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9.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 10/2008 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 2008
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda le definizioni, le classificazioni dettagliate e l'aggiornamento delle norme di diffusione per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 458/2007 ha definito un quadro metodologico da utilizzare per compilare statistiche su una base comparabile ad uso della Comunità e ha fissato scadenze per la trasmissione e la diffusione delle statistiche compilate conformemente a ESSPROS. |
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(2) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 458/2007, devono essere adottate le misure di esecuzione riguardanti la classificazione dettagliata dei dati, le definizioni da impiegare e l'aggiornamento delle norme di diffusione per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni. |
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(3) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le misure di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 458/2007 per quanto concerne il sistema centrale ESSPROS (per i dati quantitativi nonché per l'informazione qualitativa per regimi e per prestazioni dettagliate) e il modulo sui beneficiari delle pensioni sono definite come specificato negli allegati da 1 a 3.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2008.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
ALLEGATO 1
DEFINIZIONI
1. DEFINIZIONI PER IL SISTEMA CENTRALE ESSPROS
1.1. RAGGRUPPAMENTO DI REGIMI: CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI REGIMI DI PROTEZIONE SOCIALE
1.1.1. Potere decisionale
Il potere decisionale riguarda l'unità che prende le decisioni più importanti: livello delle prestazioni, condizioni di pagamento e modalità di finanziamento del regime. I regimi possono essere o controllati dalle amministrazioni pubbliche o non controllati dalle amministrazioni pubbliche.
1.1.2. Obbligo giuridico
L'obbligo giuridico si riferisce alle norme sancite dalla legge circa la partecipazione delle persone protette. La partecipazione a un regime di protezione sociale può essere obbligatoria o volontaria.
1.1.3. Diritto alle prestazioni
Il diritto alle prestazioni specifica il criterio di ammissibilità al beneficio delle prestazioni: subordinato o non subordinato al pagamento di contributi.
1.1.4. Campo d'applicazione
Il campo d'applicazione indica la parte della popolazione che beneficia di protezione (l'insieme della popolazione, la totalità o la maggior parte dei lavoratori o gruppi più specifici della popolazione).
1.1.5. Livello di protezione
Il livello di protezione specifica se i regimi di protezione sociale garantiscono un livello di protezione di base o integrativo.
1.2. ENTRATE DEI REGIMI DI PROTEZIONE SOCIALE
1.2.1. I «contributi sociali» sono i costi a carico dei datori di lavoro versati per conto dei propri dipendenti o delle persone protette per garantire loro il diritto alle prestazioni sociali.
1.2.2. I «contributi a carico delle amministrazioni pubbliche» comprendono il costo di gestione dei regimi pubblici non contributivi a carico delle amministrazioni pubbliche e il sostegno finanziario fornito dalle amministrazioni pubbliche ad altri regimi di protezione sociale residenti.
1.2.3. I «trasferimenti da altri regimi» sono versamenti senza contropartita provenienti da altri regimi di protezione sociale. Includono i contributi sociali dirottati da altri regimi.
1.2.4. Le «altre entrate» sono costituite da varie entrate correnti dei regimi di protezione sociale.
1.3. SPESE DEI REGIMI DI PROTEZIONE SOCIALE
1.3.1. Funzioni
La funzione di una prestazione sociale definisce lo scopo principale per cui viene fornita una protezione sociale, a prescindere da disposizioni legislative o istituzionali.
1.3.1.1. Malattia/assistenza sanitaria
Salvaguardia del reddito e prestazioni in denaro erogate in occasione di una malattia fisica o mentale, esclusa l'invalidità. Assistenza sanitaria volta a mantenere, ripristinare o migliorare la salute delle persone protette, indipendentemente dalla causa della malattia.
1.3.1.2. Invalidità
Salvaguardia del reddito e prestazioni in denaro o in natura (ad eccezione dell'assistenza sanitaria) erogate quando un'invalidità fisica o mentale impedisce alle persone disabili di intraprendere attività economiche e sociali.
1.3.1.3. Vecchiaia
Salvaguardia del reddito e prestazioni in denaro o in natura (ad eccezione dell'assistenza sanitaria) in relazione con la vecchiaia.
1.3.1.4. Superstiti
Salvaguardia del reddito e prestazioni in denaro o in natura erogate in occasione del decesso di un membro della famiglia.
1.3.1.5. Famiglia/figli
Prestazioni in denaro o in natura (ad eccezione dell'assistenza sanitaria) connesse con la gravidanza, il parto e l'adozione, la crescita dei figli e le cure per gli altri membri della famiglia.
