22.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 157/2008 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2008
recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammasso privato di burro
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro (2), l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 deve essere fissato ogni anno. |
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. |
(3) |
Per quanto riguarda le spese di ammasso, in particolare le spese di entrata e di svincolo dei prodotti dall’ammasso, occorre tenere conto delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e delle spese finanziarie di ammasso. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per i contratti conclusi nel 2008, l’aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro, in base ai seguenti elementi:
— |
15,62 EUR per le spese fisse di ammasso, |
— |
0,23 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero, |
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un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato sulla base del 90 % del prezzo d’intervento del burro in vigore il giorno di inizio dell’ammasso contrattuale e sulla base di un tasso di interesse annuo del 4,25 %. |
2. L’organismo d’intervento registra la data di ricezione delle domande di conclusione di contratti, come previsto dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 105/2008, e i quantitativi corrispondenti.
3. Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).
(2) GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.