26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/30


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2008

concernente misure volte a facilitare i futuri passaggi all’euro

[notificata con il numero C(2007) 6912]

(2008/78/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

Mentre il primo gruppo di partecipanti è passato attraverso una lunga fase di transizione durante la quale si utilizzava come moneta l’euro ma il contante in euro non era ancora stato introdotto, la maggior parte dei piani nazionali attuali per i passaggi futuri prevede l’introduzione di monete e banconote in euro il giorno stesso dell’adozione della moneta unica. Questa differenza e la diffusa disponibilità di contante in euro fa sì che gli Stati membri che si preparano all’adozione della moneta unica dovrebbero attuare una strategia diversa da quella seguita fra il 1999 e il 2002.

(2)

Tenuto conto delle mutate circostanze, le disposizioni della raccomandazione della Commissione, dell’11 ottobre 2000, sui mezzi per agevolare la preparazione degli operatori economici al passaggio all’euro (1) non danno una risposta adeguata alle questioni sollevate dal mutamento di contesto. Per tenere conto del nuovo contesto e sfruttare l’esperienza acquisita nel corso dell’introduzione del contante in euro nel 2002, 2007 e 2008, è pertanto opportuno adottare una nuova raccomandazione,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Indirizzare l’organizzazione del passaggio

1.   Gli Stati membri dovrebbero creare strutture appropriate e specifiche per pianificare, coordinare e facilitare tutti i preparativi necessari per l’introduzione dell’euro.

2.   Un piano nazionale di passaggio all’euro che copra tutti gli aspetti dell’organizzazione di tale passaggio dovrebbe essere organizzato, discusso con i rappresentanti dei principali operatori economici (istituti di credito, settore del commercio al dettaglio, imprese del settore TIC, settore della distribuzione automatica, associazioni dei consumatori, camere di commercio, ecc.) e aggiornato regolarmente.

Articolo 2

Agevolare la preparazione dei cittadini all’euro

1.   Il diritto nazionale dovrebbe imporre la doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari da pagare, accreditare o addebitare. La doppia indicazione obbligatoria dovrebbe iniziare al più presto dopo l’adozione ufficiale da parte del Consiglio del tasso di conversione irrevocabilmente fissato fra la moneta nazionale e l’euro. Gli Stati membri dovrebbero scoraggiare i dettaglianti dall’utilizzare la doppia indicazione prima dell’adozione ufficiale del tasso di conversione e imporre anche l’indicazione separata di tutti gli oneri eventualmente imposti dalle imprese per l’accettazione dei pagamenti in euro nel periodo compreso fra la fissazione del tasso di conversione e l’introduzione dell’euro. Si dovrebbe vietare l’impiego di un tasso di conversione diverso da quello adottato dal Consiglio. La doppia indicazione dovrebbe restare obbligatoria per un periodo minimo di sei mesi e uno massimo di un anno dopo l’introduzione dell’euro. In seguito dovrebbe però essere abbandonata per consentire ai cittadini di abituarsi pienamente alla nuova moneta.

2.   Gli Stati membri dovrebbero garantire che i cittadini siano correttamente informati sulle misure per il passaggio all’euro, sulle disposizioni di protezione delle banconote e delle monete in euro e sugli elementi di sicurezza del contante in euro, dovrebbero aiutare i cittadini a imparare la nuova scala di valori e dovrebbero inoltre proseguire tale campagna di informazione per un certo periodo dopo l’introduzione della moneta unica. In particolare, si dovrebbero approntare programmi di informazione speciali per categorie vulnerabili (anziani, persone con handicap fisici, sensoriali o mentali, ecc.), nonché per persone che hanno difficoltà di accesso all’informazione (immigrati e persone senza fissa dimora, analfabeti, ecc.).

3.   Gli Stati membri, gli istituti di credito e le imprese dovrebbero organizzare sessioni di formazione per consentire al personale che maneggia regolarmente contanti di familiarizzarsi all’euro e garantire così più efficacemente il riconoscimento, la corretta identificazione degli elementi di sicurezza e una maggiore rapidità nella manipolazione delle banconote e delle monete in euro. Si dovrebbero inoltre organizzare sessioni di formazione pratica ricorrenti per persone con menomazioni della vista al fine di aiutarle a sviluppare una memoria sensoriale nei confronti della nuova moneta.

4.   Le amministrazioni pubbliche dovrebbero fornire alle imprese, in particolare le PMI, informazioni precise quanto al calendario del passaggio e alle relative norme giuridiche, fiscali e contabili. Le associazioni commerciali, gli euro info centre, le camere di commercio, i commercialisti e i consulenti delle imprese dovrebbero vigilare a che le imprese con cui sono in contatto compiano i preparativi necessari e siano in grado di effettuare tutte le loro operazioni in euro fin dalla data di introduzione della moneta unica.

