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20.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 145/2008 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne, tra l'altro, la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa. |
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(2) |
In conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test effettuati per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa seminate nel 2007. Occorre tenere conto di questi risultati nel redigere l'elenco delle varietà di canapa che possono beneficiare di pagamenti diretti nelle prossime campagne di commercializzazione e l'elenco delle varietà autorizzate provvisoriamente per la campagna 2008/2009. |
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(3) |
A seguito di una domanda presentata dalla Romania ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004, nell'elenco delle varietà che possono beneficiare di pagamenti diretti devono essere inserite due nuove varietà di canapa. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 796/2004. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 2008/2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 79).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
VARIETÀ DI CANAPA CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI
a) Varietà di canapa
Beniko
Carmagnola
Chamaeleon
CS
Delta-Llosa
Delta 405
Denise
Dioica 88
Epsilon 68
Fedora 17
Felina 32
Felina 34 — Félina 34
Ferimon-Férimon
Fibranova
Fibrimon 24
Futura 75
Kompolti
Red Petiole
Santhica 23
Santhica 27
Silesia
Uso-31
b) Varietà di canapa ammesse per la campagna 2008/2009
Bialobrzeskie
Cannakomp
Diana (1)
Fasamo
Kompolti hibrid TC
Lipko
Lovrin 110
Silvana
UNIKO-B
Zenit (1)
(1) Esclusivamente in Romania, come autorizzato dalla decisione 2007/69/CE della Commissione (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 167).