)

Il riesame riguardava soltanto il dumping in relazione al richiedente. L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

(9)

La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione di produttori comunitari dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un’audizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

(10)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(11)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato il questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha svolto visite di verifica presso la sede del richiedente a Cherkassy.

(13)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura del presente riesame e il mantenimento delle misure antidumping esistenti sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dal richiedente e tali parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute sono state debitamente esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, quale precisato nel regolamento (CE) n. 945/2005, vale a dire concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso originari dell’Ucraina, classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 (di seguito denominato «AN»). Il nitrato di ammonio è un concime azotato solido comunemente usato in agricoltura. È fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico e ha un titolo di azoto superiore al 28 % in peso, in forma perlata (prills) o granulare.

2.   Prodotto simile

(15)

Come l’inchiesta iniziale, anche l’inchiesta di riesame ha confermato che il nitrato di ammonio è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche fondamentali e qualità sono identiche indipendentemente dal paese di origine. L’AN fabbricato e venduto dal richiedente nel mercato interno ucraino e quello esportato verso la Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sostanzialmente gli stessi impieghi. Tali prodotti sono perciò considerati un prodotto simile a norma dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. Poiché il presente riesame era limitato alla determinazione del dumping relativamente al richiedente, non sono state raggiunte conclusioni per quanto riguarda il prodotto fabbricato e venduto dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità.

C.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

1.   Valore normale

(16)

Per stabilire il valore normale, si è dapprima verificato che le vendite totali del richiedente sul mercato interno fossero rappresentative conformemente all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, vale a dire che il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume totale di vendite all’esportazione del richiedente verso la Comunità. L’inchiesta ha dimostrato che il richiedente vendeva solo un tipo di AN e che questo tipo era venduto in quantità rappresentative sul mercato interno.

(17)

Grazie a un confronto tra i prezzi netti di vendita sul mercato interno e il costo di produzione calcolato, la Commissione ha poi esaminato se le vendite di AN sul mercato interno potessero essere considerate eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali conformemente all’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base.

(18)

Nel corso della valutazione del costo di produzione del richiedente è emerso che i costi del gas non si riflettevano adeguatamente nei suoi documenti contabili. Va osservato che i costi per l’energia, ad esempio per il gas, rappresentano una percentuale significativa dei costi di fabbricazione e dei costi di produzione complessivi.

(19)

Per quanto riguarda i costi del gas si è riscontrato che l’Ucraina importa dalla Russia la maggior parte del gas consumato per la produzione di nitrato di ammonio. A questo riguardo tutti i dati disponibili indicano che l’Ucraina importa il gas naturale dalla Russia a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di mercato pagati per il gas naturale in mercati non regolamentati. L’inchiesta ha rivelato che il prezzo del gas naturale esportato dalla Russia verso la Comunità era circa due volte superiore al prezzo del gas nel mercato interno ucraino. A norma dell’articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, i costi del gas sostenuti dal richiedente sono stati pertanto adeguati in base alle informazioni di altri mercati rappresentativi.

(20)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha affermato che qualsiasi adeguamento del prezzo del gas da lui pagato sul mercato interno non era giustificato in quanto i documenti contabili della società esprimevano pienamente i costi legati all’attività di produzione e vendita del prodotto simile nel paese d’origine.

(21)

Tuttavia, se si esaminano i costi di produzione del prodotto simile a norma dell’articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, occorre determinare se i costi quali figurano nei documenti contabili della società esprimano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. Si è riscontrato che non era così per i motivi esposti al precedente considerando 19.

(22)

Il richiedente ha inoltre affermato che il suo valore normale avrebbe dovuto essere basato sulle sue vendite del prodotto in esame nel mercato interno, sostenendo che non vi è motivo di ritenere che tali vendite non siano state effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali. A tale proposito va osservato che, al fine di determinare se le vendite sul mercato interno siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali in termini di prezzo, vale a dire se siano risultate remunerative, occorre dapprima stabilire se i costi del richiedente costituiscano una base attendibile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. Solo dopo aver stabilito in maniera attendibile i costi è possibile determinare quale metodo utilizzare per stabilire il valore normale. Come illustrato nel considerando 28 e in quelli successivi, dal confronto fra il prezzo netto di vendita sul mercato interno e il costo di produzione adeguato durante il PIR è emerso che nessuna vendita è stata effettuata sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali. Per stabilire il valore normale non è stato possibile utilizzare i prezzi del richiedente sul mercato interno.

