23.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 19/1 |
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) N. 40/2008
del 16 gennaio 2008
che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (3), in particolare gli articoli 6 e 8,
visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (4), in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica (5), in particolare gli articoli 4 e 8,
visto il regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (6), in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (7), in particolare gli articoli 3 e 5,
visto il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (8), in particolare gli articoli 6 e 9,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |
(2) |
A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento. |
(3) |
Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca. |
(4) |
È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che gli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera. |
(5) |
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca. |
(6) |
È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (9), del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (10), del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (11), del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordorientale (12), del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (13), del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (14), del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (15), del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto (16), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (17), del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (18), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (19), del regolamento (CE) n. 423/2004, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (20), del regolamento (CE) n. 811/2004, del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (21), del regolamento (CE) n. 2166/2005, del regolamento (CE) n. 388/2006, del regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (22), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (23), del regolamento (CE) n. 509/2007, del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (24), del regolamento (CE) n. 676/2007 (25) e del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (26). |
(7) |
È opportuno precisare che qualora siano messi in vendita organismi marini catturati nel corso di operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica, le disposizioni del presente regolamento si dovrebbero applicare anche a tali operazioni di pesca. Sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è necessario mantenere l'applicazione di un sistema di gestione dei limiti di cattura dell'acciuga nella zona CIEM VIII. La Commissione dovrebbe fissare i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2008 e delle discussioni condotte nell'ambito del piano pluriennale per l'acciuga. |
(8) |
Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione dello sforzo della pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa. |
(9) |
Alla luce dei più recenti pareri scientifici del CIEM, occorre ridurre ulteriormente, a titolo di misura transitoria, lo sforzo di pesca per talune specie di acque profonde. |
(10) |
A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o alle limitazioni dello sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate. |
(11) |
Nella sua riunione annuale del 2007 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato una serie di misure tecniche e di controllo. È necessario dare attuazione a tali misure. |
(12) |
In occasione della XXVI riunione annuale del 2007, la Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per gli stock aperti a tipi di pesca oggetto di attività di pesca tradizionalmente praticate dai suoi membri. La CCAMLR ha inoltre approvato la partecipazione delle navi comunitarie alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) e 58.4.3b) e ha fissato i limiti delle catture e delle catture accessorie per le relative attività di pesca, oltre ad alcune misure tecniche specifiche. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati. |
(13) |
Per ottemperare agli obblighi internazionali assunti dalla Comunità in veste di parte contraente della CCAMLR e all'obbligo di attuare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, è necessario applicare i TAC adottati da quest'ultima per la campagna 2007-2008 e i corrispondenti limiti temporali. |
(14) |
Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. |
(15) |
Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia (27), le Isole Færøer (28) e la Groenlandia (29). |
(16) |
La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca, che hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e/o di sforzo e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni. |
(17) |
Dalle discussioni condotte nel 2007 per l'introduzione, nel 2008, di un regime alternativo di gestione dello sforzo basato su massimali di kilowatt-giorni è emersa la necessità di disporre di tempi più lunghi per adeguare le procedure amministrative nazionali ai requisiti previsti da tale sistema di gestione dello sforzo. Il regime attuale, basato sui giorni in mare, sarà quindi mantenuto nel 2008, mentre proseguiranno nel contempo le discussioni sul sistema di gestione dello sforzo basato sui kilowatt-giorni, ai fini della sua applicazione nel 2009. |
(18) |
Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per il merluzzo bianco ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2004, vengono mantenuti alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento. |
(19) |
Occorre mantenere alcune disposizioni temporanee riguardanti l'utilizzo dei dati VMS al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza della gestione dello sforzo. |
(20) |
Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2007, dovrebbero essere istituiti alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento. |
(21) |
Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per la passera di mare e la sogliola ai sensi del regolamento (CE) n. 676/2007, dovrebbero essere istituiti alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento. |
(22) |
Per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale e per gli stock di nasello e di scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa devono essere adeguati i livelli dello sforzo ammissibile nell'ambito del regime di gestione. |
(23) |
Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2008 siano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca. |
(24) |
Conformemente al parere scientifico del CIEM, oltre ai limiti di cattura è necessario predisporre misure volte a proteggere le aggregazioni riproduttive di molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII. |
(25) |
Studi scientifici hanno dimostrato che le attività di pesca praticate con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk, VIII, IX, X e XII costituiscono una seria minaccia per le specie di acque profonde. Tuttavia, in attesa dell'adozione di misure permanenti, tali attività di pesca dovrebbero essere autorizzate a titolo transitorio a determinate condizioni. |
(26) |
Conformemente al verbale concordato di conclusioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 26 novembre 2007, nei primi mesi del 2008 si dovrebbe sottoporre a prove le misure tecniche per aumentare la selettività delle reti a strascico al fine di ridurre i rigetti di merlano nel Mare del Nord. |
(27) |
Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di scampo e ridurre i rigetti si dovrebbe permettere il ricorso ai più recenti sviluppi in materia di attrezzi selettivi nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId. |
(28) |
L'uso di attrezzi che non catturano lo scampo dovrebbe essere permesso in talune zone riservate alla protezione della specie nelle quali la pesca è vietata. |
(29) |
Sulla scorta del parere del CSTEP, talune chiusure delle zone di deposito delle uova delle aringhe non sono necessarie per assicurare uno sfruttamento sostenibile della specie nella zona CIEM VIa. |
(30) |
Conformemente alla raccomandazione della Commissione della pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), è opportuno mantenere i controlli sugli sbarchi e sui trasbordi di pesce surgelato effettuati da pescherecci di paesi terzi nei porti della Comunità. Nel novembre 2007 la NEAFC ha raccomandato di reinserire un certo numero di navi nell'elenco delle navi per le quali è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Occorre far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità. |
(31) |
Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario mantenere nel 2008 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), in attesa dell'adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98. |
(32) |
Sulla scorta del parere del CSTEP, si dovrebbe autorizzare nel 2008, a determinate condizioni, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica nelle zone CIEM IVc e IVb. |
(33) |
Nella sua riunione annuale del 2007, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato; nonostante la Comunità non sia membro della IATTC, è necessario adottare misure volte a garantire la gestione sostenibile delle risorse soggette alla giurisdizione di tale organizzazione. |
(34) |
Nella sua terza riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato limitazioni dello sforzo per il tonno albacora, il tonno obeso, il tonnetto striato, il pesce spada e il tonno albacora del Pacifico meridionale, nonché misure tecniche in materia di trattamento delle catture accessorie. La Comunità è membro della WCPFC dal gennaio 2005. È necessario incorporare tali misure nel diritto comunitario per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione di tale organizzazione. |
(35) |
Nelle sue riunioni annuali del 2006 e 2007 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato una serie di raccomandazioni in materia di misure tecniche per taluni tipi di pesca nel Mediterraneo. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure nel 2008, in attesa dell'adozione del regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
(36) |
Nella sua riunione annuale del 2007 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per gli stock ittici nella zona della convenzione SEAFO e ha definito le condizioni che disciplinano la ripresa delle attività alieutiche nelle zone attualmente chiuse alla pesca, nonché prescrizioni dettagliate applicabili alle ispezioni effettuate dallo Stato di approdo. È necessario incorporare tali misure nel diritto comunitario. |
(37) |
Nelle sue riunioni annuali del 2006 e 2007, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una serie di misure di gestione e di controllo. È necessario incorporare tali misure nel diritto comunitario. |
(38) |
I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una nuova organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo nel Pacifico meridionale. È necessario incorporare tali misure nel diritto comunitario. |
(39) |
Nella riunione annuale del 2007, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato i contingenti e i contingenti modificati per riflettere la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. Inoltre la ICCAT ha adottato una misura tecnica di conservazione per il pesce spada del Mediterraneo nel 2008. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tale misura. |
(40) |
Al fine di garantire che le catture di melù effettuate da navi di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario mantenere le disposizioni di controllo rafforzate applicabili a tali pescherecci. |
(41) |
Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse e di occasionare eventuali difficoltà dovute alla scadenza del regolamento (CE) n. 41/2007, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (30), è essenziale che questo tipo di pesca sia aperto il 1o gennaio 2008 e che alcune delle norme del suddetto regolamento siano mantenute in vigore nel mese di gennaio 2008. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al titolo I, articolo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per il 2008 e le condizioni associate cui è subordinato il loro utilizzo.
Esso fissa inoltre determinati limiti di sforzo e le condizioni associate per il gennaio 2009 nonché, per taluni stock antartici, le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all'allegato IE.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:
a) |
alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); nonché |
b) |
alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque comunitarie («acque CE»). |
2. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione del punto 4.2 dell'allegato III e della nota 1 dell'allegato IX, non si applicano alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, delle quali la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:
a) |
«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno; |
b) |
«contingente», la quota del TAC assegnata alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi; |
c) |
«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un qualsiasi Stato. |
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) |
«zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare)», le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91; |
b) |
«Skagerrak», la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese; |
c) |
«Kattegat», la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen; |
d) |
«Golfo di Cadice», la parte della zona CIEM IXa a est della longitudine 7o23′48″O; |
e) |
«zona GFCM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)», la zona definita nella decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (31); |
f) |
«zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34)», le zone definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale (32); |
g) |
«zona della convenzione NEAFC», le acque definite all'articolo 1 della convenzione acclusa alla decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (33); |
h) |
«zona di regolamentazione NEAFC», le acque della zona della convenzione NEAFC situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti della NEAFC; |
i) |
«zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale)», le zone definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale (34); |
j) |
«zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri; |
k) |
«zone SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale)», le zone definite nella decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (35); |
l) |
«zona ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico)», la zona definita nella decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (36); |
m) |
«zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico)», le zone definite nel regolamento (CE) n. 601/2004; |
n) |
«zona IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale)», la zona definita nella decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (37); |
o) |
«zona IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano)», la zona definita nella decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (38); |
p) |
«zona SPFO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale)», la zona d'alto mare situata a sud dell'equatore, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nella decisione 2006/496/CE del Consiglio, del 6 luglio 2006, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (39), e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca; |
q) |
«zona WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale)», la zona definita nella decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (40). |
CAPO II
POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE
Articolo 5
Limiti di cattura e attribuzioni
1. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 11, 20 e 21.
3. La Commissione fissa i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato IID.
4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV, a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.
5. I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV e per lo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2008.
6. La Commissione può fissare i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2008.
7. In conseguenza di una revisione dello stock di busbana norvegese conformemente al paragrafo 5, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa e per gli stock di eglefino nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId e nella zona CIEM IV nonché nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, per tener conto delle catture accessorie industriali nella pesca della busbana norvegese.
Articolo 6
Specie vietate
Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
— |
Squalo elefante (Cetorinhus maximus) |
— |
Pescecane (Carcharodon carcharias). |
Articolo 7
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:
a) |
gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
b) |
le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93; |
c) |
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. |
2. Ai fini del riporto di contingenti al 2009, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico.
Articolo 8
Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock
1. Dal 1o febbraio 2008 al 31 gennaio 2009, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui:
a) |
all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak e nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e alle acque comunitarie della zona CIEM IIa; |
b) |
all'allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice; |
c) |
all'allegato IIC si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella zona CIEM VIIe; |
d) |
all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e alle acque comunitarie della zona CIEM IIa. |
2. Per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 gennaio 2008, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IIA, IIB, IIC e IID del regolamento (CE) n. 41/2007 continuano ad applicarsi.
3. La Commissione fissa lo sforzo di pesca per il 2008 per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa in conformità delle norme previste ai punti 4 e 5 dell'allegato IID.
4. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2008 il 75 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde e/o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla grande argentina.
Articolo 9
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:
a) |
se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure |
b) |
se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita. |
2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:
a) |
tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se
oppure |
b) |
gli sgombri, se
|
3. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente oppure alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, tranne nel caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2.
4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e la loro destinazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.
Articolo 10
Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa
1. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1434/98 non si applica alle aringhe catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.
2. Quando uno Stato membro ha raggiunto i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, alle navi battenti bandiera di tale Stato membro registrate nella Comunità e operanti in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura è fatto divieto di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.
3. Gli Stati membri provvedono a istituire un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.
4. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 1.
Articolo 11
Limiti di accesso
Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a quattro miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.
Articolo 12
Determinazione della dimensione di maglia e dello spessore del filo ritorto
Le dimensioni di maglia e lo spessore del filo ritorto di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (41), allorché i pescherecci comunitari sono ispezionati da ispettori comunitari, ispettori della Commissione e ispettori nazionali.
Articolo 13
Misure tecniche e di controllo transitorie
Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate nell'allegato III.
CAPO III
LIMITI DI CATTURA E CONDIZIONI AD ESSI ASSOCIATE PER LE NAVI DA PESCA DEI PAESI TERZI
Articolo 14
Autorizzazione
Le navi battenti bandiera del Venezuela o della Norvegia nonché le navi registrate nelle Isole Færøer sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli da 15 a 18 e da 22 a 28.
Articolo 15
Specie vietate
Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
— |
Squalo elefante (Cetorinhus maximus) |
— |
Pescecane (Carcharodon carcharias). |
Articolo 16
Restrizioni geografiche
1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Norvegia, o registrate nelle Isole Færøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV, nel Kattegat e nell'Oceano Atlantico a nord di 43o00' di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Le attività di pesca praticate nello Skagerrak da navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.
3. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento della Guiana francese.
Articolo 17
Transito in acque comunitarie
Le navi di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) |
le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico; |
b) |
le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura. |
Articolo 18
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.
Articolo 19
Misure tecniche e di controllo transitorie
Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate nell'allegato III.
CAPO IV
REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE
Articolo 20
Licenze e condizioni associate
1. Fatte salve le norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca da parte di navi comunitarie nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.
2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi comunitarie nelle acque norvegesi del Mare del Nord:
a) |
navi di stazza pari o inferiore a 200 GT, |
b) |
navi dedite alla cattura di specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro, oppure |
c) |
navi battenti bandiera svedese, secondo la prassi abituale. |
3. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati secondo le modalità di cui alla parte I dell'allegato IV. Le domande di licenza indicano i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi comunitarie per le quali si chiede il rilascio delle licenze, e sono indirizzate alla Commissione dalle autorità degli Stati membri. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.
4. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell'allegato IV, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di licenze e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di licenze previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell'allegato IV.
5. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.
Articolo 21
Isole Færøer
Le navi comunitarie titolari di una licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Isole Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica alle autorità delle Isole Færøer.
CAPO V
REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI DA PESCA DEI PAESI TERZI
Articolo 22
Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca
1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93, le navi da pesca battenti bandiera norvegese di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca speciale.
2. La licenza e il permesso di pesca speciale devono essere tenuti a bordo. Tuttavia le navi da pesca registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.
3. Le navi da pesca dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2007 possono continuare ad operare dal 1o gennaio 2008 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.
Articolo 23
Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale
La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:
a) |
nome della nave |
b) |
numero di registrazione |
c) |
lettere e cifre esterne di identificazione |
d) |
porto di registrazione |
e) |
nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore |
f) |
stazza lorda e lunghezza fuori tutto |
g) |
potenza motrice |
h) |
indicativo di chiamata e frequenza radio |
i) |
metodo di pesca previsto |
j) |
zona di pesca prevista |
k) |
specie che si intendono catturare |
l) |
periodo per il quale è richiesta la licenza. |
Articolo 24
Numero di licenze
Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nella parte II dell'allegato IV.
Articolo 25
Annullamento e ritiro
1. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dalla data del rilascio.
2. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della loro scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.
3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
Articolo 26
Mancato rispetto delle norme pertinenti
1. Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze o permessi di pesca speciali alle navi da pesca di paesi terzi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi da pesca di quel paese che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti del presente regolamento.
Articolo 27
Obblighi del detentore della licenza
1. Le navi da pesca dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CEE) n. 1381/87, (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (42).
2. Le navi da pesca dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V.
3. Le navi da pesca dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese operanti nella zona CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato.
Articolo 28
Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese
1. Il rilascio di licenze di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.
2. Le navi da pesca dei paesi terzi operanti nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. I dati sulle catture sono inviati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tramite le autorità francesi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NEL MARE MEDITERRANEO
Articolo 29
Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce
1. Al fine di proteggere la lampuga (Coryphaena hippurus), in particolare il novellame, la pesca di questa specie con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce è vietata dal 1o gennaio 2008 al 14 agosto 2008 in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM quali stabilite nella risoluzione CGPM/31/2007/2 figurante nell'allegato XIV.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri, se sono in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i loro giorni di pesca normali, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione del pesce fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri che intendono avvalersi del riporto devono presentare alla Commissione, anteriormente al 1o gennaio 2009, una domanda per il numero aggiuntivo di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare la lampuga utilizzando dispositivi di concentrazione del pesce nel periodo di divieto compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 gennaio 2009. La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:
a) |
una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico; |
b) |
il nome della nave; |
c) |
il numero di registrazione; |
d) |
le lettere e cifre esterne di identificazione, quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (43). |
La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.
3. Anteriormente al 1o novembre 2008 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2 per l'anno 2007.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2009 il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel 2008 dai pescherecci battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM quali stabilite dalla risoluzione CGPM/31/2007/2 figurante nell'allegato XIV.
La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.
Articolo 30
Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde
1. La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche delimitate da una linea che unisce le coordinate seguenti:
a) |
Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca»
|
b) |
Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo»
|
c) |
Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene»
|
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui al paragrafo 1 e, in particolare, garantiscono che tali zone siano protette dagli impatti di altre attività diverse dalla pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat particolari.
Articolo 31
Dimensione minima di maglia delle reti da traino utilizzate per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico
1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1967/2006, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le navi battenti la loro bandiera ad utilizzare sacchi con maglie romboidali inferiori a 40 mm per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico dirette alla cattura di stock di pesce non condiviso con i paesi terzi.
2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività di pesca che sono già state formalmente autorizzate dagli Stati membri in conformità della legislazione nazionale in vigore il 1o gennaio 2007 e non devono comportare un aumento dello sforzo di pesca rispetto al 2006.
3. Entro il 15 gennaio 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, l'elenco delle navi autorizzate in conformità del paragrafo 1. L'elenco delle navi autorizzate comprende i dati seguenti:
a) |
numero di registro della flotta comunitaria e marcatura esterna quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione; |
b) |
attività di pesca autorizzate praticate da ogni nave, con indicazione degli stock bersaglio, della zona di pesca quale definita nella risoluzione CGPM/31/2007/2 figurante nell'allegato XIV e delle caratteristiche tecniche delle dimensioni di maglia dell'attrezzo da pesca utilizzato; |
c) |
periodo di pesca autorizzato. |
4. La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.
CAPO VII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PRATICANO LA PESCA NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO
Articolo 32
Dichiarazione delle catture
1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera una dichiarazione delle catture indicante i quantitativi di ippoglosso nero catturati dalle loro navi; tale dichiarazione è trasmessa anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo alla data di entrata della nave nella zona di regolamentazione NAFO o dopo l'inizio della bordata di pesca. La dichiarazione è trasmessa ogni cinque giorni. Se si considera che le catture di ippoglosso nero notificate in conformità del paragrafo 1 abbiano raggiunto il 75 % del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera, i comandanti trasmettono le dichiarazioni di cattura ogni tre giorni.
3. Al ricevimento delle dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della NAFO.
Articolo 33
Misure di controllo supplementari
1. Le navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 possono entrare nella zona di regolamentazione NAFO per praticare la pesca dell'ippoglosso nero solo se le catture di qualsiasi tipo detenute a bordo sono inferiori a 50 tonnellate o se l'accesso è stato autorizzato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Le navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 che detengano a bordo 50 o più tonnellate di catture effettuate fuori dalla zona di regolamentazione NAFO comunicano al segretariato della NAFO, via e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell'entrata (ENT) nella zona di regolamentazione NAFO, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione stimata (longitudine/latitudine) della zona in cui il comandante intende iniziare la pesca e l'ora di arrivo prevista in tale posizione.
3. Se una nave di ispezione, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, segnala a una nave da pesca l'intenzione di procedere a un'ispezione, essa comunica a tal fine le coordinate di un punto di controllo. Il punto di controllo non deve distare più di 60 miglia nautiche dalla posizione stimata in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca.
4. Se, all'entrata nella zona di regolamentazione, a una nave autorizzata a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 non è stata comunicata dal segretariato della NAFO o da una nave di ispezione l'intenzione di procedere a un'ispezione in conformità del paragrafo 3, tale nave può procedere alla pesca. La nave può inoltre procedere alla pesca senza che sia stata effettuata un'ispezione preliminare se la nave di ispezione non ha dato inizio all'ispezione entro tre ore dall'arrivo della nave al punto di controllo.
Articolo 34
Zona di protezione dei coralli
Nella divisione NAFO 3O la zona definita nell'allegato VII è chiusa a tutte le attività di pesca praticate con attrezzi di fondo.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI SBARCHI E AI TRASBORDI DI PESCE SURGELATO CATTURATO DA NAVI DI PAESI TERZI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE NEAFC
Articolo 35
Controllo dello Stato di approdo
Fatti salvi il regolamento (CEE) n. 2847/93 e il regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità (44), le procedure di cui al presente capitolo si applicano agli sbarchi e ai trasbordi, nei porti degli Stati membri, di pesce surgelato catturato da navi di paesi terzi nella zona della convenzione NEAFC.
Articolo 36
Porti designati
Gli sbarchi e i trasbordi nelle acque comunitarie sono autorizzati solo nei porti designati.
Gli Stati membri designano un luogo utilizzato per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati), in cui sono consentite le operazioni di sbarco o di trasbordo di pesce di cui all'articolo 35. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati nel 2007 almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.
La Commissione pubblica l'elenco dei porti designati e le eventuali modifiche nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul proprio sito web.
Articolo 37
Preavviso di entrata in porto
1. In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti delle navi che detengono pesci di cui all'articolo 35 del presente regolamento che intendono entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo, o i loro rappresentanti, devono comunicarlo alle autorità competenti dello Stato membro di approdo almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è corredata del modulo di cui alla parte I dell'allegato VIII, la cui parte A è debitamente compilata come segue:
a) |
il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture; |
b) |
il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave ha effettuato operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente. |
3. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono senza indugio una copia del modulo di cui al paragrafo 2 allo Stato di bandiera della nave da pesca e, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti.
Articolo 38
Autorizzazione di sbarco o di trasbordo
1. Gli sbarchi o i trasbordi possono essere autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo soltanto se lo Stato di bandiera della nave che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo o, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo fuori dal porto, se lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti hanno confermato, inviando copia del modulo trasmesso ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, con la parte B debitamente compilata, che:
a) |
le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione; |
b) |
i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili; |
c) |
le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione; |
d) |
la presenza della nave nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS. Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo. |
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco in assenza della conferma di cui al paragrafo 1, purché in questo caso il pesce sia mantenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1. In caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano senza indugio la propria decisione di autorizzare o meno lo sbarco o il trasbordo trasmettendo alla Commissione e, se il pesce sbarcato o trasbordato è stato catturato nella zona della convenzione NEAFC, al segretariato della NEAFC, una copia del modulo di cui alla parte I dell'allegato VIII, con la parte C debitamente compilata.
Articolo 39
Ispezioni
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o dei trasbordi realizzati ogni anno nei loro porti da navi di paesi terzi, di cui all'articolo 35.
2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco e i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati.
3. Gli ispettori si impegnano a non ostacolare indebitamente l'attività delle navi da pesca e a garantire che queste subiscano il meno possibile interferenze e intralci e che non sia compromessa la qualità del pesce.
Articolo 40
Rapporti di ispezione
1. Ogni ispezione deve essere documentata compilando il rapporto di ispezione di cui alla parte II dell'allegato VIII.
2. Una copia di ogni rapporto di ispezione deve essere trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera della nave ispezionata e, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, nonché alla Commissione e, se il pesce sbarcato o trasbordato è stato catturato nella zona della convenzione NEAFC, al segretariato della NEAFC.
3. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave da pesca ispezionata.
CAPO IX
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
SEZIONE 1
Restrizioni e informazioni relative alle navi
Articolo 41
Divieti e limiti di cattura
1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato IX è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato X nelle sottozone in esso indicate.
SEZIONE 2
Pesca sperimentale
Articolo 42
Regole di condotta per la pesca sperimentale
Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci comunitari siano forniti di:
a) |
adeguate apparecchiature di comunicazione (compreso impianto radio a MF/HF e almeno una radioboa di localizzazione di sinistri (EPIRB) da 406 MHz con operatori addestrati a bordo e se possibile apparecchiature GMDSS; |
b) |
tute termiche sufficienti per tutti a bordo; |
c) |
attrezzature adeguate per far fronte a eventuali emergenze mediche nel corso del viaggio; |
d) |
scorte di cibi, acqua fresca, combustibile e pezzi di ricambio per apparecchi critici in caso di ritardi imprevisti e contrattempi; |
e) |
un piano autorizzato di emergenza per inquinamento da olio minerale (SOPEP) che indichi misure di attenuazione dell'inquinamento (compresa assicurazione) in caso di spargimento di combustibile o di rifiuti. |
Articolo 43
Partecipazione alla pesca sperimentale
1. Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna, notificate alla CCAMLR ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.
2. Nella divisione 58.4.3b) è autorizzata a svolgere attività di pesca una sola nave alla volta.
3. Per quanto riguarda le sottozone 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato X. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
4. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Articolo 44
Sistemi di notifica
Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 43 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:
a) |
il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di 5 giorni previsto all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004, con la differenza che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dal termine di ciascun periodo di notifica, ai fini dell'immediata trasmissione alla CCAMLR. Nelle sottozone 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 le comunicazioni sono effettuate per SSRU; |
b) |
il sistema di dichiarazione mensile dei dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 601/2004; |
c) |
la dichiarazione del numero e del peso totale degli esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. |
Articolo 45
Definizione di cala
1. Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle dichiarazioni relative alle catture e allo sforzo di pesca, la precisa posizione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.
2. Per essere designata come cala di ricerca:
a) |
ogni cala deve essere separata di almeno cinque miglia nautiche da qualsiasi altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca; |
b) |
ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto; |
c) |
per ciascuna cala di palangaro il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala fino all'inizio del recupero dei palangari. |
Articolo 46
Piani di ricerca
Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 43 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di ricerca deve essere attuato con le modalità seguenti:
a) |
al primo ingresso nella SSRU, le prime dieci cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 2; |
b) |
le successive dieci cale, o dieci tonnellate di catture, se tale soglia viene raggiunta prima di portare a termine le dieci cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 45, paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca; |
c) |
una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie», che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale; |
d) |
una volta concluse le 20 cale di ricerca con la terza serie, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU; |
e) |
nelle SSRU A, B, C, E e G delle sottozone 88.1 e 88.2, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km2, non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le dieci cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU. |
Articolo 47
Piani di raccolta dei dati
1. Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 43 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di raccolta dei dati deve comprendere i seguenti dati:
a) |
posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro |
b) |
tempi di innesco, di immersione e di salpamento |
c) |
numero e specie di pesci persi in superficie |
d) |
numero di ami innescati |
e) |
tipo di esca |
f) |
tasso di adescamento (in percentuale) |
g) |
tipo di amo, nonché |
h) |
condizioni del mare, nuvolosità e fase lunare al momento della cala. |
2. Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.
Articolo 48
Programma di marcatura
Fatto salvo l'articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 601/2004, ciascun peschereccio con palangari marca e libera il Dissostichus spp. continuamente nel corso della pesca, nella percentuale specificata nella misura di conservazione per tale pesca di cui al protocollo di marcatura della CCAMLR.
Articolo 49
Osservatori scientifici
1. I pescherecci che partecipano alle attività di pesca sperimentali di cui all'articolo 43 hanno a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.
