11.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/1


REGOLAMENTO (CE) N. 14/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Successivamente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (1) alcuni Stati membri hanno riorganizzato i propri servizi doganali riducendo in misura considerevole il numero degli uffici. L'introduzione del trattamento elettronico delle procedure doganali di esportazione con controllo centralizzato ha ridotto la pertinenza dell'ufficio doganale di esportazione come base per l'applicazione delle percentuali dei controlli.

(2)

L'impiego di tecniche di gestione dei rischi, compresa l'analisi di rischio, dovrebbe inoltre condurre a ripartire i controlli fisici fra tutti gli esportatori. Tuttavia, l'obbligo di fissare la percentuale minima di controlli a livello dell'ufficio doganale di esportazione non consente di concentrare i controlli sui settori o gli esportatori in relazione ai quali dovrebbero essere prioritari e compromette dunque l'efficacia della loro ripartizione. Pertanto, per motivi di efficienza e semplicità e conformemente al principio della gestione condivisa, è opportuno che gli Stati membri che applicano un'analisi di rischio conformemente alla normativa comunitaria possano scegliere di applicare la percentuale minima di controlli a livello nazionale anziché a livello degli uffici doganali di esportazione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 386/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90 è aggiunto il comma seguente:

«Qualora applichi il secondo comma, lo Stato membro può scegliere di sostituire la percentuale del 5 % per ufficio doganale con una percentuale del 5 % per l'insieme del suo territorio. Prima di applicare o cessare di applicare quanto disposto nel presente comma, lo Stato membro ne informa la Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)   GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).