1.3.1.6. Disoccupazione
Salvaguardia del reddito e prestazioni in denaro o in natura erogate in caso di disoccupazione.
1.3.1.7. Alloggio
Contributi alle spese d'alloggio.
1.3.1.8. Esclusione sociale (non classificata altrove)
Prestazioni in denaro o in natura (ad eccezione dell'assistenza sanitaria) volte particolarmente a combattere l'esclusione sociale quando non siano previste da altre funzioni.
1.3.2. Prestazioni di protezione sociale
1.3.2.1. Una prestazione in denaro è una prestazione corrisposta in denaro che non richiede di comprovare la spesa sostenuta dal beneficiario.
1.3.2.2. Le prestazioni in natura sono le prestazioni erogate sotto forma di beni e servizi. Possono esser erogate direttamente o rimborsate in un secondo tempo.
1.3.2.3. Le prestazioni di protezione sociale soggette a particolari condizioni di reddito sono le prestazioni che dipendono esplicitamente o implicitamente dal fatto che il reddito e/o il patrimonio del beneficiario siano inferiori ad una determinata soglia.
1.3.3. Le «spese di amministrazione» rappresentano i costi a carico del regime per la sua gestione ed amministrazione.
1.3.4. I «trasferimenti verso altri regimi» sono versamenti senza contropartita effettuati a favore di altri regimi di protezione sociale. Includono i contributi sociali dirottati verso altri regimi.
1.3.5. Le «altre spese» comprendono spese varie effettuate dai regimi di protezione sociale (pagamenti di redditi da capitale e altre spese).
2. DEFINIZIONI PER IL MODULO SUI BENEFICIARI DELLE PENSIONI
2.1. BENEFICIARI DELLE PENSIONI
Il numero di beneficiari a ciascuno stadio può essere definito come il numero di persone che percepisce almeno una pensione tra quelle delle sette categorie ESSPROS:
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pensione di invalidità, |
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assegno di pensione anticipata dovuta ad una riduzione della capacità lavorativa, |
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pensione di vecchiaia, |
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pensione di vecchiaia anticipata, |
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pensione parziale, |
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— |
pensione di reversibilità, |
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assegno di pensione anticipata per motivi inerenti al mercato del lavoro. |
Il titolare di più pensioni figura una sola volta (numero di beneficiari senza doppi computi).
2.1.1. Per «pensione di invalidità» si intendono i versamenti periodici volti a mantenere o integrare il reddito delle persone che non hanno raggiunto l'età pensionabile legale o standard, stabilita dal regime di riferimento, e che sono affette da una disabilità che impedisce loro di lavorare o di guadagnare un minimo stabilito per legge.
2.1.2. Per «assegno di pensione anticipata dovuta ad una riduzione della capacità lavorativa» si intendono i versamenti periodici effettuati ai lavoratori anziani che a causa di una riduzione della capacità lavorativa vanno in pensione prima di raggiungere l'età pensionabile legale o standard, stabilita dal regime di riferimento.
2.1.3. Per «pensione di vecchiaia» si intendono i versamenti periodici volti i) a mantenere il reddito del beneficiario dopo il ritiro da un lavoro retribuito all'età pensionabile legale o standard o ii) a integrare il reddito delle persone anziane (esclusi gli aiuti di durata limitata).
2.1.4. Per «pensione di vecchiaia anticipata» si intendono i versamenti periodici volti a mantenere il reddito dei beneficiari che vanno in pensione prima di raggiungere l'età pensionabile legale o standard, stabilita dal regime di riferimento.
2.1.5. Per «pensione parziale» si intende il versamento periodico di una parte della pensione piena di vecchiaia ai lavoratori anziani che continuano a lavorare, ma riducono le ore di lavoro, o il cui reddito derivante da un'attività professionale è inferiore ad una determinata soglia.
2.1.6. Per «pensione di reversibilità» si intendono i versamenti periodici effettuati alle persone i cui diritti derivano dalla loro relazione con la persona deceduta affiliata al regime (vedova, vedovo, orfani e simili).
2.1.7. Per «assegno di pensione anticipata per motivi inerenti al mercato del lavoro» si intendono i versamenti periodici ai lavoratori anziani che vanno in pensione prima di raggiungere l'età pensionabile legale o standard a causa di disoccupazione o riduzione dei posti di lavoro in seguito a misure economiche quali la ristrutturazione di un settore industriale di un'impresa.
