12.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 9/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 22/2008 DELLA COMMISSIONE
dell’11 gennaio 2008
recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1),
visto il regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 (2), in particolare l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, gli articoli 5 e 6 e l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 461/93 della Commissione, del 26 febbraio 1993, recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini (3), è stato modificato in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2137/92 ha stabilito criteri di classificazione delle carcasse su scala comunitaria, onde migliorare la trasparenza del mercato nel settore delle carni ovine. Sono necessarie modalità di applicazione per determinare i prezzi di mercato rilevati sulla base dei criteri di classificazione. Occorre disporre che i prezzi di mercato siano rilevati in una fase adeguata del processo di commercializzazione. Tale fase deve corrispondere al momento in cui gli animali entrano nel macello. Per garantire una classificazione uniforme delle carcasse di ovini nella Comunità, è necessario precisare le definizioni relative alla conformazione, allo stato di ingrassamento e al colore. |
(3) |
Occorre stabilire un sistema di rilevazione dei prezzi in base alla classificazione effettuata nei macelli immediatamente dopo la macellazione; a tal fine è necessaria un'identificazione adeguata delle carcasse. |
(4) |
La classificazione deve essere operata da personale sufficientemente qualificato; l'attendibilità della classificazione deve essere verificata attraverso controlli efficienti, in grado di garantirne l'applicazione omogenea. |
(5) |
Il regolamento (CEE) n. 2137/92 ha previsto che le verifiche sul posto siano effettuate da un gruppo di controllo comunitario, per garantire l'applicazione uniforme della tabella comunitaria di classificazione in tutta la Comunità. |
(6) |
È necessario stabilire le modalità di applicazione relative alla composizione di tale gruppo e all'attuazione delle verifiche sul posto. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per prezzo di mercato, da rilevare in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2137/92, si intende il prezzo di entrata al macello, al netto dell'IVA, pagato al fornitore per l'agnello di origine comunitaria. Tale prezzo è espresso per 100 chilogrammi di carcassa nella presentazione di riferimento di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento, pesata e classificata al gancio in macello.
2. Il peso da prendere in considerazione è quello della carcassa constatato a caldo, rettificato per tener conto del calo ponderale dovuto al raffreddamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati.
3. Qualora la presentazione della carcassa pesata e classificata al gancio differisca dalla presentazione di riferimento, gli Stati membri adeguano il peso della carcassa mediante l'applicazione dei fattori di correzione, secondo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2137/92. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati.
Tuttavia, per quel che riguarda le categorie dell'allegato III del medesimo regolamento, essi possono riferire i prezzi per 100 chilogrammi all'abituale presentazione dei vari tipi di carcasse. In tal caso, gli Stati membri segnalano alla Commissione le differenze tra la presentazione considerata e la presentazione di riferimento.
Articolo 2
1. Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera le 200 t/anno trasmettono alla Commissione, in via riservata, l'elenco dei macelli o degli stabilimenti che partecipano alla rilevazione dei prezzi conformemente alla tabella comunitaria (di seguito «stabilimenti partecipanti»), indicando altresì la produzione approssimativa annua di detti stabilimenti partecipanti.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione, non oltre ogni giovedì, il prezzo medio in euro o in moneta nazionale di ciascuna qualità di agnelli figurante nelle tabelle comunitarie, rilevato presso tutti gli stabilimenti partecipanti nel corso della settimana precedente quella in cui la comunicazione stessa avviene, indicando l'importanza relativa di ciascuna qualità. Se però una qualità rappresenta meno dell'1 % del totale, non è necessario comunicarne il prezzo. Gli Stati membri segnalano altresì alla Commissione il prezzo medio, con riferimento al peso, di tutti gli agnelli classificati in base a ciascuna tabella utilizzata ai fini della comunicazione dei prezzi.
Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati a differenziare in funzione del peso i prezzi comunicati per ogni classe di conformazione e di stato di ingrassamento indicati nell'allegato I. Il termine «qualità» è definito come la combinazione della classe di conformazione e dello stato di ingrassamento.
Articolo 3
Le disposizioni complementari di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2137/92 sono quelle elencate nell'allegato I del presente regolamento e riferite alle classi di conformazione e allo stato di ingrassamento. Il colore delle carni, di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2137/92, è determinato con riguardo al muscolo retto dell'addome, facendo riferimento a una scala colorimetrica normalizzata.
