15.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 73/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 232/2008 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare l'articolo 90 e l'articolo 194, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (3), deve essere abrogato a partire dal 1o aprile 2008 in applicazione dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(2) |
L'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede un aiuto alla trasformazione dei prodotti del settore dei foraggi essiccati destinato alle imprese di trasformazione. Le condizioni e gli obblighi che tali imprese devono rispettare sono attualmente definiti nel regolamento (CE) n. 1786/2003 e nelle sue modalità di applicazione, contenute nel regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione (4). |
(3) |
In particolare, l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1786/2003 dispone fra l'altro l'obbligo per le imprese di trasformazione di tenere una contabilità di magazzino. L'articolo 12 del medesimo regolamento stabilisce le informazioni da dichiarare nei contratti di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1786/2003 prevede che gli Stati membri istituiscano sistemi di controllo. |
(4) |
Tali condizioni e obblighi non sono stati inclusi nel regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(5) |
Per consentire al settore dei foraggi essiccati di continuare a funzionare correttamente e a fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno che tali condizioni e obblighi siano definiti nel regolamento (CE) n. 382/2005. |
(6) |
L'ammissibilità all'aiuto richiede in alcuni casi la conclusione di un contratto fra i produttori e le imprese di trasformazione. Per rendere più trasparente la catena di produzione ed agevolare i controlli essenziali, occorrerebbe rendere obbligatori taluni elementi dei contratti. |
(7) |
Per poter beneficiare dell'aiuto i trasformatori dovrebbero pertanto tenere una contabilità di magazzino contenente i dati necessari per accertare il diritto all'aiuto e fornire qualsiasi altro documento necessario. |
(8) |
In assenza di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione, è opportuno che quest'ultima fornisca altri elementi che consentano di accertare il diritto all'aiuto. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 382/2005. |
(10) |
Conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri notificano in particolare alla Commissione le modifiche delle superfici investite a leguminose e altri foraggi verdi. Per rendere questa disposizione più precisa, è opportuno specificare che le superfici interessate sono quelle la cui produzione, nel corso della precedente campagna, era soggetta a trasformazione al fine di ottenere l'aiuto di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 382/2005 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione 1. L'aiuto di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5) è concesso esclusivamente alle imprese che trasformano i prodotti elencati nella parte IV dell'allegato I del suddetto regolamento che soddisfino le seguenti condizioni:
2. La contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione, di cui al paragrafo 1, è tenuta in parallelo con la contabilità finanziaria e permette di seguire giorno per giorno:
3. Le imprese di trasformazione tengono una contabilità di magazzino distinta per tutte le categorie di foraggi essiccati di cui alla parte IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007. 4. L'impresa che disidratati o tratti anche prodotti diversi dai foraggi essiccati tiene una contabilità di magazzino separata per queste altre attività di disidratazione o di lavorazione. |
2) |
l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Contratti 1. Ciascun contratto di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 contiene in particolare le seguenti informazioni:
2. Qualora un'impresa di trasformazione esegua un contratto speciale di lavorazione di foraggi ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, concluso con un produttore agricolo indipendente oppure con uno o più dei propri soci, tale contratto indica inoltre:
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3) |
nel capitolo 5 è aggiunto il seguente articolo 22 bis: «Articolo 22 bis Sistemi di ispezione 1. Gli Stati membri istituiscono sistemi di ispezione volti a verificare, per ogni impresa di trasformazione:
2. All'uscita dall'impianto di trasformazione i foraggi essiccati vengono pesati e sottoposti ad un prelievo di campioni. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima di adottarle, le disposizioni che intendono emanare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.»; |
4) |
nell'articolo 33, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).
(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).
(4) GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1388/2007 (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 3).
(5) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;