2. Gli Stati membri, fatti salvi i regolamenti e le leggi nazionali applicabili e in conformità degli stessi, comprese le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove nei rispettivi tribunali, tengono conto dei rapporti degli ispettori della parte contraente CCAMLR che li designa nell'ambito del programma e agiscono sulla base di tali rapporti come se si trattasse di rapporti di ispettori propri; sia lo Stato membro sia la parte contraente CCAMLR interessata che ha designato gli ispettori cooperano inoltre al fine di agevolare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito dei rapporti di cui sopra.
Articolo 50
Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico
1. In deroga all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione al segretariato della CCAMLR e alla Commissione con almeno quattro mesi di anticipo sulla riunione annuale della Commissione, della CCAMLR, immediatamente prima della campagna in cui intendono svolgere le attività di pesca, facendo uso del modulo di cui all'allegato XI del presente regolamento, per assicurare un adeguato riesame da parte della Commissione della CCAMLR prima che le navi comincino a pescare.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che dev'essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano solo le navi battenti la loro bandiera al momento della notifica.
4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata alla CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, se la nave notificata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o da ragioni di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
i) |
tutti i particolari sulla nave/sulle navi sostitutive di cui al paragrafo 2; |
ii) |
un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno. |
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi INN della CCAMLR.
Articolo 51
Limiti precauzionali di cattura per la pesca al krill antartico in certe sottozone
1. Il totale delle catture combinate di krill antartico nelle sottozone statistiche 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 è limitato a 3,47 milioni di tonnellate per ogni campagna di pesca. Il totale delle catture di krill antartico nella divisione statistica 58.4.2 è limitato a 2,645 milioni di tonnellate per ogni campagna di pesca.
2. Fintantoché non è definita un'assegnazione del limite del totale delle catture tra unità di gestione più ridotte, sulla base del parere del Comitato scientifico, il totale delle catture combinate nelle sottozone statistiche 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 è ulteriormente limitato a 620 000 tonnellate per ogni campagna di pesca. Il totale delle catture nella divisione 58.4.2 è limitato a 260 000 tonnellate ad ovest di 55oE e a 192 000 tonnellate ad est di 55oE per ogni campagna di pesca.
3. La campagna di pesca ha inizio il 1o dicembre e finisce il 30 novembre dell'anno successivo.
4. I pescherecci che partecipano alla pesca del krill antartico nella divisione 58.4.2 hanno a bordo almeno un osservatore scientifico secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR o un osservatore scientifico nazionale che soddisfa i requisiti contenuti in tale programma e, laddove possibile, un osservatore scientifico supplementare per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.
Articolo 52
Sistema di dichiarazione dei dati per la pesca del krill antartico
1. Le catture di krill antartico sono dichiarate ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) 601/2004.
2. Quando il totale delle catture dichiarate per ogni campagna di pesca è superiore o pari all'80 % della soglia di 620 000 tonnellate nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e di 260 000 tonnellate ad ovest di 55oE e di 192 000 tonnellate ad est di 55oE nella sottozona 58.4.2, le catture sono dichiarate conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) 601/2004.
3. Nella campagna di pesca successiva a quella in cui il totale delle catture è stato superiore o pari all'80 % della soglia di cui al paragrafo 2, le catture sono dichiarate conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) 601/2004 quando il totale delle catture è superiore o pari al 50 % di tale soglia.
4. Alla fine di ogni campagna di pesca gli Stati membri ricevono da ciascuna delle loro navi i dati per retata richiesti per completare il formulario CCAMLR sui dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo. Essi trasmettono tali dati, con il formulario C1 della CCAMLR per la pesca a strascico, al segretariato esecutivo della CCAMLR e alla Commissione non oltre il 1o aprile dell'anno successivo.
Articolo 53
Limiti della pesca sperimentale del Dissostichus spp.
1. Il totale delle catture di Dissostichus spp. nel BANZARE Bank (divisione statistica 58.4.3b) al di fuori delle zone soggette a giurisdizione nazionale nella campagna di pesca 2007/08 non supera:
i) |
un limite precauzionale di cattura di 150 tonnellate applicato come segue: SSRU A — 150 tonnellate SSRU B — 0 tonnellate; |
ii) |
un ulteriore limite di cattura di 50 tonnellate per l'indagine scientifica nelle SSRU A e B nel 2007/08. |
2. Il totale delle catture nella SSRU A di cui al paragrafo 1, punto i), non è effettuato nel periodo dal 16 marzo 2008 fino alla fine dell'indagine scientifica o fino al 1o giugno 2008, se anteriore.
Articolo 54
Divieto temporaneo di utilizzo delle reti da imbrocco in acque profonde
1. Ai fini del presente articolo si applica la definizione seguente.
Per «rete da imbrocco» s'intende un gruppo di teli a parete singola, doppia o tripla, posizionato in verticale vicino alla superficie, a mezz'acqua o sul fondo, in cui il pesce resta intrappolato, ammagliato o impigliato. La rete da imbrocco è munita di galleggianti nella parte superiore (lima da sughero) e, in generale, di pesi nella parte inferiore (lima da piombi). Essa è composta di un telo singolo o, meno comunemente, di un telo doppio o triplo («tramaglio») montati assieme sulle stesse funi perimetrali. Vari tipi di rete possono essere combinati in un unico attrezzo (ad es., tramaglio unito a rete da imbrocco). Questa rete può essere utilizzata sia da sola sia, più comunemente, in un insieme articolato in numerose reti poste in fila («serie» di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo («rete da posta fissa»), o lasciato alla deriva, libero o collegato alla nave («rete da posta derivante»).
2. L'utilizzo delle reti da imbrocco nella zona della convenzione CCAMLR per scopi diversi da quelli scientifici è vietato fino a quando il comitato scientifico abbia analizzato e riferito sui possibili impatti di questo attrezzo e la Commissione abbia deciso, sulla base del parere del comitato scientifico, che esso può essere utilizzato nella zona della convenzione CCAMLR.
3. La proposta di reti da imbrocco a fini di ricerca scientifica in acque di profondità superiore a 100 metri è previamente notificata al comitato scientifico e deve essere approvato dalla Commissione prima dell'inizio della ricerca.
4. Le navi aventi a bordo reti da imbrocco che intendono transitare nella zona della convenzione CCAMLR devono comunicare in anticipo al segretariato la loro intenzione nonché le date previste di transito nella zona suddetta. Le navi in possesso di reti da imbrocco nella zona della convenzione CCAMLR che non abbiano provveduto a trasmettere tale notifica preventiva commettono un'infrazione alle presenti disposizioni.
Articolo 55
Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini
1. Fatte salvo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 601/2004, le navi che praticano il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda.
2. Ai fini della pesca col palangaro di cui al paragrafo 1, possono essere usati i seguenti pesi:
a) |
pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 8,5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m, |
b) |
pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 6 kg, intervallati a una distanza massima di 20 m, |
c) |
pesi di acciaio pieno non costituiti da maglie di catena di almeno 5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m. |
Articolo 56
Chiusura di tutte le attività di pesca
1. A seguito della notifica da parte del segretariato della CCAMLR della chiusura di una attività di pesca, gli Stati membri provvedono a che tutte le navi battenti la loro bandiera attive nella zona, nella zona di gestione, nella sottozona, nella divisione, nella piccola unità di ricerca o in altre unità di gestione che formano oggetto della notifica di chiusura, rimuovano tutti i loro attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura prevista.
2. Dal momento che la nave riceve la notifica, non possono essere calati altri palangari nelle 24 ore precedenti alla data e ora previste. Se tale notifica viene ricevuta meno di 24 ore prima della data e ora di chiusura non possono essere calati altri palangari dalla ricezione della notifica.
3. In caso di chiusura dell'attività di pesca tutte le navi lasciano la zona di pesca non appena gli attrezzi da pesca sono stati rimossi dall'acqua.
4. Qualora una nave non sia in grado di rimuovere tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura prevista per motivi connessi con
i) |
la sicurezza della nave e dell'equipaggio, |
ii) |
difficoltà derivanti da condizioni meteorologiche sfavorevoli, |
iii) |
la copertura di ghiaccio marino, |
iv) |
la necessità di proteggere l'ambiente marino dell'Antartico, |
la nave provvede ad informare lo Stato membro interessato. Gli Stati membri informano tempestivamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione. La nave compie ciononostante ogni sforzo possibile per rimuovere al più presto tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua.
5. Qualora si applichi il paragrafo 4 gli Stati membri svolgono un'indagine sull'operato della nave e, conformemente alle loro procedure interne, ne comunicano i risultati al segretariato della CCAMLR e alla Commissione, compresa ogni informazione pertinente, prima della riunione successiva dalla CCAMLR. La relazione definitiva valuta se la nave ha compiuto ogni ragionevole sforzo per rimuovere gli attrezzi da pesca dell'acqua:
i) |
entro la data di chiusura notificata e |
ii) |
appena possibile dopo la notifica di cui al paragrafo 4. |
6. Qualora una nave non lasci la zona di divieto non appena ha rimosso tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua, lo Stato membro di bandiera o la nave informano il segretario della CCAMLR e la Commissione.
CAPO X
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA SEAFO
SEZIONE 1
Autorizzazione delle navi
Articolo 57
Autorizzazione delle navi
1. Entro il 1o giugno 2008 gli Stati membri inviano alla Commissione, se possibile in formato elettronico, l'elenco delle loro navi autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO in quanto titolari di un permesso di pesca.
2. Gli armatori delle navi riportate nell'elenco di cui al paragrafo 1 devono essere cittadini o entità giuridiche della Comunità.
3. Le navi possono essere autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO solo se sono in grado di adempiere ai requisiti e alle responsabilità previsti dalla convenzione SEAFO e dalle sue misure di conservazione e di gestione.
4. Nessun permesso di pesca può essere concesso alle navi che hanno precedenti di attività INN, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove atte a dimostrare che gli armatori e gli operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso alle navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o ancora che le loro navi, tenuto conto di tutti i fatti pertinenti, non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN.
5. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:
a) |
nome della nave, numero di registrazione, denominazioni precedenti (se conosciute) e porto di immatricolazione |
b) |
precedente bandiera (se del caso) |
c) |
indicativo internazionale di chiamata (se del caso) |
d) |
nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori |
e) |
tipo di nave |
f) |
lunghezza |
g) |
nome e indirizzo dell'operatore/i (gestore/i) (se del caso) |
h) |
stazza lorda, nonché |
i) |
potenza del motore o dei motori principali. |
6. Una volta stilato l'elenco iniziale delle navi autorizzate, gli Stati membri comunicano sollecitamente alla Commissione tutte le aggiunte, cancellazioni e/o modifiche dell'elenco ogniqualvolta esse si producano.
Articolo 58
Obblighi delle navi autorizzate
1. Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione.
2. Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di registrazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo.
Articolo 59
Navi non autorizzate
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di specie che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione SEAFO alle navi che non figurano nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate.
2. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione ogni informazione fattuale indicante che esistono ragionevoli motivi di sospettare che navi non comprese nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate svolgano attività di pesca e/o di trasbordo di specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione SEAFO.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli armatori delle navi comprese nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate non partecipino o collaborino ad attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi non comprese in detto elenco.
SEZIONE 2
Trasbordi
Articolo 60
Divieto di trasbordi in mare
Gli Stati membri vietano i trasbordi in mare da parte di navi battenti la loro bandiera nella zona della convenzione SEAFO per le specie che rientrano nell'ambito di applicazione di detta convenzione.
Articolo 61
Trasbordi in porto
1. Le navi comunitarie che catturano specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione SEAFO sono autorizzate a effettuare trasbordi in un porto di una parte contraente SEAFO soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione preventiva della parte contraente nel cui porto deve avvenire il trasbordo. Alle navi comunitarie è consentito effettuare trasbordi soltanto previa autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di bandiera e dallo Stato di approdo.
2. Gli Stati membri garantiscono che le loro navi autorizzate ottengano l'autorizzazione preventiva a effettuare trasbordi in porto. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i trasbordi corrispondano alle catture dichiarate da ciascuna nave e esigono una notifica dei trasbordi.
3. Il comandante di una nave comunitaria che trasborda su un'altra nave (di seguito: la «nave ricevente») qualsiasi quantitativo di catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO e pescate nella zona della convenzione SEAFO, comunica allo Stato di bandiera della nave ricevente, al momento del trasbordo, le specie e i quantitativi oggetto del trasbordo, la data dello stesso e il luogo in cui sono avvenute le catture e trasmette al proprio Stato di bandiera una dichiarazione SEAFO di trasbordo nel formato di cui alla parte I dell'allegato XII.
4. Il comandante della nave comunitaria comunica, con almeno 24 ore di anticipo, alla parte contraente SEAFO nel cui porto avverrà il trasbordo le seguenti informazioni:
— |
nome delle navi che effettuano il trasbordo |
— |
nome delle navi riceventi |
— |
quantitativo di ogni specie da trasbordare |
— |
data e porto del trasbordo. |
5. Se il trasbordo è effettuato nel porto di una parte contraente SEAFO, il comandante della nave ricevente battente bandiera comunitaria comunica alle autorità competenti dello Stato di approdo, almeno 24 ore prima dell'inizio del trasbordo e al termine del medesimo, i quantitativi delle catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO detenute a bordo e invia entro 24 ore alle stesse autorità la dichiarazione SEAFO di trasbordo.
6. 48 ore prima dello sbarco il comandante della nave comunitaria ricevente trasmette la dichiarazione SEAFO di trasbordo alle autorità competenti dello Stato di approdo in cui lo sbarco è effettuato.
7. Gli Stati membri adottano opportune misure per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e collaborano con lo Stato di bandiera per garantire che gli sbarchi siano conformi alle catture dichiarate da ogni nave.
8. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare, nella zona della convenzione SEAFO, specie che rientrano nell'ambito di applicazione della medesima comunicano entro il 1o giugno 2008 alla Commissione le informazioni sui trasbordi effettuati da navi battenti la loro bandiera.
SEZIONE 3
Misure di conservazione per la gestione degli habitat e degli ecosistemi vulnerabili di acque profonde
Articolo 62
Zone di divieto
Nelle zone di seguito indicate è vietata qualsiasi attività di pesca di navi comunitarie avente per oggetto specie che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione SEAFO:
a) |
Sottodivisione A1
|
b) |
Sottodivisione B1 Molloy Seamount
|
c) |
Divisione C
|
d) |
Sottodivisione C1
|
e) |
Divisione D
|
Articolo 63
Ripresa delle attività di pesca nelle zone di divieto
1. In una zona di divieto di cui all'articolo 62 non è consentita la ripresa dell'attività di pesca fino a quando lo Stato di bandiera non abbia identificato e cartografato gli ecosistemi marini vulnerabili presenti nella zona, compresi montagne sottomarine, camini idrotermali o coralli d'acqua fredda, e valutato l'impatto che la ripresa delle attività di pesca eserciterà su tali ecosistemi marini vulnerabili.
2. Lo Stato di bandiera presenta alla Commissione, ai fini della trasmissione alla riunione annuale del comitato scientifico della SEAFO, i risultati dell'identificazione, della mappatura e della valutazione dell'impatto realizzate in conformità del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione programmi di ricerca in materia di pesca al fine di valutare l'impatto della attività di pesca sulla sostenibilità delle risorse alieutiche e sugli habitat marini vulnerabili.
SEZIONE 4
Misure volte a ridurre le catture accessorie di uccelli marini
Articolo 64
Informazioni sulle interazioni con uccelli marini
Entro il 1o giugno 2008 gli Stati membri raccolgono e trasmettono alla Commissione tutte le informazioni relative alle interazioni con uccelli marini, incluse le catture accidentali da parte delle loro navi impegnate nella pesca di specie coperte dalla convenzione SEAFO.
Articolo 65
Misure di attenuazione
1. Tutte le navi comunitarie che esercitano la pesca a sud del parallelo di latitudine 30o S devono avere a bordo e utilizzare dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — tori poles):
a) |
i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati, di cui alla parte II dell'allegato XII; |
b) |
i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 30o S; |
c) |
ove possibile, le navi sono invitate a utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; |
d) |
tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato. |
2. I palangari devono essere calati solamente durante le ore notturne (ovvero nelle ore di oscurità del cosiddetto crepuscolo nautico (45). Durante la pesca notturna con palangari è utilizzata soltanto l'illuminazione della nave necessaria per motivi di sicurezza.
3. È vietato riversare in mare scarti di pesce mentre le reti vengono gettate o calate. Tale pratica va evitata anche durante il recupero degli attrezzi. Laddove possibile, gli scarti vanno scaricati sul lato opposto a quello in cui vengono recuperati gli attrezzi. Per le navi o i tipi di pesca per i quali non esiste l'obbligo di mantenere a bordo gli scarti di pesce occorre applicare un sistema per rimuovere gli ami dagli scarti e dalle teste dei pesci prima del rigetto in mare. Le reti devono essere pulite prima dell'uso per rimuovervi elementi che potrebbero attirare gli uccelli marini.
4. Le navi comunitarie adottano procedure per il calo e il ritiro delle reti atte a ridurre al minimo il periodo in cui queste si trovano sulla superficie dell'acqua con le maglie non tese. Nella misura del possibile la manutenzione delle reti deve avvenire quando esse sono fuori dall'acqua.
5. Le navi comunitarie devono essere incoraggiate a sviluppare configurazioni degli attrezzi tali da ridurre al minimo la probabilità che gli uccelli marini vengano a contatto con la parte della rete per loro più pericolosa, ad esempio aumentando il peso o diminuendo il galleggiamento della rete in modo da accelerarne l'immersione o fissando bandierine colorate o altri dispositivi sopra determinate parti della rete dove la dimensione delle maglie può comportare un pericolo per gli uccelli.
6. Le navi comunitarie che, per la loro configurazione, non dispongono a bordo di strutture per la trasformazione o di una capacità adeguata per mantenere a bordo gli scarti di pesce o che non possono riversare gli scarti in mare dal lato opposto a quello in cui gli attrezzi vengono recuperati non sono autorizzate a pescare nella zona della convenzione SEAFO.
7. Occorre fare il possibile affinché gli uccelli catturati durante le operazioni di pesca vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.
SEZIONE 5
Controllo
Articolo 66
Disposizioni speciali per l'austromerluzzo (Dissostichus eleginoides)
1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 57 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di austromerluzzo catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.
2. Entro il 30 giugno 2008 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.
Articolo 67
Disposizioni speciali per il granchio rosso di fondale (Chaceon spp.)
1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca del granchio rosso di fondale nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 57 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di granchio rosso di fondale catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.
2. Entro il 30 giugno 2008 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del granchio rosso di fondale nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.
Articolo 68
Comunicazione dei movimenti della nave e delle catture
1. Le navi da pesca e le navi di ricerca autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO, ed effettivamente attive nella stessa, trasmettono mediante VMS, o con altri mezzi adeguati, dichiarazioni di entrata, di cattura e di uscita alle autorità dello Stato membro di bandiera nonché, su richiesta di quest'ultimo, al segretario esecutivo della SEAFO.
2. La dichiarazione di entrata è effettuata al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni entrata nella zona della convenzione SEAFO e comprende la data e l'ora di entrata, la posizione geografica della nave e i quantitativi di pesce a bordo per specie (codice FAO Alfa 3) espressi in chilogrammi di peso vivo.
3. La dichiarazione di cattura è effettuata per specie (codice FAO Alfa 3), in chilogrammi di peso vivo, al termine di ciascun mese civile.
4. La dichiarazione di uscita è trasmessa al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni uscita dalla zona della convenzione SEAFO. Essa indica la data e l'ora di uscita, la posizione geografica della nave, il numero di giorni di pesca e le catture per specie (codice FAO Alfa 3), espresse in chilogrammi di peso vivo, effettuate nella zona della convenzione SEAFO dall'inizio delle attività di pesca nella zona della convenzione SEAFO o dall'ultima dichiarazione di cattura.
Articolo 69
Osservazioni scientifiche e raccolta di informazioni a sostegno della valutazione degli stock
1. Gli Stati membri provvedono affinché a bordo di tutte le loro navi operanti nella zona della convenzione SEAFO e dedite alla cattura di specie coperte dalla convenzione SEAFO siano imbarcati osservatori scientifici qualificati.
2. Gli Stati membri chiedono che i dati raccolti dagli osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera siano comunicati entro trenta giorni dall'uscita della nave dalla zona della convenzione SEAFO. I dati sono trasmessi nel formato indicato dal comitato scientifico della SEAFO. Gli Stati membri trasmettono non appena possibile copia delle informazioni alla Commissione, tenendo conto della necessità di mantenere la riservatezza dei dati non aggregati. Gli Stati membri trasmettono inoltre copia delle informazioni al segretario esecutivo della SEAFO.
3. Nella misura del possibile le informazioni di cui al presente articolo devono essere raccolte e verificate da osservatori designati entro il 30 giugno 2008.
Articolo 70
Avvistamento di navi di parti non contraenti
1. Le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro comunicano a quest'ultimo informazioni sulle eventuali attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi battenti bandiera di una parte non contraente. Devono essere comunicati, in particolare, i dati seguenti:
a) |
nome della nave |
b) |
numero di registrazione della nave |
c) |
Stato di bandiera della nave |
d) |
qualsiasi altre informazione rilevante sulla nave avvistata. |
2. Gli Stati membri trasmettono quanto prima possibile alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette a sua volta tali informazioni, per conoscenza, al segretario esecutivo della SEAFO.
CAPO XI
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA IOTC
Articolo 71
Riduzione delle catture accessorie di uccelli marini
1. Gli Stati membri raccolgono e comunicano alla IOTC tutte le informazioni disponibili relative alle interazioni con uccelli marini, comprese le catture accidentali da parte delle loro navi, e trasmettono copia di tali informazioni alla Commissione.
2. Gli Stati membri si adoperano per ridurre il livello delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone, le attività e le campagne di pesca, facendo ricorso ad efficaci misure di attenuazione.
3. Le navi da pesca della Comunità operanti a sud del parallelo di latitudine 30o S tengono a bordo e utilizzano dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — tori poles) secondo le seguenti modalità tecniche:
a) |
i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati dalla IOTC; |
b) |
i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 30o S; |
c) |
ove possibile, le navi devono utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; |
d) |
tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato. |
4. I pescherecci comunitari con palangari di superficie che praticano la pesca del pesce spada con il «sistema di palangaro americano» e sono dotati di un dispositivo per calare le lenze sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 3.
Articolo 72
Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del tonno tropicale
1. Gli Stati membri limitano ai livelli di sforzo del 2006, per tipo di attrezzo, il numero di navi battenti la loro bandiera aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della IOTC. Essi limitano inoltre agli stessi livelli, per tipo di attrezzo, il numero di navi battenti la loro bandiera aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri e dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della IOTC fuori dalla loro zona economica esclusiva. La limitazione del numero di navi è proporzionale alla stazza complessiva corrispondente espressa in TSL (tonnellate di stazza lorda) o in GT (stazza lorda). Nel caso in cui si proceda a sostituzioni di navi non deve essere superata la stazza complessiva.
2. Le navi autorizzate a entrare nella flotta la cui costruzione è in fase di processo amministrativo, in corso o già autorizzata nel 2006 sono esentate dalle disposizioni del paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1o gennaio 2008, il numero e la stazza delle loro navi che hanno praticato la pesca del tonno tropicale nella zona nel 2006. A tal fine essi verificano, sulla base delle registrazioni VMS, delle dichiarazioni di cattura, degli scali in porto e di altri dati, la presenza effettiva e le attività di pesca delle loro navi nella zona della IOTC nel 2006.
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero di navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.
Articolo 73
Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco
1. Gli Stati membri limitano ai livelli di sforzo del 2007, per tipo di attrezzo, il numero di navi battenti la loro bandiera aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona della IOTC. Gli Stati membri limitano inoltre agli stessi livelli, per tipo di attrezzo, il numero di navi battenti la loro bandiera aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri e dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona della IOTC fuori dalla loro zona economica esclusiva. La limitazione del numero di navi è proporzionale alla stazza complessiva corrispondente espressa in TSL (tonnellate di stazza lorda) o in GT (stazza lorda). Nel caso in cui si proceda a sostituzioni di navi non deve essere superata la stazza complessiva.
2. Le navi autorizzate a entrare nella flotta la cui costruzione è in fase di processo amministrativo, in corso o già autorizzata nel 2007 sono esentate dal paragrafo 1.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1o gennaio 2008, il numero e la stazza delle loro navi che hanno praticato la pesca del pesce spada e del tonno bianco nella zona nel 2007. A tal fine essi verificano, sulla base delle registrazioni VMS, delle dichiarazioni di cattura, degli scali in porto e di altri dati, la presenza effettiva e le attività di pesca delle loro navi nella zona della IOTC nel 2007.
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero delle loro navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.
CAPO XII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA SPFO
Articolo 74
Pesca pelagica — Limitazione della capacità
1. Gli Stati membri limitano la stazza lorda (GT) complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2008 al livello totale di GT registrato nel 2007 nella zona SPFO, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.
2. Entro il 15 gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione il livello totale di GT registrato nella zona nel 2007 per le navi battenti la loro bandiera che hanno effettivamente esercitato attività di pesca nel 2007. Nel notificare tali informazioni gli Stati membri verificano, sulla base delle registrazioni VMS, delle dichiarazioni di cattura, degli scali in porto e di altri dati, la presenza effettiva delle loro navi nella zona SPFO nel 2007.
3. Gli Stati membri che in passato hanno praticato la pesca pelagica nel Pacifico meridionale, ma che non hanno operato nel 2007, sono ammessi all'esercizio della pesca nella zona SPFO nel 2008 a condizione di applicare una limitazione volontaria dello sforzo di pesca. Tali Stati membri notificano senza indugio alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle loro navi che praticano la pesca nella zona SPFO.
4. Gli Stati membri sottopongono all'esame del gruppo di lavoro scientifico provvisorio della SPFO tutte le valutazioni e le ricerche che hanno per oggetto gli stock pelagici nella zona SPFO e promuovono la partecipazione attiva dei loro esperti scientifici ai lavori realizzati dall'organizzazione in materia di specie pelagiche.
5. Gli Stati membri assicurano per quanto possibile un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera, ai fini dell'osservazione delle attività di pesca pelagica nel Pacifico meridionale e della raccolta di pertinenti informazioni scientifiche.
Articolo 75
Pesca di fondo
1. Gli Stati membri limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo nella zona SPFO alla media annua registrata nel periodo 1o gennaio 2002 – 31 dicembre 2006, espressa dal numero di navi da pesca e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca.
2. Gli Stati membri non estendono l'esercizio della pesca di fondo a nuove regioni della zona SPFO in cui tale attività non è attualmente praticata.
3. Le navi della Comunità sospendono la pesca di fondo nel raggio di cinque miglia nautiche da qualsivoglia punto della zona SPFO in cui, nel corso delle operazioni di pesca, riscontrino segni della presenza di ecosistemi marini vulnerabili. Le navi della Comunità segnalano tale constatazione alle autorità dei rispettivi Stati di bandiera, alla Commissione e al segretariato provvisorio della SPFO, precisando l'ubicazione e il tipo di ecosistema, affinché possano essere adottate opportune misure in relazione al sito considerato.
4. Gli Stati membri designano osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera che pratica o intende praticare attività di pesca a strascico nella zona SPFO e assicurano un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera dedite ad altre attività di pesca di fondo nella zona SPFO.
Articolo 76
Raccolta e condivisione dei dati
Gli Stati membri procedono alla raccolta, alla verifica e alla trasmissione dei dati in conformità delle procedure definite nelle norme SPFO per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio dei dati.
CAPO XIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA WCPFC
Articolo 77
Limitazioni dello sforzo di pesca
Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso, il tonno albacora, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra la Comunità e gli Stati costieri della regione.
Articolo 78
Piani di gestione per l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce
1. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona della WCPFC elaborano piani di gestione per l'utilizzo di dispositivi ancorati o derivanti di concentrazione del pesce. Tali piani di gestione comprendono strategie volte a limitare le interazioni con gli esemplari giovanili di tonno obeso e di tonno albacora.
2. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono presentati alla Commissione entro il 15 ottobre 2008. Sulla base di tali piani di gestione la Commissione presenta al segretariato della WCPFC, entro il 31 dicembre 2008, un piano di gestione comunitario.
Articolo 79
Numero massimo di navi dedite alla pesca del pesce spada
Il numero massimo delle navi della Comunità che praticano la pesca del pesce spada nelle acque a sud di 20o S della zona della WCPFC è fissato a 14. La partecipazione della Comunità è limitata alle navi battenti bandiera spagnola.
CAPO XIV
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA ICCAT
Articolo 80
Riduzione delle catture accessorie di uccelli marini
1. Gli Stati membri raccolgono tutte le informazioni disponibili relative alle interazioni con uccelli marini, comprese le catture accidentali da parte delle loro navi, e trasmettono tali informazioni al segretariato dell'ICCAT ed alla Commissione.
2. Gli Stati membri si adoperano per ridurre il livello delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone, le attività e le campagne di pesca, facendo ricorso ad efficaci misure di attenuazione.
3. Le navi da pesca della Comunità operanti a sud del parallelo di latitudine 20o S tengono a bordo e utilizzano dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — tori poles) secondo le seguenti modalità tecniche:
a) |
i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati dall'ICCAT; |
b) |
i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 20o S; |
c) |
ove possibile, le navi devono utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; |
d) |
tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato. |
4. In deroga al paragrafo 3, i pescherecci comunitari con palangari che praticano la pesca del pesce spada possono utilizzare palangari monofilamento a condizione che tali pescherecci:
a) |
posizionare i palangari durante il periodo tra il crepuscolo nautico mattutino/serale come specificato nell'almanacco nautico per la posizione geografica dove è praticata la pesca; |
b) |
utilizzare un tornichetto di 60 g di peso minimo posizionato a non più di 3 metri dal gancio in modo da ottimizzare i livelli di immersione. |
Articolo 81
Istituzione di un fermo stagionale/zona di divieto per la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo
Ai fini della protezione del pesce spada, in particolare dei pesci piccoli, la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo è vietata dal 15 ottobre al 15 novembre 2008.
Articolo 82
Squali
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per ridurre la mortalità per pesca nella pesca dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale.
CAPO XV
ATTIVITÀ DI PESCA ILLEGALI, NON DICHIARATE E NON REGOLAMENTATE
Articolo 83
Atlantico settentrionale
Le navi che praticano attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nell'Atlantico settentrionale sono soggette alle misure di cui all'allegato XIII.
CAPO XVI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 84
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 85
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2008, l'articolo 41 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 gennaio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(3) GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 441/2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 28).
(4) GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.
(5) GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.
(6) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.
(7) GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.
(8) GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.
(9) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).
(10) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).
(11) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.
(12) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).
(13) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).
(14) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2943/95 (GU L 308 del 21.12.1995, pag. 15).
(15) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
(16) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2187/2005 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).
(17) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).
(18) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.
(19) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.
(20) GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1099/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 11).
(21) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.
(22) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26).
(23) GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.
(24) GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3.
(25) GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.
(26) GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.
(27) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.
(28) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.
(29) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1.
(30) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).
(31) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.
(32) GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(33) GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.
(34) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(35) GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39.
(36) GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.
(37) GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22.
(38) GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.
(39) GU L 196 del 18.7.2006, pag. 14.
(40) GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1.
(41) GU L 22 del 25.1.2003, pag. 5.
(42) GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 809/2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 1).
(43) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 26).
(44) GU L 121 del 12.5.1994, pag. 3.
(45) Gli orari esatti del crepuscolo nautico sono indicati nelle tabelle dell'almanacco nautico per le pertinenti latitudini, ore locali e date. Tutti gli orari, si tratti di operazioni delle navi o di relazioni di osservatori, fanno riferimento all'ora GMT.
ALLEGATO I
LIMITI DI CATTURA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)
Tutti i limiti di cattura fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.
All'interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
Ammodytidae |
SAN |
Cicerelli |
Anarhichas lupus |
CAT |
Lupo di mare |
Aphanopus carbo |
BSF |
Pesce sciabola nero |
Argentina silus |
ARU |
Argentina |
Beryx spp. |
ALF |
Berici |
Boreogadus saida |
POC |
Merluzzo artico |
Brosme brosme |
USK |
Brosmio |
Centrophorus squamosus |
GUQ |
Sagrì |
Centroscymnus coelolepis |
CYO |
Pailona |
Cetorhinus maximus |
BSK |
Squalo elefante |
Chaenocephalus aceratus |
SSI |
Pesce del ghiaccio |
Champsocephalus gunnari |
ANI |
Pesce del ghiaccio |
Channichthys rhinoceratus |
LIC |
Pesce del ghiaccio |
Chionoecetes spp. |
PCR |
Grancevole artiche |
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
Coryphaenoides rupestris |
RNG |
Granatiere |
Dalatias licha |
SCK |
Zigrino |
Deania calcea |
DCA |
Deania |
Dissostichus eleginoides |
TOP |
Austromerluzzo |
Engraulis encrasicolus |
ANE |
Acciuga |
Etmopterus princeps |
ETR |
Pesce diavolo maggiore |
Etmopterus pusillus |
ETP |
Pesce diavolo minore |
Etmopterus spinax |
ETX |
Sagrì nero |
Euphausia superba |
KRI |
Krill antartico |
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
Galeorhinus galeus |
GAG |
Canesca |
Germo alalunga |
ALB |
Tonno bianco |
Glyptocephalus cynoglossus |
WIT |
Passera lingua di cane |
Gobionotothen gibberifrons |
NOG |
Nototenia |
Hippoglossoides platessoides |
PLA |
Passera canadese |
Hippoglossus hippoglossus |
HAL |
Ippoglosso atlantico |
Hoplostethus atlanticus |
ORY |
Pesce specchio atlantico |
Illex illecebrosus |
SQI |
Totano |
Lamna nasus |
POR |
Smeriglio |
Lampanyctus achirus |
LAC |
Pesce lanterna |
Lepidonotothen squamifrons |
NOS |
Nototenia |
Lepidorhombus spp. |
LEZ |
Lepidorombi |
Limanda ferruginea |
YEL |
Limanda |
Limanda limanda |
DAB |
Limanda |
Lophiidae |
ANF |
Rana pescatrice |
Macrourus berglax |
RHG |
Granatiere |
Macrourus spp. |
GRV |
Granatiere |
Makaira nigricans |
BUM |
Marlin azzurro |
Mallotus villosus |
CAP |
Capelin |
Martialia hyadesi |
SQS |
Totani |
Melanogrammus aeglefinus |
HAD |
Eglefino |
Merlangius merlangus |
WHG |
Merlano |
Merluccius merluccius |
HKE |
Nasello |
Micromesistius poutassou |
WHB |
Melù |
Microstomus kitt |
LEM |
Limanda |
Molva dypterigia |
BLI |
Molva azzurra |
Molva macrophthalmus |
SLI |
Molva occhiona |
Molva molva |
LIN |
Molva |
Nephrops norvegicus |
NEP |
Scampo |
Notothenia rossii |
NOR |
Nototenia |
Pagellus bogaraveo |
SBR |
Occhialone |
Pandalus borealis |
PRA |
Gamberello boreale |
Paralomis spp. |
PAI |
Granchi |
Penaeus spp. |
PEN |
Mazzancolle |
Phycis spp. |
FOX |
Musdee |
Platichthys flesus |
FLX |
Passera pianuzza |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
Pleuronectiformes |
FLX |
Pleuronettiformi |
Pollachius pollachius |
POL |
Merluzzo giallo |
Pollachius virens |
POK |
Merluzzo carbonaro |
Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
Pseudochaenichthus georgianus |
SGI |
Pesce del ghiaccio |
Rajidae |
SRX-RAJ |
Razze |
Reinhardtius hippoglossoides |
GHL |
Ippoglosso nero |
Salmo salar |
SAL |
Salmone atlantico |
Scomber scombrus |
MAC |
Sgombro |
Scopthalmus rhombus |
BLL |
Rombo liscio |
Sebastes spp. |
RED |
Scorfani |
Solea solea |
SOL |
Sogliola |
Solea spp. |
SOX |
Sogliola |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
Squalus acanthias |
DGS |
Spinarolo/gattuccio |
Tetrapturus alba |
WHM |
Marlin bianco |
Thunnus alalunga |
ALB |
Tonno bianco |
Thunnus albacares |
YFT |
Tonno albacora |
Thunnus obesus |
BET |
Tonno obeso |
Thunnus thynnus |
BFT |
Tonno rosso |
Trachurus spp. |
JAX |
Sugarello |
Trisopterus esmarki |
NOP |
Busbana norvegese |
Urophycis tenuis |
HKW |
Musdea americana |
Xiphias gladius |
SWO |
Pesce spada |
In appresso è riportata, esclusivamente a fini esplicativi, una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati:
Tonno bianco |
ALB |
Thunnus alalunga |
Tonno bianco |
ALB |
Germo alalunga |
Berici |
ALF |
Beryx spp. |
Passera canadese |
PLA |
Hippoglossoides platessoides |
Acciuga |
ANE |
Engraulis encrasicolus |
Rana pescatrice |
ANF |
Lophiidae |
Pesce del ghiaccio |
ANI |
Champsocephalus gunnari |
Austromerluzzo |
TOP |
Dissostichus eleginoides |
Lupo di mare |
CAT |
Anarhichas lupus |
Ippoglosso atlantico |
HAL |
Hippoglossus hippoglossus |
Salmone atlantico |
SAL |
Salmo salar |
Squalo elefante |
BSK |
Cetorhinus maximus |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Deania |
DCA |
Deania calcea |
Pesce sciabola nero |
BSF |
Aphanopus carbo |
Pesce del ghiaccio |
SSI |
Chaenocephalus aceratus |
Molva azzurra |
BLI |
Molva dypterigia |
Marlin azzurro |
BUM |
Makaira nigricans |
Melù |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Rombo liscio |
BLL |
Scopthalmus rhombus |
Capelin |
CAP |
Mallotus villosus |
Merluzzo bianco |
COD |
Gadus morhua |
Sogliola |
SOL |
Solea solea |
Granchi |
PAI |
Paralomis spp. |
Limanda |
DAB |
Limanda limanda |
Pleuronettiformi |
FLX |
Pleuronectiformes |
Passera pianuzza |
FLX |
Platichthys flesus |
Musdee |
FOX |
Phycis spp. |
Pesce diavolo maggiore |
ETR |
Etmopterus princeps |
Argentina |
ARU |
Argentina silus |
Ippoglosso nero |
GHL |
Reinhardtius hippoglossoides |
Granatiere |
GRV |
Macrourus spp. |
Nototenia |
NOS |
Lepidonotothen squamifrons |
Eglefino |
HAD |
Melanogrammus aeglefinus |
Nasello |
HKE |
Merluccius merluccius |
Aringa |
HER |
Clupea harengus |
Sugarello |
JAX |
Trachurus spp. |
Nototenia |
NOG |
Gobionotothen gibberifrons |
Zigrino |
SCK |
Dalatias licha |
Krill antartico |
KRI |
Euphausia superba |
Pesce lanterna |
LAC |
Lampanyctus achirus |
Sagrì |
GUQ |
Centrophorus squamosus |
Limanda |
LEM |
Microstomus kitt |
Molva |
LIN |
Molva molva |
Sgombro |
MAC |
Scomber scombrus |
Nototenia |
NOR |
Notothenia rossii |
Lepidorombi |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
Gamberello boreale |
PRA |
Pandalus borealis |
Scampo |
NEP |
Nephrops norvegicus |
Busbana norvegese |
NOP |
Trisopterus esmarki |
Pesce specchio atlantico |
ORY |
Hoplostethus atlanticus |
Mazzancolle |
PEN |
Penaeus spp. |
Passera di mare |
PLE |
Pleuronectes platessa |
Merluzzo artico |
POC |
Boreogadus saida |
Merluzzo giallo |
POL |
Pollachius pollachius |
Smeriglio |
POR |
Lamna nasus |
Pailona |
CYO |
Centroscymnus coelolepis |
Occhialone |
SBR |
Pagellus bogaraveo |
Scorfani |
RED |
Sebastes spp. |
Granatiere |
RHG |
Macrourus berglax |
Granatiere |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
Merluzzo carbonaro |
POK |
Pollachius virens |
Cicerello |
SAN |
Ammodytidae |
Totano |
SQI |
Illex illecebrosus |
Razze |
SRX-RAJ |
Rajidae |
Pesce diavolo minore |
ETP |
Etmopterus pusillus |
Grancevole artiche |
PCR |
Chionoecetes spp. |
Sogliola |
SOX |
Solea spp. |
Pesce del ghiaccio |
SGI |
Pseudochaenichthus georgianus |
Molva occhiona |
SLI |
Molva macrophthalmus |
Spratto |
SPR |
Sprattus sprattus |
Spinarolo/gattuccio |
DGS |
Squalus acanthias |
Totani |
SQS |
Martialia hyadesi |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Canesca |
GAG |
Galeorhinus galeus |
Rombo chiodato |
TUR |
Psetta maxima |
Brosmio |
USK |
Brosme brosme |
Pesce del ghiaccio |
LIC |
Channichthys rhinoceratus |
Sagrì nero |
ETX |
Etmopterus spinax |
Musdea americana |
HKW |
Urophycis tenuis |
Marlin bianco |
WHM |
Tetrapturus alba |
Merlano |
WHG |
Merlangius merlangus |
Passera lingua di cane |
WIT |
Glyptocephalus cynoglossus |
Tonno albacora |
YFT |
Thunnus albacares |
Limanda |
YEL |
Limanda ferruginea |
ALLEGATO IA
SKAGERRAK, KATTEGAT, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque CE), acque della Guiana francese
|
|
|||||||
Danimarca |
19 000 |
|
||||||
Regno Unito |
1 000 |
|
||||||
CE |
20 000 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
Non fissato |
|
||||||
Regno Unito |
Non fissato |
|
||||||
Tutti gli Stati membri |
Non fissato (2) |
|
||||||
CE |
Non fissato |
|
||||||
Norvegia |
20 000 (3) |
|
||||||
TAC |
Non fissato |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
31 |
|
||||||
Francia |
10 |
|
||||||
Paesi Bassi |
25 |
|
||||||
Regno Unito |
50 |
|
||||||
CE |
116 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 180 |
|
||||||
Germania |
12 |
|
||||||
Francia |
8 |
|
||||||
Irlanda |
8 |
|
||||||
Paesi Bassi |
55 |
|
||||||
Svezia |
46 |
|
||||||
Regno Unito |
21 |
|
||||||
CE |
1 331 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
405 |
|
||||||
Francia |
9 |
|
||||||
Irlanda |
378 |
|
||||||
Paesi Bassi |
4 225 |
|
||||||
Regno Unito |
297 |
|
||||||
CE |
5 311 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
Non pertinente |
|
||||||
Norvegia |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
7 (6) |
|
||||||
Francia |
7 (6) |
|
||||||
Regno Unito |
7 (6) |
|
||||||
Altro |
3 (6) |
|
||||||
CE |
23 (6) |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
14 |
|
||||||
Svezia |
7 |
|
||||||
Germania |
7 |
|
||||||
CE |
28 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
62 |
|
||||||
Germania |
19 |
|
||||||
Francia |
44 |
|
||||||
Svezia |
6 |
|
||||||
Regno Unito |
94 |
|
||||||
Altro |
6 (7) |
|
||||||
CE |
231 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
6 |
|
||||||
Spagna |
21 |
|
||||||
Francia |
254 |
|
||||||
Irlanda |
25 |
|
||||||
Regno Unito |
123 |
|
||||||
Altro |
6 (8) |
|
||||||
CE |
435 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
|
||||||
Danimarca |
165 |
|
||||||
Germania |
1 |
|
||||||
Francia |
0 |
|
||||||
Paesi Bassi |
0 |
|
||||||
Regno Unito |
4 |
|
||||||
CE |
170 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
21 474 |
|
||||||
Germania |
344 |
|
||||||
Svezia |
22 463 |
|
||||||
CE |
44 281 |
|
||||||
Isole Færøer |
500 (10) |
|
||||||
TAC |
51 673 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
27 886 |
|
||||||
Germania |
17 536 |
|
||||||
Francia |
11 965 |
|
||||||
Paesi Bassi |
26 751 |
|
||||||
Svezia |
2 047 |
|
||||||
Regno Unito |
30 025 |
|
||||||
CE |
116 210 |
|
||||||
Norvegia |
50 000 (12) |
|
||||||
TAC |
201 227 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Svezia |
846 (13) |
|
||||||
CE |
846 |
|
||||||
TAC |
non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
9 805 |
|
||||||
Germania |
87 |
|
||||||
Svezia |
1 578 |
|
||||||
CE |
11 470 |
|
||||||
TAC |
11 470 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
93 |
|
||||||
Danimarca |
18 004 |
|
||||||
Germania |
93 |
|
||||||
Francia |
93 |
|
||||||
Paesi Bassi |
93 |
|
||||||
Svezia |
88 |
|
||||||
Regno Unito |
342 |
|
||||||
CE |
18 806 |
|
||||||
TAC |
18 806 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
7 100 (18) |
|
||||||
Danimarca |
397 (18) |
|
||||||
Germania |
250 (18) |
|
||||||
Francia |
6 488 (18) |
|
||||||
Paesi Bassi |
10 157 (18) |
|
||||||
Regno Unito |
2 269 (18) |
|
||||||
CE |
26 661 |
|
||||||
TAC |
201 227 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
2 967 |
|
||||||
Francia |
561 |
|
||||||
Irlanda |
4 009 |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 967 |
|
||||||
Regno Unito |
16 036 |
|
||||||
CE |
26 540 |
|
||||||
Isole Færøer |
660 (20) |
|
||||||
TAC |
27 200 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Irlanda |
10 584 |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 058 |
|
||||||
CE |
11 642 |
|
||||||
TAC |
11 642 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Regno Unito |
800 |
|
||||||
CE |
800 |
|
||||||
TAC |
800 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Irlanda |
1 250 |
|
||||||
Regno Unito |
3 550 |
|
||||||
CE |
4 800 |
|
||||||
TAC |
4 800 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 |
|
|
|||||||
Francia |
500 |
|
||||||
Regno Unito |
500 |
|
||||||
CE |
1 000 |
|
||||||
TAC |
1 000 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
88 |
|
||||||
Francia |
487 |
|
||||||
Irlanda |
6 818 |
|
||||||
Paesi Bassi |
487 |
|
||||||
Regno Unito |
10 |
|
||||||
CE |
7 890 |
|
||||||
TAC |
7 890 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
0 |
|
||||||
Francia |
0 |
|
||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
0 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
3 826 |
|
||||||
Portogallo |
4 174 |
|
||||||
CE |
8 000 |
|
||||||
TAC |
8 000 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
8 |
|
||||||
Danimarca |
2 532 |
|
||||||
Germania |
64 |
|
||||||
Paesi Bassi |
16 |
|
||||||
Svezia |
443 |
|
||||||
CE |
3 063 |
|
||||||
TAC |
3 165 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
415 |
|
||||||
Germania |
9 |
|
||||||
Svezia |
249 |
|
||||||
CE |
673 |
|
||||||
TAC |
673 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
654 |
|
||||||
Danimarca |
3 761 |
|
||||||
Germania |
2 384 |
|
||||||
Francia |
809 |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 125 |
|
||||||
Svezia |
25 |
|
||||||
Regno Unito |
8 628 |
|
||||||
CE |
18 386 |
|
||||||
Norvegia |
3 766 (27) |
|
||||||
TAC |
22 152 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Svezia |
382 |
|
||||||
CE |
382 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||||||||
Belgio |
1 |
|
||||||||||||||
Germania |
6 |
|
||||||||||||||
Francia |
64 |
|
||||||||||||||
Irlanda |
90 |
|
||||||||||||||
Regno Unito |
241 |
|
||||||||||||||
CE |
402 |
|
||||||||||||||
TAC |
402 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Belgio |
16 |
|
||||||
Francia |
44 |
|
||||||
Irlanda |
790 |
|
||||||
Paesi Bassi |
4 |
|
||||||
Regno Unito |
345 |
|
||||||
CE |
1 199 |
|
||||||
TAC |
1 199 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
177 |
|
||||||
Francia |
3 033 |
|
||||||
Irlanda |
753 |
|
||||||
Paesi Bassi |
25 |
|
||||||
Regno Unito |
328 |
|
||||||
CE |
4 316 |
|
||||||
TAC |
4 316 (28) |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
30 |
|
||||||
Francia |
332 |
|
||||||
Germania |
6 |
|
||||||
Irlanda |
8 |
|
||||||
Portogallo |
26 |
|
||||||
Spagna |
175 |
|
||||||
Svezia |
1 |
|
||||||
Regno Unito |
3 |
|
||||||
CE |
581 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
5 |
|
||||||
Danimarca |
4 |
|
||||||
Germania |
4 |
|
||||||
Francia |
26 |
|
||||||
Paesi Bassi |
21 |
|
||||||
Regno Unito |
1 537 |
|
||||||
CE |
1 597 |
|
||||||
TAC |
1 597 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
295 |
|
||||||
Francia |
1 148 |
|
||||||
Irlanda |
336 |
|
||||||
Regno Unito |
813 |
|
||||||
CE |
2 592 |
|
||||||
TAC |
2 592 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
494 |
|
||||||
Spagna |
5 490 |
|
||||||
Francia |
6 663 |
|
||||||
Irlanda |
3 029 |
|
||||||
Regno Unito |
2 624 |
|
||||||
CE |
18 300 |
|
||||||
TAC |
18 300 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 176 |
|
||||||
Francia |
949 |
|
||||||
CE |
2 125 |
|
||||||
TAC |
2 125 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 320 |
|
||||||
Francia |
66 |
|
||||||
Portogallo |
44 |
|
||||||
CE |
1 430 |
|
||||||
TAC |
1 430 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
513 |
|
||||||
Danimarca |
1 927 |
|
||||||
Germania |
2 890 |
|
||||||
Francia |
200 |
|
||||||
Paesi Bassi |
11 654 |
|
||||||
Svezia |
6 |
|
||||||
Regno Unito |
1 620 |
|
||||||
CE |
18 810 |
|
||||||
TAC |
18 810 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
401 |
|
||||||
Danimarca |
884 |
|
||||||
Germania |
432 |
|
||||||
Francia |
82 |
|
||||||
Paesi Bassi |
303 |
|
||||||
Svezia |
10 |
|
||||||
Regno Unito |
9 233 |
|
||||||
CE |
11 345 |
|
||||||
TAC |
11 345 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
48 |
|
||||||
Danimarca |
1 236 |
|
||||||
Germania |
19 |
|
||||||
Paesi Bassi |
18 |
|
||||||
Regno Unito |
289 |
|
||||||
CE |
1 610 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
185 |
|
||||||
Germania |
212 |
|
||||||
Spagna |
198 |
|
||||||
Francia |
2 280 |
|
||||||
Irlanda |
516 |
|
||||||
Paesi Bassi |
178 |
|
||||||
Regno Unito |
1 586 |
|
||||||
CE |
5 155 |
|
||||||
TAC |
5 155 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
2 595 (29) |
|
||||||
Germania |
289 (29) |
|
||||||
Spagna |
1 031 (29) |
|
||||||
Francia |
16 651 (29) |
|
||||||
Irlanda |
2 128 (29) |
|
||||||
Paesi Bassi |
336 (29) |
|
||||||
Regno Unito |
5 050 (29) |
|
||||||
CE |
28 080 (29) |
|
||||||
TAC |
28 080 (29) |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 206 |
|
||||||
Francia |
6 714 |
|
||||||
CE |
7 920 |
|
||||||
TAC |
7 920 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 629 |
|
||||||
Francia |
2 |
|
||||||
Portogallo |
324 |
|
||||||
CE |
1 955 |
|
||||||
TAC |
1 955 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
12 |
|
||||||
Danimarca |
2 080 |
|
||||||
Germania |
132 |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 |
|
||||||
Svezia |
246 |
|
||||||
CE |
2 472 (30) |
|
||||||
TAC |
2 856 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
279 |
|
||||||
Danimarca |
1 920 |
|
||||||
Germania |
1 222 |
|
||||||
Francia |
2 130 |
|
||||||
Paesi Bassi |
210 |
|
||||||
Svezia |
193 |
|
||||||
Regno Unito |
31 672 |
|
||||||
CE |
37 626 (31) |
|
||||||
Norvegia |
8 082 |
|
||||||
TAC |
46 444 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Svezia |
707 |
|
||||||
CE |
707 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
16 |
|
||||||
Germania |
19 |
|
||||||
Francia |
763 |
|
||||||
Irlanda |
544 |
|
||||||
Regno Unito |
5 574 |
|
||||||
CE |
6 916 |
|
||||||
TAC |
6 916 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
7 |
|
||||||
Germania |
9 |
|
||||||
Francia |
366 |
|
||||||
Irlanda |
995 |
|
||||||
Regno Unito |
4 743 |
|
||||||
CE |
6 120 |
|
||||||
TAC |
6 120 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||||||
Belgio |
129 |
|
||||||||||||
Francia |
7 719 |
|
||||||||||||
Irlanda |
2 573 |
|
||||||||||||
Regno Unito |
1 158 |
|
||||||||||||
CE |
11 579 |
|
||||||||||||
TAC |
11 579 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
Nelle comunicazioni alla Commissione riguardanti l'utilizzo dei contingenti, gli Stati membri devono specificare le quantità catturate nella zona CIEM VIIa. Gli sbarchi di eglefino catturato nella zona CIEM VIIa non sono autorizzati quando il loro totale supera 1 238 t. |
|
|
|||||||
Danimarca |
232 (32) |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 (32) |
|
||||||
Svezia |
25 (32) |
|
||||||
CE |
258 (32) |
|
||||||
TAC |
1 050 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
367 |
|
||||||
Danimarca |
1 588 |
|
||||||
Germania |
413 |
|
||||||
Francia |
2 387 |
|
||||||
Paesi Bassi |
918 |
|
||||||
Svezia |
3 |
|
||||||
Regno Unito |
9 336 |
|
||||||
CE |
15 012 (33) |
|
||||||
Norvegia |
1 785 (34) |
|
||||||
TAC |
17 850 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Germania |
5 |
|
||||||
Francia |
93 |
|
||||||
Irlanda |
229 |
|
||||||
Regno Unito |
438 |
|
||||||
CE |
765 |
|
||||||
TAC |
765 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
1 |
|
||||||
Francia |
10 |
|
||||||
Irlanda |
160 |
|
||||||
Paesi Bassi |
0 |
|
||||||
Regno Unito |
107 |
|
||||||
CE |
278 |
|
||||||
TAC |
278 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
195 |
|
||||||
Francia |
11 964 |
|
||||||
Irlanda |
5 544 |
|
||||||
Paesi Bassi |
97 |
|
||||||
Regno Unito |
2 140 |
|
||||||
CE |
19 940 |
|
||||||
TAC |
19 940 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 440 |
|
||||||
Francia |
2 160 |
|
||||||
CE |
3 600 |
|
||||||
TAC |
3 600 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Portogallo |
653 |
|
||||||
CE |
653 |
|
||||||
TAC |
653 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Svezia |
190 |
|
||||||
CE |
190 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 499 |
|
||||||
Svezia |
128 |
|
||||||
CE |
1 627 |
|
||||||
TAC |
1 627 (35) |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
27 |
|
||||||
Danimarca |
1 096 |
|
||||||
Germania |
126 |
|
||||||
Francia |
243 |
|
||||||
Paesi Bassi |
63 |
|
||||||
Regno Unito |
341 |
|
||||||
CE |
1 896 |
|
||||||
TAC |
1 896 (36) |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||||||||||
Belgio |
278 (37) |
|
||||||||||||||||
Spagna |
8 926 |
|
||||||||||||||||
Francia |
13 785 (37) |
|
||||||||||||||||
Irlanda |
1 670 |
|
||||||||||||||||
Paesi Bassi |
180 (37) |
|
||||||||||||||||
Regno Unito |
5 442 (37) |
|
||||||||||||||||
CE |
30 281 |
|
||||||||||||||||
TAC |
30 281 (38) |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||||||||
Belgio |
9 (39) |
|
||||||||||||
Spagna |
6 214 |
|
||||||||||||
Francia |
13 955 |
|
||||||||||||
Paesi Bassi |
18 (39) |
|
||||||||||||
CE |
20 196 |
|
||||||||||||
TAC |
20 196 (40) |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Spagna |
4 510 |
|
||||||
Francia |
433 |
|
||||||
Portogallo |
2 104 |
|
||||||
CE |
7 047 |
|
||||||
TAC |
7 047 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
7 600 |
|
||||||
Regno Unito |
400 |
|
||||||
CE |
8 000 |
|
||||||
TAC |
1 266 282 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
|
|||||||
Germania |
|
|||||||
Spagna |
|
|||||||
Francia |
|
|||||||
Irlanda |
|
|||||||
Paesi Bassi |
|
|||||||
Portogallo |
|
|||||||
Svezia |
|
|||||||
Regno Unito |
|
|||||||
CE |
|
|||||||
Norvegia |
|
|||||||
Isole Færøer |
|
|||||||
TAC |
1 266 282 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
25 686 (47) |
|
||||||
Portogallo |
6 421 (47) |
|
||||||
CE |
32 107 (47) |
|
||||||
TAC |
1 266 282 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Norvegia |
|
|||||||
Isole Færøer |
|
|||||||
TAC |
1 266 282 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
368 |
|
||||||
Danimarca |
1 013 |
|
||||||
Germania |
130 |
|
||||||
Francia |
277 |
|
||||||
Paesi Bassi |
843 |
|
||||||
Svezia |
11 |
|
||||||
Regno Unito |
4 151 |
|
||||||
CE |
6 793 |
|
||||||
TAC |
6 793 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
Non pertinente (52) |
|
||||||
Norvegia |
150 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Isole Færøer |
200 (53) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
10 |
|
||||||
Germania |
10 |
|
||||||
Francia |
10 |
|
||||||
Regno Unito |
10 |
|
||||||
Altro (54) |
5 |
|
||||||
CE |
45 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
7 (55) |
|
||||||
Danimarca |
57 |
|
||||||
Germania |
7 (55) |
|
||||||
Svezia |
22 |
|
||||||
Regno Unito |
7 (55) |
|
||||||
CE |
100 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
18 |
|
||||||
Danimarca |
286 |
|
||||||
Germania |
177 |
|
||||||
Francia |
159 |
|
||||||
Paesi Bassi |
6 |
|
||||||
Svezia |
12 |
|
||||||
Regno Unito |
2 196 |
|
||||||
CE |
2 856 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
9 |
|
||||||
Danimarca |
6 |
|
||||||
Germania |
6 |
|
||||||
Francia |
6 |
|
||||||
Regno Unito |
6 |
|
||||||
CE |
34 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
40 |
|
||||||
Danimarca |
7 |
|
||||||
Germania |
147 |
|
||||||
Spagna |
2 969 |
|
||||||
Francia |
3 166 |
|
||||||
Irlanda |
793 |
|
||||||
Portogallo |
7 |
|
||||||
Regno Unito |
3 645 |
|
||||||
CE |
10 776 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
Non pertinente |
|
||||||
Norvegia |
|
|||||||
Isole Færøer |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
6 |
|
||||||
Danimarca |
747 |
|
||||||
Germania |
21 |
|
||||||
Francia |
8 |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 |
|
||||||
Regno Unito |
67 |
|
||||||
CE |
850 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 800 |
|
||||||
Germania |
11 (60) |
|
||||||
Svezia |
1 359 |
|
||||||
CE |
5 170 |
|
||||||
TAC |
5 170 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
1 368 |
|
||||||
Danimarca |
1 368 |
|
||||||
Germania |
20 |
|
||||||
Francia |
40 |
|
||||||
Paesi Bassi |
704 |
|
||||||
Regno Unito |
22 644 |
|
||||||
CE |
26 144 |
|
||||||
TAC |
26 144 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 183 |
|
||||||
Germania |
1 |
|
||||||
Regno Unito |
66 |
|
||||||
CE |
1 250 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
40 |
|
||||||
Francia |
161 |
|
||||||
Irlanda |
269 |
|
||||||
Regno Unito |
19 415 |
|
||||||
CE |
19 885 |
|
||||||
TAC |
19 885 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 509 |
|
||||||
Francia |
6 116 |
|
||||||
Irlanda |
9 277 |
|
||||||
Regno Unito |
8 251 |
|
||||||
CE |
25 153 |
|
||||||
TAC |
25 153 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
259 |
|
||||||
Francia |
4 061 |
|
||||||
CE |
4 320 |
|
||||||
TAC |
4 320 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
119 |
|
||||||
Francia |
5 |
|
||||||
CE |
124 |
|
||||||
TAC |
124 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
104 |
|
||||||
Portogallo |
311 |
|
||||||
CE |
415 |
|
||||||
TAC |
415 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
4 033 |
|
||||||
Svezia |
2 172 |
|
||||||
CE |
6 205 |
|
||||||
TAC |
11 620 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 960 |
|
||||||
Paesi Bassi |
28 |
|
||||||
Svezia |
119 |
|
||||||
Regno Unito |
877 |
|
||||||
CE |
3 984 |
|
||||||
TAC |
3 984 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
500 |
|
||||||
Svezia |
164 (61) |
|
||||||
CE |
664 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Francia |
4 108 (63) |
|
||||||
CE |
4 108 (63) |
|
||||||
TAC |
4 108 (63) |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
56 |
|
||||||
Danimarca |
7 280 |
|
||||||
Germania |
37 |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 400 |
|
||||||
Svezia |
390 |
|
||||||
CE |
9 163 |
|
||||||
TAC |
9 350 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 081 |
|
||||||
Germania |
23 |
|
||||||
Svezia |
234 |
|
||||||
CE |
2 338 |
|
||||||
TAC |
2 338 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
2 946 |
|
||||||
Danimarca |
9 575 |
|
||||||
Germania |
2 762 |
|
||||||
Francia |
552 |
|
||||||
Paesi Bassi |
18 414 |
|
||||||
Regno Unito |
13 626 |
|
||||||
CE |
47 875 |
|
||||||
Norvegia |
1 105 |
|
||||||
TAC |
49 000 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Francia |
22 |
|
||||||
Irlanda |
287 |
|
||||||
Regno Unito |
477 |
|
||||||
CE |
786 |
|
||||||
TAC |
786 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
47 |
|
||||||
Francia |
21 |
|
||||||
Irlanda |
1 209 |
|
||||||
Paesi Bassi |
14 |
|
||||||
Regno Unito |
558 |
|
||||||
CE |
1 849 |
|
||||||
TAC |
1 849 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Francia |
22 |
|
||||||
Irlanda |
88 |
|
||||||
CE |
110 |
|
||||||
TAC |
110 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
826 |
|
||||||
Francia |
2 755 |
|
||||||
Regno Unito |
1 469 |
|
||||||
CE |
5 050 |
|
||||||
TAC |
5 050 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
77 |
|
||||||
Francia |
139 |
|
||||||
Irlanda |
202 |
|
||||||
Regno Unito |
73 |
|
||||||
CE |
491 |
|
||||||
TAC |
491 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
19 |
|
||||||
Francia |
38 |
|
||||||
Irlanda |
132 |
|
||||||
Paesi Bassi |
76 |
|
||||||
Regno Unito |
38 |
|
||||||
CE |
303 |
|
||||||
TAC |
303 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
75 |
|
||||||
Francia |
298 |
|
||||||
Portogallo |
75 |
|
||||||
CE |
448 |
|
||||||
TAC |
448 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
6 |
|
||||||
Francia |
216 |
|
||||||
Irlanda |
63 |
|
||||||
Regno Unito |
165 |
|
||||||
CE |
450 |
|
||||||
TAC |
450 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
476 |
|
||||||
Spagna |
29 |
|
||||||
Francia |
10 959 |
|
||||||
Irlanda |
1 168 |
|
||||||
Regno Unito |
2 668 |
|
||||||
CE |
15 300 |
|
||||||
TAC |
15 300 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
286 |
|
||||||
Francia |
1 394 |
|
||||||
CE |
1 680 |
|
||||||
TAC |
1 680 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
236 |
|
||||||
Francia |
26 |
|
||||||
CE |
262 |
|
||||||
TAC |
262 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
278 |
|
||||||
Portogallo |
10 |
|
||||||
CE |
288 |
|
||||||
TAC |
288 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
47 |
|
||||||
Danimarca |
5 636 |
|
||||||
Germania |
14 231 |
|
||||||
Francia |
33 491 |
|
||||||
Paesi Bassi |
142 |
|
||||||
Svezia |
774 |
|
||||||
Regno Unito |
10 911 |
|
||||||
CE |
65 232 |
|
||||||
Norvegia |
70 668 (66) |
|
||||||
TAC |
135 900 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
906 |
|
||||||
Francia |
9 003 |
|
||||||
Irlanda |
483 |
|
||||||
Regno Unito |
3 708 |
|
||||||
CE |
14 100 |
|
||||||
TAC |
14 100 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Svezia |
880 |
|
||||||
CE |
880 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
10 |
|
||||||
Francia |
2 132 |
|
||||||
Irlanda |
1 066 |
|
||||||
Regno Unito |
582 |
|
||||||
CE |
3 790 |
|
||||||
TAC |
3 790 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
386 |
|
||||||
Danimarca |
825 |
|
||||||
Germania |
211 |
|
||||||
Francia |
99 |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 923 |
|
||||||
Svezia |
6 |
|
||||||
Regno Unito |
813 |
|
||||||
CE |
5 263 |
|
||||||
TAC |
5 263 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
277 (67) |
|
||||||
Danimarca |
11 (67) |
|
||||||
Germania |
14 (67) |
|
||||||
Francia |
43 (67) |
|
||||||
Paesi Bassi |
236 (67) |
|
||||||
Regno Unito |
1 062 (67) |
|
||||||
CE |
1 643 (67) |
|
||||||
TAC |
1 643 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
6 |
|
||||||
Germania |
10 |
|
||||||
Estonia |
6 |
|
||||||
Spagna |
6 |
|
||||||
Francia |
92 |
|
||||||
Irlanda |
6 |
|
||||||
Lituania |
6 |
|
||||||
Polonia |
6 |
|
||||||
Regno Unito |
359 |
|
||||||
CE |
847 (68) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio |
157 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
12 699 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
164 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia |
495 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
498 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
462 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE |
18 149 (69) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia |
9 300 (71) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
385 366 (72) |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||||||||||
Germania |
14 893 |
|
||||||||||||||
Spagna |
20 |
|
||||||||||||||
Estonia |
124 |
|
||||||||||||||
Francia |
9 930 |
|
||||||||||||||
Irlanda |
49 643 |
|
||||||||||||||
Lettonia |
91 |
|
||||||||||||||
Lituania |
91 |
|
||||||||||||||
Paesi Bassi |
21 719 |
|
||||||||||||||
Polonia |
1 049 |
|
||||||||||||||
Regno Unito |
136 522 |
|
||||||||||||||
CE |
234 082 |
|
||||||||||||||
Norvegia |
9 300 (73) |
|
||||||||||||||
Isole Færøer |
3 605 (74) |
|
||||||||||||||
TAC |
385 366 (75) |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.
|
|
|
|||||||||
Spagna |
22 256 (76) |
|
||||||||
Francia |
148 (76) |
|
||||||||
Portogallo |
4 601 (76) |
|
||||||||
CE |
27 005 |
|
||||||||
TAC |
27 005 |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Danimarca |
788 |
|
||||||
Germania |
46 (77) |
|
||||||
Paesi Bassi |
76 (77) |
|
||||||
Svezia |
30 |
|
||||||
CE |
940 |
|
||||||
TAC |
940 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
1 059 |
|
||||||
Danimarca |
484 |
|
||||||
Germania |
847 |
|
||||||
Francia |
212 |
|
||||||
Paesi Bassi |
9 563 |
|
||||||
Regno Unito |
545 |
|
||||||
CE |
12 710 |
|
||||||
Norvegia |
90 (78) |
|
||||||
TAC |
12 800 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Irlanda |
54 |
|
||||||
Regno Unito |
14 |
|
||||||
CE |
68 |
|
||||||
TAC |
68 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
326 |
|
||||||
Francia |
4 |
|
||||||
Irlanda |
90 |
|
||||||
Paesi Bassi |
103 |
|
||||||
Regno Unito |
146 |
|
||||||
CE |
669 |
|
||||||
TAC |
669 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Francia |
10 |
|
||||||
Irlanda |
49 |
|
||||||
CE |
59 |
|
||||||
TAC |
59 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
1 775 |
|
||||||
Francia |
3 550 |
|
||||||
Regno Unito |
1 268 |
|
||||||
CE |
6 593 |
|
||||||
TAC |
6 593 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
27 |
|
||||||
Francia |
288 |
|
||||||
Regno Unito |
450 |
|
||||||
CE |
765 |
|
||||||
TAC |
765 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
603 |
|
||||||
Francia |
60 |
|
||||||
Irlanda |
30 |
|
||||||
Regno Unito |
271 |
|
||||||
CE |
964 |
|
||||||
TAC |
964 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
54 |
|
||||||
Francia |
108 |
|
||||||
Irlanda |
293 |
|
||||||
Paesi Bassi |
87 |
|
||||||
Regno Unito |
108 |
|
||||||
CE |
650 |
|
||||||
TAC |
650 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
52 |
|
||||||
Spagna |
9 |
|
||||||
Francia |
3 823 |
|
||||||
Paesi Bassi |
286 |
|
||||||
CE |
4 170 |
|
||||||
TAC |
4 170 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
458 |
|
||||||
Portogallo |
758 |
|
||||||
CE |
1 216 |
|
||||||
TAC |
1 216 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
34 843 |
|
||||||
Germania |
73 |
|
||||||
Svezia |
13 184 |
|
||||||
CE |
48 100 |
|
||||||
TAC |
52 000 |
TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
2 018 |
|
||||||
Danimarca |
159 716 |
|
||||||
Germania |
2 018 |
|
||||||
Francia |
2 018 |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 018 |
|
||||||
Svezia |
1 330 (79) |
|
||||||
Regno Unito |
6 659 |
|
||||||
CE |
175 777 |
|
||||||
Norvegia |
10 063 (80) |
|
||||||
Isole Færøer |
|
|||||||
TAC |
195 000 (84) |
TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
31 |
|
||||||
Danimarca |
1 997 |
|
||||||
Germania |
31 |
|
||||||
Francia |
430 |
|
||||||
Paesi Bassi |
430 |
|
||||||
Regno Unito |
3 226 |
|
||||||
CE |
6 144 |
|
||||||
TAC |
6 144 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
10 (85) |
|
||||||
Danimarca |
57 (85) |
|
||||||
Germania |
10 (85) |
|
||||||
Francia |
18 (85) |
|
||||||
Paesi Bassi |
15 (85) |
|
||||||
Svezia |
1 (85) |
|
||||||
Regno Unito |
470 (85) |
|
||||||
CE |
581 (85) |
|
||||||
Norvegia |
50 (86) |
|
||||||
TAC |
631 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
145 (87) |
|
||||||
Germania |
31 (87) |
|
||||||
Spagna |
75 (87) |
|
||||||
Francia |
618 (87) |
|
||||||
Irlanda |
390 (87) |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 (87) |
|
||||||
Portogallo |
3 (87) |
|
||||||
Regno Unito |
739 (87) |
|
||||||
CE |
2 004 |
|
||||||
TAC |
2 004 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
58 |
|
||||||
Danimarca |
25 208 |
|
||||||
Germania |
1 901 |
|
||||||
Francia |
40 |
|
||||||
Irlanda |
1 463 |
|
||||||
Paesi Bassi |
4 089 |
|
||||||
Svezia |
750 |
|
||||||
Regno Unito |
3 721 |
|
||||||
CE |
37 230 |
|
||||||
Norvegia |
1 600 (88) |
|
||||||
Isole Færøer |
479 (89) |
|
||||||
TAC |
39 309 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
15 236 |
|
||||||
Germania |
12 178 |
|
||||||
Spagna |
16 631 |
|
||||||
Francia |
8 047 |
|
||||||
Irlanda |
39 646 |
|
||||||
Paesi Bassi |
58 102 |
|
||||||
Portogallo |
1 610 |
|
||||||
Regno Unito |
16 470 |
|
||||||
CE |
167 920 |
|
||||||
Isole Færøer |
2 080 (90) |
|
||||||
TAC |
170 000 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
31 069 (91) |
|
||||||
Francia |
393 (91) |
|
||||||
Portogallo |
26 288 (91) |
|
||||||
CE |
57 750 |
|
||||||
TAC |
57 750 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Portogallo |
3 200 (93) |
|
||||||
CE |
3 200 |
|
||||||
TAC |
3 200 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Portogallo |
1 280 (95) |
|
||||||
CE |
1 280 |
|
||||||
TAC |
1 280 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 280 |
|
||||||
CE |
1 280 |
|
||||||
TAC |
1 280 |
TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
36 466 |
|
||||||
Germania |
7 (97) |
|
||||||
Paesi Bassi |
27 (97) |
|
||||||
CE |
36 500 |
|
||||||
Norvegia |
1 000 (98) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
4 750 (99) |
|
||||||
Regno Unito |
250 (99) |
|
||||||
CE |
5 000 (99) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Svezia |
|
|||||||
CE |
800 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
Non pertinente |
|
||||||
Norvegia |
140 (102) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
27 |
|
||||||
Danimarca |
2 500 |
|
||||||
Germania |
282 |
|
||||||
Francia |
116 |
|
||||||
Paesi Bassi |
200 |
|
||||||
Svezia |
Non pertinente (103) |
|
||||||
Regno Unito |
1 875 |
|
||||||
CE |
5 000 (104) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
Non pertinente |
|
||||||
Norvegia |
||||||||
Isole Færøer |
150 (107) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) Escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Il contingente può essere pescato in acque CE solo nelle zone CIEM IIa, IIIa e IV. Eccetto Danimarca, Regno Unito e Svezia.
(3) Da prelevare nella zona IV.
(4) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.
(5) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 5 638 t per la molva e 3 350 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.
(6) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(7) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(8) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(9) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.
(10) Da prelevare nello Skagerrak.
(11) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone CIEM IVa e IVb.
(12) Da prelevare in acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
Acque norvegesi a sud di 62o N (HER/*04N-) |
CE |
50 000 |
(13) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(14) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.
(15) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.
(16) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.
(17) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51o 56' N, 1o19.1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51o33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(18) È possibile trasferire alla zona IVb fino a 50 % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione (HER/*04B).
(19) Si tratta della popolazione di aringhe della zona CIEM VIa, a nord di 56o00' N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07o00' O e a nord di 55o00' N, escluso lo stock di Clyde.
(20) Contingente da prelevarsi esclusivamente nella zona CIEM VIa a nord di 56o 30' N.
(21) Si tratta della popolazione di aringhe nella zona CIEM VIa, a sud di 56o00' N e a ovest di 07o 00' O.
(22) Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.
(23) Dalla zona VIIa è sottratta la zona aggiunta alle zone CIEM VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate:
— |
a nord da 52o 30' latitudine nord, |
— |
a sud da 52o 00' latitudine nord, |
— |
a ovest dalla costa dell'Irlanda, |
— |
a est dalla costa del Regno Unito. |
(24) La zona è aumentata dell'area delimitata:
— |
a nord da 52o 30' latitudine nord, |
— |
a sud da 52o 00' latitudine nord, |
— |
a ovest dalla costa dell'Irlanda, |
— |
a est dalla costa del Regno Unito. |
(25) Zona definita all'articolo 4, lettera b), del presente regolamento.
(26) Zona definita all'articolo 4, lettera c), del presente regolamento.
(27) Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
IV (acque norvegesi) (COD/*04N-) |
CE |
15 980 |
(28) TAC preliminare. Il TAC definitivo sarà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2008.
(29) Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).
(30) Tranne un quantitativo stimato di 264 t di catture accessorie industriali.
(31) Tranne un quantitativo stimato di 736 t di catture accessorie industriali.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
IV (acque norvegesi) (HAD/*04N-) |
CE |
28 535 |
(32) Tranne un quantitativo stimato di 773 t di catture accessorie industriali.
(33) Tranne un quantitativo stimato di 1 053 t di catture accessorie industriali.
(34) Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
IV (acque norvegesi) (WHG/*04N-) |
CE |
10 884 |
(35) Nei limiti di un TAC complessivo di 54 000 t per lo stock settentrionale di nasello.
(36) Nei limiti di un TAC complessivo di 54 000 t per lo stock settentrionale di nasello.
(37) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque CE delle zone IIa e IV. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(38) Nei limiti di un TAC complessivo di 54 000 t per lo stock settentrionale di nasello.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE) |
Belgio |
36 |
Spagna |
1 440 |
Francia |
1 440 |
Irlanda |
180 |
Paesi Bassi |
18 |
Regno Unito |
810 |
CE |
3 924 |
(39) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque CE della zona IIa. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(40) Nei limiti di un TAC complessivo di 54 000 t per lo stock settentrionale di nasello.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
VI e VII; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali) (HKE/*57-14) |
Belgio |
2 |
Spagna |
1 800 |
Francia |
3 240 |
Paesi Bassi |
5 |
CE |
5 047 |
(41) Di cui fino a 65 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
(42) Di cui fino a 17,66 % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F)
(43) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56o30' N, VIb e VII a ovest di 12o O (WHB/*8CX34). Le catture effettuate nella zona IVa non devono superare 40 000 t.
(44) Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da argentina (Argentina spp.).
(45) Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).
(46) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, V, VIa a nord di 56o30' N, VIb e VII a ovest di 12o O. Le catture nella zona VIa non devono superare 7 395 t.
(47) Di cui fino a 65 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).
(48) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(49) Le catture nella zona IV non devono superare 48 418 tonnellate, vale a dire il 25 % del livello di accesso della Norvegia.
(50) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(51) Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare 7 750 tonnellate.
(52) Specificato nel regolamento (CE) n. 2015/2006.
(53) Da catturarsi con reti da traino; le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.
(54) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(55) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.
(56) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t.
(57) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 5 638 t per la molva e 3 350 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.
(58) Compreso il brosmio. Da catturarsi esclusivamente con palangari nelle zone VIb e VIa a nord di 56o 30' N.
(59) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento, nelle zone CIEM VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella zona VI non può superare 75 t.
(60) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.
(61) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(62) Zona definita all'articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento.
(63) La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.
(64) Zona definita all'articolo 4, lettera b), del presente regolamento.
(65) Zona definita all'articolo 4, lettera c), del presente regolamento.
(66) Può essere prelevato unicamente nella zona IV (acque CE) e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
(67) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C), razza stellata (Amblyraja radiate) (RJR/2AC4-C) e razza bavosa (Dipturus batis) (RJB/2AC4-C) sono comunicate separatamente.
(68) Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque CE delle zone CIEM IIa e VI. Nella zona CIEM VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari.
(69) Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62o N (MAC/*04N-).
(70) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(71) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.
(72) TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
IIIa MAC/*03A |
IIIa e IVbc MAC/*3A4BC |
IVb MAC/*04B |
IVc MAC/*04C |
VI; acque internazionali della zona IIa dal 1o gennaio al 31 marzo 2008 MAC/*2A6 |
Danimarca |
|
4 130 |
|
|
4 020 |
Francia |
|
490 |
|
|
|
Paesi Bassi |
|
490 |
|
|
|
Svezia |
|
|
390 |
10 |
|
Regno Unito |
|
490 |
|
|
|
Norvegia |
3 000 |
|
|
|
|
(73) Pesca autorizzata soltanto nelle zone CIEM IIa, VIa (a nord di 56o 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.
(74) Può essere pescato nella zona CIEM IVa a nord di 59o N (acque CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 001 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella zona CIEM VIa a nord di 56o30' N nel corso di tutto l'anno.
(75) TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.
|
IVa (acque CE) MAC/*04A-C |
Germania |
4 494 |
Francia |
2 996 |
Irlanda |
14 981 |
Paesi Bassi |
6 554 |
Regno Unito |
41 200 |
CE |
70 225 |
(76) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
VIIIb (MAC/*08B.) |
Spagna |
1 869 |
Francia |
12 |
Portogallo |
386 |
(77) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.
(78) Pesca autorizzata soltanto nella zona IV.
(79) Compresi i cicerelli.
(80) Può essere pescato solamente nelle acque CE della zona CIEM IV.
(81) Questo quantitativo può essere pescato nelle zone CIEM IV e VI a nord di 56o30' N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone CIEM VIa, VIb e VII.
(82) 1 832 t possono essere catturate come aringhe nella pesca che utilizza reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di 1 832 t di aringhe sono vietate tutte le attività di pesca che utilizzano reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.
(83) Le catture prelevate nella pesca a fini di controllo, corrispondenti a 2 % dello sforzo esercitato dagli Stati membri e fino a un massimo di 2 500 t, possono essere costituite da cicerelli.
(84) TAC preliminare. Il TAC definitivo sarà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2008.
(85) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 5 % in peso vivo delle catture detenute a bordo.
(86) Comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), deania (Deania calceus), sagrì (Centrophorus squamosus), pesce diavolo maggiore (Etmopterus princeps), sagrì nero (Etmopterus spinax) e pailona (Centroscymnus coelolepis). Tale contingente può essere prelevato unicamente nelle zone CIEM IV, VI e VII.
(87) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 5 % in peso vivo delle catture detenute a bordo.
(88) Può essere pescato unicamente nelle acque CE della zona CIEM IV.
(89) Nell'ambito di un contingente globale di 2 550 t per le zone CIEM IV, VIa a nord di 56o30' N, VIIe, VIIf e VIIh.
(90) Nell'ambito di un contingente globale di 2 550 t per le zone CIEM IV, VIa a nord di 56o30' N, VIIe, VIIf e VIIh.
(91) Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.
(92) Acque circostanti le isole Azzorre.
(93) Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.
(94) Acque circostanti Madera.
(95) Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.
(96) Acque circostanti le isole Canarie.
(97) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.
(98) Contingente da prelevare nella zona CIEM VIa a nord di 56o30' N.
(99) Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.
(100) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(101) Di cui non oltre 400 t di sugarello.
(102) Da pescare esclusivamente con palangari; incluso il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.
(103) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(104) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.
(105) Limitatamente alle zone CIEM IIa e IV.
(106) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.
(107) Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle zone CIEM IV e VIa.
ALLEGATO IB
ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA
Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)
|
|
|||||||
Irlanda |
62 |
|
||||||
Spagna |
437 |
|
||||||
CE |
500 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio |
34 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
33 859 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
5 930 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna |
112 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia |
1 461 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda |
8 765 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
12 117 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia |
1 714 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo |
112 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia |
524 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
12 547 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
21 647 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE |
98 822 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia |
88 939 (2) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isole Færøer |
12 848 (2) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
1 518 000 |
TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Germania |
2 061 |
|
||||||
Grecia |
255 |
|
||||||
Spagna |
2 299 |
|
||||||
Irlanda |
255 |
|
||||||
Francia |
1 892 |
|
||||||
Portogallo |
2 299 |
|
||||||
Regno Unito |
7 995 |
|
||||||
CE |
17 057 |
|
||||||
TAC |
430 000 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
2 863 |
|
||||||
Regno Unito |
637 |
|
||||||
CE |
3 500 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
2 843 |
|
||||||
Spagna |
7 349 |
|
||||||
Francia |
1 213 |
|
||||||
Polonia |
1 333 |
|
||||||
Portogallo |
1 552 |
|
||||||
Regno Unito |
1 821 |
|
||||||
Tutti gli Stati membri |
100 (5) |
|
||||||
CE |
16 211 (6) |
|
||||||
TAC |
430 000 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
10 |
|
||||||
Francia |
60 |
|
||||||
Regno Unito |
430 |
|
||||||
CE |
500 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Portogallo |
1 000 (7) |
|
||||||
CE |
1 100 (8) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
100 (9) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
0 |
|
|
|
|||||||
Tutti gli Stati membri |
0 |
|
||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Germania |
535 |
|
||||||
Francia |
322 |
|
||||||
Regno Unito |
1 643 |
|
||||||
CE |
2 500 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
5 385 |
|
||||||
Germania |
367 |
|
||||||
Francia |
588 |
|
||||||
Paesi Bassi |
514 |
|
||||||
Regno Unito |
5 385 |
|
||||||
CE |
12 240 (10) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
898 |
|
||||||
Francia |
1 992 |
|
||||||
Regno Unito |
175 |
|
||||||
CE |
3 065 (11) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 300 |
|
||||||
Francia |
1 300 |
|
||||||
CE |
7 000 (12) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 000 |
|
||||||
Francia |
2 000 |
|
||||||
CE |
4 000 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
3 066 |
|
||||||
Francia |
493 |
|
||||||
Regno Unito |
273 |
|
||||||
CE |
3 832 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Belgio |
49 |
|
||||||
Germania |
301 |
|
||||||
Francia |
1 463 |
|
||||||
Paesi Bassi |
49 |
|
||||||
Regno Unito |
563 |
|
||||||
CE |
2 425 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
25 |
|
||||||
Regno Unito |
25 |
|
||||||
CE |
50 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Germania |
6 271 |
|
||||||
Regno Unito |
330 |
|
||||||
CE |
7 500 (13) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
1 550 |
|
||||||
CE |
2 500 (14) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
9 300 (15) |
|
||||||
CE |
9 300 (15) |
|
||||||
TAC |
385 366 (16) |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 001 (17) |
|
||||||
CE |
3 001 (17) |
|
||||||
TAC |
385 366 (18) |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Estonia |
0 (19) |
|
||||||
Germania |
0 (19) |
|
||||||
Spagna |
0 (19) |
|
||||||
Francia |
0 (19) |
|
||||||
Irlanda |
0 (19) |
|
||||||
Lettonia |
0 (19) |
|
||||||
Paesi Bassi |
0 (19) |
|
||||||
Polonia |
0 (19) |
|
||||||
Portogallo |
0 (19) |
|
||||||
Regno Unito |
0 (19) |
|
||||||
CE |
0 (19) |
|
||||||
TAC |
pm |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
766 (20) |
|
||||||
Spagna |
95 (20) |
|
||||||
Francia |
84 (20) |
|
||||||
Portogallo |
405 (20) |
|
||||||
Regno Unito |
150 (20) |
|
||||||
CE |
1 500 (20) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
Non pertinente (21) |
|
||||||
TAC |
14 500 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
0 (22) |
|
||||||
Francia |
0 (22) |
|
||||||
Regno Unito |
0 (22) |
|
||||||
CE |
0 (22) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
|
|||||||
Germania |
|
|||||||
Francia |
|
|||||||
Regno Unito |
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
11 |
|
||||||
Germania |
1 473 |
|
||||||
Francia |
99 |
|
||||||
Regno Unito |
17 |
|
||||||
CE |
1 600 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Germania |
117 (28) |
|
||||||
Francia |
47 (28) |
|
||||||
Regno Unito |
186 (28) |
|
||||||
CE |
350 (28) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
305 |
|
||||||
Francia |
275 |
|
||||||
Regno Unito |
180 |
|
||||||
CE |
760 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
54 |
|
||||||
Francia |
42 |
|
||||||
Regno Unito |
204 |
|
||||||
CE |
300 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione europea deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque CE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen, zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.
(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia e alle Isole Færøer (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque CE a nord di 62oN.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi a nord di 62o N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN) |
Belgio |
34 () |
Danimarca |
33 859 () |
Germania |
5 930 () |
Spagna |
112 () |
Francia |
1 461 () |
Irlanda |
8 765 () |
Paesi Bassi |
12 117 () |
Polonia |
1 714 () |
Portogallo |
112 () |
Finlandia |
524 () |
Svezia |
12 547 () |
Regno Unito |
21 647 () |
() Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 88 939 tonnellate. |
|
Acque delle Isole Færøer delle zone II e Vb a nord di 61oN (HER/*25B-F) |
Belgio |
4 () |
Danimarca |
4 402 () |
Germania |
771 () |
Spagna |
15 () |
Francia |
190 () |
Irlanda |
1 140 () |
Paesi Bassi |
1 575 () |
Polonia |
223 () |
Portogallo |
15 () |
Finlandia |
68 () |
Svezia |
1 631 () |
Regno Unito |
2 814 () |
() Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 12 848 tonnellate. |
(3) Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 88 939 tonnellate.
(4) Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 12 848 tonnellate.
(5) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(6) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(7) Dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci comunitari con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione. Può essere richiesto che alle navi di avere un osservatore scientifico a bordo.
(8) Di cui 100 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.
(9) Di cui 100 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.
(10) TAC concordato dalla Comunità europea, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda.
(11) Le catture accessorie fino a 1 080 tonnellate di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.
(12) Di cui 3 250 tonnellate assegnate alla Norvegia e 1 150 tonnellate alle Isole Færøer.
(13) Di cui 824 tonnellate assegnate alla Norvegia e 75 tonnellate alle Isole Færøer.
(14) Di cui 800 tonnellate assegnate alla Norvegia e 150 tonnellate alle Isole Færøer.
(15) Pesca autorizzata anche nella zona IV (acque norvegesi) e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*4N-2A).
(16) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
(17) Pesca autorizzata nella zona IVa (acque CE) (MAC/*04A).
(18) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
(19) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni in materia di pesca in sede NEAFC.
(20) Esclusivamente come catture accessorie.
(21) La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1o settembre ed il 15 novembre 2008 e verrà chiusa una volta che il TAC sia stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC.
(22) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni in materia di pesca in sede NEAFC e successivamente con la Groenlandia.
(23) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
(24) Da pescare tra luglio e dicembre.
(25) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2008.
(26) Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nella licenza della nave. Possono essere pescate a est o ovest.
(27) Di cui 120 tonnellate di granatiere assegnate alla Norvegia.
(28) Esclusivamente come catture accessorie.
(29) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.
ALLEGATO IC
ATLANTICO NORDOCCIDENTALE
Zona della NAFO
Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.
|
|
|||||||
CE |
0 (1) |
|
||||||
TAC |
0 (1) |
|
|
|||||||
CE |
0 (2) |
|
||||||
TAC |
0 (2) |
|
|
|||||||
CE |
0 (3) |
|
||||||
TAC |
0 (3) |
|
|
|||||||
CE |
0 (4) |
|
||||||
TAC |
0 (4) |
|
|
|||||||
CE |
0 (5) |
|
||||||
TAC |
0 (5) |
|
|
|||||||
CE |
0 (6) |
|
||||||
TAC |
0 (6) |
|
|
|||||||
CE |
0 (7) |
|
||||||
TAC |
0 (7) |
|
|
|||||||
Estonia |
128 (8) |
|
||||||
Lettonia |
128 (8) |
|||||||
Lituania |
128 (8) |
|||||||
Polonia |
227 (8) |
|||||||
CE |
||||||||
TAC |
34 000 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
15 500 |
|
|
|||||||
CE |
0 (12) |
|
||||||
TAC |
0 (12) |
|
|
|||||||
Estonia |
278 (14) |
|
||||||
Lettonia |
278 (14) |
|||||||
Lituania |
278 (14) |
|||||||
Polonia |
278 (14) |
|||||||
CE |
||||||||
TAC |
25 000 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
Non pertinente. (17) |
|
|
|
|||||||
Estonia |
321,3 |
|
||||||
Germania |
328 |
|||||||
Lettonia |
45,1 |
|||||||
Lituania |
22,6 |
|||||||
Spagna |
4 396,5 |
|||||||
Portogallo |
1 837,5 |
|||||||
CE |
6 951 |
|||||||
TAC |
11 856 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
6 561 |
|
||||||
Portogallo |
1 274 |
|||||||
Estonia |
546 |
|||||||
Lituania |
119 |
|||||||
CE |
8 500 |
|||||||
TAC |
13 500 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
0 (18) |
|
||||||
TAC |
0 (18) |
|
|
|||||||
Estonia |
1 571 (19) |
|
||||||
Germania |
513 (19) |
|||||||
Spagna |
233 (19) |
|||||||
Lettonia |
1 571 (19) |
|||||||
Lituania |
1 571 (19) |
|||||||
Portogallo |
2 354 (19) |
|||||||
CE |
7 813 (19) |
|||||||
TAC |
8 500 (19) |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 771 |
|
||||||
Portogallo |
5 229 |
|||||||
CE |
7 000 |
|||||||
TAC |
20 000 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Lettonia |
269 |
|
||||||
Lituania |
2 234 |
|
||||||
TAC |
2 503 |
|
|
|
|||||||
Spagna |
2 165 |
|
||||||
Portogallo |
2 835 |
|||||||
CE |
5 000 |
|||||||
TAC |
8 500 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie nei limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(2) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(3) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007 regolamento (CE) n. 1386/2007.
(4) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007regolamento (CE) n. 1386/2007.
(5) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(6) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(7) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(8) Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre.
(9) Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(10) Nonostante la Comunità benefici di un contingente condiviso di 79 tonnellate, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(11) Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore.
(12) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(13) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47o20'0 |
46o40'0 |
2 |
47o20'0 |
46o30'0 |
3 |
46o00'0 |
46o30'0 |
4 |
46o00'0 |
46o40'0 |
(14) Da pescare tra il 1o gennaio e il 31 marzo e tra il 1o luglio e il 31 dicembre.
(15) Tutti gli Stati membri tranne Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(16) I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47o20'0 |
46o40'0 |
2 |
47o20'0 |
46o30'0 |
3 |
46o00'0 |
46o30'0 |
4 |
46o00'0 |
46o40'0 |
Le navi che pescano gamberelli in quest'area, a prescindere se attraversano o no la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, compilano una relazione ai sensi del punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale [GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 1)].
Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2008 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47o55'0 |
45o00'0 |
2 |
47o30'0 |
44o15'0 |
3 |
46o55'0 |
44o15'0 |
4 |
46o35'0 |
44o30'0 |
5 |
46o35'0 |
45o40'0 |
6 |
47o30'0 |
45o40'0 |
7 |
47o55'0 |
45o00'0 |
(17) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla loro notifica.
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Numero massimo di giorni di pesca |
Danimarca |
2 |
131 |
Estonia |
8 |
1 667 |
Spagna |
10 |
257 |
Lettonia |
4 |
490 |
Lituania |
7 |
579 |
Polonia |
1 |
100 |
Portogallo |
1 |
69 |
Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area definita alla nota (1).
(18) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(19) Questo contingente deve rispettare il TAC di 8 500 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.
ALLEGATO ID
SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — Tutte le zone
I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.
|
|
|||||||
Cipro |
149,44 |
|
||||||
Grecia |
277,46 |
|||||||
Spagna |
5 378,76 |
|||||||
Francia |
5 306,73 |
|||||||
Italia |
4 188,77 |
|||||||
Malta |
343,54 |
|||||||
Portogallo |
506,06 |
|||||||
Tutti gli Stati membri |
60 (1) |
|||||||
CE |
16 210,75 |
|||||||
TAC |
28 500 |
|
|
|||||||
Spagna |
5 676,3 |
|
||||||
Portogallo |
1 071,4 |
|||||||
Tutti gli Stati membri |
239,3 (2) |
|||||||
CE |
6 986,9 |
|||||||
TAC |
14 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
5 422,8 |
|
||||||
Portogallo |
357,2 |
|
||||||
CE |
5 780 |
|
||||||
TAC |
17 000 |
|
|
|
|||||||
Irlanda |
7 958,02 (3) |
|
||||||
Spagna |
16 961,74 (3) |
|||||||
Francia |
7 243,99 (3) |
|||||||
Regno Unito |
562,33 (3) |
|||||||
Portogallo |
4 324,32 (3) |
|||||||
CE |
37 050,4 (4) |
|||||||
TAC |
30 200 |
|
|
|||||||
Spagna |
943,7 |
|
||||||
Francia |
311 |
|
||||||
Portogallo |
660 |
|
||||||
CE |
1 914,7 |
|
||||||
TAC |
29 900 |
|
|
|
|||||||
Spagna |
17 264,8 |
|
||||||
Francia |
7 557,3 |
|
||||||
Portogallo |
6 424,9 |
|
||||||
CE |
31 350 |
|
||||||
TAC |
90 000 |
|
|
|
|||||||
CE |
103 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
CE |
46,5 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(2) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(3) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Irlanda |
50 |
Spagna |
730 |
Francia |
151 |
Regno Unito |
12 |
Portogallo |
310 |
CE |
1 253 |
(4) Il numero di navi comunitarie che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007.
ALLEGATO IE
ANTARTICO
Zona della CCAMLR
Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.
|
|
|||||||
TAC |
150 |
|
|
|
|||||||
TAC |
2 462 (1) |
|
|
|
|||||||
TAC |
220 (3) |
|
|
|
|||||||
TAC |
3 920 (4) |
|
||||||
Condizioni speciali: |
||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: |
||||||||
Zona di gestione A: da 48o O a 43o 30' O — da 52o 30' S a 56o S (TOP/*F483A) |
0 |
|
||||||
Zona di gestione B: da 43o 30' O a 40 O — da 52o 30' S a 56o S (TOP/*F483B) |
1 176 |
|
||||||
Zona di gestione C: da 40o O a 33o 30' O — da 52o 30' S a 56o S (TOP/*F483C) |
2 744 |
|
|
|
|||||||
TAC |
100 |
|
|
|
|||||||
TAC |
2 500 (5) |
|
|
|
|||||||
TAC |
3 470 000 (6) |
|
|
|
|||||||
TAC |
440 000 (7) |
|
||||||
Condizioni speciali: |
||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: |
||||||||
Divisione 58.4.1 a ovest di 115o E (KRI/*F-41W) |
277 000 |
|
||||||
Divisione 58.4.1 a est di 115o E KRI/*F-41E) |
163 000 |
|
|
|
|||||||
TAC |
2 645 000 (8) |
|
||||||
Condizioni speciali: |
||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: |
||||||||
Divisione 58.4.2 Ovest |
1 488 000 |
|
||||||
Divisione 58.4.2 a est di 55o E |
1 080 000 |
|
|
|
|||||||
TAC |
80 |
|
|
|
|||||||
TAC |
1 600 (9) |
|
|
|
|||||||
TAC |
360 |
|
|
|
|||||||
TAC |
50 |
|
|
|
|||||||
TAC |
120 |
|
|
|
|||||||
TAC |
2 500 (10) |
|
(1) TAC per il periodo dal 15 novembre 2007 al 14 novembre 2008. La pesca di questo stock nel periodo dal 1o marzo al 31 maggio 2008 deve essere limitata a 1 084 tonnellate.
(2) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:
a) |
parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72o15'E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53o25'S; |
b) |
procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74oE; |
c) |
procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52o40'S e del meridiano di longitudine 76oE; |
d) |
procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52oS; |
e) |
procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51oS con il meridiano di longitudine 74o30'E; e |
f) |
procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza. |
(3) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2007 al 30 novembre 2008.
(4) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2008 e alla pesca con nasse dal 1o dicembre 2007 al 30 novembre 2008.
(5) Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79o20'E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato IX).
(6) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2007 al 30 novembre 2008.
(7) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2007 al 30 novembre 2008.
(8) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2007 al 30 novembre 2008.
(9) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2007 al 30 novembre 2008.
(10) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2007 al 30 novembre 2008.
ALLEGATO IF
OCEANO ATLANTICO SUDORIENTALE
Zona della SEAFO
Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.
|
|
|||||||
TAC |
260 |
|
|
|
|||||||
TAC |
200 |
|
|
|
|||||||
TAC |
200 |
|
(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— |
a ovest dal meridiano di longitudine 0o E, |
— |
a nord dal parallelo di latitudine 20oS, |
— |
a sud dal parallelo di latitudine 28oS e |
— |
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia. |
ALLEGATO II
ALLEGATO IIA
SFORZO DI PESCA NELL'AMBITO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK NELLE ZONE CIEM IIIa, IV, VIa, VIIa, VIId E NELLE ACQUE CE DELLA ZONA CIEM IIa
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ambito di applicazione
Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 e presenti nelle zone CIEM IIIa, IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2008 indica il periodo dal 1o febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.
2. Definizioni di zone geografiche
2.1. |
Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:
|
2.2. |
Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, si applica la seguente definizione della zona CIEM VIa: la zona CIEM VIa esclusa la parte che si trova a ovest di una linea tracciata congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:
|
3. Definizione di giornata di presenza in una zona
Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nelle zone geografiche di cui al punto 2.1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.
4. Attrezzi da pesca
4.1. |
Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:
|
4.2. |
Ai fini del presente allegato e tenuto conto delle zone geografiche di cui al punto 2.1 e dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 4.1, si applicano le seguenti definizioni dei gruppi di trasferimento:
|
ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA
5. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca
5.1. |
Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 4.1 e operano nelle zone definite al punto 2 sono in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. |
5.2. |
Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di un raggruppamento definito al punto 4.1 in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività comprovata di quel tipo di pesca nel 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 o 2007 nella zona in questione, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giornate tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona geografica in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. |
5.3. |
Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca effettuata utilizzando un attrezzo di qualsiasi raggruppamento di cui al punto 4.1 può essere autorizzata a utilizzare qualsiasi altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo. |
5.4. |
In deroga al punto 5.3, una nave può essere autorizzata ad utilizzare attrezzi dei raggruppamenti di cui ai punti 4.1.a.iv e 4.1.a.v, purché sia soddisfatta la condizione speciale prevista al punto 8.3.c). |
5.5. |
Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 4.1, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 15 del presente allegato. |
6. Limitazioni dell'attività
Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 4.1, si trovino in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 8.
7. Eccezioni
Uno Stato membro non può imputare alle giornate di presenza in una zona assegnate a una nave battente la sua bandiera ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave era presente in una zona, ma non è stata in grado di svolgere attività di pesca perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.
NUMERO DI GIORNI FUORI DAL PORTO ASSEGNATO ALLE NAVI
8. Numero massimo di giorni
8.1. |
Nel periodo di gestione 2008 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 è indicato nella tabella I. |
8.2. |
Durante le attività di pesca nel Kattegat, un giorno di presenza nella zona nel corso del periodo dal 1o febbraio 2008 al 30 aprile 2008 è calcolato come 2,5 giorni. |
8.3. |
Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 del presente allegato, nel periodo di gestione 2008 si applicano le seguenti condizioni speciali, in conformità alla tabella I:
|
8.4. |
Per avere il diritto di pescare in una delle zone geografiche definite al punto 2.1 alle condizioni speciali di cui al punto 8.3., lettere c), d), e), f) o k), la nave, oppure la nave o le navi che ha sostituito, che impiegano attrezzi simili e che hanno il diritto di beneficiare di queste condizioni speciali conformemente alla legislazione comunitaria, hanno un'attività comprovata indicante che nel 2002 le catture detenute a bordo, valutate in peso vivo e registrate nel giornale di bordo comunitario, rispettavano le condizioni relative alla composizione delle catture stabilite nelle suddette condizioni speciali e per tale zona geografica specifica. In alternativa, durante ciascuna bordata di pesca del periodo di gestione 2008 la nave rispetta la composizione delle catture fissata nella condizione speciale pertinente e partecipa a un programma di osservazione presentato per approvazione dal suo Stato di bandiera alla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Gli osservatori non dipendono dal proprietario della nave e non fanno parte dell'equipaggio della stessa. |
8.5. |
Nel periodo di gestione 2008 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per una qualsiasi combinazione di raggruppamenti di attrezzi da pesca e di condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi in una delle zone geografiche definite al punto 2.1 per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché il totale di chilowatt-giorni corrispondente a tale combinazione sia rispettato. Per una combinazione specifica di zone geografiche, raggruppamenti di attrezzi da pesca e condizioni speciali, il totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale combinazione specifica. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se le disposizioni del presente punto non fossero applicate. |
8.6. |
La riassegnazione dei giorni di pesca di cui al punto 8.5 è effettuata ai fini di un’utilizzazione più efficiente delle possibilità di pesca o allo scopo di stimolare pratiche di pesca che portino alla riduzione dei rigetti in mare e della mortalità alieutica dei pesci sia giovani che adulti. Tali pratiche possono assumere la forma di piani di pesca elaborati in collaborazione con l’industria della pesca, comprendenti se del caso:
|
8.7. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al punto 8.5 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascuna combinazione di zone geografiche, raggruppamenti di attrezzi da pesca e condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare delle disposizioni di cui al punto 8.5. |
8.8. |
Nel periodo di gestione 2008 il numero massimo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi in una qualsiasi combinazione delle zone geografiche di cui al punto 2.1 non può essere superiore al numero di giorni più elevato assegnato per una delle zone che la compongono. |
8.9. |
Una giornata di presenza in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 del presente allegato è altresì dedotta dal totale delle giornate di presenza in una delle zone di cui al punto 1 dell'allegato IIC per una nave che opera con gli stessi attrezzi definiti al punto 4.1 del presente allegato e al punto 3 dell'allegato IIC. |
8.10. |
Quando una nave passa per due o più zone geografiche di cui al punto 2 nel corso di una bordata di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato. |
9. Periodi di gestione
9.1. |
Gli Stati membri possono suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di uno o più mesi civili. |
9.2. |
Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. |
9.3. |
In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone geografiche di cui al punto 2.1, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi non regolamentati come descritto al punto 19. |
10. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca
10.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi in una delle zone geografiche definite al punto 2.1 detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2002 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 (1) o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone geografiche pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare. |
10.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascuna combinazione di zone geografiche, raggruppamenti di attrezzi da pesca e condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
10.3. |
Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 8.1 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
10.4. |
Nel periodo di gestione 2008 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e hanno diritto alla combinazione pertinente di zone geografiche, raggruppamenti di attrezzi da pesca e condizioni speciali, applicando mutatis mutandis le disposizioni di cui ai punti 8.5. e 8.7. |
10.5. |
L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2008. |
11. Modifica del numero di giorni in mare in caso di incoerenze delle possibilità di pesca relative alla passera di mare e alla sogliola nella zona geografica 2.1(b)
11.1. |
Il numero di giorni in mare per i quali una nave può essere autorizzata dal suo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica di cui al punto 2.1 b) praticando la pesca della passera di mare e della sogliola con una delle seguenti combinazioni di raggruppamenti di attrezzi da pesca e condizioni speciali può essere modificato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, qualora tale modifica sia necessaria per consentire allo Stato membro di catturare il contingente ad esso assegnato:
|
11.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare di una modifica prevista al punto 11.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico sulla situazione al 31 luglio 2008 dell'utilizzazione del contingente di passera di mare e di sogliola ad essi assegnato nonché dello sforzo di pesca messo in atto dalle navi battenti la loro bandiera. |
12. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata
12.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2008 e il 31 gennaio 2009) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture, andando oltre i requisiti per la raccolta di dati come stabilito nei regolamenti (CE) n. 1543/2000 (2), n. 1639/2001 (3) e n. 1581/2004 (4) che istituisce un programma minimo e un programma esteso. Gli osservatori non dipendono dal proprietario della nave e non fanno parte dell'equipaggio della stessa. |
12.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 12.1 presentano alla Commissione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione. |
12.3. |
Sulla base di tale descrizione e previa consultazione del CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 8,1 per lo Stato membro, le navi, la zona e il raggruppamento di attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
12.4. |
Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di copertura di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso la informa di tale intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma. |
12.5. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri sei giorni aggiuntivi, fra il 1o febbraio 2008 e il 31 gennaio 2009, in cui una nave può trovarsi nella zona indicata al punto 2.1, lettera c), detenendo a bordo gli attrezzi di cui al punto 4.1.a.iv e 4.1.a.v sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati. |
12.6. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri dodici giorni aggiuntivi, fra il 1o febbraio 2008 e il 31 gennaio 2009, in cui una nave può trovarsi nella zona indicata al punto 2.1, lettera c), detenendo a bordo gli attrezzi di cui al punto 4.1, ad eccezione di quelli menzionati ai punti 4.1.a.iv e 4.1.a.v, sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati. |
12.7. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui ai punti 12.5 e 12.6 presentano alla Commissione una descrizione del loro progetto pilota per il rafforzamento dei dati, che va oltre i requisiti vigenti nella legislazione comunitaria. Sulla base di tale descrizione la Commissione può approvare la proposta di progetto pilota dello Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
12.8. |
Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un progetto pilota per il rafforzamento dei dati da esso presentato ed approvato in passato dalla Commissione, esso la informa di tale intenzione quattro settimane prima dell’inizio del periodo a cui si applica il programma. |
12.9. |
Nel periodo di gestione 2008 la Commissione può autorizzare uno Stato membro previa consultazione del CSTEP, conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ad assegnare un massimo di dodici giorni in mare aggiuntivi alle navi battenti la sua bandiera e presenti in una delle zone geografiche di cui al punto 2 detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, solo se i proprietari di tali navi sottoscrivono un piano di riduzione dei rigetti. Il piano è in particolare incentrato sui livelli dei rigetti di merluzzo bianco o di altre specie con analoghi problemi di rigetti quali la passera di mare e la sogliola, per cui sia stato adottato un piano di gestione o un piano di ricostituzione, e include:
|
12.10. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 12.9 presentano alla Commissione una descrizione del loro piano di riduzione dei rigetti e l’elenco delle navi da pesca battenti la loro bandiera che parteciperanno a tale piano. |
12.11. |
Nel periodo di gestione 2008, qualora i proprietari di tali navi partecipino al programma di riferimento per la flotta per l’evitamento del merluzzo bianco di cui al punto 12.13, previa autorizzazione della Commissione uno Stato membro può assegnare:
Le navi partecipanti ad un programma di riferimento per la flotta per l’evitamento del merluzzo bianco devono soddisfare l’obiettivo specifico di riduzione dei rigetti di merluzzo bianco ad un livello inferiore al 10 % delle catture di merluzzo bianco. Un programma di riferimento per la flotta per l’evitamento del merluzzo bianco è oggetto di osservazione per una percentuale pari almeno al 10 %. |
12.12. |
Le assegnazioni di giorni in mare di cui al punto 12.11 possono aggiungersi alle assegnazioni di cui al punto 12.9. |
12.13. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 12.11. presentano alla Commissione una descrizione del loro programma di riferimento per la flotta per l’evitamento del merluzzo bianco e l’elenco delle navi da pesca battenti la loro bandiera che parteciperanno a tale programma. Il numero delle navi partecipanti al programma di riferimento per la flotta per l’evitamento del merluzzo bianco sarà tale che la loro capacità cumulata espressa in kw non superi il 10 % della capacità cumulata di tutte le navi appartenenti alla stessa categoria. |
12.14. |
Sulla base della descrizione e dell’elenco di cu al punto 12.13 e previa consultazione del CSTEP, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ad applicare le disposizioni di cui al punto 12.11. |
13. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni
13.1. |
Il permesso di pesca speciale di cui al punto 5.1 per ogni nave che benefici delle condizioni speciali di cui al punto 8.3 specifica tali condizioni. |
13.2. |
Se a una nave viene concesso un numero aggiuntivo di giorni perché soddisfa una qualsiasi delle condizioni speciali elencate al punto 8.3, lettere b), c), d), e), f), k) o i), le catture effettuate da tale nave e detenute a bordo non superano le percentuali delle specie citate al detto punto. La nave non può trasbordare pesce verso altre navi. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alle condizioni speciali. |
Tabella I
Numero massimo di giorni di presenza di una nave in una zona, per attrezzo da pesca, nel 2008
|
Zone di cui al punto: |
|||||||
Attrezzi — punto 4.1 |
Condizioni speciali —punto 8 |
Denominazione (5) |
2.1.a Kattegat |
2.1.b i) – Skaggerak ii) – IIa, IVa,b,c (acque CE) iii) – VIId |
2.1.c VIIa |
2.1.d VIa |
||
i) |
ii) |
iii) |
||||||
a.i |
|
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 16 e < 32 mm |
228 |
228 (6) |
228 |
228 |
||
a.ii |
|
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm |
n.p. |
n.p. |
184 |
199 |
184 |
204 |
a.iii |
|
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm |
71 |
86 |
188 |
227 |
227 |
|
a.iv |
|
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm |
103 |
86 |
86 |
69 |
||
a.v |
|
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm |
103 |
86 |
114 |
70 |
||
a.iii |
8.3 (a) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm (appendice 1) |
126 |
126 |
227 |
227 |
227 |
|
a.iv |
8.3 (a) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm (appendice 1) |
137 |
137 |
103 |
114 |
91 |
|
a.v |
8.3 (a) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm (appendice 1) |
137 |
137 |
103 |
114 |
91 |
|
a.v |
8.3 (j) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm (appendice 2) |
149 |
149 |
115 |
126 |
103 |
|
a.ii |
8.3 (b) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm conformi alle condizioni fissate nell'appendice 2 dell'allegato III |
Ill. |
Illimitato |
Ill. |
Ill. |
||
a.ii |
8.3 (c) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco |
n.p. |
n.p. |
215 |
227 |
204 |
227 |
a.iii |
8.3 (l) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm conformi alle condizioni fissate nell'appendice 3 |
132 |
132 |
238 |
238 |
238 |
|
a.iv |
8.3 (c) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco |
148 |
148 |
148 |
148 |
||
a.v |
8.3 (c) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco |
160 |
160 |
160 |
160 |
||
a.iv |
8.3 (k) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa |
n.p. |
n.p. |
166 |
n.p. |
||
a.v |
8.3 (k) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa |
n.p. |
n.p. |
178 |
n.p. |
||
a.v |
8.3 (h) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm che operano nell'ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca |
115 |
115 |
126 |
103 |
||
a.ii |
8.3 (d) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa |
280 |
280 |
280 |
252 |
||
a.iii |
8.3 (d) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa |
Ill. |
Ill. |
280 |
280 |
280 |
|
a.iv |
8.3 (d) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa |
Ill. |
Illimitato |
276 |
276 |
||
a.v |
8.3 (d) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione > 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa |
Ill. |
Illimitato |
Ill. |
279 |
||
a.v |
8.3 (h) 8.3 (j) |
Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione > 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm (appendice 2) e che operano nell'ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca |
n.p. |
n.p. |
127 |
138 |
115 |
|
b.i |
|
Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 e < 90 mm |
n.p. |
119 (6) |
Ill. |
132 |
143 (6) |
|
b.ii |
|
Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm |
n.p. |
143 (6) |
Ill. |
143 |
143 (6) |
|
b.iii |
|
Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm |
n.p. |
129 |
Ill. |
143 |
143 |
|
b.iv |
|
Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm |
n.p. |
129 |
Ill. |
143 |
143 |
|
b.iii |
8.3 (c) |
Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco |
n.p. |
155 |
Ill. |
155 |
155 |
|
b.iii |
8.3 (i) |
Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004, 2005 o 2006 |
n.p. |
155 |
Ill. |
155 |
155 |
|
b.iv |
8.3 (c) |
Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco |
n.p. |
155 |
Ill. |
155 |
155 |
|
b.iv |
8.3 (i) |
Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004, 2005 o 2006 |
n.p. |
155 |
Ill. |
155 |
155 |
|
b.iv |
8.3 (e) |
Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa |
n.p. |
155 |
Ill. |
155 |
155 |
|
c.i |
|
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione < 110 mm |
140 |
140 |
140 |
140 |
||
c.ii |
|
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione ≥ 110 mm e < 150 mm |
140 |
126 |
140 |
140 |
||
c.iii |
|
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione ≥150 mm e < 220 mm |
140 |
117 |
115 |
140 |
||
c.iv |
|
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione ≥ 220 mm |
140 |
140 |
140 |
140 |
||
d |
|
Tremagli |
140 |
140 |
140 |
140 |
||
c.iii |
8.3(f) |
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione ≥ 220 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero |
162 |
140 |
162 |
140 |
140 |
140 |
d |
8.3(g) |
Tramagli aventi maglie di dimensione < 110 mm; la nave non può essere fuori dal porto per più di 24 ore |
140 |
140 |
185 (7) |
140 |
140 |
|
e |
|
Palangari |
173 |
173 |
173 |
173 |
n.p. = non pertinente
SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA
15. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno Stato membro
15.1. |
Uno Stato membro può consentire alle navi battenti la sua bandiera di trasferire giornate di presenza in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1, per le quali sono state autorizzate, a un'altra nave battente la sua bandiera, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca. |
15.2. |
Il numero totale di giornate di presenza in una delle zone di cui al punto 15.1, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente in tale zona, esclusi i trasferimenti da altre navi, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. Allorché una nave cedente utilizza la definizione di zona della Scozia occidentale di cui al punto 2.2, il calcolo della sua attività comprovata si baserà su tale definizione di zona. Ai fini del presente punto, si considera che la nave ricevente abbia utilizzato le proprie giornate assegnate prima di qualsiasi trasferimento di giornate. Le giornate trasferite utilizzate dalla nave ricevente sono imputate all'attività comprovata della nave cedente. |
15.3. |
Il trasferimento di giornate di cui al punto 15.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di trasferimento di cui al punto 4.2 e durante lo stesso periodo di gestione. Uno Stato membro può concedere un trasferimento di giornate se una nave cedente titolare di licenza ha cessato la sua attività. |
15.4. |
Il trasferimento di giorni è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza le condizioni speciali di cui al punto 8.3. In deroga al presente punto, le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca alle condizioni speciali di cui al punto 8.3, lettera h), possono trasferire giorni quando tale condizione non è associata ad altre condizioni speciali di cui al punto 8.3. |
15.5. |
A richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. A tal fine può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
16. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di Stati membri diversi
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giornate in una zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra navi battenti la loro bandiera, purché siano applicate le stesse disposizioni stabilite ai punti 5.2, 5.5, 7 e 15. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.
UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA
17. Notifica degli attrezzi da pesca
Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone geografiche di cui al punto 2.1 con alcuno degli attrezzi di cui al punto 4.1.
18. Uso di più di un raggruppamento di attrezzi da pesca
18.1. |
Una nave può utilizzare attrezzi appartenenti a più di un raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 nel corso di un periodo di gestione. |
18.2. |
Ogniqualvolta il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica l'uso di più di un attrezzo da pesca, la nave può in qualsiasi momento usare uno degli attrezzi notificati purché il numero complessivo dei giorni trascorsi pescando con tale attrezzo dall'inizio dell'anno non sia superiore:
|
18.3. |
Se per uno degli attrezzi notificati non esistono limitazioni del numero di giorni, il numero complessivo di giorni disponibili nel corso dell'anno per tale attrezzo resta illimitato. |
18.4. |
Ogniqualvolta gli Stati membri decidano di dividere i giorni in periodi di gestione conformemente al punto 9, le condizioni di cui ai punti 18.2, 18.3 e 18.4 si applicano mutatis mutandis a ciascun periodo di gestione. |
18.5. |
L'uso di più di un attrezzo è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:
|
18.6. |
Le autorità competenti procedono ad ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza delle due condizioni succitate. Se una nave non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzata, con effetto immediato, a utilizzare più raggruppamenti di attrezzi da pesca. |
19. Uso combinato di attrezzi da pesca regolamentati e non regolamentati
Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 (attrezzi regolamentati) con altri attrezzi non menzionati al punto 4.1 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica, nessuno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa con attrezzi non regolamentati.
20. Divieto di detenere a bordo più di un attrezzo da pesca regolamentato
20.1. |
Una nave che si trova in una delle zone geografiche di cui al punto 2 e che detiene a bordo un attrezzo da pesca appartenente ad uno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 4.1 non può simultaneamente detenere a bordo un altro attrezzo appartenente ad uno degli altri raggruppamenti di attrezzi da pesca menzionati allo stesso punto. |
20.2. |
In deroga al punto 20.1, una nave può detenere a bordo e utilizzare durante una bordata in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 attrezzi da pesca appartenenti a raggruppamenti di attrezzi diversi. In tal caso il numero di giorni passati in mare dalla nave durante tale bordata è calcolato in base all'attrezzo e alle condizioni speciali cui si applica il numero minimo di giorni conformemente alla tabella I. |
ATTIVITÀ DIVERSE DALLA PESCA E TRANSITO
21. Attività diverse dalla pesca
In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 8, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.
22. Transito
Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella zona o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA
23. Comunicazioni sullo sforzo di pesca
In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2004, le navi dotate di sistemi di controllo dei pescherecci in conformità degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all'articolo 19 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.
OBBLIGHI RELATIVI AI SISTEMI DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE
24. Registrazione dei dati
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati, ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003, siano registrati su supporto informatico:
a) |
entrata e uscita dal porto; |
b) |
ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse. |
25. Controlli incrociati
Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
26. Raccolta dei dati
Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nelle zone indicate al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca esercitato nelle zone di cui al punto 2.1 per gli attrezzi trainati, gli attrezzi fissi e i palangari demersali e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nelle zone di cui al presente allegato.
27. Trasmissione dei dati
27.1. |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati di cui al punto 26 mediante fogli elettronici, nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. |
27.2. |
Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 26 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
Tabella II
Modello di dichiarazione
Paese |
CFR |
Marcatura esterna |
Durata del periodo di gestione |
Zona di pesca |
Attrezzi notificati |
Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati |
Giorni ammissibili per attrezzo notificato |
Giorni di utilizzo per attrezzo notificato |
Trasferi-mento di giorni |
||||||||||||
N. 1 |
N.2 |
N.3 |
… |
N. 1 |
N.2 |
N.3 |
… |
N. 1 |
N.2 |
N.3 |
… |
N. 1 |
N.2 |
N.3 |
… |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(9) |
(9) |
(9) |
(9) |
(10) |
Tabella III
Formato dei dati
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (8) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
||
|
3 |
n/p |
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante. |
||
|
12 |
n/p |
Numero del registro della flotta comunitaria. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra. |
||
|
14 |
S |
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione. |
||
|
2 |
S |
Durata del periodo di gestione espressa in mesi. |
||
|
1 |
S |
Indica se la nave ha esercitato attività di pesca nella zona a, b, c o d di cui al punto 2.1 dell'allegato IIA. |
||
|
5 |
S |
Indicazione dei raggruppamenti di attrezzi notificati conformemente al punto 4.1 dell'allegato IIA (ad esempio, a.i, a.ii. a.iii, a.iv, a.v, b.i, b.ii, b.iii, b.iv, c.i, c.ii, c.iii, d o e). |
||
|
2 |
S |
Indicazione delle condizioni speciali a) - k) di cui al punto 8.3 dell'allegato IIA eventualmente applicabili. |
||
|
3 |
S |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIA in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati. |
||
|
3 |
S |
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona utilizzando l'attrezzo notificato nel corso del periodo di gestione comunicato conformemente all'allegato IIA. |
||
|
4 |
S |
Per i giorni trasferiti indicare «–numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti». |
(1) Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2007 (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 24).
(3) Regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1581/2004 (GU L 289 del 10.9.2004, pag. 6).
(4) Regolamento (CE) n. 1581/2004 della Commissione, del 27 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio (GU L 289 del 10.9.2004, pag. 6).
(5) Si utilizzano unicamente le denominazioni di cui ai punti 4.1 e 8.3.
(6) Applicazione del titolo V del regolamento (CE) n. 850/98 in caso di restrizioni.
(7) Per gli Stati membri i cui contingenti sono inferiori al 5 % della quota comunitaria del TAC sia di passera di mare sia di sogliola, il numero di giorni in mare è pari a 205.
(8) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
Allegato IIA, appendice 1
Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 13.1 è tenuta a bordo della nave.
1. |
Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 2 della presente appendice. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca. |
2. |
Finestra di fuga |
2.1. |
La finestra è inserita nella sezione cilindrica, con una circonferenza di almeno 80 maglie aperte. La finestra deve essere inserita nel pannello superiore. Non ci sono più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di 6 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di due maglie a diamante e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari o superiore a 120 mm, cinque maglie a diamante e due maglie quadrate quando le maglie del sacco sono di dimensione pari o superiore a 100 mm e inferiore a 120 mm e tre maglie a diamante e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari o superiore a 90 mm e inferiore a 100 mm. |
2.2. |
La finestra deve essere lunga almeno tre metri. Le maglie hanno un'apertura minima di 120 mm. Le maglie sono quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. |
2.3. |
La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interni o esterni. |
Allegato IIA, appendice 2
Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 13.1 è tenuta a bordo della nave.
1. |
Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 2 della presente appendice. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca. |
2. |
Finestra di fuga |
2.1. |
La finestra è inserita nella sezione cilindrica, con una circonferenza di almeno 80 maglie aperte. La finestra deve essere inserita nel pannello superiore. Non ci devono essere più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di 6 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio deve essere di cinque maglie a diamante e due maglie quadrate. |
2.2. |
La finestra deve essere lunga almeno tre metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 140 mm. Le maglie devono essere quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. |
2.3. |
La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interni o esterni. |
Allegato IIA, appendice 3
1. |
Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 13.1 è tenuta a bordo della nave. |
2. |
Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 2 della presente appendice, inserita in un sacco con maglie di dimensione pari o superiore a 95 mm e con un minimo di 80 maglie aperte e un massimo di 100 maglie nella circonferenza. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca. |
3. |
Finestra di fuga |
3.1 |
La finestra è inserita nel pannello superiore. Non ci devono essere più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di tre maglie a diamante e una maglia quadrata. |
3.2 |
La finestra deve essere lunga almeno cinque metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 120 mm. Le maglie devono essere quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. |
3.3 |
La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interni o esterni. |
ALLEGATO IIB
SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE ZONE CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE
1. Ambito di applicazione
Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo gli attrezzi trainati e fissi di cui al punto 3 e che si trovano nelle zone VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2008 indica il periodo dal 1o febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.
2. Definizione di giornate di presenza in una zona
Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica di cui al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.
3. Attrezzi da pesca
Ai fini del presente allegato si applica il seguente raggruppamento di attrezzi da pesca:
— |
reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm e reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo. |
ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA
4. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca
4.1. |
Le navi che utilizzano attrezzi del raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 3 e operano nelle zone di cui al punto 1 sono in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. |
4.2. |
Uno Stato membro non può consentire la pesca con alcuno degli attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3 a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 o 2007 nella zona in questione, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. |
4.3. |
Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento consentito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 13 del presente allegato. |
5. Limitazioni dell'attività
Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo un attrezzo del raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.
6. Eccezioni
Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.
NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI
7. Numero massimo di giorni
7.1 |
Nel periodo di gestione 2008 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo un attrezzo del raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I. |
7.2. |
Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, nel periodo di gestione 2008 si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
|
7.3. |
Nel periodo di gestione 2008 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per uno qualsiasi degli attrezzi del raggruppamento di attrezzi da pesca e delle condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché il totale di chilowatt-giorni corrispondente al raggruppamento e alla condizione speciale sia rispettato. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto al raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 3 e alla condizione speciale. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se le disposizioni del presente punto non fossero applicate. |
7.4. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi da pesca e la ciascuna condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3. |
8. Periodi di gestione
8.1. |
Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi di calendario. |
8.2. |
Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. |
8.3. |
In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso e la natura della sua attività e purché restituisca la sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci. |
9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca
9.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica con a bordo attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano tali attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare. |
9.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi da pesca e per ciascuna condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
9.3. |
Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
9.4 |
Nel periodo di gestione 2008 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che continuano a far parte della flotta e che hanno diritto agli attrezzi del raggruppamento di attrezzi da pesca e alla condizione speciale, applicando mutatis mutandis le disposizioni di cui ai punti 7.3 e 7.4. |
9.5. |
L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione sulla base di precedenti definizioni di raggruppamenti di attrezzi da pesca è rivalutato sulla base del raggruppamento di cui al punto 3. Gli eventuali giorni aggiuntivi così ottenuti rimangono assegnati nel 2008. |
10. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata
10.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2008 e il 31 gennaio 2009) in cui una nave può trovarsi nella zona con a bordo attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture, andando oltre i requisiti per la raccolta di dati come stabilito nei regolamenti (CE) n. 1543/2000, n. 1639/2001 e n. 1581/2004 che istituisce un programma minimo e un programma esteso. Gli osservatori non dipendono dal proprietario della nave e non fanno parte dell'equipaggio della stessa. |
10.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 presentano alla Commissione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione. |
10.3. |
Sulla base di tale descrizione e previa consultazione del CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e il raggruppamento di attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
10.4 |
Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di copertura di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso la informa di tale intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma. |
11. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni
11.1. |
Se ad una nave viene concesso un numero illimitato di giorni in quanto essa soddisfa le condizioni speciali di cui al punto 7.2, lettere a) e b), gli sbarchi della nave non possono superare, nel 2008, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo. |
11.2. |
La nave non può trasbordare pesce in mare verso altre navi. |
11.3. |
Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alle condizioni speciali. Tabella I Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona, per attrezzo da pesca
|
SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA
12. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno Stato membro
12.1. |
Uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, per le quali è stata autorizzata, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente e la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca. |
12.2. |
Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite in virtù del punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. |
12.3. |
Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito solo tra navi che operano con attrezzi del raggruppamento di attrezzi da pesca e durante lo stesso periodo di gestione. |
12.4. |
Il trasferimento di giorni è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza le condizioni speciali di cui al punto 7.2. |
12.5. |
A richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati dei fogli elettronici, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
13. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di Stati membri diversi
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 4.1, 4.4, 6 e 12. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.
UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA
14. Notifica degli attrezzi da pesca
Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nella zona di cui al punto 1 con alcun attrezzo del raggruppamento di cui al punto 3.
15. Uso combinato di attrezzi da pesca regolamentati e non regolamentati
Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca del raggruppamento di cui al punto 3 (attrezzi regolamentati) con qualsiasi altro raggruppamento di attrezzi non menzionati al punto 3 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica, nessuno degli attrezzi da pesca del raggruppamento di cui al punto 3 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa con attrezzi non regolamentati.
TRANSITO
16. Transito
Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA
17. Comunicazioni sullo sforzo di pesca
Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3 del presente allegato e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all'articolo 19 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.
18. Registrazione dei dati
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:
a) |
entrata e uscita dal porto; |
b) |
ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse. |
19. Controlli incrociati
Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
20. Raccolta dei dati
Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.
21. Trasmissione dei dati
21.1. |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, mediante fogli elettronici, i dati di cui al punto 20 nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. |
21.2. |
Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 20 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
Tabella II
Modello per la trasmissione dei dati
Paese |
CFR |
Marcatura esterna |
Durata del periodo di gestione |
Zona di pesca |
Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati |
Giorni ammissibili per attrezzo notificato |
Giorni di utilizzo per attrezzo notificato |
Trasferimento di giorni |
|||||||||
No1 |
No2 |
No3 |
… |
No1 |
No2 |
No3 |
… |
No1 |
No2 |
No3 |
… |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(9) |
Tabella III
Formato dei dati
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (1) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
||
|
3 |
n/p |
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante. |
||
|
12 |
n/p |
Numero del registro della flotta comunitaria. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra. |
||
|
14 |
S |
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione. |
||
|
2 |
S |
Durata del periodo di gestione espressa in mesi. |
||
|
1 |
S |
Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIB. |
||
|
2 |
S |
Indicazione delle condizioni speciali a) - b) di cui al punto 7.2 dell'allegato IIB eventualmente applicabili. |
||
|
3 |
S |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati. |
||
|
3 |
S |
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona utilizzando un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIB. |
||
|
4 |
S |
Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti». |
(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
ALLEGATO IIC
SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE — ZONA CIEM VIIe
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ambito di applicazione
1.1. |
Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e si trovano nella zona VIIe, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2008 indica il periodo dal 1o febbraio 2008 al 31 gennaio 2009. |
1.2. |
Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e con un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di bordo CE, sono esenti dalle disposizioni del presente allegato a condizione che:
|
2. Definizione di giornate di presenza nella zona
Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno della zona VIIe ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.
3. Attrezzi da pesca
Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:
a) |
sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm; |
b) |
reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm. |
ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA
4. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca
4.1. |
Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 3 e operano nelle zone definite al punto 1 sono in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. |
4.2. |
Uno Stato membro non può consentire la pesca con attrezzi appartenenti a un raggruppamento di cui al punto 3 a una sua nave che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 o 2007 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. |
4.3. |
Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 3 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo. |
4.4. |
Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 3, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento consentito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 13 del presente allegato. |
5. Limitazioni dell'attività
Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.
6. Eccezioni
Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona, ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.
NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI
7. Numero massimo di giorni
7.1. |
Nel periodo di gestione 2008 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I. |
7.2 |
Nel periodo di gestione 2008 il numero di giorni in mare in cui una nave è presente in tutta la zona contemplata dal presente allegato e dall'allegato IIA non può essere superiore al numero indicato dalla tabella I del presente allegato. Il numero di giorni in cui la nave si trova nelle zone di cui all'allegato IIA non supera tuttavia il numero massimo fissato in conformità dell'allegato IIA. |
7.3 |
Nel periodo di gestione 2008 uno Stato membro può gestire la propria assegnazione di sforzo di pesca secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale raggruppamento sia rispettato. Per un raggruppamento specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale raggruppamento specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se le disposizioni del presente punto non fossero applicate. |
7.4 |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3. |
8. Periodi di gestione
8.1. |
Gli Stati membri possono suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di uno o più mesi civili. |
8.2. |
Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è deciso dagli Stati membri. |
8.3. |
In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi un attrezzo per il quale non è stato fissato un numero massimo di giorni. |
9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca
9.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 3, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2003 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare. |
9.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
9.3. |
Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.2 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
9.4 |
Nel periodo di gestione 2008 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente raggruppamento di attrezzi da pesca, applicando mutatis mutandis le disposizioni di cui ai punti 7.3 e 7.4. |
9.5. |
L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2008. |
10. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata
10.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2008 e il 31 gennaio 2009) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3 sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture, andando oltre i requisiti per la raccolta di dati come stabilito nei regolamenti (CE) n. 1543/2000, n. 1639/2001 e n. 1581/2004 che istituisce un programma minimo e un programma esteso. Gli osservatori non dipendono dal proprietario della nave e non fanno parte dell'equipaggio della stessa. |
10.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 presentano alla Commissione per approvazione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione. |
10.3. |
Sulla base di tale descrizione e previa consultazione del CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e gli attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
10.4. |
Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di copertura di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso la informa di tale intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma. |
Tabella I
Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca
Attrezzo punto 3 |
Denominazione Si usano solo i raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3 |
Manica occidentale |
3.a |
Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 mm |
192 |
3.b |
Reti fisse aventi maglie di dimensione < 220 mm |
192 |
SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA
11. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno Stato membro
11.1. |
Uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, alle quali è stata autorizzata, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca. |
11.2. |
Il numero totale di giornate di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. |
11.3. |
Il trasferimento di giornate di cui al punto 11.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 3 e durante lo stesso periodo di gestione. |
11.4. |
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per trasmettere tali relazioni alla Commissione può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
12. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di Stati membri diversi
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 4.2, 4.4, 6 e 11. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato.
UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA
13. Notifica degli attrezzi da pesca
Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nella zona di cui al punto 1 con nessuno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3.
14. Attività diverse dalla pesca
In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.
TRANSITO
15. Transito
Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA
16. Comunicazioni sullo sforzo di pesca
Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 del presente allegato e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all'articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.
17. Registrazione dei dati
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:
a) |
entrata e uscita dal porto; |
b) |
ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse. |
18. Controlli incrociati
Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.
19. Misure di controllo alternative
Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di cui al punto 16, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.
20. Notifica preliminare dei trasbordi e degli sbarchi
Il comandante di una nave comunitaria o il suo rappresentante che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 con un preavviso di almeno 24 ore.
21. Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo
In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 16, è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui la nave batte bandiera.
22. Stivaggio separato
Quando a bordo della nave sono stivati quantitativi superiori a 50 kg di sogliola, è vietato detenere a bordo della nave, quale che sia il contenitore, quantitativi di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini. I comandanti delle navi comunitarie prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola detenute a bordo.
23. Pesatura
23.1. |
Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg pescati nella zona siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta. |
23.2. |
Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi superiori a 300 kg di sogliola pescati nella zona e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. |
24. Trasporti
In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di qualsiasi specie ittica di cui all'articolo 8 del presente regolamento, trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione, sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 indicante i quantitativi delle specie trasportate. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2847/93 non si applica.
25. Programma di controllo specifico
In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all'articolo 8 del presente regolamento possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
26. Raccolta dei dati
Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.
27. Trasmissione dei dati
27.1. |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati di cui al punto 26 mediante fogli elettronici, nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. |
27.2. |
Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 26 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
Tabella II
Modello per la trasmissione dei dati
Paese |
CFR |
Marcatura esterna |
Durata del periodo di gestione |
Zona di pesca |
Attrezzi notificati |
Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati |
Giorni ammissibili per attrezzo notificato |
Giorni di utilizzo per attrezzo notificato |
Trasferimento di giorni |
||||||||||||
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(9) |
(9) |
(9) |
(9) |
(10) |
Tabella III
Formato dei dati
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (1) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
||
|
3 |
n/p |
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante. |
||
|
12 |
n/p |
Numero del registro della flotta comunitaria. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra. |
||
|
14 |
S |
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione. |
||
|
2 |
S |
Durata del periodo di gestione espressa in mesi. |
||
|
1 |
S |
Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIC. |
||
|
5 |
S |
Indicazione dei raggruppamenti di attrezzi notificati conformemente al punto 3 dell'allegato IIC (a o b). |
||
|
2 |
S |
Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIC. |
||
|
3 |
S |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta dei raggruppamenti di attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati. |
||
|
3 |
S |
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona utilizzando un raggruppamento di attrezzi corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIC. |
||
|
4 |
S |
Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti». |
(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
ALLEGATO IID
POSSIBILITÀ DI PESCA E SFORZO DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE ZONE CIEM IIIa E IV E NELLE ACQUE CE DELLA ZONA CIEM IIa
1. |
Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi della Comunità che praticano la pesca nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm. |
2. |
Le condizioni di cui al presente allegato si applicano ai pescherecci di paesi terzi autorizzati a pescare il cicerello nelle acque CE della zona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra la Comunità e la Norvegia di cui al punto 7.3 del verbale concordato delle conclusioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 26 novembre 2007. |
3. |
Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all'interno della zona»:
|
4. |
Ogni Stato membro interessato tiene una banca dati contenente, per quanto riguarda le zone CIEM IIIa e IV e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nella Comunità che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm, le seguenti informazioni:
|
5. |
Le attività di pesca sperimentali collegate all'abbondanza di cicerello non iniziano anteriormente al 1o aprile 2008 e non si protraggono oltre il 6 maggio 2008. Il massimale totale dello sforzo di pesca consentito nel 2008 nell'ambito della pesca sperimentale collegata all'abbondanza di cicerello è determinato sulla base dello sforzo di pesca totale messo in atto dai pescherecci comunitari nel 2007 stabilito conformemente al punto 4 ed è ripartito tra gli Stati membri in conformità dei contingenti assegnati per tale TAC. Per i contingenti non assegnati per questo TAC, lo sforzo di pesca consentito nel 2008 nell'ambito della pesca sperimentale collegata all'abbondanza di cicerello è distribuito agli Stati le cui navi hanno registrato un'attività di pesca in tale zona negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006; il che si tradurrà in una quota dello sforzo di pesca pari al 96 % per la Svezia e al 4 % per la Germania. |
6. |
I TAC e i contingenti per il cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa, di cui all'allegato I, vengono riesaminati dalla Commissione quanto prima sulla base dei pareri del CIEM e del CSTEP relativi alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2007, in conformità delle seguenti norme nonché di altri elementi pertinenti contenuti nei pareri scientifici: Il TAC per le acque della CE situate nelle zone CIEM IIa e IV è stabilito sulla base della seguente funzione: TAC 2008 = - 138 + 3,77 × N1× Wobs/Wm N1 è la stima in tempo reale del gruppo di età 1 espressa in miliardi risultante dalle attività di pesca sperimentali nel 2008; il TAC è espresso in 1 000t; Wobs è il peso medio del gruppo di età 1 durante la pesca sperimentale; Wm (4,75 g) è il peso medio a lungo termine del gruppo di età 1. |
7. |
Se dai calcoli di cui al punto 6risulta un TAC superiore a 400 000 tonnellate, il TAC è fissato a 400 000 tonnellate. |
8. |
La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata dal 1o agosto 2008 al 31 dicembre 2008. |
ALLEGATO III
MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE
Parte A
Atlantico settentrionale, compreso il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat
1. Pesca dell'aringa nelle acque CE della zona CIEM IIa
È proibito sbarcare o tenere a bordo aringhe catturate nella zona CIEM IIa (acque CE) nei periodi dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.
2. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e nel Kattegat
In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato.
3. Pesca con sistemi elettrici nelle zone CIEM IVc e IVb
3.1. |
In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle zone CIEM IVc e IVb a sud di una lossodromia congiunta con le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:
|
3.2. |
Nel 2008 si applicano le seguenti misure:
|
4. Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli nella zona CIEM IV
4.1. |
È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:
|
4.2. |
La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica sarà autorizzata al fine di controllare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura. |
5. Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella zona CIEM VI
È proibita ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente le seguenti coordinate geografiche, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:
Punto n. |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
57o00'N |
15o00'O |
2 |
57o00'N |
14o00'O |
3 |
56o30'N |
14o00'O |
4 |
56o30'N |
15o00'O |
Tuttavia, la deroga riguardante i palangari non si applica in quella parte delle zone di cui al presente punto che si sovrappone alla zona definita al punto 13.1 come North West Rockall.
6. Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM VI e VII
6.1. Zona CIEM VIa
Fino al 31 dicembre 2008 è proibita ogni attività di pesca nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:
|
59o05'N, 06o45'O |
|
59o30'N, 06o00'O |
|
59o40'N, 05o00'O |
|
60o00'N, 04o00'O |
|
59o30'N, 04o00'O |
|
59o05'N, 06o45'O. |
6.2. Zone CIEM VIIf e VIIg
Dal 1o febbraio 2008 al 31 marzo 2008 è proibita ogni attività di pesca nei seguenti rettangoli CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro il limite di 6 miglia nautiche dalla linea di base.
6.3. In deroga ai punti 6.1 e 6.2 sono permesse le attività di pesca con l'impiego di nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:
i) |
non siano tenuti a bordo attrezzi di pesca diversi dalle nasse e |
ii) |
non sia tenuto a bordo pesce diverso dai molluschi e dai crostacei. |
6.4. In deroga ai punti 6.1 e 6.2 sono permesse le attività di pesca nelle zone ivi indicate utilizzando reti con maglie inferiori a 55 mm, purché:
i) |
non siano tenute a bordo reti avente maglie di dimensioni pari o superiori a 55 mm e |
ii) |
non siano tenuti a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, sugarelli, spratti, melù e argentine. |
7. Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda
7.1. |
Nel periodo dal 14 febbraio al 14 aprile 2008 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:
|
7.2. |
In deroga al punto 7.1, nella regione e nel periodo di cui trattasi:
Inoltre l'uso delle reti da traino selettive è consentito anche all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate:
|
7.3. |
Si applicano le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002. |
8. Uso di reti da imbrocco nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k e XII
8.1. |
Ai fini del presente punto, per «reti da imbrocco» e «reti da posta impiglianti» si intendono attrezzi costituiti da un'unica pezza di rete e mantenuti verticalmente in acqua. Essi catturano organismi acquatici vivi che restano imbroccati o impigliati nelle loro maglie. |
8.2. |
Ai fini del presente punto, per «tramagli» si intendono attrezzi costituiti da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un'unica relinga e mantenute verticalmente in acqua. |
8.3. |
Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di utilizzare reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k e XII a est del 27o O. |
8.4. |
In deroga al punto 8.3 è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:
Questa deroga non si applica tuttavia nella zona di regolamentazione NAFO. |
8.5. |
Solo i tipi di attrezzi di cui ai punti 8.4.a) e 8.4.b) possono trovarsi contemporaneamente a bordo della nave. Per consentire la sostituzione delle reti perse o danneggiate, le navi possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale superiore del 20 % alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono essere utilizzati in un dato momento. Tutti gli attrezzi devono essere marcati in conformità del regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare (2). |
8.6. |
Tutte le navi che utilizzano reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k e XII a est del 27o O devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale per reti fisse rilasciato dallo Stato membro di bandiera. |
8.7. |
Il comandante di una nave con un permesso speciale per reti fisse di cui al punto 8.6 registra nel giornale di bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo della nave prima che quest'ultima esca dal porto e quando vi fa ritorno e deve dare conto delle eventuali discrepanze. |
8.8. |
I servizi navali o altre autorità competenti hanno il diritto di rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k e XII a est del 27o O nelle seguenti situazioni:
|
8.9. |
Il comandante di una nave con un permesso speciale per reti fisse di cui al punto 8.6 registra nel giornale di bordo, durante ogni bordata di pesca, le seguenti informazioni:
|
8.10. |
Le navi che pescano in virtù del permesso per reti fisse di cui al punto 8.6 sono autorizzate a entrare esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002. |
8.11. |
I quantitativi di squali detenuti a bordo delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al punto 8.4.b) non possono superare il 5 % in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo. |
9. Riduzione dei rigetti di eglefino nel Mare del Nord
9.1. |
Al fine di ridurre di almeno il 30 % i rigetti di eglefino, nel 2008 gli Stati membri effettuano nel Mare del Nord le prove e gli esperimenti necessari in vista dell'adeguamento tecnico delle reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e inferiore a 90 mm. |
9.2. |
Entro il 31 agosto 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle prove e degli esperimenti di cui al punto 9.1. |
9.3. |
Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio decide gli adeguamenti tecnici atti a ridurre i rigetti di eglefino in linea con l'obiettivo di cui al punto 9.1. |
10. Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel Golfo di Guascogna
10.1. |
In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (3), è permesso praticare attività di pesca utilizzando reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99 mm nella zona definita all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 494/2002, purché l'attrezzo sia dotato di una finestra a maglie quadrate conformemente all'appendice 3 del presente allegato. |
10.2. |
Per la pesca nella zona VIII a e b è consentito l'impiego di una griglia di selezione e relativi fissaggi all'imboccatura del sacco e/o di una sezione a maglie quadrate con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm nella parte in basso dell'avansacco all'imboccatura del sacco. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 6 e dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 850/98 e dell'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 494/2002 non si applicano relativamente alla parte della rete da traino in cui sono inseriti questi dispositivi di selezione. |
11. Restrizioni per la pesca del granatiere nella zona CIEM IIIa
In deroga al regolamento (CE) n. 2015/2006, non è consentita alcuna pesca diretta al granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa che si svolgano le consultazioni fra la Comunità europea e la Norvegia all'inizio del 2008.
12. Sforzo di pesca per gli stock di acque profonde
In deroga al regolamento (CE) n. 2347/2002, nel 2008 si applicano le seguenti disposizioni.
12.1. |
Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca durante le quali sono catturate e conservate a bordo per ogni anno civile oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette ad un permesso di pesca per acque profonde. |
12.2. |
È comunque proibito catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde. |
13. Misure provvisorie per la protezione degli habitat vulnerabili in acque profonde
13.1 |
È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:
|
13.2. |
È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:
|
13.3. |
Tutte le navi pelagiche che pescano nelle zone di protezione dei coralli di cui al punto 13.2 devono essere iscritte in un elenco di navi autorizzate e devono ottenere e conservare a bordo un permesso di pesca speciale. Tale permesso riporta tutte le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1627/94 e deve essere notificato a norma del regolamento (CE) n. 2943/95 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94. Le navi iscritte nell'elenco recano a bordo esclusivamente attrezzi pelagici. |
13.4. |
Le navi pelagiche che intendono pescare in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 13.2 devono comunicare al CCP irlandese, con 4 ore di anticipo, l'intenzione di entrare in tale zona, indicando contestualmente i quantitativi detenuti a bordo. |
13.5. |
Le navi pelagiche che pescano in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 13.2 devono essere munite, quando si trovano in tale zona, di un VMS protetto, operativo, pienamente funzionante e pienamente conforme al regolamento (CE) n. 2244/2003. |
13.6. |
Le navi pelagiche che pescano in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 13.2 devono inviare rapporti VMS ogni ora. |
13.7. |
Le navi pelagiche che hanno terminato la pesca in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 13.2 devono comunicare al CCP irlandese che stanno lasciando tale zona, indicando contestualmente i quantitativi detenuti a bordo. |
13.8. |
Le pesca alle specie pelagiche in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 13.2 è limitata all'utilizzo, o alla detenzione a bordo, di reti con maglie di dimensione compresa fra 16 mm e 31 mm oppure tra 32 mm e 54 mm. |
14. Taglia minima per la vongola verace
In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima per la vongola verace (Ruditapes philippinarum) è di 35 mm.
Parte B
Atlantico centro-orientale
15. Taglia minima per il polpo
La taglia minima per il polpo (Octopus vulgaris) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale FAO) è di 450 grammi (eviscerato). I polpi di dimensioni inferiori alla taglia minima di 450 grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.
16. Condizioni per talune attività di pesca con nasse nella zona IXa (Galizia occidentale)
In deroga al divieto di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata nelle zone geografiche e nel periodo di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento.
17. Condizioni per la pesca all'aringa nella zona VIa (Butt of Lewis)
Le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 850/98 non si applicano nel 2008.
Parte C
Oceano Pacifico orientale
18. Reti da circuizione nella zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)
18.1. |
La pesca con navi dotate di reti da circuizione del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è proibita dal 1o agosto all'11 settembre 2008, o dal 20 novembre al 31 dicembre 2008, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
|
18.2. |
Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione anteriormente al 1o luglio 2008 il periodo di divieto della pesca per cui hanno optato. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione devono interrompere la pesca praticata con tali reti nella zona in questione. |
18.3. |
A decorrere dal… (4), le navi con reti da circuizione per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata. |
Parte D
Pacifico orientale e centro-occidentale
19. Misure speciali per il Pacifico orientale e centro-occidentale
Nel Pacifico orientale e centro-occidentale le navi con reti da circuizione rilasciano rapidamente e, per quanto possibile, senza arrecare danni, tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i dorado e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.
20. Misure specifiche per le tartarughe marine finite nella rete o rimaste impigliate
a) |
se una tartaruga marina è avvistata nella rete, occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo; |
b) |
se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete deve essere interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua; |
c) |
se una tartaruga è issata a bordo della nave, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua; |
d) |
è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare; |
e) |
è incoraggiato, laddove possibile, il rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri dispositivi; |
f) |
è incoraggiato inoltre il recupero dei dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati. |
Parte E
Atlantico nord-orientale
21. Misure speciali per la pesca allo scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II
Sebastes mentella
a) |
la pesca diretta allo scorfano è permessa solo nel periodo tra il 1o settembre e il 15 novembre 2008 e solo alle navi che hanno praticato precedentemente la pesca allo scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC; |
b) |
la Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il Segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera; |
c) |
in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) N. 2791/1999 del Consiglio del 16 dicembre 1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (5), i comandanti dei pescherecci che svolgono questa attività di pesca trasmettono il resoconto delle catture su base quotidiana; |
d) |
oltre alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) N. 2791/1999, l'autorizzazione della pesca allo scorfano è valida soltanto se i resoconti trasmessi dai pescherecci a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento sono trasmessi al Segretariato della NEAFC a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso; |
e) |
i pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture conservate a bordo; |
f) |
gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM. |
(1) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1805/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 12).
(3) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8.
(4) GU: data di entrata in vigore del presente regolamento.
(5) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 770/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 4).
Allegato III, appendice 1
ATTREZZI TRAINATI Skagerrak e Kattegat
Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie
Specie |
Forcelle di dimensioni delle maglie (mm) |
|||||||
<16 |
16-31 |
32-69 |
35-69 |
70-89 (5) |
≥90 |
|||
Percentuale minima di specie bersaglio |
||||||||
50 % (6) |
50 % (6) |
20 % (6) |
50 % (6) |
20 % (6) |
20 % (7) |
30 % (8) |
Nessuna |
|
Cicerelli (Ammodytidae) (3) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Cicerelli (Ammodytidae) (4) |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Melù (Micromesistius poutassou) |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Tracina drago (Trachinus draco) (1) |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Molluschi (eccetto Seppia) (1) |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Aguglia (Belone belone) (1) |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Capone gorno (Eutrigla gurnardus) (1) |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Argentine (Argentina spp.) |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Spratto (Sprattus sprattus) |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Anguilla (Anguilla, anguilla) |
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2) |
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Sgombro (Scomber spp.) |
|
|
|
x |
|
|
x |
x |
Sugarello (Trachurus spp.) |
|
|
|
x |
|
|
x |
x |
Aringa (Clupea harengus) |
|
|
|
x |
|
|
x |
x |
Gamberello boreale (Pandalus borealis) |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1) |
|
|
|
|
x |
|
x |
x |
Merlano (Merlangius merlangus) |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
Scampo (Nephrops norvegicus) |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
Tutti gli altri organismi marini |
|
|
|
|
|
|
|
x |
(1) Solamente all'interno di quattro miglia dalle linee di base.
(2) Quattro miglia al di fuori dalle linee di base.
(3) Dal 1o marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1o marzo al 31 luglio nel Kattegat.
(4) Dal 1o novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1o agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.
(5) Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco deve essere costituito da pezze a maglie quadrate con una griglia di selezione, conformemente all'appendice 2 del presente allegato.
(6) Le catture detenute a bordo non devono superare il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
(7) Le catture detenute a bordo non devono superare il 50 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
(8) Le catture detenute a bordo non devono superare il 60 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro e astice.
Allegato III, appendice 2
Caratteristiche della griglia di selezione per la pesca con reti da traino con maglia di 70 mm
a) |
La griglia di selezione delle specie deve essere fissata alle reti da traino con sacco a maglie quadrate la cui apertura di maglia è pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm. La lunghezza minima del sacco è di 8 metri. È vietato utilizzare reti da traino con più di 100 maglie quadrate su qualsiasi circonferenza del sacco ad eccezione della giuntura o delle ralinghe. |
b) |
La griglia deve essere rettangolare. Le sbarre della griglia devono essere parallele all'asse longitudinale della griglia. Lo spazio tra le sbarre della griglia non deve superare i 35 mm. È consentito utilizzare una o più cerniere per facilitarne l'avvolgimento sul tamburo. |
c) |
La griglia viene montata diagonalmente nella rete da traino, rivolta verso l'alto e all'indietro, in un qualsiasi punto tra l'imboccatura del sacco e l'estremità anteriore della sezione cilindrica. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino. |
d) |
Nel pannello superiore della rete, a contatto diretto con il bordo superiore della griglia, deve trovarsi un varco, libero da ostacoli, per l'uscita dei pesci. L'apertura del varco deve presentare la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e deve restringersi fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati di maglia, su entrambi i lati della griglia. |
e) |
È consentito fissare un imbuto davanti alla griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la griglia. La dimensione minima delle maglie dell'imbuto deve essere di 70 mm. L'apertura verticale minima dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve essere di 15 cm. La larghezza dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve corrispondere alla larghezza della griglia stessa. ![]() Schema di una rete da traino selettiva per taglia e per specie. All'entrata, i pesci sono diretti verso il letto della rete e verso la griglia per mezzo di un imbuto di incanalamento. I pesci più grandi sono quindi condotti fuori dalla rete tramite la griglia, mentre i pesci più piccoli e gli scampi passano attraverso la griglia ed entrano nel sacco. Il sacco a maglie quadrate consente la fuga ai pesci piccoli e agli scampi di taglia inferiore a quella autorizzata. |
Allegato III, appendice 3
Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nelle zone CIEM III, IV, V, VI, VII e VIII a, b, d, e
a) |
Caratteristiche della finestra di fuga superiore a maglie quadrate Finestra a maglie quadrate di 100 mm (apertura del diametro interno), situata all'estremità posteriore della parte conica di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm. La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare. Essa deve essere unica La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interno o esterni. |
b) |
Collocazione della finestra La finestra è inserita al centro del pannello superiore, all'estremità posteriore della parte conica della rete da traino, proprio davanti alla parte cilindrica costituita dall'avansacco e dal sacco. Essa termina a non più di 12 maglie di distanza dalla fila di maglie intrecciate a mano situata tra l'avansacco e l'estremità posteriore della parte conica della rete da traino. |
c) |
Dimensioni della finestra La finestra ha una lunghezza minima di 2 metri e una larghezza minima di 1 metro. |
d) |
Pezza di rete della finestra Le maglie della finestra presentano un'apertura minima di 100 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari all'asse longitudinale del sacco. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice, di spessore non superiore a 4 mm. |
e) |
Collocazione della finestra nella pezza di rete con maglie a diamante È consentito fissare sui quattro lati della finestra una relinga di diametro non superiore a 12 mm. La lunghezza della finestra, tirata, è pari alla lunghezza delle maglie a diamante, tirate, fissate sul lato longitudinale della finestra medesima. Il numero di maglie a diamante del pannello superiore fissato sul lato più corto della finestra (vale a dire il lato di un metro che è perpendicolare all'asse longitudinale del sacco) dev'essere come minimo pari al numero delle maglie a diamante fissate sul lato longitudinale della finestra diviso per 0,7. |
f) |
Altri L'inserimento della finestra nella rete da traino è illustrato nella figura seguente. |
ALLEGATO IV
PARTE I
Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano in acque di paesi terzi
Zona di pesca |
Attività di pesca |
Numero di licenze |
Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri |
Numero massimo di navi presenti allo stesso momento |
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen |
Aringa, a nord di 62o00' N |
93 |
DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SV 12, UK: 21, PL: 1 |
69 |
Specie demersali, a nord di 62o00' N |
80 |
FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 |
50 |
|
Sgombro, a sud di 62o00'N, pesca con ciancioli |
11 |
Non pertinente |
||
Sgombro, a sud di 62o00'N, pesca al traino |
19 |
Non pertinente |
||
Sgombro, a nord di 62o00'N, pesca con ciancioli |
11 (2) |
DK: 11 |
Non pertinente |
|
Specie industriali, a sud di 62o00' N |
480 |
DK: 450, UK: 30 |
150 |
|
Acque delle Isole Færøer |
Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer |
26 |
BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 |
13 |
Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62o28' N e ad est di 6o30' O |
8 (3) |
|
4 |
|
|
Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61o20' N e 62o00'N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. |
70 |
BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 |
26 |
Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61o30' N e ad ovest di 9o00' O, nella zona tra 7o00' O e 9o00' O a sud di 60o30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60o30' N, 7o00' O e 60o00' N, 6o00' O. |
70 |
20 (5) |
||
|
Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco. |
70 |
|
22 (5) |
Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di quattro unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù». |
36 |
DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 |
20 |
|
Pesca con palangari |
10 |
UK: 10 |
6 |
|
Pesca dello sgombro |
12 |
DK: 12 |
12 |
|
Pesca dell'aringa a nord di 61oN |
21 |
DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SV: 3 |
21 |
PARTE II
Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie
Stato di bandiera |
Attività di pesca |
Numero di licenze |
Numero massimo di navi presenti allo stesso momento |
Norvegia |
Aringa, a nord di 62o00' N |
20 |
20 |
Isole Færøer |
Sgombro, VIa (a nord di 56o30'N), VIIe, f, h; sugarello, IV, VIa (a nord di 56o30'N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56o30'N) |
14 |
14 |
Aringa, a nord di 62o00' N |
21 |
21 |
|
Aringa, IIIa |
4 |
4 |
|
Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56o30′N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù) |
15 |
15 |
|
Molva e brosmio |
20 |
10 |
|
Melù, II, VIa (a nord di 56o30′N), VIb, VII (a ovest di 12o00'O) |
20 |
20 |
|
Molva azzurra |
16 |
16 |
|
Venezuela |
Lutiani (6) (acque della Guiana francese) |
41 |
pm |
Squali (acque della Guiana francese) |
4 |
pm |
PARTE III
Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2
(1) Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.
(2) Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62o00'N.
(3) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».
(4) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.
(5) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce «Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».
(6) Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.
Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza.
Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.
ALLEGATO V
PARTE I
Informazioni da registrare nel giornale di bordo
Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.
Dopo ogni operazione di pesca:
1.1. |
i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo; |
1.2. |
la data e l'ora dell'operazione di pesca; |
1.3. |
la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture; |
1.4. |
il metodo di pesca utilizzato. |
Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
2.1. |
l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»; |
2.2. |
i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo; |
2.3. |
il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo; |
2.4. |
l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco. |
Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
3.1. |
il nome del porto; |
3.2. |
i quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo. |
Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
4.1. |
la data e l'ora della comunicazione; |
4.2. |
il tipo di messaggio: «catture in entrata», «catture in uscita», «catture», «trasbordo»; |
4.3. |
nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio. |
PARTE II
ALLEGATO VI
CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE
1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:
1.1. |
Ogniqualvolta una nave inizia una bordata di pesca (1) nelle acque comunitarie, invia un messaggio «catture in entrata» con le seguenti informazioni:
|
1.2. |
Ogni qualvolta una nave termina una bordata di pesca (6) nelle acque comunitarie, invia un messaggio «catture in uscita» con le seguenti informazioni:
|
1.3. |
Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie, la nave invia un messaggio «dichiarazione delle catture» con le seguenti informazioni:
|
1.4. |
Ogni qualvolta è previsto un trasbordo tra i messaggi «catture in entrata» e «catture in uscita», occorre inviare almeno 24 ore prima, indipendentemente dai messaggi di «dichiarazione delle catture», un messaggio supplementare «trasbordo» con le seguenti informazioni:
|
2. Forma delle comunicazioni
Se non si applica il punto 3.3 (vedi sotto), le informazioni di cui al precedente punto 1 sono trasmesse rispettando i codici e organizzando i dati come sopra indicato; in particolare:
— |
il testo «VRONT» va inserito nella riga dell'oggetto del messaggio; |
— |
ciascun dato va inserito su una riga distinta; |
— |
i dati sono preceduti dal codice specifico, separati l'uno dall'altro da uno spazio. |
Esempio (con dati fittizi):
SR |
|
AD |
XEU |
SQ |
1 |
TM |
COE |
RC |
IRCS |
TN |
1 |
NA |
ESEMPIO DI NOME DI NAVE |
IR |
NOR |
XR |
PO 12345 |
LT |
+65.321 |
LO |
-21.123 |
RA |
04A. |
OB |
COD 100 HAD 300 |
DA |
20051004 |
MA |
ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE |
TI |
1315 |
ER |
|
3. Schema di comunicazione
3.1. |
Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse dalla nave alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles a mezzo telex (SAT COM C 420599543 FISH), o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu) oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 4 e nella forma indicata al punto 2. |
3.2. |
Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima. |
3.3. |
Se lo Stato di bandiera dispone delle capacità tecniche per inviare tutti i dati e le informazioni di cui sopra nel formato denominato NAF per conto delle proprie navi da pesca in attività, esso può — previo accordo bilaterale con la Commissione — trasmettere le informazioni tramite un protocollo di trasmissione sicura alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles. In tal caso verranno aggiunti alla trasmissione alcuni dati a titolo di informazione supplementare (dopo l'informazione AD).
Esempio (con i dati summenzionati) //SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/ESEMPIO DI NOME DI NAVE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65. 321//LG/-21. 123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE//ER// Lo Stato di bandiera riceverà un «messaggio di avvenuta ricezione» con le seguenti informazioni:
|
4. Nome della stazione radio
Nome della stazione radio |
Indicativo di chiamata della stazione radio |
Lyngby |
OXZ |
Land's End |
GLD |
Valentia |
EJK |
Malin Head |
EJM |
Torshavn |
OXJ |
Bergen |
LGN |
Farsund |
LGZ |
Florø |
LGL |
Rogaland |
LGQ |
Tjøme |
LGT |
Ålesund |
LGA |
Ørlandet |
LFO |
Bodø |
LPG |
Svalbard |
LGS |
Stockholm Radio |
STOCKHOLM RADIO |
Turku |
OFK |
5. Codice per la comunicazione delle specie
Berici (Beryx spp.) |
ALF |
Passere canadesi (Hippoglossoides platessoides) |
PLA |
Acciuga (Engraulis encrasicholus) |
ANE |
Rane pescatrici (Lophius spp.) |
MNZ |
Argentina (Argentina silus) |
ARG |
Pesce castagna (Brama brama) |
POA |
Squalo elefante (Cetorinhus maximus) |
BSK |
Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) |
BSF |
Molva azzurra (Molva dypterygia) |
BLI |
Melù (Micromesistius poutassou) |
WHB |
Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii) |
BOB |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
COD |
Gamberetto grigio (Crangon crangon) |
CSH |
Calamari (Loligo spp.) |
SQC |
Spinarolo (Squalus acanthias) |
DGS |
Musdee (Phycis spp.) |
FOR |
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) |
GHL |
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
HAD |
Nasello (Merluccius merluccius) |
HKE |
Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus) |
HAL |
Aringa (Clupea harengus) |
HER |
Sugarello (Trachurus trachurus) |
HOM |
Molva (Molva molva) |
LIN |
Sgombro (Scomber Scombrus) |
MAC |
Lepidorombi (Lepidorhombus spp.) |
LEZ |
Gamberello boreale (Pandalus borealis) |
PRA |
Scampo (Nephrops norvegicus) |
NEP |
Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) |
NOP |
Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) |
ORY |
Altri |
OTH |
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
PLE |
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) |
POL |
Smeriglio (Lamma nasus) |
POR |
Scorfani (Sebastes spp.) |
RED |
Occhialone (Pagellus bogaraveo) |
SBR |
Granatiere (Coryphaenoides rupestris) |
RNG |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
POK |
Salmone atlantico (Salmo Salar) |
SAL |
Cicerelli (Ammodytes spp.) |
SAN |
Sardina (Sardina pilchardus) |
PIL |
Squali (Selachii, Pleurotremata) |
SKH |
Mazzancolle (Penaeidae) |
PEZ |
Spratto (Sprattus sprattus) |
SPR |
Totani (Illex spp.) |
SQX |
Tonni (Thunnidae) |
TUN |
Brosmio (Brosme brosme) |
USK |
Merlano (Merlangus merlangus) |
WHG |
Limanda (Limanda ferruginea) |
YEL |
6. Codici da utilizzare per la zona pertinente
02A. |
Divisione CIEM IIa — Mare di Norvegia |
02B. |
Divisione CIEM IIb — Spitzberg e isola degli Orsi |
03A. |
Divisione CIEM IIIa — Skagerrak e Kattegat |
03B. |
Divisione CIEM IIIb |
03C. |
Divisione CIEM IIIc |
03D. |
Divisione CIEM IIId — Mar Baltico |
04A. |
Divisione CIEM IVa — Mare del Nord settentrionale |
04B. |
Divisione CIEM IVb — Mare del Nord centrale |
04C. |
Divisione CIEM IVc — Mare del Nord meridionale |
05A. |
Divisione CIEM Va — Fondali dell'Islanda |
05B. |
Divisione CIEM Vb — Fondali delle Isole Færøer |
06A. |
Divisione CIEM VIa — Costa nord-occidentale della Scozia e Irlanda del Nord |
06B. |
Divisione CIEM VIb — Rockall |
07A. |
Divisione CIEM VIIa — Mare d'Irlanda |
07B. |
Divisione CIEM VIIb — Acque occidentali dell'Irlanda |
07C. |
Divisione CIEM VIIc — Porcupine Bank |
07D. |
Divisione CIEM VIId — Manica orientale |
07E. |
Divisione CIEM VIIe — Manica occidentale |
07F. |
Divisione CIEM VIIf — Canale di Bristol |
07G. |
Divisione CIEM VIIg — Mar Celtico settentrionale |
07H. |
Divisione CIEM VIIh — Mar Celtico meridionale |
07J. |
Divisione CIEM VIIj — Acque sud-occidentali dell'Irlanda — est |
07K. |
Divisione CIEM VIIk — Acque sud-occidentali dell'Irlanda — ovest |
08A. |
Divisione CIEM VIIIa — Golfo di Guascogna — nord |
08B. |
Divisione CIEM VIIIb — Golfo di Guascogna — centro |
08C. |
Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — sud |
08D. |
Divisione CIEM VIIId — Acque al largo del Golfo di Guascogna |
08E. |
Divisione CIEM VIIIe — Acque occidentali del Golfo di Guascogna |
09A. |
Divisione CIEM IXa — Acque portoghesi — est |
09B. |
Divisione CIEM IXb — Acque portoghesi — ovest |
14A. |
Divisione CIEM XIVa — Groenlandia nord-orientale |
14B. |
Divisione CIEM XIVb — Groenlandia sud-orientale |
7. |
Oltre alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 6, alle navi da pesca di paesi terzi che intendono pescare il melù nelle acque comunitarie si applicano le seguenti disposizioni:
|
(1) Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.