(23)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che l’inchiesta era basata sui dati relativi al PIR e che pertanto le conclusioni non tenevano conto degli sviluppi avvenuti dopo tale periodo come, in particolare, il continuo incremento dei prezzi del gas e l’aumento del consumo interno di concimi in Ucraina. Si deve ricordare a tale proposito che, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, ai fini di una conclusione rappresentativa, dev’essere scelto un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’inizio del procedimento. Si ricorda tuttavia che, conformemente alla prassi comunitaria usuale, il PIR relativo al dumping aveva una durata di un anno.

(24)

Si è esaminato se l’andamento dei prezzi del gas in Ucraina dopo il PIR dovesse essere preso in considerazione per determinare il margine di dumping del richiedente. Va osservato al riguardo che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non devono essere di norma, prese in considerazione. Conformemente ad una prassi consueta della Comunità, questa disposizione è stata interpretata nel senso che le circostanze relative ad un periodo successivo al PI possono essere prese in considerazione soltanto nel caso in cui siano palesi, incontrovertibili e durature. A tale riguardo, benché dopo il PIR sia stato osservato un incremento dei prezzi del gas, non è stato possibile stabilire con sufficiente sicurezza che tale incremento fosse effettivamente duraturo. Si è riscontrato che le informazioni disponibili sul futuro andamento dei prezzi del gas in Ucraina erano semplici stime più che dati verificabili relativi ai prezzi effettivi del gas. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, il ricorso a dati e informazioni successivi al PI (o, nel caso di riesami, al PIR) è autorizzato solo in casi eccezionali. Nel caso in esame la situazione non è stata considerata tale da giustificare il ricorso a dati e informazioni successivi al PIR. Il richiedente, inoltre, non ha motivato le sue argomentazioni dal momento che non ha presentato alcun elemento di prova del fatto che i dati relativi al periodo successivo al PIR fossero più rappresentativi di quelli riguardanti il PIR. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(25)

Per quanto riguarda l’aumento del consumo di concimi in Ucraina dopo il PIR, il richiedente non ha spiegato né mostrato in quale misura esso potesse ripercuotersi sulle conclusioni tratte a partire dalle informazioni relative al PIR. Il richiedente non ha quindi presentato informazioni sufficienti sulla base delle quali fosse possibile trarre conclusioni significative né erano disponibili altre informazioni che avrebbero potuto suffragare le sue affermazioni al riguardo. Poiché le eventuali conclusioni raggiunte su questa base sarebbero state puramente speculative gli argomenti del richiedente sono stati respinti.

(26)

Il prezzo del gas adeguato è stato calcolato sulla base del prezzo medio del gas russo venduto all’esportazione al confine tedesco-ceco (Waidhaus), al netto delle spese di trasporto. Waidhaus, la piazza principale per le vendite di gas russo all’UE, è il mercato più importante per il gas russo e applica prezzi che riflettono ragionevolmente i costi; può essere quindi considerato un mercato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base.

(27)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che l’Ucraina acquista il gas a condizioni commerciali simili a quelle della Comunità e che i prezzi pagati dal richiedente nel 2007 per il gas erano superiori al prezzo del gas al confine russo-ucraino nello stesso periodo. Il richiedente non ha tuttavia presentato alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni e non è riuscito quindi a dimostrare che le condizioni indicate nel considerando 24 per prendere in considerazione fatti relativi al periodo successivo al PIR fossero soddisfatte. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(28)

Dal confronto tra il prezzo netto di vendita sul mercato interno e il costo di produzione adeguato durante il PIR è emerso che nessuna vendita è stata effettuata sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base.