Articolo 4
1. La classificazione è effettuata al più tardi un'ora dopo la macellazione.
2. Le carcasse e mezzene classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini negli stabilimenti partecipanti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2137/92, sono contrassegnate apponendo un marchio indicante la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento.
La marchiatura avviene mediante stampigliatura con inchiostro indelebile e atossico, secondo un metodo riconosciuto dalle competenti autorità nazionali.
La designazione delle categorie è la seguente:
a) |
L: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi (agnello); |
b) |
S: carcasse di altri ovini. |
3. Gli Stati membri possono autorizzare, in alternativa alla marchiatura, l'apposizione di un'etichetta inviolabile e saldamente fissata.
Articolo 5
1. Gli Stati membri curano che la classificazione venga effettuata da tecnici sufficientemente qualificati. Questi sono scelti dagli stabilimenti mediante concertazione o designando un ente a ciò preposto.
2. La classificazione effettuata negli stabilimenti partecipanti è sottoposta a controlli inopinati, eseguiti sul posto da un ente designato dallo Stato membro e indipendente dagli stabilimenti partecipanti. Tali controlli devono aver luogo almeno una volta per trimestre in tutti gli stabilimenti partecipanti che procedono alla classificazione e devono vertere su un minimo di 50 carcasse, scelte a caso.
Tuttavia, se l'ente di controllo coincide con quello responsabile della classificazione o non dipende da un'amministrazione pubblica, le autorità pubbliche devono verificare materialmente, almeno una volta all'anno, che i controlli di cui al primo comma avvengano alle stesse condizioni. Tali autorità sono regolarmente informate circa i risultati dei lavori dell'ente di controllo.
Articolo 6
Il gruppo di controllo comunitario di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2137/92, di seguito «gruppo», è incaricato di procedere a verifiche sul posto riguardanti:
a) |
l'applicazione delle disposizioni relative alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini; |
b) |
la rilevazione dei prezzi di mercato secondo detta tabella. |
Articolo 7
Il gruppo è presieduto da uno degli esperti della Commissione. Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza in materia di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi di mercato.
Gli esperti non devono in alcun caso utilizzare a fini personali o divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del gruppo.
Articolo 8
Le verifiche sul posto sono effettuate da una delegazione del gruppo composta al massimo di sette membri. A tal fine, essa è costituita secondo le seguenti regole:
a) |
almeno due esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza della delegazione; |
b) |
un esperto dello Stato membro interessato; |
c) |
al massimo quattro esperti di altri Stati membri. |
Articolo 9
1. Le verifiche sul posto sono effettuate a intervalli regolari e la loro frequenza può variare in funzione, segnatamente, dell'entità relativa della produzione di carni ovine nello Stato membro visitato o dei problemi connessi con l'applicazione della tabella di classificazione.
Ove necessario, a tali verifiche possono seguire visite complementari. La delegazione che procede a queste ultime può avere una composizione ristretta.
2. Il programma delle verifiche è predisposto dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri. Rappresentanti dello Stato membro visitato possono seguire le verifiche.
3. Ciascuno Stato membro organizza le visite da effettuare sul suo territorio, secondo quanto disposto dalla Commissione. A tale scopo lo Stato membro invia a quest'ultima, trenta giorni prima della visita, il programma particolareggiato delle verifiche sul posto proposte; la Commissione può chiedere che il programma venga modificato.
4. Prima di ogni visita la Commissione comunica agli Stati membri, con il massimo anticipo possibile, ragguagli in merito al programma e al suo svolgimento.
5. Al termine di ogni visita, i membri della delegazione e i rappresentanti dello Stato membro visitato si riuniscono per valutare i risultati. I membri della delegazione stilano quindi le conclusioni della visita con riguardo ai punti indicati nell'articolo 6.
6. Il presidente della delegazione redige una relazione in merito alle verifiche effettuate e alle conclusioni di cui al paragrafo 5. La relazione è inviata allo Stato membro visitato con la massima tempestività e, in seguito, agli altri Stati membri.
Articolo 10
Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del gruppo sono a carico della Commissione, secondo le disposizioni sul rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle persone estranee alla Commissione, e da questa designate come esperti.
Articolo 11
Il regolamento (CEE) n. 461/93 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2008.
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CE) n. 2529/2001 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2137/92 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1o gennaio 2009.
