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4.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/21 |
REGOLAMENTO (CE) n. 72/2008 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2007
relativo alla costituzione dell’impresa comune ENIAC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (in seguito denominato «settimo programma quadro»), prevede un contributo comunitario per l’istituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte (in seguito denominate «ITC») che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 171 del trattato. Tali ITC risultano essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee, già istituite nell’ambito del sesto programma quadro, e riguardano aspetti specifici di ricerca nel loro settore. Dovrebbero associare investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici europei, ivi compresi finanziamenti del settimo programma quadro. |
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(2) |
La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4), sottolinea la necessità di partenariati paneuropei ambiziosi tra pubblico e privato per accelerare lo sviluppo di importanti tecnologie mediante attività di ricerca di vasta portata a livello comunitario, tra cui le ITC. |
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(3) |
Il piano «Crescita e occupazione» dell’agenda di Lisbona sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione nella Comunità per favorire la competitività, la crescita e l’occupazione. |
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(4) |
Nelle sue conclusioni del 25 e del 26 novembre 2004, il Consiglio ha incoraggiato la Commissione a definire con maggiore precisione le nozioni di piattaforme tecnologiche e di ITC. Il Consiglio ha sottolineato che tali iniziative potrebbero contribuire al coordinamento di tutte le iniziative di ricerca comunitarie al fine di realizzare sinergie con le azioni condotte nell’ambito di iniziative esistenti, quali Eureka, tenuto conto dell’importante contributo che apportano in materia di ricerca e sviluppo (in seguito denominata «R&S»). |
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(5) |
Alcune imprese europee e altre organizzazioni di R&S attive nel campo della nanoelettronica hanno preso l’iniziativa di istituire la piattaforma tecnologica europea nel settore della nanoelettronica (in seguito denominata «piattaforma tecnologica ENIAC») nell’ambito del sesto programma quadro. La piattaforma tecnologica ENIAC ha elaborato un’agenda strategica di ricerca sulla base di un’ampia consultazione delle parti interessate pubbliche e private. L’agenda strategica di ricerca ha individuato le priorità nel settore della nanoelettronica e ha formulato orientamenti per un’ITC in questo settore. |
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(6) |
L’ITC nel settore della nanoelettronica fa seguito alle comunicazioni della Commissione del 6 aprile 2005«Costruire il SER della conoscenza al servizio della crescita» e del 20 luglio 2005«Azioni comuni per la crescita e l’occupazione: il programma comunitario di Lisbona», che propongono un approccio nuovo e più ambizioso in materia di partenariati pubblico-privato su vasta scala in settori di cruciale importanza per la competitività dell’Europa, individuati attraverso il dialogo con l’industria. |
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(7) |
L’ITC nel settore della nanoelettronica risponde alla necessità di sostenere le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni onnipresenti come riportato nel rapporto «Creare un’Europa innovativa» del gennaio 2006. Il rapporto elogia inoltre il modello dell’ITC ENIAC in quanto combina i finanziamenti nazionali e comunitari nell’ambito di una chiara struttura giuridica e in modo armonizzato e sincronizzato. |
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(8) |
L’ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe creare un partenariato pubblico-privato sostenibile e accrescere e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore della nanoelettronica in Europa che, ai fini del presente regolamento, comprende gli Stati membri dell’Unione europea (in seguito denominati «Stati membri») e i paesi associati al settimo programma quadro (in seguito denominati «paesi associati»). Tale ITC dovrebbe permettere altresì un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall’industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S, contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell’Europa. Infine, il suo obiettivo dovrebbe essere quello di incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, quali l’industria, piccole e medie imprese (PMI) comprese, le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando le attività di ricerca. |
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(9) |
L’ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe fissare un’agenda di ricerca concordata (in seguito denominata «agenda di ricerca»), rigorosamente conforme alle raccomandazioni dell’agenda strategica di ricerca elaborata dalla piattaforma tecnologica ENIAC. L’agenda di ricerca dovrebbe individuare e riesaminare periodicamente le priorità di ricerca per lo sviluppo e l’acquisizione di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali. |
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(10) |
L’ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe porsi due obiettivi che costituiscono una parte significativa dell’agenda strategica di ricerca della piattaforma tecnologica ENIAC: potenziare ulteriormente l’integrazione e la miniaturizzazione dei dispositivi e rafforzarne le funzionalità. Dovrebbe consentire di produrre materiali, apparecchiature e processi nuovi, nuove architetture, processi di produzione innovativi, metodologie di progettazione rivoluzionarie e nuovi sistemi di imballaggio e «sistematizzazione». Dovrebbe dare e ricevere impulso da applicazioni high-tech innovative nei settori seguenti: comunicazioni e informatica, trasporti, assistenza sanitaria e benessere, energia e gestione dell’ambiente, sicurezza, intrattenimento. |
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(11) |
L’importanza e la portata degli obiettivi dichiarati dell’ITC nel settore della nanoelettronica, l’ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un’impresa comune (in seguito denominata «impresa comune ENIAC») a norma dell’articolo 171 del trattato come soggetto giuridico responsabile dell’attuazione dell’ITC nel settore della nanoelettronica. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell’ambito del settimo programma quadro, l’impresa comune ENIAC dovrebbe essere istituita per il periodo fino al 31 dicembre 2017. |
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(12) |
L’impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalla Comunità, che riceve il discarico per l’esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, occorrerebbe tenere conto delle specificità derivanti dalla natura delle ITC come partenariati pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio. |
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(13) |
Gli obiettivi dell’impresa comune ENIAC dovrebbero essere perseguiti raggruppando le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S sotto forma di progetti. A tal fine, l’impresa comune ENIAC dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte concorrenziali per attuare parti dell’agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili a titolo del settimo programma quadro. |
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(14) |
L’impresa comune ENIAC garantirà e promuoverà un approccio sicuro, integrato e responsabile in materia di nanoelettronica, nel rispetto degli elevati standard di sicurezza già stabiliti nell’industria della nanoelettronica e conformemente alle politiche comunitarie in materia di sanità pubblica, sicurezza, ambiente e consumatori e all’azione europea «Nanoscienze e nanotecnologie: Un piano d’azione per l’Europa 2005-2009». |
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(15) |
I membri fondatori dell’impresa comune ENIAC dovrebbero essere la Comunità, il Belgio, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Svezia, il Regno Unito e l’AENEAS, un’associazione che rappresenta le imprese e le altre organizzazioni di R&S operanti nel settore della nanoelettronica in Europa. L’impresa comune ENIAC dovrebbe essere aperta all’adesione di nuovi membri. |
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(16) |
Le modalità organizzative e operative dell’impresa comune ENIAC dovrebbero essere stabilite nello statuto dell’impresa comune ENIAC come parte del presente regolamento. |
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(17) |
Una lettera di impegno a contribuire alla creazione e all’attuazione dell’impresa comune ENIAC è stata firmata dall’AENEAS. |
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(18) |
I progetti dovrebbero essere sostenuti con i contributi finanziari sia della Comunità sia degli Stati membri di ENIAC, oltre che con i contributi in natura delle organizzazioni di R&S che partecipano ai progetti dell’impresa comune ENIAC. Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, tra l’altro, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, ai sensi dell’allegato III della decisione 2006/971/CE. |
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(19) |
Il finanziamento pubblico delle attività di R&S, in seguito a inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale pubblicati dall’impresa comune ENIAC, dovrebbe provenire da contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ENIAC e dal contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC. Il contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC dovrebbe essere stabilito in percentuale dei costi di R&S sostenuti dai partecipanti ai progetti. Tale percentuale dovrebbe essere la stessa per tutti i partecipanti ai progetti per ogni dato invito a presentare proposte. |
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(20) |
Per l’intera durata dell’impresa comune ENIAC, le organizzazioni di R&S che partecipano a progetti dovrebbero fornire risorse pari o superiori al finanziamento pubblico complessivo per le attività di R&S. |
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(21) |
Poiché vi è l’esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello, si dovrebbero applicare a tutto il personale assunto dall’impresa comune ENIAC lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (5). |
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(22) |
In quanto organismo dotato di personalità giuridica, l’impresa comune ENIAC dovrebbe essere responsabile delle proprie azioni. Ove necessario, la Corte di giustizia dovrebbe essere competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dalle attività dell’impresa comune. |
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(23) |
La Commissione dovrebbe fornire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sui progressi compiuti dall’impresa comune ENIAC. |
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(24) |
L’impresa comune ENIAC dovrebbe adottare, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (in seguito denominato «regolamento finanziario»), previa approvazione della Commissione, apposite regole finanziarie che tengano conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Per assicurare un trattamento armonizzato fra coloro che partecipano alle attività di ricerca dell’impresa comune ENIAC e coloro che partecipano alle azioni indirette del settimo programma quadro, è opportuno che l’imposta sul valore aggiunto non sia un costo ammissibile ai fini del finanziamento comunitario, in linea con il regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (7). |
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(25) |
Dovrebbero essere adottate misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e si dovrebbe provvedere a recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (8), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (9), e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (10). |
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(26) |
La politica in materia di diritti di proprietà intellettuale dell’impresa comune ENIAC dovrebbe promuovere la creazione e lo sfruttamento delle conoscenze. |
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(27) |
Per agevolare la costituzione dell’impresa comune ENIAC, la Commissione dovrebbe essere responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune ENIAC fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. |
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(28) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia l’istituzione dell’impresa comune ENIAC, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dimensione transnazionale di questa grande sfida nel campo della ricerca che rende necessario il raggruppamento delle risorse complementari finanziarie e di conoscenza di tipo transettoriale e transfrontaliero, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Costituzione di un’impresa comune
1. Per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta (in seguito denominata «ITC») nel settore della nanoelettronica è costituita un’impresa comune ai sensi dell’articolo 171 del trattato (in seguito denominata «impresa comune ENIAC») per il periodo fino al 31 dicembre 2017.