(29)

Si è ritenuto pertanto che i prezzi praticati sul mercato interno non costituissero una base appropriata per stabilire il valore normale ed è stato necessario applicare un altro metodo. A norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione del prodotto in esame sostenuti dal richiedente, eventualmente adeguati come indicato nel considerando 19, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti.

(30)

Non è stato possibile fissare gli importi relativi alle SGAV e ai profitti sulla base della frase introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base in quanto il richiedente non ha effettuato nel mercato interno vendite rappresentative del prodotto in esame nell’ambito di normali operazioni commerciali. Non è stato possibile applicare l’articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base poiché solo il richiedente è oggetto dell’inchiesta. Non era applicabile nemmeno l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), perché anche il costo di fabbricazione del richiedente per i prodotti appartenenti alla stessa categoria generale di beni avrebbe dovuto essere adeguato per quanto riguarda i costi del gas, per i motivi di cui al considerando 19. Di conseguenza le SGAV e i profitti sono stati stabiliti conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(31)

Il mercato nordamericano ha fatto registrare un volume significativo di vendite nel mercato interno e un livello notevole di concorrenza da parte di società tanto nazionali quanto straniere. In merito, si è tenuto conto delle informazioni disponibili pubblicamente relative alle principali società operanti nel settore dei concimi. È risultato che i dati corrispondenti per i produttori nordamericani (statunitensi e canadesi) sarebbero stati i più idonei ai fini dell’inchiesta, data la ampia disponibilità di informazioni finanziarie pubbliche affidabili e complete di società quotate in tale zona del mondo. Di conseguenza, gli importi relativi alle SGAV e ai profitti sono stati fissati sulla base della media ponderata delle SGAV e dei profitti di tre produttori nordamericani, figuranti tra le più grandi società nel settore dei concimi azotati, per quanto riguarda le loro vendite nel mercato interno della stessa categoria generale di prodotti (concimi azotati). Questi tre produttori sono stati considerati rappresentativi del settore dei concimi azotati e i loro importi relativi alle SGAV e ai profitti sono stati quindi ritenuti rappresentativi dello stesso tipo di costi in genere sostenuti dalle società operanti con successo nel segmento di mercato in questione. Va osservato che nessun elemento indicava che la quota di profitto così determinata fosse superiore al profitto realizzato da altri produttori ucraini sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale nel loro mercato interno.

(32)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni il richiedente ha affermato che esisteva una notevole differenza tra la situazione del mercato in Nord America e quella in Ucraina. Il richiedente non è riuscito tuttavia a spiegare tale presunta differenza e a presentare elementi a sostegno delle sue affermazioni. Non è riuscito neppure a proporre un’altra base adeguata per i calcoli; pertanto i suoi argomenti sono stati respinti.

2.   Prezzo all’esportazione

(33)

Poiché il prodotto in esame è stato venduto ed esportato ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, vale a dire in funzione del prezzo all’esportazione effettivamente pagato o pagabile.

3.   Confronto

(34)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze che influenzano i prezzi e la loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, manipolazione, carico e altre spese accessorie, se del caso e in base a prove verificate.

(35)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, l’associazione di produttori comunitari ha affermato che le tariffe ferroviarie ucraine per il trasporto, fra l’altro, del prodotto in esame esportato verso la Comunità erano artificialmente basse e dovevano pertanto essere oggetto di un adeguamento. Dall’inchiesta non è tuttavia emerso che i documenti contabili del richiedente non tenessero adeguatamente conto delle spese di trasporto in Ucraina. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   Margine di dumping

(36)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base.

(37)

Dal confronto è emerso un margine di dumping del 38,2 %, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

5.   Carattere duraturo del mutamento di circostanze

(38)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, si è esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse essere ritenuto di carattere duraturo.

(39)

In tale contesto è stato osservato che il margine di dumping attualmente applicabile al richiedente era stato stabilito nell’inchiesta iniziale utilizzando un valore normale determinato in base ai dati relativi a un produttore in un paese terzo ad economia di mercato conformemente all’articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base. Nel presente riesame, tuttavia, il valore normale è stato calcolato in base alle informazioni relative ai dati del richiedente conformemente all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6 del regolamento di base, dopo che all’Ucraina è stato concesso lo status di paese ad economia di mercato modifica del regolamento di base mediante il regolamento (CE) n. 2117/2005.

