26.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/37 |
DIRETTIVA 2008/76/CE DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2008
che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/32/CE vieta l'uso di prodotti destinati all'alimentazione animale con un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I della medesima. |
(2) |
La recente evoluzione delle conoscenze tecniche sull'elaborazione dei mangimi per pesci, con il crescente utilizzo di crostacei marini quali il krill marino come materia prima nei mangimi per pesci, rende opportuna una revisione del livello massimo di fluoro nei mangimi per pesci. Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 22 settembre 2004 (2) risulta che un aumento del livello massimo consentito di fluoro nei mangimi per pesci non comporterebbe rischi inaccettabili per la salute pubblica e la salute degli animali. Per quanto riguarda il Lolium temulentum e il Lolium remotum, l'EFSA raccomanda nel suo parere del 25 gennaio 2007 (3) di sopprimere le voci distinte per queste due specie di piante e di applicare il contenuto massimo generale previsto per i semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, come stabilito alla riga 14 dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE. |
(3) |
Per quanto riguarda il DDT, alla riga relativa a tale sostanza dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE deve essere incluso il nome DDD, che è utilizzato più comunemente di TDE (4) per il metabolita diclorodifenildicloroetano. |
(4) |
Per quanto riguarda le albicocche (Prunus armeniaca L.) e le mandorle amare (Prunus dulcis var. amara oppure Prunus amygdalus Batsch var. amara) dal parere dell'EFSA del 23 novembre 2006 (5) si può concludere che la prescrizione dell'assenza di un contenuto quantificabile di albicocche e mandorle amare non è necessaria per la protezione della salute pubblica e degli animali e che è sufficiente applicare i livelli massimi generali previsti per l'acido cianidrico, come stabilito alla riga 8 dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE. Occorre pertanto sopprimere le prescrizioni specifiche relative alle albicocche e alle mandorle amare. |
(5) |
La camelina (Camelina sativa) è compresa nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE e i semi e i frutti di queste specie di piante nonché i loro derivati ottenuti da un processo di trasformazione possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile. |
(6) |
Esiste un rinnovato interesse per la Camelina sativa come coltura di semi oleosi a causa della crescente domanda di colture alternative di semi oleosi a basso impiego di fattori di produzione, i cui sottoprodotti possono essere utilizzati nei mangimi. Dal parere dell'EFSA del 27 novembre 2007 (6) si può concludere che la prescrizione dell'assenza di un contenuto quantificabile di Camelina sativa e dei suoi derivati non è necessaria per la protezione della salute pubblica e degli animali, a condizione che la quantità totale di glucosinolati nella dieta non minacci la salute pubblica e degli animali. La protezione della salute pubblica e degli animali dagli effetti tossici dei glucosinolati è garantita dalla presenza nei mangimi completi di essenza volatile di senape, il cui livello massimo è espresso in isotiocianati di allile, poiché, in base al parere dell'EFSA, la tossicità dei glucosinolati è attribuita generalmente agli (iso)tiocianati. Pertanto, è opportuno sopprimere la prescrizione dell'assenza di contenuti quantificabili di Camelina sativa dall'allegato I della direttiva 2002/32/CE. |
(7) |
Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, 25 luglio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/77/CE della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 53).
(2) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 22 settembre 2004 su richiesta della Commissione europea, relativo al fluoro quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione animale http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_contam08_ej100_fluorine_en1,0.pdf
(3) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 25 gennaio 2007 su richiesta della Commissione europea, relativo agli alcaloidi pirrolizidinici quali sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_ej447_op_pyrrolizidine%20alkaloids%20in%20feed_en.pdf
(4) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 22 novembre 2006 su richiesta della Commissione europea, relativo al DDT quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione animale http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ej433_DDT_en,2.pdf
(5) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 23 novembre 2006 su richiesta della Commissione europea, relativo ai composti cianogenici quali sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ej434_op_cyanogenic_compounds_in_feed_en,1.pdf
(6) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 27 novembre 2007 su richiesta della Commissione europea, relativo ai glucosinolati quali sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_op_ej590_glucosinolates_en.pdf
ALLEGATO
L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come segue:
1) |
la riga 3, fluoro, è sostituita dalla seguente:
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2) |
la riga 14, semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, è sostituita dalla seguente:
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3) |
la riga 21, DDT, è sostituita dalla seguente:
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4) |
la riga 28, albicocco — Prunus armeniaca L, la riga 29, mandorlo amaro — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [=Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke] e la riga 31, camelina — Camelina sativa (L.) Crantz, sono soppresse. |
(1) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido cloridrico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.
(2) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2008 al fine di ridurre i livelli massimi.»;