31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/48


DIRETTIVA 2008/82/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

che modifica la direttiva 2008/38/CE relativamente agli alimenti per animali destinati a sostenere la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (1), in particolare l'articolo 6, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (2) comprende tra i fini nutrizionali particolari il «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica».

(2)

Con il regolamento (CE) n. 163/2008 (3) la Commissione ha autorizzato il preparato di carbonato di lantanio ottaidrato come additivo zootecnico per mangimi destinati ai gatti. Tale autorizzazione è basata su un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 18 settembre 2007 (4). Nel parere l'Autorità evidenzia che l'integrazione del preparato in questione nella dieta produce una diminuzione dell'escrezione urinaria del fosforo e un aumento dell'escrezione fecale, correlati a una diminuzione della digeribilità apparente del fosforo. Essa conclude che il preparato può ridurre l'assorbimento del fosforo nel gatto adulto.

(3)

La direttiva 2008/38/CE comprende già mangimi con un basso tenore di fosforo nella riga intitolata «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica». È possibile ottenere lo stesso effetto positivo se l'assorbimento del fosforo contenuto nei mangimi viene ridotto. È quindi opportuno includere il carbonato di lantanio ottaidrato nella riga relativa al «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» dell'elenco degli usi previsti nella parte B dell'allegato I della direttiva 2008/38/CE.

(4)

La direttiva 2008/38/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2008/38/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 febbraio 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9.

(3)  GU L 50 del 23.2.2008, pag. 3.

(4)  The EFSA Journal (2007) 542, pagg. 1-15.


ALLEGATO

Nella parte B dell'allegato I della direttiva 2008/38/CE, la riga relativa al particolare fine nutrizionale «Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» è sostituita dalla seguente:

Particolare fine nutrizionale

Caratteristiche nutrizionali essenziali

Specie o categorie di animali

Dichiarazioni sull'etichetta

Periodo di impiego raccomandato

Altre disposizioni

«Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (1)

Bassa concentrazione di fosforo e tenore ridotto di proteine, ma di elevata qualità

Cani e gatti

Fonti proteiche

Calcio

Fosforo

Potassio

Sodio

Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)

Inizialmente fino a 6 mesi (2)

Sull'imballaggio, sul contenitore o sull'etichetta indicare: “Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.”

Nelle istruzioni per l’uso indicare: “Deve essere sempre disponibile dell'acqua.”

oppure

 

 

 

 

Assorbimento ridotto di fosforo grazie all'incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato

Gatti adulti

Fonti proteiche

Calcio

Fosforo

Potassio

Sodio

Carbonato di lantanio ottaidrato

Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)

Inizialmente fino a 6 mesi (2)

Sull'imballaggio, sul contenitore o sull'etichetta indicare: “Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.”

Nelle istruzioni per l’uso indicare: “Deve essere sempre disponibile dell'acqua.”


(1)  Se del caso, il produttore può raccomandare l'uso anche in caso di temporanea insufficienza renale.

(2)  Se l'alimento per animali è raccomandato in caso di una temporanea insufficienza renale, il periodo di impiego raccomandato è da 2 a 4 settimane.»