2. L’impresa comune ENIAC ha sede a Bruxelles (Belgio).
Articolo 2
Obiettivi
L’impresa comune ENIAC contribuisce all’attuazione del settimo programma quadro e al tema «Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni» del programma specifico «Cooperazione». In particolare, l’impresa comune ENIAC:
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a) |
definisce e attua un’agenda di ricerca per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali; |
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b) |
sostiene le attività necessarie per l’attuazione dell’agenda di ricerca (in seguito denominate «attività di R&S»), in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai partecipanti ai progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali; |
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c) |
promuove la costituzione di un partenariato pubblico-privato destinato a mobilitare e a riunire gli sforzi comunitari, nazionali e privati, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel settore della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra pubblico e privato; |
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d) |
realizza sinergie e un coordinamento degli sforzi europei in materia di R&S nel settore della nanoelettronica, compresa, qualora possa essere creato valore aggiunto, la progressiva integrazione nell’impresa comune ENIAC delle attività correlate in questo settore, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka); |
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e) |
promuove il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività in linea con gli obiettivi del settimo programma quadro. |
Articolo 3
Status giuridico
L’impresa comune ENIAC è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati. Essa può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
Articolo 4
Statuto
È adottato lo statuto dell’impresa comune ENIAC, che figura in allegato e costituisce parte integrante del presente regolamento.
Articolo 5
Contributo della Comunità
1. Il contributo massimo della Comunità all’impresa comune ENIAC per le spese di funzionamento e le attività di R&S è pari a 450 milioni di EUR, provenienti dagli stanziamenti nel bilancio generale dell’Unione europea assegnati al tema «Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni» del programma specifico «Cooperazione».
2. Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune ENIAC.
3. Il contributo della Comunità all’impresa comune ENIAC utilizzato per finanziare progetti è concesso a seguito di inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte.
Articolo 6
Regolamento finanziario
1. L’impresa comune ENIAC adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Esso può discostarsi dalle norme stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (11) che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento finanziario, ove ciò sia richiesto dalle specifiche esigenze operative dell’impresa comune ENIAC e previo accordo della Commissione.
2. L’impresa comune ENIAC dispone di proprie capacità di revisione contabile interna.
Articolo 7
Personale
1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell’impresa comune ENIAC e al suo direttore esecutivo.
2. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 7, paragrafo 2, dello statuto, l’impresa comune ENIAC esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
3. Il consiglio di direzione, d’intesa con la Commissione, adotta le necessarie misure di attuazione previste dall’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
4. Il numero degli effettivi è determinato nell’organigramma dell’impresa comune ENIAC figurante nel bilancio annuale della stessa.
5. Il personale dell’impresa comune ENIAC è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare sette anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune.
6. Tutte le spese per il personale sono a carico dell’impresa comune ENIAC.
7. L’impresa comune ENIAC può adottare disposizioni per permettere il distacco di esperti presso di essa.
Articolo 8
Privilegi e immunità
All’impresa comune ENIAC e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Articolo 9
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell’impresa comune ENIAC è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dal diritto applicabile all’accordo o al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune ENIAC risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi versamento dell’impresa comune ENIAC destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa sono considerati come spesa dell’impresa comune ENIAC e sono coperti dalle risorse dell’impresa comune ENIAC.
4. L’impresa comune ENIAC è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.
Articolo 10
Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile
1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:
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a) |
sulle controversie tra i membri concernenti l’oggetto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all’articolo 4; |
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b) |
in base ad ogni clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall’impresa comune ENIAC; |
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c) |
sui ricorsi promossi contro l’impresa comune ENIAC, anche contro le decisioni dei suoi organi, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato; |
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d) |
sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune ENIAC nell’esercizio delle sue funzioni. |
2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune ENIAC.
Articolo 11
Rapporto, valutazione e discarico
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati dall’impresa comune ENIAC. Tale relazione contiene una descrizione dettagliata dell’attuazione, compreso il numero delle proposte presentate, il numero delle proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le PMI, e le statistiche per paese.
2. Entro il 31 dicembre 2010, nonché entro il 31 dicembre 2013, la Commissione assistita da esperti indipendenti procede, in base a un mandato definito, previa consultazione con l’impresa comune ENIAC, a una valutazione intermedia di tale impresa comune. Queste valutazioni riguardano la qualità e l’efficacia dell’impresa comune ENIAC e i progressi compiuti in direzione degli obiettivi stabiliti. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, proposte di modifica del presente regolamento, compresa l’eventuale cessazione anticipata dell’impresa comune ENIAC.
3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell’impresa comune ENIAC, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell’impresa comune ENIAC. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ENIAC è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente alla procedura prevista dal regolamento finanziario dell’impresa comune ENIAC di cui all’articolo 6.
Articolo 12
Protezione degli interessi finanziari dei membri e lotta antifrode
1. L’impresa comune ENIAC garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente protetti effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.
2. In caso di irregolarità, i membri dell’impresa comune ENIAC si riservano il diritto di recuperare gli importi indebitamente spesi, anche attraverso la riduzione o la sospensione del versamento di ulteriori contributi all’impresa comune ENIAC.
3. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illegali, si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.
4. L’impresa comune ENIAC effettua controlli in loco e verifiche finanziarie presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall’impresa comune ENIAC. Tali controlli e verifiche sono effettuati direttamente dall’impresa comune ENIAC o dagli Stati membri di ENIAC per suo conto. Gli Stati membri di ENIAC possono effettuare fra i beneficiari dei rispettivi finanziamenti nazionali altri controlli e verifiche finanziarie da essi ritenuti necessari e ne comunicano i risultati all’impresa comune ENIAC.
5. La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari del finanziamento dell’impresa comune ENIAC e il personale incaricato della loro assegnazione. A tal fine, l’impresa comune ENIAC garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l’esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.
6. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito dalla decisione della Commissione 1999/352/CE, CECA, Euratom (12), dispone, nei confronti dell’impresa comune ENIAC e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l’impresa comune ENIAC aderisce all’Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF (13). L’impresa comune ENIAC adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.
Articolo 13
Riservatezza
Fatto salvo l’articolo 14, l’impresa comune ENIAC protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti ai progetti.
Articolo 14
Trasparenza
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (14), si applica ai documenti in possesso dell’impresa comune ENIAC.
