1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/27


DIRETTIVA 2008/53/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 61, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

la direttiva 2006/88/CE stabilisce alcune norme di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti. Tali norme tengono conto della classificazione delle malattie come esotiche e non esotiche di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva, nonché delle specie sensibili.

(2)

La viremia primaverile delle carpe (SVC) è inserita nell'elenco delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE.

(3)

Nel quadro delle discussioni tenutesi in sede di Consiglio che hanno portato all'adozione della direttiva 2006/88/CE, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione in cui prendeva atto delle preoccupazioni espresse da diversi Stati membri produttori di carpe rispetto alle conseguenze di una disciplina relativa all'SVC mediante norme comunitarie armonizzate. La Commissione ha risposto che, dopo l'entrata in vigore della direttiva 2006/88/CE ma prima della sua data d'applicazione, avrebbe nuovamente valutato, se invitata a procedere in tal senso e in base agli argomenti addotti, se l'SVC possa continuare a figurare all'allegato IV, parte II, della direttiva. La Commissione ha ricevuto da diversi Stati membri richieste relative a una nuova valutazione.

(4)

L'allegato IV, parte I, della direttiva 2006/88/CE definisce i criteri per stabilire se una malattia sia esotica o non esotica. Secondo i criteri per la classificazione delle malattie non esotiche, occorre considerare se una malattia, una volta introdotta in uno Stato membro che ne era indenne, possa influire notevolmente sulla situazione economica provocando perdite di produzione e costi annuali connessi con la malattia e con il suo contenimento superiori al 5 % del valore della produzione di animali d'acquacoltura delle specie sensibili nella regione.

(5)

Dalle informazioni fornite dagli Stati membri che sono i principali produttori di carpe si evince che l'SVC è già una malattia endemica ma che, negli ultimi 20-25 anni, non ha causato perdite importanti per l'industria.

(6)

Inoltre, è opportuno considerare se l'SVC possa essere controllata a livello degli Stati membri e se tale controllo abbia un buon rapporto costi/benefici. Data la situazione idrografica e la struttura dell'allevamento delle carpe nei principali Stati membri produttori, i costi connessi con le misure di eradicazione della malattia sarebbero sproporzionati rispetto alle perdite economiche causate dalla malattia stessa. Dalle informazioni recentemente ricevute, l'SVC non risulta soddisfare tutti i criteri per l'inserimento nell'elenco delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(7)

È pertanto opportuno rimuovere l'SVC dall'elenco delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(8)

L'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE stabilisce che, qualora una malattia non elencata nell'allegato IV, parte II, comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria dell'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici di uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure per prevenire la diffusione di tale malattia o lottare contro di essa. Tali misure non possono eccedere quanto è adeguato e necessario per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa.

(9)

A norma dell'articolo 63 della direttiva 2006/88/CE, la decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura (2) continua ad applicarsi ai fini della direttiva 2006/88/CE in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie conformemente all'articolo 43 della direttiva stessa, che sono adottate entro e non oltre 3 anni dalla sua entrata in vigore.

(10)

La decisione 2004/453/CE della Commissione riconosce l'intero territorio o parti del territorio di Danimarca, Irlanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito in quanto indenni da SVC o soggetti a programmi di controllo ed eradicazione. Detti Stati membri possono quindi richiedere garanzie complementari per l'introduzione sui rispettivi territori di specie sensibili all'SVC.

(11)

Gli Stati membri che possono richiedere garanzie complementari in conformità della decisione 2004/453/CE dovrebbero poter continuare ad applicare misure a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE, comprese restrizioni sulla commercializzazione e le importazioni, al fine di controllare l'SVC e mantenere il proprio status di paesi indenni dalla malattia.

(12)

L'allegato IV della direttiva 2006/88/CE deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(13)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce che gli Stati membri adottino misure nazionali conformi a tale direttiva entro il 1o maggio 2008 e applichino tali disposizioni nazionali entro il 1o agosto 2008. Per lasciare un tempo sufficiente agli Stati membri, le misure nazionali conformi alla direttiva 2006/88/CE, modificata dalla presente direttiva, dovranno essere adottate entro il 1o agosto 2008, e le disposizioni nazionali essere applicate a partire dal 1o agosto 2008.

(14)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2006/88/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o agosto 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano dette disposizioni dal 1o agosto 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)   GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 4. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/272/CE (GU L 99 del 7.4.2006, pag. 31).


ALLEGATO

La parte II dell'allegato IV è sostituita dal testo seguente:

«PARTE II

Elenco malattie

MALATTIE ESOTICHE

 

MALATTIA

SPECIE SENSIBILI

PESCI

Necrosi ematopoietica epizootica

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e pesce persico (Perca fluviatilis)

Sindrome ulcerativa epizootica

Genera: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius e Trichogaster.

MOLLUSCHI

Infezione da Bonamia exitiosa

Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi) e ostrica cilena (Ostrea chilensis)

Infezione da Perkinsus marinus

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas) e ostrica della Virginia (Crassostrea virginica)

Infezione da Microcytos mackini

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), ostrica di Olimpia (Ostrea conchaphila) e ostrica piatta (Ostrea edulis)

CROSTACEI

Sindrome di Taura

Gambero bianco del Golfo (Penaeus setiferus), gambero blu del Pacifico (Penaeus stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Penaeus vannamei)

Malattia della testa gialla

Gambero nero del Golfo (Penaeus aztecus), gambero rosa (P. duorarum), gambero Kuruma (P. japonicus), gambero tigre nero (P. monodon), gambero bianco del Golfo (P. setiferus), gambero blu del Pacifico (P. stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (P. vannamei)


MALATTIE NON ESOTICHE

 

MALATTIE

SPECIE SENSIBILI

PESCI

Setticemia emorragica virale (VHS)

Aringa (Clupea spp.), coregoni (Coregonus sp.), luccio (Esox lucius), eglefino (Gadus aeglefinus), merluzzo del Pacifico (Gadus macrocephalus), merluzzo bianco (Gadus morhua), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) motella (Onos mustelus), salmotrota (Salmo trutta), rombo (Scophthalmus maximus) spratto (Sprattus sprattus) e temolo (Thymallus thymallus)

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (O. kisutch), salmone giapponese (O. masou), trota iridea (O. mykiss), salmone rosso (O. nerka), salmone rosa (O. rhodurus), salmone reale (O. tshawytscha) e salmone atlantico (Salmo salar)

Virus erpetico (KHV)

Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio)

Anemia infettiva del salmone (ISA)

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) salmone atlantico (Salmo salar) e salmotrota (Salmo trutta).

MOLLUSCHI

Infezione da Marteilia refringens

Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi), ostrica cilena (O. chilensis), ostrica piatta europea (O. edulis), ostrica argentina (O. puelchana), mitilo (Mytilus edulis) e mitilo mediterraneo (M. galloprovencialis)

Infezione da Bonamia ostreae

Ostrica piatta australiana (O. angasi), ostrica cilena (O. chilensis) ostrica di Olympia (O. conchaphila), ostrica asiatica (O. denselammellosa), ostrica piatta europea (O. edulis), e ostrica argentina (O. puelchana).

CROSTACEI

Malattia dei punti bianchi

Tutti i decapodi (ordine Decapoda).»