20.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/9


REGOLAMENTO (CE) N. 145/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne, tra l'altro, la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa.

(2)

In conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test effettuati per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa seminate nel 2007. Occorre tenere conto di questi risultati nel redigere l'elenco delle varietà di canapa che possono beneficiare di pagamenti diretti nelle prossime campagne di commercializzazione e l'elenco delle varietà autorizzate provvisoriamente per la campagna 2008/2009.

(3)

A seguito di una domanda presentata dalla Romania ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004, nell'elenco delle varietà che possono beneficiare di pagamenti diretti devono essere inserite due nuove varietà di canapa.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 796/2004.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2008/2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

(2)   GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 79).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

VARIETÀ DI CANAPA CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI

a)   Varietà di canapa

Beniko

Carmagnola

Chamaeleon

CS

Delta-Llosa

Delta 405

Denise

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 — Félina 34

Ferimon-Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Kompolti

Red Petiole

Santhica 23

Santhica 27

Silesia

Uso-31

b)   Varietà di canapa ammesse per la campagna 2008/2009

Bialobrzeskie

Cannakomp

Diana (1)

Fasamo

Kompolti hibrid TC

Lipko

Lovrin 110

Silvana

UNIKO-B

Zenit (1)


(1)  Esclusivamente in Romania, come autorizzato dalla decisione 2007/69/CE della Commissione (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 167).