2.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/5


REGOLAMENTO (CE) N. 98/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2008

che modifica diversi regolamenti con riguardo ai codici della nomenclatura combinata di taluni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2) modifica la nomenclatura combinata per alcuni prodotti del settore delle carni bovine.

(2)

Anche negli anni precedenti, i regolamenti che hanno modificato l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) hanno apportato modifiche alla nomenclatura combinata per taluni prodotti del settore delle carni bovine, modifiche che non sono tutte incorporate nei regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, segnatamente: il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4); il regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine (5) e il regolamento (CE) n. 545/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (6).

(3)

Occorre quindi modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1731/2006 e (CE) n. 545/2007.

(4)

Le modifiche previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2008, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1214/2007.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 è modificato come segue:

1)

La lettera a) della tabella è modificata come segue:

a)

il codice NC «0210 90 41»«Pezzi detti «onglets» e «hampes», salati o in salamoia, secchi o affumicati» è sostituito dal codice NC «0210 99 51»;

b)

il codice NC «0210 90 90»«Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie» è sostituito dal codice NC «0210 99 90»;

2)

La lettera b) della tabella è modificata come segue:

a)

i codici NC «0206 10 91» e «0206 10 99»«Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina esclusi i pezzi detti «onglets» e «hampes», fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici» sono sostituiti dal codice NC «0206 10 98»;

b)

i codici NC «0206 21 00», «0206 22 90» e «0206 29 99»«Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti «onglets» e «hampes», congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici» sono sostituiti dai codici NC «0206 21 00», «0206 22 00» e «0206 29 99»;

c)

il codice NC «0210 90 49»«Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»» è sostituito dal codice NC «0210 99 59»;

d)

i codici NC da «1602 50 31» a «1602 50 80»«Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte» sono sostituiti dai codici NC «1602 50 31» e «1602 50 95».

Articolo 2

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1731/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, il pagamento di una restituzione all’esportazione per le conserve di cui ai codici NC 1602 50 31 9125, 1602 50 31 9325, 1602 50 95 9125 e 1602 5095 9325 (di seguito «le conserve») è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.»

Articolo 3

All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 545/2007, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95, che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenente in peso almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l’85 % da carne e gelatina.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

(2)  GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(5)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.

(6)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 14.