2.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 98/2008 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2008
che modifica diversi regolamenti con riguardo ai codici della nomenclatura combinata di taluni prodotti del settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2) modifica la nomenclatura combinata per alcuni prodotti del settore delle carni bovine. |
(2) |
Anche negli anni precedenti, i regolamenti che hanno modificato l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) hanno apportato modifiche alla nomenclatura combinata per taluni prodotti del settore delle carni bovine, modifiche che non sono tutte incorporate nei regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, segnatamente: il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4); il regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine (5) e il regolamento (CE) n. 545/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (6). |
(3) |
Occorre quindi modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1731/2006 e (CE) n. 545/2007. |
(4) |
Le modifiche previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2008, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1214/2007. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 è modificato come segue:
1) |
La lettera a) della tabella è modificata come segue:
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2) |
La lettera b) della tabella è modificata come segue:
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Articolo 2
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1731/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Campo di applicazione
Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, il pagamento di una restituzione all’esportazione per le conserve di cui ai codici NC 1602 50 31 9125, 1602 50 31 9325, 1602 50 95 9125 e 1602 5095 9325 (di seguito «le conserve») è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.»
Articolo 3
All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 545/2007, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95, che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenente in peso almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l’85 % da carne e gelatina.»
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).
(2) GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1.
(3) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).
(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(5) GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.
(6) GU L 129 del 17.5.2007, pag. 14.