19.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/37 |
DIRETTIVA 2008/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2008
che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5). |
(2) |
La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali. |
(3) |
Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. |
(4) |
La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le misure necessarie all’attuazione della direttiva 2003/71/CE, onde tenere conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari e garantire l’applicazione uniforme della direttiva medesima. Tali misure sono intese ad adeguare le definizioni ed a approfondire o completare le disposizioni della direttiva 2003/71/CE specificando dettagliatamente forma e contenuti di un prospetto. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/71/CE, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(5) |
La direttiva 2003/71/CE prevede un limite di durata per le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l’esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione che prevede tale limite di durata nella direttiva 2003/71/CE. |
(6) |
La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati, nonché di garantire sia l’efficienza sia la responsabilità democratica. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/71/CE. |
(8) |
Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2003/71/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche
La direttiva 2003/71/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 2, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 13, paragrafo 7, l’articolo 14, paragrafo 8, e l’articolo 15, paragrafo 7, sono così modificati:
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2) |
all’articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare misure di esecuzione intese a stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli articoli 5 e 7. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 2 bis. Sulla base dei criteri summenzionati, la Commissione può adottare misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, stabilendo che un paese terzo garantisce l’equivalenza con la presente direttiva dei prospetti redatti nel suo territorio, in virtù della legislazione nazionale di tale paese o di prassi o procedure basate su norme internazionali definite dalle organizzazioni internazionali, compresi gli standard della IOSCO in materia di informativa.»; |
3) |
l’articolo 24 è così modificato:
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Articolo 2
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
(1) GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.
(2) GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.
(3) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.
(4) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(6) GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.