(3) GU L 49 del 27.2.1993, pag. 70. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 823/98 (GU L 117 del 21.4.1998, pag. 2).
(4) Cfr. allegato II.
ALLEGATO I
1. Conformazione
Sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti principali (quarto posteriore, schiena, spalla).
Classe di conformazione |
Disposizioni complementari |
S Superiore |
Quarto posteriore: doppia muscolatura, profili eccezionalmente convessi Schiena: eccezionalmente convessa, eccezionalmente larga, eccezionalmente spessa Spalla: eccezionalmente convessa ed eccezionalmente spessa |
E Eccellente |
Quarto posteriore: molto spesso, profili molto convessi Schiena: molto convessa, molto larga e molto spessa fino all'altezza della spalla Spalla: molto convessa e molto spessa |
U Ottima |
Quarto posteriore: spesso, profili convessi Schiena: larga e spessa fino all'altezza della spalla Spalla: spessa e convessa |
R Buona |
Quarto posteriore: profili essenzialmente rettilinei Schiena: spessa, ma di larghezza inferiore all'altezza della spalla Spalla: ben sviluppata, ma meno spessa |
O Abbastanza buona |
Quarto posteriore: profili tendenti a presentarsi leggermente concavi Schiena: larghezza e spessore scarsi Spalla: tendente a stretta, di spessore scarso |
P Mediocre |
Quarto posteriore: profili da concavi a molto concavi Schiena: stretta e concava, con ossa apparenti Spalla: stretta, piatta, con ossa apparenti |
2. Stato di ingrassamento
Grasso presente all'esterno della carcassa e sulle parti interne della stessa.
Classe di ingrassamento |
Disposizioni complementari (1) |
||
1. Molto scarso |
Esterno |
Assenza o tracce di grasso visibile |
|
Interno |
Addome |
Assenza o tracce di grasso visibile sui rognoni |
|
Torace |
Assenza o tracce di grasso visibile tra le costole |
||
2. Scarso |
Esterno |
Leggero strato di grasso su parte della carcassa; può essere meno evidente sugli arti |
|
Interno |
Addome |
Tracce di grasso o leggero strato di grasso che avviluppa parte dei rognoni |
|
Torace |
Muscolo chiaramente visibile tra le costole |
||
3. Medio |
Esterno |
Sottile strato di grasso su tutta la carcassa o su gran parte di essa. Depositi di grasso un po' più spessi alla base della coda |
|
Interno |
Addome |
Sottile strato di grasso che avviluppa totalmente o parzialmente i rognoni |
|
Torace |
Muscolo ancora visibile tra le costole |
||
4. Abbondante |
Esterno |
Spesso strato di grasso su tutta la carcassa o su gran parte di essa; può tuttavia essere più sottile sugli arti e più consistente sulle spalle |
|
Interno |
Addome |
Rognoni avviluppati dal grasso |
|
Torace |
Muscolo tra le costole con eventuali infiltrazioni adipose; eventuali depositi di grasso visibili sulle costole |
||
5. Molto abbondante |
Esterno |
Copertura di grasso molto spessa Chiazze di grasso occasionalmente visibili |
|
Interno |
Addome |
Rognoni avviluppati da uno spesso strato di grasso |
|
Torace |
Muscolo tra le costole con infiltrazioni adipose; depositi di grasso visibili sulle costole |
(1) Le disposizioni complementari relative alla cavità addominale non si applicano ai fini di quanto disposto nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2137/92.
ALLEGATO II
Regolamento abrogato e relativa modificazione
Regolamento (CEE) n. 461/93 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 823/98 della Commissione |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 461/93 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafo 3, prima e seconda frase |
Articolo 1, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 3, terza e quarta frase |
Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma |
Articoli 2 e 3 |
Articoli 2 e 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, frase introduttiva |
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, frase introduttiva |
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino |
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino |
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articoli 5, 6 e 7 |
Articoli 5, 6 e 7 |
Articolo 8, paragrafo 1, parte introduttiva |
Articolo 8, parte introduttiva |
Articolo 8, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 8, lettera a) |
Articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 8, lettera b) |
Articolo 8, paragrafo 1, terzo trattino |
Articolo 8, lettera c) |
Articolo 8, paragrafo 2 |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, prima frase |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, seconda e terza frase |
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 6 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Allegato |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |