26.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/88 |
DIRETTIVA 2008/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2008
che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici. L’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 aprile 2008. |
(2) |
La direttiva 2004/40/CE prevede valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). Nuovi studi scientifici dell’ICNIRP riguardanti gli effetti sulla salute dell’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, pubblicati dopo l’adozione della direttiva, sono stati presentati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. I risultati di tali studi scientifici sono attualmente esaminati dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti nel quadro della revisione delle sue raccomandazioni attualmente in corso, da un lato, e dall’Organizzazione mondiale della sanità nel quadro della revisione dei suoi «criteri d’igiene ambientale», dall’altro lato. Le nuove raccomandazioni, che saranno pubblicate entro la fine del 2008, potrebbero contenere elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori limite. |
(3) |
In tale contesto è opportuno riesaminare in modo approfondito l’eventuale incidenza dell’attuazione della direttiva 2004/40/CE sull’utilizzo delle procedure mediche basate sulla risonanza magnetica per immagini e su talune attività industriali. La Commissione ha avviato uno studio volto a valutare in modo diretto e quantitativo la situazione per quanto riguarda la risonanza magnetica per immagini. I risultati di tale studio, disponibili all’inizio del 2008, e di quelli di studi analoghi avviati negli Stati membri, dovrebbero essere presi in considerazione al fine di garantire un equilibrio tra la prevenzione dei rischi potenziali per la salute dei lavoratori e l’accesso ai vantaggi offerti da un impiego efficace delle tecnologie mediche in questione. |
(4) |
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/40/CE prevede che la valutazione, la misurazione e/o il calcolo dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici siano disciplinati da norme europee armonizzate stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (Cenelec). È opportuno tenere conto di tali norme armonizzate, essenziali per garantire un’applicazione armoniosa della direttiva e previste per il 2008. |
(5) |
Il tempo necessario per ottenere e analizzare tali nuove informazioni e per elaborare e adottare una nuova proposta di direttiva giustifica il rinvio di quattro anni della scadenza per il recepimento della direttiva 2004/40/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»
Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
(1) Parere del 12 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 aprile 2008.
(3) GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).