(40)

Nessun elemento indicava che il livello del valore normale o il prezzo all’esportazione stabilito per il richiedente nella presente inchiesta non dovessero essere considerati duraturi. Si potrebbe argomentare che l’andamento dei prezzi del gas naturale, quale materia prima principale, potrebbe incidere in misura significativa sul valore normale. Si è ritenuto tuttavia che gli effetti dell’incremento dei prezzi inciderebbero su tutti gli operatori presenti nel mercato e avrebbero pertanto un impatto tanto sul valore normale quanto sul prezzo all’esportazione.

(41)

Il prezzo all’esportazione del richiedente verso la Comunità durante il PIR è risultato simile a quello delle sue esportazioni verso altri paesi cui sono state vendute quantità considerevolmente maggiori durante il PIR.

(42)

Pertanto, sebbene il margine di dumping emerso durante il PIR si fondi su un volume relativamente modesto di esportazioni del richiedente verso la Comunità, esistono ragioni per ritenere che il margine di dumping riscontrato si basi su un mutamento di circostanze di carattere duraturo.

D.   CHIUSURA DEL RIESAME

(43)

Dato che nell’inchiesta iniziale il dazio era stato imposto sotto forma di un importo specifico per tonnellata, esso dovrebbe assumere la stessa forma nella presente inchiesta. Il dazio calcolato sulla base dell’attuale margine di dumping sarebbe pari a 47 EUR per tonnellata.

(44)

Si ricorda che, come illustrato nel considerando 59 del regolamento (CE) n. 132/2001, al momento di istituire le misure definitive nel 2001, per determinare l’importo del dazio definitivo da applicare è stato utilizzato il margine di pregiudizio conformemente al principio del dazio minore. Come definito nell’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 442/2007, il dazio attualmente in vigore dipende dal tipo specifico di prodotto e varia tra 29,26 EUR e 33,25 EUR per tonnellata.

(45)

Poiché il dazio stabilito sulla base dell’attuale margine di dumping è più elevato del dazio attualmente in vigore, è opportuno chiudere il riesame senza modificare il livello del dazio applicabile al richiedente, che va mantenuto al livello del dazio antidumping definitivo stabilito nell’inchiesta iniziale.

E.   IMPEGNI

(46)

Il richiedente si è detto interessato ad offrire un impegno, ma non ha presentato un’offerta sufficientemente circostanziata entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base. Pertanto la Commissione non ha potuto accettare alcuna offerta d’impegno. Si ritiene tuttavia che, a causa della complessità di vari aspetti, ovvero 1) la volatilità del prezzo del prodotto in esame, che richiederebbe una forma di indicizzazione dei prezzi minimi anche se il principale fattore di costo non spiega in maniera sufficiente tale volatilità, e 2) la particolare situazione del mercato del prodotto in esame (il fatto, tra l’altro, che le importazioni dall’esportatore oggetto del presente riesame siano limitate), sia necessario considerare l’attuabilità di un impegno che combini un prezzo minimo indicizzato e un massimale quantitativo.

(47)

Come indicato sopra, a causa di tale complessità il richiedente non è riuscito a presentare un’offerta di impegno accettabile entro il termine prescritto. Di conseguenza il Consiglio ritiene che il richiedente debba essere eccezionalmente autorizzato a completare la sua offerta di impegno dopo la scadenza del termine prescritto, ma comunque entro dieci giorni di calendario dall’entrata in vigore del presente regolamento.

F.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(48)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende chiudere il presente riesame e mantenere il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dal richiedente. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione se giustificate e suffragate da elementi di prova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 e originari dell’Ucraina, avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 è chiuso senza modifiche delle misure antidumping in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

(3)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28.

(4)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 13.

(5)  GU L 344 del 20.11.2004, pag. 24.

(6)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 1.

(7)  GU C 311 del 19.12.2006, pag. 57.