2. L’impresa comune ENIAC adotta le modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 7 agosto 2008.
3. Le decisioni adottate dall’impresa comune ENIAC ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, secondo le condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.
Articolo 15
Proprietà intellettuale
Le norme che disciplinano la protezione, l’utilizzo, la diffusione dei risultati della ricerca, basate sul regolamento (CE) n. 1906/2006, figurano all’articolo 23 dello statuto.
Articolo 16
Attività preparatorie
1. La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune ENIAC fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto comunitario, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri fondatori e con il coinvolgimento degli organi competenti.
2. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dello statuto, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.
3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’impresa comune ENIAC dopo l’approvazione del consiglio di direzione e può concludere contratti, anche relativi al personale in seguito all’adozione dell’organigramma dell’impresa comune ENIAC. L’ordinatore della Commissione può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’impresa comune ENIAC.
Articolo 17
Sostegno da parte dello Stato ospitante
Un accordo di sede è concluso tra l’impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all’impresa comune ENIAC.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) Parere del 12 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 25 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(4) GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.
(5) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1).
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(7) GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.
(8) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(9) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(10) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(11) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(12) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.
ALLEGATO
STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE ENIAC
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente statuto si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
per «progetto» si intende un progetto di ricerca e/o sviluppo selezionato dall’impresa comune ENIAC in seguito a inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte e successivamente parzialmente finanziato dall’impresa comune ENIAC; |
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b) |
per «costi totali» si intendono i costi ammissibili dei progetti come definiti dalle rispettive autorità di finanziamento che rilasciano le convenzioni di sovvenzione.; |
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c) |
per «spese di funzionamento» si intendono le spese sostenute per il funzionamento dell’impresa comune ENIAC escluso il finanziamento delle attività di R&S; |
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d) |
per «soggetto collegato» si intende un soggetto collegato come definito dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1906/2006. |
Articolo 2
Compiti ed attività
I principali compiti e attività dell’impresa comune ENIAC sono:
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a) |
garantire la costituzione e la gestione sostenibile dell’ITC nel settore della nanoelettronica; |
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b) |
definire il piano strategico pluriennale di cui all’articolo 19, comprensivo dell’agenda di ricerca, e apportarvi le eventuali modifiche necessarie; |
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c) |
definire ed eseguire i piani d’attuazione annuali per la realizzazione del piano strategico pluriennale di cui all’articolo 19; |
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d) |
pubblicare inviti a presentare proposte, valutare le proposte e assegnare sovvenzioni ai progetti selezionati mediante procedure aperte, trasparenti ed efficaci, nei limiti delle risorse disponibili; |
|
e) |
sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento tra attività, organi e parti interessate europei, nazionali e transnazionali, in particolare il programma quadro, al fine di creare un ambiente propizio all’innovazione in Europa e ottenere migliori sinergie ed uno sfruttamento più adeguato dei risultati in materia di R&S nel settore della nanoelettronica; |
|
f) |
seguire i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell’impresa comune ENIAC; |
|
g) |
svolgere attività di comunicazione e diffusione; |
|
h) |
pubblicare informazioni sui progetti, ivi compresi i nominativi dei partecipanti e l’importo del contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC per partecipante; |
|
i) |
effettuare qualsiasi altra attività necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento. |
Articolo 3
Membri
1. I membri fondatori dell’impresa comune ENIAC (in seguito denominati «membri fondatori») sono:
|
a) |
la Comunità, rappresentata dalla Commissione; |
|
b) |
il Belgio, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Svezia, il Regno Unito; e, |
|
c) |
previa accettazione dello statuto dell’impresa comune ENIAC, l’associazione AENEAS (in seguito denominata «AENEAS»), un’associazione di diritto francese (registrazione n. 20070039) con sede legale a Parigi (Francia), che agisce in qualità di rappresentante delle imprese e degli altri attori europei di R&S operanti nel settore della nanoelettronica. |
2. I soggetti elencati in seguito possono divenire membri dell’impresa comune ENIAC a condizione che aderiscano agli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento e siano disposti ad assumere tutti gli obblighi derivanti dall’adesione, compresa l’accettazione dello statuto dell’impresa comune ENIAC:
|
a) |
altri Stati membri e paesi associati; |
|
b) |
qualsiasi altro paese (in seguito denominato «paese terzo») che attui politiche o programmi di R&S nel settore della nanoelettronica; |
|
c) |
qualsiasi altro soggetto giuridico in grado di apportare un contributo finanziario significativo alla realizzazione degli obiettivi dell’impresa comune ENIAC. |
3. I membri fondatori e i nuovi membri di cui al paragrafo 2 sono qui di seguito denominati «membri».
4. Gli Stati membri e i paesi associati membri dell’impresa comune ENIAC sono definiti in appresso «Stati membri di ENIAC». Ogni Stato membro di ENIAC nomina il suo rappresentante negli organi dell’impresa comune ENIAC e designa il o i soggetti nazionali incaricati di assolvere i suoi obblighi in relazione all’attuazione delle attività dell’impresa comune ENIAC.
5. Gli Stati membri di ENIAC e la Commissione sono di seguito denominati le «autorità pubbliche» dell’impresa comune ENIAC.
Articolo 4
Adesione e cambiamento di membri
1. Ogni nuova richiesta di adesione all’impresa comune ENIAC è presentata al consiglio di direzione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a).
2. Gli Stati membri e i paesi associati che non sono membri fondatori dell’impresa comune ENIAC diventano membri dopo aver notificato per iscritto al consiglio di direzione la loro accettazione del presente statuto e delle altre disposizioni che disciplinano il funzionamento dell’impresa comune ENIAC.
3. Ogni richiesta d’adesione all’impresa comune ENIAC da parte di un paese terzo è valutata dal consiglio di direzione, che trasmette una raccomandazione alla Commissione. La Commissione può avanzare una proposta di modifica del presente regolamento per l’adesione del paese terzo, fatto salvo il corretto completamento dei negoziati con l’impresa comune ENIAC.
4. Le decisioni del consiglio di direzione relative all’adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico e le raccomandazioni del consiglio di direzione in merito all’adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune ENIAC. Per ogni nuova richiesta di adesione all’impresa comune, la Commissione fornisce tempestivamente al Consiglio informazioni sulla valutazione e, se del caso, sulla decisione del consiglio di direzione.
5. L’adesione all’impresa comune ENIAC può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.
6. Ciascun membro può recedere dall’impresa comune ENIAC. Il recesso è effettivo ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri; allo scadere di questo termine l’ex membro sarà esonerato da tutti gli obblighi tranne quelli già assunti in base a decisioni dell’impresa comune ENIAC in conformità del presente statuto prima del suo recesso.
Articolo 5
Organi dell’impresa comune ENIAC
1. Gli organi dell’impresa comune ENIAC sono:
|
a) |
il consiglio di direzione; |
|
b) |
il direttore esecutivo; |
|
c) |
il comitato delle autorità pubbliche; |
|
d) |
il comitato dell’industria e della ricerca. |
2. Qualora un compito specifico non sia assegnato a uno degli organi, è competente il consiglio di direzione.
Articolo 6
Consiglio di direzione
Composizione, diritto di voto e processo decisionale
|
a) |
il consiglio di direzione è composto dai rappresentanti dei membri dell’impresa comune ENIAC e dal presidente del comitato dell’industria e della ricerca; |
|
b) |
ogni membro dell’impresa comune ENIAC nomina i suoi rappresentanti ed un capo delegazione che è il detentore dei voti del membro che rappresenta al consiglio di direzione. Il presidente del comitato dell’industria e della ricerca non ha diritto di voto; |
|
c) |
l’AENEAS e le autorità pubbliche dispongono dello stesso numero di voti, che rappresentano almeno il 90 % del numero totale dei voti. Inizialmente, i voti sono distribuiti per metà all’AENEAS e per metà alle autorità pubbliche; |
|
d) |
la ripartizione dei voti delle autorità pubbliche è stabilita annualmente in proporzione ai fondi che queste hanno impegnato per progetti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti. La Commissione detiene almeno il 10 % dei voti; |
|
e) |
nel corso del primo esercizio e di ogni esercizio seguente durante il quale uno o due Stati membri di ENIAC hanno impegnato fondi pubblici per progetti nel corso degli esercizi finanziari precedenti, la Commissione detiene un terzo dei voti attribuiti alle autorità pubbliche. I due terzi restanti sono distribuiti in parti uguali tra gli Stati membri di ENIAC; |
|
f) |
i voti da attribuire a qualsiasi nuovo membro che non sia né uno Stato membro né un paese associato sono determinati dal consiglio di direzione prima dell’adesione di questo membro all’impresa comune ENIAC; |
|
g) |
le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto; |
|
h) |
i rappresentanti non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione. |
Ruolo e compiti
Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale del funzionamento dell’impresa comune ENIAC e sorveglia lo svolgimento delle sue attività.
