15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/6


REGOLAMENTO (CE) N. 232/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare l'articolo 90 e l'articolo 194, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (3), deve essere abrogato a partire dal 1o aprile 2008 in applicazione dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)

L'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede un aiuto alla trasformazione dei prodotti del settore dei foraggi essiccati destinato alle imprese di trasformazione. Le condizioni e gli obblighi che tali imprese devono rispettare sono attualmente definiti nel regolamento (CE) n. 1786/2003 e nelle sue modalità di applicazione, contenute nel regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione (4).

(3)

In particolare, l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1786/2003 dispone fra l'altro l'obbligo per le imprese di trasformazione di tenere una contabilità di magazzino. L'articolo 12 del medesimo regolamento stabilisce le informazioni da dichiarare nei contratti di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1786/2003 prevede che gli Stati membri istituiscano sistemi di controllo.

(4)

Tali condizioni e obblighi non sono stati inclusi nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Per consentire al settore dei foraggi essiccati di continuare a funzionare correttamente e a fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno che tali condizioni e obblighi siano definiti nel regolamento (CE) n. 382/2005.

(6)

L'ammissibilità all'aiuto richiede in alcuni casi la conclusione di un contratto fra i produttori e le imprese di trasformazione. Per rendere più trasparente la catena di produzione ed agevolare i controlli essenziali, occorrerebbe rendere obbligatori taluni elementi dei contratti.

(7)

Per poter beneficiare dell'aiuto i trasformatori dovrebbero pertanto tenere una contabilità di magazzino contenente i dati necessari per accertare il diritto all'aiuto e fornire qualsiasi altro documento necessario.

(8)

In assenza di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione, è opportuno che quest'ultima fornisca altri elementi che consentano di accertare il diritto all'aiuto.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 382/2005.

(10)

Conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri notificano in particolare alla Commissione le modifiche delle superfici investite a leguminose e altri foraggi verdi. Per rendere questa disposizione più precisa, è opportuno specificare che le superfici interessate sono quelle la cui produzione, nel corso della precedente campagna, era soggetta a trasformazione al fine di ottenere l'aiuto di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 382/2005 è modificato come segue:

1)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione

1.   L'aiuto di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5) è concesso esclusivamente alle imprese che trasformano i prodotti elencati nella parte IV dell'allegato I del suddetto regolamento che soddisfino le seguenti condizioni:

a)

tengano una contabilità di magazzino contenente almeno l'indicazione:

i)

dei quantitativi trasformati di foraggi verdi e, se del caso, di foraggi essiccati al sole; tuttavia, se la situazione particolare dell'impresa lo richiede, i quantitativi possono essere stimati sulla base delle superfici seminate;

ii)

dei quantitativi di foraggi essiccati prodotti, nonché dei quantitativi e della qualità di detti foraggi usciti dal trasformatore;

b)

forniscano tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto.

2.   La contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione, di cui al paragrafo 1, è tenuta in parallelo con la contabilità finanziaria e permette di seguire giorno per giorno:

a)

i quantitativi di prodotti che entrano nell'impresa per essere disidratati e/o macinati, con l'indicazione per ogni consegna:

i)

della data di entrata;

ii)

della quantità;

iii)

della specie o delle specie di cui alla parte IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i foraggi da disidratare e, se pertinente, di quelli essiccati al sole;

iv)

del tenore di umidità constatato sui foraggi da disidratare;

v)

dei riferimenti del contratto e/o della dichiarazione di consegna di cui agli articoli 14 o 15 del presente regolamento;

b)

i quantitativi prodotti e i quantitativi eventuali delle aggiunte utilizzate nella fabbricazione;

c)

i quantitativi usciti con indicazione, per ogni partita, della data di uscita e dei tenori di umidità e di proteine constatati;

d)

i quantitativi di foraggi essiccati per i quali un'impresa di trasformazione abbia già beneficiato dell'aiuto, che vengono ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa;

e)

i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza alla fine di ogni campagna;

f)

i prodotti che sono stati miscelati o addizionati ai foraggi essiccati e/o macinati dall'impresa, precisandone la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonché il tasso di incorporazione nel prodotto finito.

3.   Le imprese di trasformazione tengono una contabilità di magazzino distinta per tutte le categorie di foraggi essiccati di cui alla parte IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007.

4.   L'impresa che disidratati o tratti anche prodotti diversi dai foraggi essiccati tiene una contabilità di magazzino separata per queste altre attività di disidratazione o di lavorazione.

2)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Contratti

1.   Ciascun contratto di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 contiene in particolare le seguenti informazioni:

a)

il prezzo da versare al produttore dei foraggi verdi o, se del caso, dei foraggi essiccati;

b)

la superficie il cui raccolto deve essere consegnato al trasformatore;

c)

le modalità di consegna e di pagamento;

d)

nome, cognome e indirizzo delle parti contraenti;

e)

la data di stipulazione;

f)

la campagna di commercializzazione;

g)

la o le specie di foraggi da trasformare, nonché il loro quantitativo prevedibile;

h)

l'identificazione della o delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o presentata una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto.

2.   Qualora un'impresa di trasformazione esegua un contratto speciale di lavorazione di foraggi ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, concluso con un produttore agricolo indipendente oppure con uno o più dei propri soci, tale contratto indica inoltre:

a)

il prodotto finito da consegnare;

b)

le spese a carico del produttore.»;

3)

nel capitolo 5 è aggiunto il seguente articolo 22 bis:

«Articolo 22 bis

Sistemi di ispezione

1.   Gli Stati membri istituiscono sistemi di ispezione volti a verificare, per ogni impresa di trasformazione:

a)

il rispetto delle condizioni stabilite negli articoli 1, 3 e da 86 a 89 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché agli articoli 12 e 14 del presente regolamento;

b)

la corrispondenza tra il quantitativo per il quale è richiesto l'aiuto e il quantitativo di foraggi essiccati conformi ai requisiti minimi di qualità uscito dall'impianto di trasformazione.

2.   All'uscita dall'impianto di trasformazione i foraggi essiccati vengono pesati e sottoposti ad un prelievo di campioni.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima di adottarle, le disposizioni che intendono emanare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.»;

4)

nell'articolo 33, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e)

entro il 31 maggio di ogni anno, un bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione dei foraggi disidratati, conformemente all'allegato I del presente regolamento, e l'andamento delle superfici investite a leguminose e altri foraggi verdi destinati alla trasformazione di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, conformemente all'allegato II del presente regolamento, per la campagna di commercializzazione precedente;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).

(4)  GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1388/2007 (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 3).

(5)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;