2.2. ETÀ PENSIONABILE LEGALE O STANDARD PER BENEFICIARE DELLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA
L'età pensionabile legale per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia, ossia l'età alla quale matura il diritto alle prestazioni di vecchiaia, è stabilita per legge o per contratto e può variare da paese a paese, nonché all'interno degli stessi Stati membri a seconda del settore di attività, della professione, del sesso, ecc.
Nel caso in cui non sia stabilita un'età pensionabile legale, va utilizzata un'età pensionabile standard corrispondente all'età di pensionamento offerta dal regime che ha pagato la pensione al beneficiario.
3. MANUALE DI RIFERIMENTO
Le definizioni dettagliate da utilizzare per l'applicazione del presente regolamento sono contenute nel manuale ESSPROS redatto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri.
ALLEGATO 2
CLASSIFICAZIONI DETTAGLIATE
1. CLASSIFICAZIONE DEI REGIMI E DEI DATI QUANTITATIVI (INCLUSE LE ENTRATE, LE SPESE E LE PRESTAZIONI PER FUNZIONE) DI CUI AL SISTEMA CENTRALE ESSPROS
1.1. CLASSIFICAZIONE DEI REGIMI (Informazione qualitativa)
Criterio: potere decisionale
Regimi controllati dalle amministrazioni pubbliche
Regimi non controllati dalle amministrazioni pubbliche
Criterio: obbligo giuridico
Regimi obbligatori
Regimi volontari
Criterio: diritto alle prestazioni
Regimi contributivi
Regimi non contributivi
Criterio: campo d'applicazione
Regimi universali
Regimi generali
Regimi speciali
Criterio: livello di protezione
Regimi di base
Regimi complementari
1.2. CLASSIFICAZIONE DI DATI QUANTITATIVI
Le classificazioni dettagliate da utilizzare per i dati obbligatori da trasmettere a Eurostat sono contenute nel manuale ESSPROS redatto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri. Tali classificazioni dettagliate sono aggregate nella classificazione di primo livello di cui in appresso.
1.2.1. Entrate
Il sistema centrale ESSPROS classifica le entrate dei regimi di protezione sociale per tipo e per origine. Il tipo indica la natura o il motivo di un versamento: contributi sociali, contributi a carico delle amministrazioni pubbliche, trasferimenti da altri regimi e altre entrate.
1.2.1.1. Entrate per tipo
Totale delle entrate
Contributi sociali
Contributi sociali a carico dei datori di lavoro
Contributi sociali a carico delle persone protette
Contributi a carico delle amministrazioni pubbliche
Imposte specifiche
Entrate generali
Trasferimenti da altri regimi
Contributi sociali dirottati da altri regimi
Altri trasferimenti da altri regimi residenti
Altre entrate
Redditi da capitale
Altre entrate
1.2.1.2. Entrate per origine
L'origine specifica il settore istituzionale da cui viene percepito il pagamento.
Le classificazioni dei settori istituzionali da cui provengono le entrate dei regimi di protezione sociale sono le stesse utilizzate per i conti nazionali (SEC 95).
Società
Amministrazioni centrali
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali
Enti di previdenza e assistenza sociale
Famiglie
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
1.2.2. Spese
Le spese dei regimi di protezione sociale sono classificate per tipo, specificando la natura o il motivo della spesa: prestazioni di protezione sociale, spese di amministrazione, trasferimenti verso altri regimi e altre spese.
Le prestazioni di protezione sociale sono suddivise tra prestazioni soggette a particolari condizioni di reddito e prestazioni non soggette a tali condizioni. La classificazione delle prestazioni sociali fornisce ulteriori particolari in funzione del fatto che le prestazioni siano in denaro (pagamenti periodici o ad importo forfetario) o in natura. È utilizzata inoltre una classificazione più dettagliata in cui le voci riguardano una sola o soltanto un numero limitato delle funzioni elencate nella sezione 1.2.3. Tale ulteriore classificazione è definita nel manuale ESSPROS.