In particolare, il consiglio di direzione:
|
a) |
valuta le candidature e decide o raccomanda cambiamenti di membri a norma dell’articolo 4; |
|
b) |
decide di porre fine all’adesione all’impresa comune ENIAC di qualsiasi membro che sia inadempiente e non abbia posto rimedio all’inadempienza entro un periodo di tempo ragionevole fissato dal direttore esecutivo, fatte salve le disposizioni del trattato che garantiscono il rispetto del diritto comunitario; |
|
c) |
adotta il regolamento finanziario dell’impresa comune ENIAC, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento; |
|
d) |
approva le iniziative intese a modificare lo statuto, conformemente all’articolo 24; |
|
e) |
approva il piano strategico pluriennale, in particolare l’agenda di ricerca di cui all’articolo 19, paragrafo 1; |
|
f) |
controlla le attività generali dell’impresa comune ENIAC; |
|
g) |
controlla i progressi dell’attuazione del piano strategico pluriennale di cui all’articolo 19, paragrafo 1; |
|
h) |
approva, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 4, il piano di attuazione annuale e la proposta di bilancio annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 3, ivi compreso l’organigramma del personale; |
|
i) |
approva il rapporto di attività annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, i conti e il bilancio annuali; |
|
j) |
nomina, destituisce o sostituisce il direttore esecutivo, fornisce orientamenti al direttore esecutivo, ne controlla le prestazioni; |
|
k) |
istituisce, se del caso, comitati o gruppi di lavoro per eseguire compiti specifici; |
|
l) |
adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3; |
|
m) |
assegna tutti i compiti non esplicitamente attribuiti ad uno degli altri organi dell’impresa comune ENIAC; |
|
n) |
adotta le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 di cui all’articolo 14 del presente regolamento. |
La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni riguardanti l’utilizzo dei suoi contributi finanziari, sulle decisioni riguardanti la liquidazione dell’impresa comune ENIAC e sulle decisioni riguardanti i punti a), b), c), j) e n).
Regolamento interno
|
a) |
Il consiglio di direzione si riunisce almeno due volte l’anno, normalmente nella sede dell’impresa comune ENIAC; |
|
b) |
le riunioni del consiglio di direzione sono presiedute dal presidente del comitato dell’industria e della ricerca; |
|
c) |
salvo decisione contraria del comitato esecutivo, il direttore esecutivo partecipa alle riunioni; |
|
d) |
fino all’adozione da parte del consiglio di direzione del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dalla Commissione; |
|
e) |
il quorum del consiglio di direzione è costituito dalla Commissione, dall’AENEAS e da almeno tre rappresentanti degli Stati membri di ENIAC. |
Articolo 7
Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell’impresa comune ENIAC secondo le decisioni del consiglio di direzione e il suo rappresentante legale. Svolge i suoi compiti in piena indipendenza e risponde della sua gestione al consiglio di direzione. Il direttore esercita, nei confronti del personale, le competenze di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione per un periodo di tre anni in seguito a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri periodici o siti internet accessibili al pubblico. Dopo una valutazione della prestazione del direttore esecutivo, il consiglio di direzione può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo non superiore a quattro anni.
3. Il ruolo e i compiti del direttore esecutivo sono i seguenti:
|
a) |
preparare il piano d’attuazione annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e il piano di bilancio annuale, in collaborazione con il comitato dell’industria e della ricerca, e sottoporli al consiglio di direzione per approvazione, in conformità dell’articolo 18; |
|
b) |
presiedere all’organizzazione e all’esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione del piano annuale d’attuazione nell’ambito del presente statuto e conformemente alle sue norme come pure alle successive decisioni adottate dal consiglio di direzione e dal comitato delle autorità pubbliche; |
|
c) |
preparare la relazione d’attività annuale e i conti annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 4, e i bilanci annuali di cui all’articolo 18, paragrafo 5, e sottoporli al consiglio di direzione per approvazione; |
|
d) |
presentare al consiglio di direzione, per approvazione, proposte relative al funzionamento interno dell’impresa comune ENIAC; |
|
e) |
presentare al comitato delle autorità pubbliche, per approvazione, proposte di norme di procedura per gli inviti a presentare proposte pubblicati dall’impresa comune ENIAC, in particolare per la procedura di valutazione e di selezione delle proposte di progetto; |
|
f) |
gestire la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, la procedura di valutazione e di selezione delle proposte e negoziare convenzioni di sovvenzione per le proposte selezionate, nonché assicurare la successiva sorveglianza periodica e la verifica dei progetti nell’ambito del mandato affidato dal comitato delle autorità pubbliche; |
|
g) |
concludere convenzioni di sovvenzione per l’attuazione delle attività di R&S, conformemente agli articoli 12 e 13, e i contratti di servizio e fornitura necessari per il funzionamento dell’impresa comune ENIAC, conformemente all’articolo 20; |
|
h) |
autorizzare tutti i pagamenti dovuti dall’impresa comune ENIAC; |
|
i) |
stabilire e attuare i provvedimenti e le azioni necessari per valutare i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell’impresa comune ENIAC, in particolare le attività di sorveglianza e revisione contabile indipendenti per valutare l’efficacia e le prestazioni dell’impresa comune ENIAC; |
|
j) |
organizzare l’esame dei progetti e le verifiche tecniche per valutare i risultati in materia di ricerca e di sviluppo, e presentare al consiglio di direzione relazioni sui risultati complessivi; |
|
k) |
effettuare, quando occorre, le verifiche finanziarie dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune ENIAC; |
|
l) |
negoziare le condizioni di adesione dei nuovi membri dell’impresa comune ENIAC, per conto del consiglio di direzione e nell’ambito del mandato di quest’ultimo; |
|
m) |
realizzare qualsiasi altra azione necessaria per il perseguimento degli obiettivi dell’impresa comune ENIAC, non prevista nel piano d’attuazione annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 3, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal consiglio di direzione; |
|
n) |
convocare e/o organizzare le riunioni del consiglio di direzione e del comitato delle autorità pubbliche e partecipare, se necessario, come osservatore a queste riunioni; |
|
o) |
fornire al consiglio di direzione ogni informazione richiesta da quest’ultimo; |
|
p) |
presentare al consiglio di direzione proposte per quanto concerne la struttura del segretariato; |
|
q) |
effettuare studi di valutazione e di gestione dei rischi e proporre al consiglio di direzione ogni eventuale assicurazione che l’impresa comune ENIAC sia tenuta a contrarre per onorare i suoi impegni. |
4. È istituito un segretariato, sotto la responsabilità del direttore esecutivo, per portare un sostegno a quest’ultimo in tutti i suoi compiti, vale a dire:
|
a) |
fornire un servizio di segretariato agli organi dell’impresa comune ENIAC; |
|
b) |
fornire un aiuto operativo per la valutazione delle proposte e il controllo dei progetti, in particolare l’organizzazione degli inviti a presentare proposte e la preparazione degli esami dei progetti e delle verifiche tecniche; |
|
c) |
istituire e gestire un sistema adeguato di revisione contabile interna e di contabilità; |
|
d) |
eseguire i compiti finanziari, in particolare il versamento dei contributi finanziari dell’impresa comune ENIAC ai partecipanti ai progetti; |
|
e) |
contribuire alla realizzazione delle attività di comunicazione come le relazioni pubbliche, la pubblicazione e la diffusione di informazioni e l’organizzazione di manifestazioni; |
|
f) |
gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell’impresa comune ENIAC conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune. |
5. I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall’impresa comune ENIAC a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune ENIAC.
Articolo 8
Comitato delle autorità pubbliche
Composizione, diritti di voto e processo decisionale
|
a) |
Il comitato delle autorità pubbliche è composto dalle autorità pubbliche dell’impresa comune ENIAC; |
|
b) |
ogni autorità pubblica nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei diritti di voto nel comitato delle autorità pubbliche; |
|
c) |
un terzo dei diritti di voto del comitato delle autorità pubbliche è attribuito alla Comunità; i due terzi restanti sono attribuiti annualmente ai diversi membri del comitato delle autorità pubbliche proporzionalmente al loro contributo finanziario alle attività dell’impresa comune ENIAC per l’anno in corso, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, lettera b), e con un limite massimo per ogni membro pari al 50 % del numero totale di voti disponibili nel comitato delle autorità pubbliche; |
|
d) |
se meno di tre Stati membri di ENIAC hanno comunicato al direttore esecutivo il loro contributo finanziario ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, lettera b), la Comunità detiene un terzo dei voti, mentre i due terzi restanti sono distribuiti in parti uguali tra gli Stati membri di ENIAC. |
|
e) |
le decisioni sono adottate con una maggioranza di almeno il 60 % di tutti i voti; |
|
f) |
il rappresentante della Comunità gode di un diritto di veto per tutte le questioni relative all’utilizzo del suo contributo all’impresa comune ENIAC; |
|
g) |
qualsiasi Stato membro o paese associato al programma quadro che non sia membro dell’impresa comune ENIAC ha la possibilità di partecipare al comitato delle autorità pubbliche in qualità di osservatore. Esso riceve tutti i documenti pertinenti del comitato delle autorità pubbliche e ha la possibilità di fornire consulenza su qualsiasi decisione assunta da questo. |
Ruolo e compiti
Il comitato delle autorità pubbliche:
|
a) |
garantisce la corretta attuazione dei principi d’equità e di trasparenza in occasione dell’assegnazione dei fondi pubblici ai partecipanti ai progetti; |
|
b) |
discute e approva il programma di lavoro annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 2, su proposta del comitato dell’industria e della ricerca, in particolare i fondi disponibili per gli inviti a presentare proposte; |
|
c) |
approva le norme di procedura per gli inviti a presentare proposte, la valutazione e la selezione delle proposte e il controllo dei progetti; |
|
d) |
su proposta del rappresentante della Comunità, decide in merito al contributo finanziario apportato al bilancio degli inviti a presentare proposte dall’impresa comune ENIAC; |
|
e) |
approva il contenuto e la pubblicazione degli inviti a presentare proposte; |
|
f) |
approva l’assegnazione dei fondi pubblici alle proposte di progetti selezionate a seguito di inviti a presentare proposte; |
|
g) |
su proposta del rappresentante della Comunità, decide in merito alla percentuale del contributo finanziario di cui all’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), destinato dall’impresa comune ENIAC ai partecipanti ai progetti derivanti dagli inviti a presentare proposte per ogni anno; |
|
h) |
adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3. |
Regolamento interno
|
a) |
Il comitato delle autorità pubbliche si riunisce almeno due volte l’anno, di norma nella sede dell’impresa comune ENIAC; |
|
b) |
il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente; |
|
c) |
fino all’adozione da parte del comitato delle autorità pubbliche del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dalla Commissione; |
|
d) |
il quorum del comitato delle autorità pubbliche è costituito dalla Commissione e almeno tre rappresentanti degli Stati membri di ENIAC. |
Articolo 9
Comitato dell’industria e della ricerca
Composizione
|
a) |
L’AENEAS nomina i membri del comitato dell’industria e della ricerca; |
|
b) |
il comitato dell’industria e della ricerca è composto da 25 membri al massimo. |
Ruolo e compiti
Il comitato dell’industria e della ricerca:
|
a) |
elabora il progetto di piano strategico pluriennale di cui all’articolo 19, paragrafo 1, in particolare il contenuto dell’agenda di ricerca e il suo aggiornamento, e lo sottopone all’approvazione del consiglio di direzione; |
|
b) |
prepara il progetto di programma di lavoro annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 2, in particolare le proposte per il contenuto degli inviti a presentare proposte che devono essere lanciati dall’impresa comune ENIAC; |
|
c) |
elabora proposte che riguardano la strategia tecnologica, di ricerca e d’innovazione dell’impresa comune ENIAC; |
|
d) |
elabora proposte di attività riguardanti la creazione di ambienti d’innovazione aperti, l’incoraggiamento della partecipazione delle PMI, lo sviluppo di norme in modo trasparente e aperto per quanto concerne la partecipazione, la cooperazione internazionale, la diffusione e le relazioni pubbliche; |
|
e) |
consiglia gli altri organi in ogni materia relativa alla pianificazione e al funzionamento dei programmi di ricerca e di sviluppo, alla promozione di partenariati e allo sblocco di risorse in Europa per conseguire gli obiettivi dell’impresa comune ENIAC; |
|
f) |
costituisce, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri del comitato dell’industria e della ricerca per eseguire i compiti suddetti; |
|
g) |
adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3. |
Regolamento interno
|
a) |
Il comitato dell’industria e della ricerca si riunisce almeno due volte l’anno; |
|
b) |
il comitato dell’industria e della ricerca elegge il proprio presidente; |
|
c) |
fino all’adozione da parte del comitato dell’industria e della ricerca del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dall’AENEAS. |
Articolo 10
Funzione di revisione contabile interna
Le funzioni affidate dall’articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario al revisore interno della Commissione sono esercitate sotto la responsabilità del consiglio di direzione, che prende le opportune disposizioni, tenendo conto delle dimensioni e della portata dell’impresa comune ENIAC.
Articolo 11
Fonti di finanziamento
1. Le attività dell’impresa comune ENIAC sono finanziate congiuntamente da contributi finanziari versati a rate e da contributi in natura dei suoi membri destinati a coprire i costi di funzionamento e le attività di R&S.
2. Tutte le risorse dell’impresa comune ENIAC sono destinate al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
3. Le risorse dell’impresa comune ENIAC iscritte a bilancio si compongono degli elementi seguenti:
|
a) |
contributi dei membri alle spese di funzionamento, ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 5, lettera c); |
|
b) |
un contributo comunitario destinato a finanziare le attività di R&S; |
|
c) |
eventuali entrate generate dall’impresa comune ENIAC; |
|
d) |
eventuali altri contributi finanziari ed entrate. |
Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri sono considerati entrate dell’impresa comune ENIAC.
4. Ogni soggetto giuridico non membro può apportare un contributo in natura o in contanti alle risorse dell’impresa comune ENIAC conformemente alle condizioni e alle modalità negoziate dal direttore esecutivo per conto del consiglio di direzione e nel quadro del mandato assegnato da quest’ultimo.
5. I costi di funzionamento dell’impresa comune ENIAC sono sostenuti dai suoi membri:
|
a) |
l’AENEAS apporta un contributo pari al massimo a 20 milioni di EUR o all’1 % dell’importo del costo totale di tutti i progetti, prendendo in considerazione l’importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 30 milioni di EUR; |
|
b) |
la Comunità apporta un contributo per un importo massimo di 10 milioni di EUR. La parte del contributo inutilizzata può essere messa a disposizione delle attività di R&S di cui al paragrafo 6; |
|
c) |
gli Stati membri di ENIAC apportano contributi in natura ai costi di funzionamento facilitando l’esecuzione dei progetti e la concessione di finanziamenti pubblici ai sensi degli articoli 12 e 13; |
|
d) |
i contributi della Comunità e dell’AENEAS sono messi a disposizione conformemente alle disposizioni del piano di bilancio annuale pertinente di cui all’articolo 18. Il pagamento rateale è effettuato in funzione delle necessità finanziarie dell’impresa comune. |
6. Le attività di R&S dell’impresa comune ENIAC sono coperte dai seguenti contributi:
|
a) |
un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 440 milioni di EUR per il finanziamento dei progetti, che può essere maggiorato della parte inutilizzata del contributo della Comunità di cui al paragrafo 5, lettera b); |
|
b) |
contributi finanziari degli Stati membri di ENIAC per un importo totale minimo di 1,8 volte il contributo finanziario della Comunità. Questi contributi finanziari sono versati ai partecipanti ai progetti conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13. Ogni anno ed entro una data stabilita dal consiglio di direzione, gli Stati membri di ENIAC comunicano al direttore esecutivo gli impegni finanziari nazionali riservati agli inviti a presentare proposte che devono essere pubblicati dall’impresa comune ENIAC, tenendo conto della portata delle attività di R&S da finanziare, oggetto degli inviti; |
|
c) |
contributi in natura da parte delle organizzazioni di R&S che partecipano ai progetti, pari alla loro parte dei costi ammissibili necessari per la realizzazione dei progetti, definiti sulla base delle norme delle autorità di finanziamento che emettono le convenzioni di sovvenzione. Nel corso della durata dell’impresa comune ENIAC, il loro contributo complessivo è uguale o superiore al contributo delle autorità pubbliche. |
7. I contributi finanziari dei membri dell’impresa comune ENIAC sono versati a rate conformemente alle disposizioni del piano di bilancio annuale di cui all’articolo 18.
8. Ogni nuovo membro dell’impresa comune ENIAC diverso dagli Stati membri o dai paesi associati apporta un contributo finanziario all’impresa comune ENIAC.
9. Se uno dei membri dell’impresa comune ENIAC non adempie ai suoi impegni in materia di contributo finanziario concordato all’impresa comune ENIAC, il direttore esecutivo ne informa tale membro per iscritto e stabilisce un termine ragionevole entro il quale ovviare all’inadempienza. Se non si è ovviato all’inadempienza allo scadere di tale termine, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se porre fine all’adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.
10. Salvo disposizione contraria, l’impresa comune ENIAC è proprietaria di tutti gli attivi prodotti o che le sono trasferiti ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
Articolo 12
Attuazione delle attività di R&S
1. L’impresa comune ENIAC sostiene le attività di R&S attraverso inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali, la valutazione e la selezione indipendenti delle proposte, l’assegnazione di finanziamenti pubblici alle proposte selezionate e il finanziamento dei progetti.
2. L’impresa comune ENIAC conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti per l’attuazione di questi ultimi. I termini e le condizioni di tali convenzioni di sovvenzione sono conformi al regolamento finanziario dell’impresa comune ENIAC e fanno riferimento ai contratti di sovvenzione nazionali corrispondenti di cui all’articolo 13, paragrafo 6, lettera b), e, se del caso, sono basati su di essi.
3. Per permettere l’attuazione dei progetti e l’assegnazione dei finanziamenti pubblici, l’impresa comune ENIAC conclude accordi amministrativi con i soggetti nazionali designati a tal fine dagli Stati membri di ENIAC, conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune ENIAC.
4. Gli Stati membri o i paesi associati che non sono membri dell’impresa comune ENIAC possono concludere accordi analoghi con l’impresa comune ENIAC.
5. L’impresa comune ENIAC istituisce le procedure per la sorveglianza e il controllo delle attività di R&S, in particolare le disposizioni per il monitoraggio e la verifica tecnica dei progetti. Gli Stati membri di ENIAC non possono esigere altri rapporti di monitoraggio e di verifica tecnica oltre a quelli richiesti obbligatoriamente dall’impresa comune ENIAC.
Articolo 13
Finanziamento dei progetti
1. Il finanziamento pubblico di progetti selezionati in seguito a inviti a presentare proposte pubblicati dall’impresa comune ENIAC è costituito dai contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ENIAC e/o dal contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC. Ogni sostegno pubblico assegnato a titolo della presente iniziativa deve essere conforme, se del caso, alle norme procedurali e alle norme materiali che si applicano agli aiuti di Stato.
2. Possono beneficiare del finanziamento costituito dal contributo comunitario alle attività di R&S dell’impresa comune ENIAC i soggetti giuridici elencati di seguito:
|
a) |
i soggetti giuridici con sede negli Stati membri di ENIAC che hanno sottoscritto una convenzione di sovvenzione per tale progetto con l’autorità nazionale competente a seguito delle procedure di aggiudicazione dell’impresa comune ENIAC; |
|
b) |
altri soggetti giuridici con sede in Stati membri o paesi associati che non sono membri dell’impresa comune ENIAC. In tal caso, questi Stati o paesi possono concludere accordi amministrativi con l’impresa comune ENIAC per consentire la partecipazione delle imprese e delle organizzazioni di R&S stabilite nel loro territorio. |
Per essere considerati ammissibili al finanziamento comunitario, i costi sostenuti nell’attuazione di attività di R&S s’intendono imposta sul valore aggiunto esclusa.
3. Negli inviti a presentare proposte pubblicati dall’impresa comune ENIAC è specificato lo stanziamento di bilancio complessivo disponibile per ciascun invito. Nel bilancio sono indicati gli importi stanziati a livello nazionale da ciascuno Stato membro di ENIAC e l’importo stimato del contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC. Negli inviti sono precisati i criteri di valutazione in relazione agli obiettivi dell’invito nonché eventuali criteri di ammissibilità a livello nazionale o d’impresa comune.
4. Il contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC al bilancio di ogni invito è pari al 55 % dell’importo totale stanziato dagli Stati membri di ENIAC, salvo decisione contraria del comitato delle autorità pubbliche su proposta del rappresentante della Comunità.
5. Gli inviti, la valutazione e la selezione delle proposte sono soggette alle norme seguenti:
|
a) |
gli inviti a presentare proposte pubblicati dall’impresa comune ENIAC sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ENIAC e in qualsiasi altro Stato membro o paese associato. Essi sono resi pubblici; |
|
b) |
i consorzi di partecipanti a proposte di progetti presentate in risposta a tali inviti comprendono almeno tre soggetti indipendenti l’uno dall’altro con sede in almeno tre Stati membri di ENIAC. Sulla scorta delle verifiche trasmesse dalle rispettive autorità pubbliche, l’impresa comune verifica la conformità dei potenziali partecipanti alle proposte di progetti e del loro contributo, in funzione dei criteri di ammissibilità al finanziamento predefiniti a livello nazionale e di impresa comune. L’esito della verifica è comunicato ai potenziali partecipanti, se possibile prima che presentino una proposta di progetto completa. Le verifiche non devono comportare ritardi significativi nella valutazione della proposta e nella procedura di selezione; |
|
c) |
la procedura di valutazione e selezione espletata con l’assistenza di esperti indipendenti garantisce che lo stanziamento di finanziamenti pubblici dell’impresa comune ENIAC sia conforme ai principi di parità di trattamento, eccellenza e concorrenza; |
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d) |
a seguito della valutazione delle proposte, il comitato delle autorità pubbliche stabilisce una graduatoria delle proposte in base a criteri di valutazione ben definiti e al contributo complessivo apportato dalle proposte al conseguimento degli obiettivi dell’invito; |
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e) |
il comitato delle autorità pubbliche seleziona le proposte e assegna i finanziamenti pubblici alle proposte selezionate, fino a concorrenza dell’importo disponibile in base al bilancio, tenendo conto dei criteri nazionali di ammissibilità e delle verifiche effettuate a norma della lettera b). Tale decisione è vincolante anche per gli Stati membri di ENIAC ed esclude qualsiasi altra procedura di valutazione o di selezione. |
Finanziamento dei progetti
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a) |
Il contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC ai partecipanti ai progetti è fissato sotto forma di una percentuale dei costi totali sostenuti per l’attuazione del progetto, definiti se del caso dalle rispettive autorità di finanziamento che rilasciano le convenzioni di sovvenzione. Tale percentuale è fissata su base annuale dall’impresa comune ENIAC e non può essere superiore al 16,7 %. Questa percentuale è identica per tutti i partecipanti ai progetti per ogni invito a presentare proposte; |
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b) |
gli Stati membri di ENIAC stabiliscono convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti conformemente alle norme nazionali che si applicano a questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le altre prescrizioni finanziarie e giuridiche. Se del caso, i contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ENIAC sono versati direttamente ai partecipanti ai progetti conformemente alle convenzioni nazionali di sovvenzione. Gli Stati membri di ENIAC fanno il possibile per sincronizzare i termini, le condizioni e la conclusione delle convenzioni di sovvenzione e versare i contributi finanziari tempestivamente. |
Articolo 14
Impegni finanziari
Gli impegni finanziari dell’impresa comune ENIAC non superano l’importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri.
Articolo 15
Entrate finanziarie
Eccetto in occasione della liquidazione dell’impresa comune ENIAC a norma dell’articolo 25, le eventuali eccedenze rispetto alle uscite non sono versate ai membri dell’impresa comune ENIAC.
Articolo 16
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno civile.
Articolo 17
Esecuzione del bilancio
Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ENIAC.
Articolo 18
Relazioni finanziarie
1. Ogni anno il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione una bozza preliminare del piano di bilancio annuale che comprende una previsione delle spese annuali per i due anni successivi, nonché l’organigramma del personale. In questa previsione, le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi sono stabilite in modo tanto dettagliato quanto è necessario per le procedure di bilancio interne di ciascun membro, in relazione ai suoi contributi finanziari all’impresa comune ENIAC. Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione tutte le informazioni supplementari necessarie a tal fine.
2. I membri del consiglio di direzione comunicano al direttore esecutivo i loro commenti sulla bozza preliminare di piano di bilancio annuale e in particolare sulle previsioni di risorse e spese per l’anno successivo.
3. Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l’anno successivo in collaborazione con il comitato dell’industria e della ricerca, tenendo conto dei commenti ricevuti dai membri del consiglio di direzione, e lo sottopone all’approvazione del consiglio di direzione.
4. Il piano di bilancio annuale ed il piano d’attuazione annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 3, per un determinato anno sono adottati dal consiglio di direzione dell’impresa comune ENIAC entro l’anno precedente.
5. Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone i conti e il bilancio dell’anno precedente all’approvazione del consiglio di direzione. I conti e il bilancio annuale dell’anno precedente sono presentati alla Corte dei conti e alla Commissione per approvazione.
Articolo 19
Programmazione e relazioni
1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia ed i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell’impresa comune ENIAC, in particolare l’agenda di ricerca.
2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all’attuazione dell’agenda di ricerca per un anno specifico.
3. Il piano d’attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d’esecuzione di tutte le attività dell’impresa comune ENIAC per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante inviti a presentare proposte. Il piano d’attuazione annuale è presentato al consiglio di direzione dal direttore esecutivo contemporaneamente al piano di bilancio annuale di cui all’articolo 18.
4. La relazione d’attività annuale illustra i progressi realizzati dall’impresa comune ENIAC nel corso di ogni anno civile, in particolare rispetto al piano strategico pluriennale ed al piano d’attuazione annuale per quell’anno. Contiene anche informazioni sulla partecipazione delle PMI alle attività di R&S dell’impresa comune.
La relazione annuale di attività è presentata dal direttore esecutivo contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali.
5. Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, è messa a disposizione una versione pubblicabile del piano strategico pluriennale, del piano annuale di esecuzione e della relazione annuale di attività.
Articolo 20
Contratti di servizio e fornitura
In conformità delle disposizioni del suo regolamento finanziario, l’impresa comune ENIAC predispone tutti i meccanismi e le procedure appropriate per l’attuazione, la supervisione e il controllo dei contratti di servizio e fornitura conclusi, ove siano necessari per il funzionamento dell’impresa comune ENIAC.
Articolo 21
Responsabilità dei membri, assicurazioni
1. L’impresa comune ENIAC non è responsabile del rispetto degli obblighi finanziari dei suoi membri. Non è responsabile qualora uno Stato membro di ENIAC non adempia ai suoi obblighi derivanti da inviti a presentare proposte pubblicati dall’impresa comune ENIAC.
2. I membri non sono responsabili degli obblighi dell’impresa comune ENIAC. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell’impresa comune ENIAC e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all’articolo 11, paragrafo 3.
3. Fatti salvi i contributi finanziari dovuti ai partecipanti al progetto in virtù dell’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), la responsabilità finanziaria dell’impresa comune ENIAC per i suoi debiti si limita ai contributi che i membri hanno versato per le spese di funzionamento, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a).
4. L’impresa comune ENIAC sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.
Articolo 22
Conflitto di interessi
L’impresa comune ENIAC evita di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle sue attività.
Articolo 23
Politica in materia di proprietà intellettuale
1. Le seguenti regole che disciplinano la protezione, l’utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca sono basate sul regolamento (CE) n. 1906/2006 e garantiscono che, ove opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di R&S di cui al presente regolamento sia protetta e i risultati della ricerca siano utilizzati e diffusi.
L’obiettivo della politica in materia di proprietà intellettuale fissata nel presente articolo è promuovere la creazione e la valorizzazione delle conoscenze, conseguire un’equa ripartizione dei diritti, premiare l’innovazione e assicurare un’ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati ai progetti.
2. Ai fini del presente articolo s’intende per:
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a) |
«informazioni», ogni disegno, specifica, fotografia, campione, modello, processo, procedura, istruzione, software, relazione, documento o qualsiasi altra informazione tecnica e/o commerciale, know-how, dato o documento di qualsiasi natura, comprese le informazioni orali, che non rientri nei «diritti di proprietà intellettuale»; |
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b) |
«diritti di proprietà intellettuale» (DPI), ogni diritto di proprietà intellettuale, in particolare i brevetti, i modelli e i certificati di utilità, i diritti legati ai disegni industriali, i diritti d’autore, i segreti commerciali, i diritti relativi alle banche dati, i diritti relative alla topografia dei prodotti semiconduttori, nonché tutte le registrazioni, richieste, divisioni, continuazioni, riesami, rinnovi e nuovi rilasci di uno qualsiasi degli elementi sopra citati, ad esclusione dei marchi commerciali e dei nomi commerciali; |
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c) |
«informazioni preesistenti», ogni informazione posseduta o controllata da un partecipante a un progetto alla data di entrata in vigore dell’accordo di progetto corrispondente o la cui proprietà o il cui controllo è stato acquisito da un partecipante a un progetto in conseguenza di attività esterne al progetto stesso; |
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d) |
«DPI preesistenti», ogni DPI posseduto o controllato da un partecipante a un progetto alla data di entrata in vigore dell’accordo di progetto corrispondente o la cui proprietà o il cui controllo è stato acquisito nel corso dell’accordo di progetto corrispondente in conseguenza di attività esterne al progetto stesso; |
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e) |
«elementi preesistenti», informazioni preesistenti e DPI preesistenti; |
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f) |
«nuove informazioni», ogni informazione derivante dalle attività condotte nell’ambito del progetto in questione, come previsto nel relativo accordo di progetto; |
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g) |
«nuovi DPI», ogni DPI derivante dalle attività condotte nell’ambito del progetto in questione, come previsto nel relativo accordo di progetto; |
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h) |
«nuovi elementi», nuove informazioni e nuovi DPI; |
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i) |
«diritti d’accesso», le licenze e i diritti non esclusivi di uso degli elementi nuovi o preesistenti, ad esclusione del diritto di concedere in sublicenza, salvo ove diversamente convenuto nell’accordo di progetto; |
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j) |
«necessario», tecnicamente indispensabile per l’attuazione del progetto e/o nel contesto dell’utilizzo di nuovi elementi e, quando sono in gioco DPI, tale che questi sarebbero compromessi se non fossero accordati diritti d’accesso; |
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k) |
«utilizzo», lo sviluppo, la creazione e la commercializzazione di un prodotto o di un processo per la creazione e la fornitura di un servizio, come possono essere ulteriormente definiti nell’accordo di progetto corrispondente; |
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l) |
«diffusione», la divulgazione dei nuovi elementi, con ogni mezzo adeguato, compresa la pubblicazione su qualsiasi supporto, ad eccezione della divulgazione derivante dalle misure adottate per proteggere tali elementi; |
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m) |
«accordo di progetto», un accordo tra i partecipanti a un progetto che stipula l’insieme o una parte delle condizioni e modalità che si applicano tra loro in relazione a un determinato progetto, ad esempio un accordo di consorzio di progetto; tale accordo garantisce i diritti d’accesso illimitati ai sensi del presente articolo; |
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n) |
«condizioni di trasferimento», condizioni finanziarie più favorevoli rispetto alle condizioni eque e ragionevoli e che si limitano in genere alle spese di messa a disposizione dei diritti d’accesso. |
3. Fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza, le disposizioni in materia di proprietà intellettuale nell’ambito dei progetti sono disciplinate dai principi che seguono.
