13.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/10


REGOLAMENTO (CE) N. 223/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2008

relativo alle condizioni e alle procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori di bachi da seta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 127, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede, all’articolo 201, paragrafo 1, lettera b), l’abrogazione del regolamento (CEE) n. 707/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori di bachi da seta (2) a decorrere dal 1o aprile 2008.

(2)

Talune condizioni e taluni obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 707/76 non sono stati incorporati nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Al fine di garantire il corretto funzionamento del settore della bachicoltura e per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca tali obblighi e condizioni, nonché le attuali modalità di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 822/76 della Commissione, del 7 aprile 1976, relativo alle condizioni ed alla procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta (3).

(4)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 822/76.

(5)

È opportuno disporre che il nuovo regolamento si applichi a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CEE) n. 707/76.

(6)

L’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede il riconoscimento, nel settore della bachicoltura, delle organizzazioni di produttori che perseguono un obiettivo specifico, in particolare per quanto riguarda la concentrazione dell’offerta e la commercializzazione della produzione dei propri membri, l’adattamento, in comune, della produzione alle esigenze del mercato e il miglioramento del prodotto, la promozione della razionalizzazione e della meccanizzazione della produzione.

(7)

Per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e assicurare l’unità e l’efficacia delle eventuali misure adottate, è opportuno stabilire per l’insieme della Comunità condizioni e procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della bachicoltura; per ottenere il riconoscimento da parte degli Stati membri, le organizzazioni di produttori devono conformarsi a tali condizioni e procedure.

(8)

È opportuno che il riconoscimento delle organizzazioni di produttori sia subordinato all’esistenza di una comprovata attività economica su scala adeguata connessa alla produzione e alla commercializzazione nel settore della bachicoltura, con possibili deroghe per le regioni a debole capacità produttiva. Tuttavia, poiché negli ultimi anni il numero di bachicoltori è notevolmente diminuito, è opportuno ridurre in misura significativa il numero minimo di produttori necessario per costituire un’organizzazione di produttori riconosciuta, stabilito dal regolamento (CEE) n. 822/76.

(9)

È opportuno completare le disposizioni relative alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento, precisando in particolare le informazioni che devono figurare nella domanda.

(10)

Per informazione degli Stati membri e delle parti interessate, è opportuno che all’inizio di ogni anno sia pubblicato l’elenco delle associazioni riconosciute nel corso dell’anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato durante lo stesso periodo.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori di bachi da seta che:

a)

presentano richiesta di riconoscimento;

b)

soddisfano i requisiti generali di cui all’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c)

soddisfano i requisiti specifici di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

2.   È competente per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori l’autorità dello Stato membro nel cui territorio l’organizzazione di produttori ha la propria sede legale.

Articolo 2

1.   Per ottenere il riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono:

a)

comprendere, tra le proprie attività, la produzione e la commercializzazione di bozzoli di bachi da seta;

b)

comprendere almeno 50 produttori che utilizzino o si impegnino a utilizzare almeno 2 500 telaini nella campagna nella quale è concesso il riconoscimento;

c)

escludere, per tutto il loro campo di attività, qualsiasi discriminazione fra bachicoltori della Comunità basata, in particolare, sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento;

d)

avere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere, secondo la legislazione nazionale, soggetti di diritti e di obblighi;

e)

ammettere come membri esclusivamente i bachicoltori;

f)

includere nel loro statuto i seguenti obblighi per i membri:

i)

commercializzare, ossia vendere a grossisti o a industrie utilizzatrici, la totalità della loro produzione attraverso l’organizzazione di produttori, con possibili deroghe per determinati quantitativi;

ii)

applicare, in materia di produzione e di commercializzazione, le regole adottate dall’organizzazione al fine di adattare il volume dell’offerta e la qualità del prodotto alle esigenze del mercato;

iii)

poter recedere dall’organizzazione unicamente dopo avervi aderito per almeno tre anni a decorrere dal suo riconoscimento e previo preavviso minimo di un anno, fatte salve le disposizioni di diritto nazionale intese a proteggere, in determinati casi, l’organizzazione o i suoi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un membro, ovvero ad impedire tale recesso nel corso dell’esercizio finanziario;

g)

tenere una contabilità separata per le attività cui si riferisce il riconoscimento.

2.   In conformità della procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, uno Stato membro può essere autorizzato, su richiesta, a riconoscere in una regione a bassa produzione un’organizzazione che non risponda ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

Articolo 3

Le domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori sono corredate dei documenti e delle informazioni seguenti:

a)

lo statuto dell’organizzazione;

b)

il nome delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell’organizzazione;

c)

l’elenco delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento;

d)

la prova che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 2, paragrafo 2, sono state rispettate;

e)

le norme adottate in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto ii), e segnatamente quelle riguardanti l’essiccatura dei bozzoli.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri decidono sulla domanda di riconoscimento entro due mesi dal ricevimento della medesima.

2.   Gli Stati membri comunicano le loro decisioni alla Commissione entro due mesi; nel caso in cui respingano la domanda, essi ne precisano i motivi.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto dei requisiti per il riconoscimento da parte delle organizzazioni riconosciute.

2.   Gli Stati membri revocano il riconoscimento di un’organizzazione se i requisiti cui è subordinato non sono più soddisfatti o se il riconoscimento è stato concesso sulla base di indicazioni erronee; essi revocano con effetto retroattivo il riconoscimento se l’organizzazione lo ha ottenuto o ne ha beneficiato in modo fraudolento.

3.   In caso di revoca del riconoscimento lo Stato membro ne informa la Commissione entro due mesi indicandone le ragioni.

Articolo 6

All’inizio di ogni anno la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, l’elenco delle organizzazioni riconosciute nel corso dell’anno precedente e l’elenco delle organizzazioni il cui riconoscimento è stato revocato nello stesso periodo.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 822/76 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 84 del 31.3.1976, pag. 1.

(3)  GU L 94 del 9.4.1976, pag. 19.