Totale delle spese
Prestazioni di protezione sociale
Prestazioni di protezione sociale non soggette a particolari condizioni di reddito
Prestazioni in denaro non soggette a particolari condizioni di reddito
Prestazioni periodiche in denaro non soggette a particolari condizioni di reddito
Prestazioni in denaro ad importo forfetario non soggette a particolari condizioni di reddito
Prestazioni in natura non soggette a particolari condizioni di reddito
Prestazioni di protezione sociale soggette a particolari condizioni di reddito
Prestazioni in denaro soggette a particolari condizioni di reddito
Prestazioni periodiche in denaro soggette a particolari condizioni di reddito
Prestazioni in denaro ad importo forfetario soggette a particolari condizioni di reddito
Prestazioni in natura soggette a particolari condizioni di reddito
Spese di amministrazione
Trasferimenti verso altri regimi
Contributi sociali dirottati verso altri regimi
Altri trasferimenti verso altri regimi residenti
Altre spese
1.2.3. Prestazioni per funzione
Classificazione per funzione:
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Malattia/assistenza sanitaria |
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Invalidità |
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Vecchiaia |
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Superstiti |
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Famiglia/figli |
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Disoccupazione |
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Alloggio |
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Esclusione sociale (non classificata altrove) |
2. CLASSIFICAZIONE DETTAGLIATA DEI BENEFICIARI DELLE PENSIONI
2.1. DATI
Numero complessivo dei beneficiari delle pensioni senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari delle pensioni (funzione invalidità) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione di invalidità senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di assegno di pensione anticipata dovuta ad una riduzione della capacità lavorativa senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione di invalidità (non soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di assegno di pensione anticipata dovuta ad una riduzione della capacità lavorativa (non soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione di invalidità (soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di assegno di pensione anticipata dovuta ad una riduzione della capacità lavorativa (soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari delle pensioni (funzioni vecchiaia e superstiti) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari delle pensioni (funzione vecchiaia) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione di vecchiaia senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione di vecchiaia anticipata senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione parziale senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione di vecchiaia (non soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione di vecchiaia anticipata (non soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione parziale (non soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione di vecchiaia (soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione di vecchiaia anticipata (soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione parziale (soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari delle pensioni (funzione superstiti) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione di reversibilità (non soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di pensione di reversibilità (soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari delle pensioni (funzione disoccupazione) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di assegno di pensione anticipata per motivi inerenti al mercato del lavoro (non soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
Numero complessivo dei beneficiari di assegno di pensione anticipata per motivi inerenti al mercato del lavoro (soggetta a particolari condizioni di reddito) senza doppi computi
2.2. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Età pensionabile legale o standard per sesso e per regime
Data di riferimento/metodo di calcolo per regime
ALLEGATO 3
AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI DIFFUSIONE
1. AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI DIFFUSIONE PER IL SISTEMA CENTRALE ESSPROS
1.1. AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI DIFFUSIONE DEI DATI QUANTITATIVI PER RAGGRUPPAMENTO DI REGIMI
1.1.1. Raggruppamento di regimi per criteri
Determinati utenti saranno autorizzati a pubblicare dati raggruppando i regimi conformemente alla classificazione ESSPROS dei regimi definiti sulla base dei criteri di cui all'allegato 1, sezione 1.1 («Raggruppamento di regimi»).
1.1.2. Dati per regimi
Determinati utenti saranno autorizzati a pubblicare dati per regimi o per gruppi di regimi per quei paesi che non concederanno esplicitamente l'assenso alla piena diffusione per motivi di segreto statistico. I gruppi di regimi dovranno rispettare le norme di diffusione stabilite da ciascuno Stato membro in questione.
1.2. AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE QUALITATIVA PER REGIMI E PER PRESTAZIONI DETTAGLIATE
Eurostat sarà autorizzato a pubblicare l'informazione qualitativa per regimi e per prestazioni dettagliate con un sostegno adeguato.
2. AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI DIFFUSIONE DEI DATI SUI BENEFICIARI DELLE PENSIONI
2.1. AGGREGATI DI CATEGORIE CONFORMEMENTE ALLA CLASSIFICAZIONE ESSPROS DEI BENEFICIARI DELLE PENSIONI
Determinati utenti saranno autorizzati a pubblicare dati per le sette categorie di pensioni e per aggregati di categorie conformemente alla classificazione ESSPROS dei beneficiari delle pensioni di cui all'allegato 2, sezione 2 («Classificazione dettagliata dei beneficiari delle pensioni»).
Determinati utenti saranno autorizzati a pubblicare anche la ripartizione tra beneficiari di prestazioni soggette e non soggette a particolari condizioni di reddito conformemente alla classificazione ESSPROS dei beneficiari delle pensioni di cui all'allegato 2, sezione 2 («Classificazione dettagliata dei beneficiari delle pensioni»).
2.2. DATI PER REGIMI
Determinati utenti saranno autorizzati a pubblicare dati per regimi o per gruppi di regimi per quei paesi che non concederanno esplicitamente l'assenso alla piena diffusione per motivi di segreto statistico. I gruppi di regimi dovranno rispettare le norme di diffusione stabilite da ciascuno Stato membro in questione.