3.1. Proprietà
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3.1.1. |
L’impresa comune ENIAC è proprietaria di tutti gli attivi materiali e immateriali creati con le proprie risorse o che le sono stati trasferiti per l’attuazione dell’impresa comune ENIAC, salvo disposizione contraria. |
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3.1.2. |
Fatte salve le disposizioni precedenti, l’impresa comune ENIAC non conserva alcuna informazione né alcun DPI creati nell’ambito di un progetto. |
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3.1.3. |
I partecipanti ai progetti restano proprietari dei loro elementi preesistenti. I partecipanti sono liberi di definire, in un accordo di progetto scritto, gli elementi preesistenti necessari alla realizzazione di un progetto dell’impresa comune ENIAC e, ove appropriato, di escludere determinati elementi preesistenti. |
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3.1.4. |
I nuovi elementi derivanti dal lavoro svolto nell’ambito dei progetti sono di proprietà del o dei partecipanti che effettuano i lavori che producono tali elementi, conformemente alle disposizioni contenute nella convenzione di sovvenzione e nell’accordo di progetto e conformemente ai principi enunciati nel presente articolo. |
3.2. Diritti d’accesso
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3.2.1. |
I partecipanti al progetto possono decidere di concedere diritti di accesso più ampi di quelli previsti dal presente articolo. I partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti necessari ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi preesistenti. |
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3.2.2. |
I diritti d’accesso agli elementi preesistenti sono concessi agli altri partecipanti allo stesso progetto se tali elementi sono necessari a questi altri partecipanti per effettuare il loro lavoro nell’ambito del progetto, a condizione che il proprietario abbia il diritto di concedere tali diritti. I diritti d’accesso sono concessi a condizioni di trasferimento da stabilire tra i partecipanti al progetto interessati, salvo il caso in cui tutti i partecipanti abbiano stabilito diversamente nell’accordo di progetto. |
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3.2.3. |
I diritti d’accesso ai nuovi elementi sono concessi agli altri partecipanti allo stesso progetto se tali elementi sono necessari a questi altri partecipanti per effettuare il loro lavoro nell’ambito del progetto. Tali diritti d’accesso sono concessi a titolo gratuito, non esclusivo e non trasferibile. |
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3.2.4. |
I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti d’accesso agli elementi preesistenti se ciò è necessario per l’utilizzo dei loro nuovi elementi derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi preesistenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti d’accesso sono concessi su base non esclusiva, non trasferibile, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. |
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3.2.5. |
I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti d’accesso ai nuovi elementi se ciò è necessario al loro utilizzo. Tali diritti d’accesso sono concessi su base non trasferibile e non esclusiva a titolo gratuito oppure a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. |
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3.2.6. |
Previo accordo di tutti i proprietari interessati, i diritti d’accesso ai nuovi elementi sono concessi a terzi, a condizioni eque e ragionevoli da convenire, ai fini della prosecuzione di ulteriori attività di ricerca. |
3.3. Protezione, utilizzo e diffusione
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3.3.1. |
Quando un nuovo elemento è in grado di generare entrate, il suo proprietario (i) fa sì che sia protetto in modo adeguato ed efficace, tenendo conto degli interessi legittimi suoi e degli altri partecipanti al progetto in questione, in particolare per quanto riguarda gli interessi commerciali, e (ii) lo utilizza o fa in modo che sia utilizzato. |
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3.3.2. |
Ogni partecipante garantisce che i nuovi elementi di cui è proprietario siano diffusi il più rapidamente possibile. |
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3.3.3. |
Tutte le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei DPI, gli obblighi di riservatezza e l’interesse legittimo dei proprietari dei nuovi elementi. |
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3.3.4. |
Prima di ogni attività di diffusione relativa ad informazioni preesistenti, nuove o riservate che appartengono ad altri partecipanti allo stesso progetto o di altri dati o informazioni combinati con informazioni preesistenti, nuove o riservate di tali altri partecipanti, a questi ultimi è inviata una notifica preventiva. Entro un termine di 45 giorni da questa notifica, ogni partecipante può sollevare obiezioni per iscritto, qualora tale diffusione rischi di mettere in pericolo i suoi interessi legittimi in relazione agli elementi preesistenti o nuovi di sua proprietà. In questo caso l’attività di diffusione non ha luogo prima che siano adottati provvedimenti idonei a tutelare questi interessi legittimi. |
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3.3.5. |
Le pubblicazioni, le domande di brevetto depositate da un partecipante o per suo conto o qualsiasi altra diffusione relativa a nuovi elementi contengono una menzione che precisa che questi nuovi elementi sono stati ottenuti con il sostegno finanziario dell’impresa comune ENIAC. Tutte le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei DPI, gli obblighi di riservatezza e l’interesse legittimo dei proprietari dei nuovi elementi. |
3.4. Cessione
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3.4.1. |
Quando cede la proprietà di nuovi elementi, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quello di estendere tali obblighi ad ogni ulteriore cessionario. Gli obblighi comprendono quelli in materia di concessione dei diritti d’accesso, di diffusione e di utilizzo. |
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3.4.2. |
Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti d’accesso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti della cessione prevista con un preavviso minimo di 45 giorni e fornisce loro informazioni sufficienti sul nuovo proprietario dei nuovi elementi per permettere agli altri partecipanti di esercitare i loro diritti d’accesso. A seguito della notifica, ogni altro partecipante ha 30 giorni di tempo, o un altro termine convenuto per iscritto, per opporsi a ogni trasferimento di proprietà previsto se può dimostrare che questo pregiudicherebbe i suoi diritti d’accesso. In questo caso, il trasferimento previsto non ha luogo finché i partecipanti interessati non abbiano raggiunto un accordo. |
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3.5. |
I partecipanti a uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che stabilisce le modalità da seguire in materia di proprietà intellettuale in conformità del presente articolo. |
Articolo 24
Modifica dello statuto
1. Qualsiasi membro dell’impresa comune ENIAC può proporre al consiglio di direzione un’iniziativa intesa a modificare lo statuto.
2. Le iniziative di cui al paragrafo 1, approvate dal consiglio di direzione, sono sottoposte come progetti di modifica alla Commissione che li adotta, se del caso.
3. Tuttavia, le modifiche che incidono su elementi essenziali dello statuto, in particolare le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4, 6, 7, 11, 13, 21, 24 e 25, sono adottate in conformità dell’articolo 172 del trattato.
Articolo 25
Liquidazione
1. Al termine del periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento o in seguito a una modifica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento, l’impresa comune ENIAC è liquidata.
2. La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione si ritiri dall’impresa comune ENIAC.
3. Ai fini della procedura di liquidazione dell’impresa comune ENIAC, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
4. Nel corso della liquidazione, l’impresa comune ENIAC restituisce allo Stato ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest’ultimo abbia messo a sua disposizione, conformemente all’accordo di sede di cui all’articolo 17 del presente regolamento.
5. Una volta restituiti conformemente al paragrafo 4 tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell’impresa comune ENIAC e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi effettivi all’impresa comune ENIAC. Qualsiasi eccedenza a favore della Comunità è restituita al bilancio della Commissione.
6. Gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri esistenti al momento della liquidazione proporzionalmente al loro effettivo contributo all’impresa comune ENIAC.
7. È avviata una procedura ad hoc per garantire l’adeguata gestione di tutte le convenzioni di sovvenzione e di tutti i contratti di servizio e fornitura conclusi dall’impresa comune ENIAC la cui durata sia superiore a quella dell’impresa comune ENIAC.