(2) o = obbligatorio
(3) f = facoltativo
(4) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(5) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(6) Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.
(7) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(8) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(9) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(10) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(11) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(12) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(13) Facoltativo per la nave ricevente.
ALLEGATO VII
ZONA VIETATA NELLA DIVISIONE NAFO 3O
Nella divisione NAFO 3O la seguente zona è chiusa a tutte le attività di pesca praticate con attrezzi di fondo:
ALLEGATO VIII
PARTE I
Moduli di controllo dello Stato di approdo
MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO — PSC 1
PARTE A: Deve essere compilata dal comandante della nave
Nome della nave |
Numero IMO (1) |
Indicativo di chiamata |
Stato di bandiera |
||||||
Numero Inmarsat |
Numero di fax |
Numero di telefono |
Indirizzo e-mail |
||||||
Porto di sbarco o di trasbordo |
Ora presunta di arrivo |
||||||||
|
Data: |
Ora (UTC): |
|||||||
Catture totali a bordo |
Catture da sbarcare (2) |
||||||||
Specie (3) |
Prodotto (4) |
Zona CIEM di cattura |
Peso del prodotto (kg) |
Specie (3) |
Prodotto (4) |
Zona CIEM di cattura |
Peso del prodotto (kg) |
PARTE B: Per esclusivo uso ufficiale — Deve essere compilata dallo Stato di bandiera
Lo Stato di bandiera deve rispondere alle seguenti domande mediante un segno nella casella «Sì» o «No». |
Sì |
No |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
Convalida dello Stato di bandiera Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. |
|||||||
Nome e titolo |
Data |
Firma |
Timbro ufficiale |
PARTE C: Per esclusivo uso ufficiale — Deve essere compilata dallo Stato di approdo
Nome dello Stato di approdo |
Autorizzazione rilasciata |
Data |
Firma |
Timbro |
|
Sì … No …. |
|
|
|
MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO — PSC 2 (5)
PARTE A: Deve essere compilata dal comandante della nave
Nome della nave |
Numero IMO (6) |
Indicativo di chiamata |
Stato di bandiera |
|||||||||
Numero Inmarsat |
Numero di fax |
Numero di telefono |
Indirizzo e-mail |
|||||||||
Porto di sbarco o di trasbordo |
Ora presunta di arrivo |
|||||||||||
|
Data: |
Ora (UTC): |
||||||||||
Informazione sulle catture per le navi cedenti |
||||||||||||
Nome della nave |
Numero IMO (6) |
Indicativo di chiamata |
Stato di bandiera |
|||||||||
Catture totali a bordo |
Catture da sbarcare (7) |
|||||||||||
Specie (8) |
Prodotto (9) |
Zona CIEM di cattura |
Peso del prodotto (kg) |
Specie (8) |
Prodotto (9) |
Zona CIEM di cattura |
Peso del prodotto (kg) |
PARTE B: Per esclusivo uso ufficiale — Deve essere compilata dallo Stato di bandiera
Lo Stato di bandiera deve rispondere alle seguenti domande mediante un segno nella casella «Sì» o «No». |
Sì |
No |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
Convalida dello Stato di bandiera Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. |
|||||||
Nome e titolo |
Data |
Firma |
Timbro ufficiale |
PARTE C: Per esclusivo uso ufficiale — Deve essere compilata dallo Stato di approdo
Nome dello Stato di approdo |
Autorizzazione rilasciata |
Data |
Firma |
Timbro |
|
Sì … No …. |
|
|
|
PARTE II
RELAZIONE SULL'ISPEZIONE DELLO STATO DI APPRODO (PSC 3) (10)
A. RIFERIMENTO DELL'ISPEZIONE
Stato di approdo |
Porto di sbarco o di trasbordo |
||||
Nome della nave |
Stato di bandiera |
Numero IMO (11) |
Indicativo di chiamata internazionale |
||
Inizio dello sbarco/trasbordo |
Data |
Ora |
|||
Fine dello sbarco/trasbordo |
Data |
Ora |
B. INFORMAZIONI SULL'ISPEZIONE
Nome della nave cedente |
Numero IMO (11) |
Indicativo di chiamata |
Stato di bandiera |
B1. pesce sbarcato o trasbordato
Specie (12) |
Prodotto (13) |
Zona CIEM di cattura |
Peso del prodotto in kg |
Differenza (kg) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2 |
Differenza ( %) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2 |
B2. informazioni sugli sbarchi autorizzati senza conferma dello stato di bandiera
Denominazione del deposito, denominazione delle autorità competenti, termine di ricevimento della conferma |
B3. pesce detenuto a bordo
Specie (12) |
Prodotto (13) |
Zona CIEM di cattura |
Peso del prodotto in kg |
Differenza (kg) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2 |
Differenza ( %) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2 |
C. RISULTATI DELL'ISPEZIONE
Inizio dell'ispezione |
Data |
Ora |
|
Fine dell'ispezione |
Data |
Ora |
|
Osservazioni |
|||
Infrazioni constatate (14) |
|||
Articolo |
Indicare le disposizioni NEAFC non rispettate e presentare sintesi dei fatti pertinenti. |
||
Nome degli ispettori |
Firma degli ispettori |
Data e luogo |
D. OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE
Il sottoscritto, comandante della nave …, conferma che una copia della presente relazione gli è stata consegnata nella data indicata in appresso. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto della relazione, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto. Firma: Data: ____________________________________ |
E. DISTRIBUZIONE
Copia per lo Stato di bandiera |
Copia per il segretario della NEAFC |
(1) Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO (Organizzazione marittima internazionale) devono fornire il numero di registrazione esterno.
(2) Se necessario utilizzare altri moduli.
(3) Codice numerico alpha-3 FAO per le specie.
(4) Presentazione del prodotto — Appendice del presente allegato.
(5) È necessario compilare un modulo a parte per ciascuna nave cedente.
(6) Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di registrazione esterno.
(7) Se necessario utilizzare altri moduli.
(8) Codice numerico alpha-3 FAO per le specie.
(9) Presentazione del prodotto come indicato nell'appendice del presente allegato.
(10) Qualora la nave abbia effettuato operazioni di trasbordo. È necessario utilizzare un modulo a parte per ciascuna nave cedente.
(11) Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di registrazione esterno.
(12) Codice numerico alpha-3 FAO per le specie.
(13) Presentazione del prodotto come indicato nell'appendice del presente allegato.
(14) In caso di infrazioni relative a catture avvenute nella zona della convenzione NEAFC è necessario fare riferimento al pertinente articolo del Regime di controllo e di attuazione della NEAFC adottato il 17 novembre 2006.
Allegato VIII, appendice
Prodotti e imballaggi
A. Codici dei tipi di prodotto
Codice |
Tipo di prodotto |
A |
Intero — congelato |
B |
Intero — congelato (cotto) |
C |
Eviscerato non decapitato — congelato |
D |
Eviscerato decapitato — congelato |
E |
Eviscerato decapitato — sezionato — congelato |
F |
Filetti senza pelle — non disossati — congelati |
G |
Filetti senza pelle — disossati — congelati |
H |
Filetti con pelle — non disossati — congelati |
I |
Filetti con pelle — disossati — congelati |
J |
Pesce salato |
K |
Pesce in salamoia |
L |
Pesce in scatola |
M |
Olio |
N |
Carne proveniente da pesci interi |
O |
Carne proveniente da scarti di pesce |
P |
Altro (specificare) |
B. Tipo di imballaggio
Codice |
Tipo |
CRT |
Scatole |
BOX |
Casse |
BGS |
Sacchi |
BLC |
Blocchi |
ALLEGATO IX
DIVIETO DI PESCA SELETTIVA NELLA ZONA DELLA CCAMLR
Specie bersaglio |
Zona |
Periodo di divieto |
Squali (tutte le specie) |
Zona della Convenzione |
Tutto l'anno |
Notothenia rossii |
FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud |
Tutto l'anno |
Pesci a pinne |
FAO 48.1 Antartico (1) FAO 48.2 Antartico (1) |
Tutto l'anno |
Gobionotothen gibberifrons Chaenocephalus aceratus Pseudochaenichthys georgianus Lepidonotothen squamifrons Patagonotothen guntheri Electrona carlsbergi (1) |
FAO 48.3 |
Tutto l'anno |
Dissostichus spp. |
FAO 48.5 Antartico |
Dall'1.12.2007 al 30.11.2008 |
Dissostichus spp. |
FAO 88.3 Antartico (1) FAO 58.5.2 Antartico a est di 79o20'E e al di fuori della ZEE a ovest di 79o20'E (1) FAO 88.2 Antartico a nord di 65o S (1) FAO 58.4.4 Antartico (1) FAO 58.6 Antartico (1) FAO 58.7 Antartico (1) |
Tutto l'anno |
Lepidonotothen squamifrons |
Tutto l'anno |
|
Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides |
FAO 58.5.2 Antartico |
Dall'1.12.2007 al 30.11.2008 |
Dissostichus mawsoni |
FAO 48.4 Antartico (1) |
Tutto l'anno |
(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.
(2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).
ALLEGATO X
LIMITI DELLE CATTURE E DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2007/08
Sottozona/Divisione |
Regione |
Campagna |
SSRU |
Dissostichus spp. Limiti di cattura (tonnellate) |
Limite delle catture accessorie (tonnellate) |
||
Razze |
Macrourus spp. |
Altre specie |
|||||
48.6 |
Tutte le divisioni |
Dall'1.12.2007 al 30.11.2008 |
|
200 t a nord di 60o S 200 t a sud di 60o S |
Tutte le divisioni: 50 |
Tutte le divisioni: 32 |
Tutte le divisioni: 20 |
58.4.1 |
Tutta la divisione |
Dall'1.12.2007 al 30.11.2008 |
Totale sottozone |
600 |
Tutte le divisioni: 50 |
Tutte le divisioni: 96 |
Tutte le divisioni: 20 |
58.4.2 |
Tutta la divisione |
Dall'1.12.2007 al 30.11.2008 |
Totale sottozone |
780 |
Tutte le divisioni: 50 |
Tutte le divisioni: 124 |
Tutte le divisioni: 20 |
58.4.3a) |
Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale |
Dall'1.5.2008 al 31.8.2008 |
N/A |
250 |
Tutte le divisioni: 50 |
Tutte le divisioni: 26 |
Tutte le divisioni: 20 |
58.4.3b) |
Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale |
Dall'1.5.2008 al 31.8.2008 |
N/A |
150 a nord di 60o |
Tutte le divisioni: 50 |
Tutte le divisioni: 80 |
Tutte le divisioni: 20 |
88.1 |
Tutte le sottozone |
Dall'1.12.2007 al 31.8.2008 |
Totale sottozone |
2 660 |
133 |
426 |
20 |
88.2 |
A sud di 65o S |
Dall'1.12.2007 al 31.8.2008 |
Totale sottozone |
547 (1) |
50 (1) |
88 (1) |
20 |
(1) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:
— |
Razze: 5 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore; |
— |
Macrourus spp.: 16 % del limite di cattura per Dissostichus spp.; |
— |
Altre specie: 20 tonnellate per SSRU. |
ALLEGATO XI
NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTICIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA
ALLEGATO XII
PARTE I
Dichiarazione SEAFO di trasbordo
DICHIARAZIONE DI TRASBORDO
1. Regola generale
In caso di trasbordo, il comandante della nave che ha effettuato la pesca deve indicare i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pesce.
2. Procedura per la compilazione
a) |
Le annotazioni sulla dichiarazione di trasbordo devono essere leggibili e indelebili. |
b) |
Nessuna annotazione sulla dichiarazione di trasbordo deve poter essere cancellata o modificata. In caso di errore, la registrazione inesatta deve essere depennata e riscritta dalla sigla del comandante o del mandatario. |
c) |
Una dichiarazione di trasbordo dovrebbe essere compilata per ogni operazione di trasbordo. |
d) |
Tutte le pagine della dichiarazione di trasbordo devono essere firmate dal comandante. |
3. Responsabilità del comandante per quanto concerne la dichiarazione di sbarco e la dichiarazione di trasbordo
Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttezza dei dati quantitativi iscritti nella dichiarazione di trasbordo. Le copie della dichiarazione di trasbordo devono essere tenute per un anno.
4. Informazioni da fornire
Le stime sui quantitativi trasbordati devono essere indicate nel modulo della dichiarazione SEAFO di trasbordo, come specificato nelle note a pie' di pagina dello stesso, per ciascuna specie e bordata.
5. Procedura di trasmissione
a) |
In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di uno Stato parte contraente o registrata in uno Stato parte contraente, la prima copia della dichiarazione di trasbordo è consegnata al comandante della nave che riceve il pescato. L'originale di detto documento è consegnato o inviato, secondo il caso, alle competenti autorità della parte contraente di cui la nave batte bandiera o nello Stato della quale è registrata, entro 48 ore al massimo a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco o dall'arrivo in porto. |
b) |
In caso si trasbordo su una nave battente bandiera di una parte non contraente, l'originale della dichiarazione di trasbordo è al più presto consegnato o inviato, secondo il caso, alla parte contraente di cui la nave che ha effettuato le catture batte bandiera o in cui è registrata. |
c) |
Se il comandante si trova nell'impossibilità di inviare l'originale delle dichiarazioni di trasbordo alle autorità della parte contraente di cui la nave batte bandiera o nello Stato della quale è registrata entro i termini stabiliti, i dati richiesti per le dichiarazioni sono trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo. |
I dati sono trasmessi tramite le stazioni radio abitualmente utilizzate, preceduti dal nome della nave, dall'indicativo radio, dal numero di identificazione esterna e dal nome del comandante.
Se la nave non può effettuare la comunicazione, il messaggio può essere affidato a un'altra nave che lo trasmette per conto della prima o tramite qualsiasi altro metodo.
Il comandante della nave provvede affinché le informazioni comunicate alle stazioni radio possano essere inviate per iscritto alle autorità competenti.
PARTE II
Orientamenti relativi alla configurazione e alle modalità d'uso dei cavi con bandierine («tori lines») per far fuggire gli uccelli marini
1. |
I presenti orientamenti sono finalizzati a coadiuvare la preparazione e l'attuazione di norme sui cavi con bandierine da utilizzarsi con i palangari. Sebben gli orientamenti siano relativamente espliciti, si incoraggia a sperimentare per migliorare l'efficacia dei cavi. Gli orientamenti tengono conto di variabili di tipo ambientale e operativo, quali le condizioni atmosferiche, la velocità di posa e le dimensioni della nave, che incidono sulla configurazione dei cavi e sulla loro efficacia nel proteggere le esche dagli uccelli. L'uso e la configurazione dei cavi possono variare per tenere conto di tali variabili, purché la loro efficacia non ne sia diminuita. In ogni caso è previsto un miglioramento continuo dei cavi, che in futuro comporterà, di conseguenza, una revisione dei presenti orientamenti. |
2. Configurazione dei cavi con bandierine
2.1. |
Si raccomanda di utilizzare cavi di 150 metri di lunghezza. Il diametro della sezione del cavo in acqua può essere superiore a quello del cavo al di fuori dell'acqua. Ciò permette di aumentare la resistenza e quindi di limitare la lunghezza del cavo, oltre a tenere conto della velocità di posa e del tempo che le esche impiegano a immergersi. La sezione al di sopra dell'acqua dovrebbe essere di corda fine (ad esempio, con un diametro di circa 3 mm) e di colore vivo, come rosso o arancione. |
2.2. |
La sezione del cavo al di sopra dell'acqua dovrebbe essere sufficientemente leggera da renderne i movimenti imprevedibili, in modo che gli uccelli non vi si abituino, e sufficientemente pesante per evitare che il cavo non sia deviato dal vento. |
2.3. |
Idealmente il cavo dovrebbe essere attaccato alla nave con un robusto tornichetto cilindrico per evitare che il cavo si aggrovigli. |
2.4. |
Le bandierine dovrebbero essere di un materiale brillante e che produca effetti vivaci e imprevedibili (ad esempio, una corda fine e solida avvolta in una guaina rossa di poliuretano), essere appese a un tornichetto a tre bracci (sempre per evitare che si impiglino) attaccato al cavo ed essere appena al di sopra del livello dell'acqua. |
2.5. |
Tra le bandierine non vi dovrebbero essere più di 5-7 metri. Idealmente le bandierine dovrebbero essere messe a coppie. |
2.6. |
Ciascuna coppia di bandierine dovrebbe essere staccabile mediante un gancio per rendere più efficace il fissaggio al cavo. |
2.7. |
Il numero di bandierine dovrebbe essere in funzione della velocità di posa della nave (più è ridotta la velocità di posa e più bandierine sono necessarie). Tre paia sono adeguate per una velocità di posa di 10 nodi. |
3. Spiegamento dei cavi con bandierine
3.1. |
La linea dei cavi dovrebbe essere sospesa a un palo fissato sulla nave. Il palo dovrebbe essere piazzato il più alto possibile in modo che i cavi proteggano le esche a una buona distanza a poppa della nave e non si impiglino negli attrezzi. Maggiore l'altezza del palo, migliore la protezione delle esche. Ad esempio, un'altezza di circa 6 metri dal livello dell'acqua garantisce circa 100 metri di protezione delle esche. |
3.2. |
I cavi dovrebbero essere collocati in modo tale che le bandierine si trovino al di sopra degli ami con le esche. |
3.3. |
L'uso di diverse linee di cavi con bandierine è incoraggiato perché permette di proteggere ancora meglio le esche dagli uccelli. |
3.4. |
Poiché esiste il rischio che i cavi si trancino o si impiglino, dovrebbero essere tenuti a bordo cavi di riserva per sostituire quelli danneggiati e per garantire che le operazioni di pesca continuino senza interruzioni. |
3.5. |
Qualora i pescatori utilizzino un dispositivo per il lancio delle esche (BCM), devono garantire il coordinamento del dispositivo con la linea dei cavi:
|
3.6. |
I pescatori sono invitati a montare verricelli manuali, elettrici o idraulici per facilitare il dispiegamento e il ritiro dei cavi con le bandierine. |
ALLEGATO XIII
Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico settentrionale
1. |
La Commissione segnala immediatamente agli Stati membri le navi battenti bandiere di parti non contraenti della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (in prosieguo denominata «la Convenzione») che sono state avvistate mentre erano impegnate in attività di pesca nella zona della Convenzione NEAFC e che la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell'elenco provvisorio delle navi sospettate di non rispettare le raccomandazioni formulate nell'ambito della Convenzione. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:
|
2. |
Oltre alle misure indicate al punto 1, si applicano le seguenti misure ai pescherecci che la NEAFC ha inserito nell'elenco delle navi per le quali è stata accertata la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci INN):
|
3. |
Le navi di cui al punto 2 nonché le navi inserite nell'elenco INN stabilito dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) sono elencate nell'appendice del presente allegato. |
4. |
La Commissione modificherà l'elenco dei pescherecci INN in modo da renderlo conforme all'elenco NEAFC e all'elenco NAFO, non appena la NEAFC adotterà un nuovo elenco. |
Appendice all'allegato XIII
Elenco delle navi (con l'indicazione dei rispettivi numeri IMO) per le quali la NEAFC ha confermato la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Numero IMO (1) di identificazione della nave |
Nome della nave (2) |
Stato di bandiera (2) |
7 612 321 |
AVIOR |
Georgia |
8 522 030 |
CARMEN |
Ex Georgia |
7 700 104 |
CEFEY |
Russia |
8 422 852 |
DOLPHIN |
Russia |
8 522 119 |
EVA |
Ex Georgia |
7 321 374 |
ENXEMBRE |
Panama |
6 719 419 |
GORILERO |
Panama |
7 332 218 |
IANNIS I |
Panama |
8 028 424 |
CLIFF |
Cambogia |
8 422 838 |
ISABELLA |
Ex Georgia |
8 522 042 |
JUANITA |
Ex Georgia |
6 614 700 |
KABOU |
Guinea Conakry |
7 385 174 |
MURTOSA |
Togo |
8 326 319 |
PAVLOVSK |
Russia |
8 914 221 |
POLESTAR |
Panama |
8 522 169 |
ROSITA |
Ex Georgia |
8 421 937 |
NICOLAY CHUDOTVORETS |
Russia |
7 347 407 |
SUNNY JANE |
|
8 606 836 |
ULLA |
Ex Georgia |
7 436 533 |
MARLIN |
Georgia |
(1) . Organizzazione marittima internazionale.
(2) . Eventuali modifiche di nomi e bandiere e ulteriori informazioni sulle navi sono reperibili nel sito Web della NEAFC: www.neafc.org.
ALLEGATO XIV
RISOLUZIONE GFCM/31/2007/2
ISTITUZIONE DI SOTTOZONE GEOGRAFICHE NELLA ZONA GFCM
La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM)
RICONOSCENDO la necessità di raccogliere dati, di sorvegliare la pesca e di valutare le risorse della pesca in maniera georeferenziata,
RAMMENTANDO gli sforzi compiuti dalla Commissione consultiva scientifica (SAC) e dalle sue sottocommissioni per individuare i confini appropriati per le sottozone della zona GFCM (zona FAO 37),
CONSIDERANDO la decisione presa dalla Commissione nella 26a sessione (2001) di istituire sottozone geografiche (CGSA) nella zona GFCM,
CONSIDERANDO il parere emesso dalla nona sessione della SAC,
ISTITUISCE:
1. |
le sottozone geografiche della zona GFCM illustrate negli allegati 1, 2 e 3. |
ALLEGATO 1
Mappa delle sottozone geografiche GFCM (GSA)
ALLEGATO 2
TABELLA DELLE SOTTOZONE GEOGRAFICHE GFCM (GSA)
SOTTOZONA FAO |
DIVISIONI STATISTICHE FAO |
GSA (9a sessione SAC) |
GSA (2007) |
||||||
OCCIDENTALE |
|
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
CENTRALE |
|
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
ORIENTALE |
|
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
MAR NERO |
|
|
|
||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
ALLEGATO 3
Coordinate geografiche delle sottozone geografiche GFCM (GSA)
GSA |
LIMITI |
1 |
Costa 36o N 5o 36’ O 36o N 3o 20’ O 36o 05’ N 3o 20’ O 36o 05’ N 2o 40’ O 36o N 2o 40’ O 36o N 1o 30’ O 36o 30’ N 1o 30’ O 36o 30’ N 1o O 37o 36’ N 1o O |
2 |
36o 05’ N 3o 20’ O 36o 05’ N 2o 40’ O 35o 45’ N 3o 20’ O 35o 45’ N 2o 40’ O |
3 |
Costa 36o N 5o 36’ O 35o 49’ N 5o 36’ O 36o N 3o 20’ O 35o 45’ N 3o 20’ O 35o 45’ N 2o 40’ O 36o N 2o 40’ O 36o N 1o 13’ O confine Marocco-Algeria |
4 |
Costa 36o N 1o 13’ O 36o N 1o 30’ O 36o 30’ N 1o 30’ O 36o 30’ N 1o O 37o N 1o O 37o N 0o 30’ E 38o N 0o 30’ E 38o N 8o 30’ E confine Algeria-Tunisia confine Marocco-Algeria |
5 |
38o N 0o 30’ E 39o 30’ N 0o 30’ E 39o 30’ N 1o 30’ O 40o N 1o 30’ E 40o N 2o E 40o 30’ N 2o E 40o 30’ N 6o E 38o N 6o E |
6 |
Costa 37o 36’ N 1o O 37o N 1o O 37o N 0o 30’ E 39o 30’ N 0o 30’ E 39o 30’ N 1o 30’ O 40o N 1o 30’ E 40o N 2o E 40o 30’ N 2o E 40o 30’ N 6o E 42o 30’ N 6o E 42o 30’ N 3o 09’ E |
7 |
Costa 42o 30’ N 3o 09’ E 42o 30’ N 6o E 42o 30’ N 7o 30’ E confine Francia-Italia |
8 |
42o 30’ N 6o E 42o 30’ N 7o 30’ E 43o 15’ N 7o 30’ E 43o 15’ N 9o 45’ E 41o 18’ N 9o 45’ E 41o 18’ N 6o E |
9 |
Costa confine Francia-Italia 43o 15’ N 7o 30’ E 43o 15’ N 9o 45’ E 41o 18’ N 9o 45’ E 41o 18’ N 13o E |
10 |
Costa (compresa la Sicilia settentrionale) 41o 18’ N 13o E 41o 18’ N 11o E 38o N 11o E 38o N 12o 30’ E |
11 |
41o 18’ N 6o E 41o 18’ N 11o E 38o 30’ N 11o E 38o 30’ N 8o 30’ E 38o N 8o 30’ E 38o N 6o E |
12 |
Costa confine Algeria-Tunisia 38o N 8o 30’ E 38o 30’ N 8o 30’ E 38o 30’ N 11o E 38o N 11o E 37o N 12o E 37o N 11o 04’E |
13 |
Costa 37o N 11o 04’E 37o N 12o E 35o N 13o 30’ E 35o N 11o E |
14 |
Costa 35o N 11o E 35o N 15o 18’ E confine Tunisia-Libia |
15 |
36o 30’ N 13o 30’ E 35o N 13o 30’E 35o N 15o 18’ E 36o 30’ N 15o 18’ E |
16 |
Costa 38o N 12o 30’ E 38o N 11o E 37o N 12o E 35o N 13o 30’ E 36o 30’ N 13o 30’ E 36o 30’ N 15o 18’ E 37o N 15o 18’ E |
17 |
Costa 41o 55’ N 15o 08’ E confine Croazia-Montenegro |
18 |
Coste (entrambi i lati) 41o 55’ N 15o 08’ E 40o 04’ N 18o 29’ E confine Croazia-Montenegro confine Albania-Grecia |
19 |
Costa (compresa la Sicilia orientale) 40o 04’ N 18o 29’ E 37o N 15o 18’ E 35o N 15o 18’ E 35o N 19o 10’ E 39o 58’ N 19o 10’ E |
20 |
Costa Confine Albania-Grecia 39o 58’ N 19o 10’ E 35o N 19o 10’ E 35o N 23o E 36o 30’ N 23o E |
21 |
Costa confine Tunisia-Libia 35o N 15o 18’ E 35o N 23o E 34o N 23o E 34o N 25o 09’ E confine Libia-Egitto |
22 |
Costa 36o 30’ N 23o E 36o N 23o E 36o N 26o 30’ E 34o N 26o 30’ E 34o N 29o E 36o 43’ N 29o E |
23 |
36o N 23o E 36o N 26o 30’ E 34o N 26o 30’ E 34o N 23o E |
24 |
Costa 36o 43’ N 29o E 34o N 29o E 34o N 32o E 35o 47’ N 32o E 35o 47’ N 35o E confine Turchia-Siria |
25 |
35o 47’ N 32o E 34o N 32o E 34o N 35o E 35o 47’ N 35o E |
26 |
Costa confine Libia-Egitto 34o N 25o 09’ E 34o N 34o 13’ E confine Egitto-Striscia di Gaza |
27 |
Costa confine Egitto-Striscia di Gaza 34o N 34o 13’ E 34o N 35o E 35o 47’ N 35o E confine Turchia-Siria |
28 |
|
29 |
|
30 |
|