22.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/16


REGOLAMENTO (CE) N. 157/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2008

recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammasso privato di burro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro (2), l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 deve essere fissato ogni anno.

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

(3)

Per quanto riguarda le spese di ammasso, in particolare le spese di entrata e di svincolo dei prodotti dall’ammasso, occorre tenere conto delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e delle spese finanziarie di ammasso.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per i contratti conclusi nel 2008, l’aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro, in base ai seguenti elementi:

15,62 EUR per le spese fisse di ammasso,

0,23 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero,

un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato sulla base del 90 % del prezzo d’intervento del burro in vigore il giorno di inizio dell’ammasso contrattuale e sulla base di un tasso di interesse annuo del 4,25 %.

2.   L’organismo d’intervento registra la data di ricezione delle domande di conclusione di contratti, come previsto dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 105/2008, e i quantitativi corrispondenti.

3.   Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

(2)  GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.