5.   Gli istituti di credito dovrebbero informare i clienti in merito alle conseguenze pratiche del passaggio all’euro. In particolare, dovrebbero richiamare la loro attenzione sul fatto che, a partire dalla data di introduzione dell’euro, non sarà più possibile effettuare pagamenti scritturali o tenere conti nelle vecchi unità monetarie nazionali.

6.   Le imprese dovrebbero avviare azioni di sensibilizzazione dei dipendenti e organizzare iniziative di formazione ad hoc per i membri del personale che lavorano a contatto con il pubblico.

7.   Gli Stati membri dovrebbero sorvegliare i preparativi degli operatori economici in vista del passaggio all’euro, in particolare mediante inchieste a intervalli regolari.

Articolo 3

Garantire una rapida introduzione del contante in euro

1.   Al fine di ridurre gli importi da cambiare fisicamente, si dovrebbero incoraggiare i consumatori a depositare le eccedenze di liquidità nelle settimane precedenti al passaggio. Di preferenza, i contratti in moneta nazionale conclusi dopo la decisione del Consiglio che fissa il tasso di conversione irrevocabile dovrebbero fare riferimento all’euro se la loro validità va oltre la data di introduzione della moneta unica.

2.   Gli istituti di credito e i punti vendita dovrebbero approfittare della prealimentazione e della subprealimentazione di banconote e monete in euro nei mesi precedenti il passaggio, come previsto dalla Banca centrale europea (2). La subprealimentazione dei punti vendita con banconote e monete dovrebbe avere luogo nelle ultime settimane prima del passaggio. Per i piccoli negozi al dettaglio si dovrebbero prevedere misure speciali, fra cui in particolare i kit di monete in euro per i dettaglianti. Per incoraggiare i punti vendita a partecipare alla subprealimentazione, sarebbe opportuno offrire loro condizioni di addebito differito interessanti sul piano finanziario. Per quanto riguarda invece le famiglie, per garantire che ognuna possegga almeno un kit, durante le tre settimane che precedono il passaggio i cittadini dovrebbero avere la possibilità di procurarsi kit di monete in euro.

3.   I distributori automatici di contante dovrebbero essere adattati per poter distribuire banconote in euro fin dall’introduzione della moneta unica. I distributori che, per motivi tecnici, non possono essere adattati in tempo dovrebbero essere chiusi. Durante le due settimane prima e dopo il passaggio le operazioni di prelievo e di cambio di contante presso gli istituti di credito dovrebbero essere effettuate principalmente in piccoli tagli.

4.   I punti vendita dovrebbero essere obbligati a dare il resto esclusivamente in euro fin dall’introduzione della moneta unica, a meno che ciò non sia possibile per motivi pratici. Si dovrebbero adottare misure ad hoc per agevolarne la subprealimentazione con contante e ridurre le difficoltà connesse a un loro aumento di liquidità.

5.   Tutti i terminali elettronici dei punti vendita dovrebbero essere convertiti all’euro il giorno stesso dell’introduzione della moneta unica e nei giorni immediatamente successivi i consumatori dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare con maggiore frequenza i pagamenti elettronici.

6.   Nei primi giorni della doppia circolazione si dovrebbero tenere aperte le principali agenzie degli istituti di credito per agevolare il cambio della moneta nazionale in euro. Nel periodo del passaggio, inoltre, dovrebbe essere prolungato l’orario di apertura delle banche. Allo scopo di evitare code, infine, i dettaglianti dovrebbero beneficiare di condizioni speciali che consentano un approvvigionamento più rapido di contante.

Articolo 4

Impedire le pratiche abusive ed evitare un’errata percezione dell’andamento dei prezzi da parte dei cittadini

1.   Si dovrebbero concludere accordi con il settore del commercio al dettaglio e dei servizi al fine di garantire che l’introduzione dell’euro non incida sui prezzi. In particolare, i dettaglianti non dovrebbero aumentare i prezzi a causa del passaggio e, dopo la conversione, nel fissare i prezzi in euro dovrebbero cercare di ridurre al minimo gli adeguamenti. Tali accordi dovrebbero tradursi nell’adozione di un logo visibile e facilmente riconoscibile da parte dei consumatori, che dovrebbe essere pubblicizzato mediante campagne di comunicazione e di informazione. È necessaria, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, un’attenta sorveglianza del rispetto degli impegni assunti dai dettaglianti nel quadro di tali accordi. In tale prospettiva, per i casi di mancato rispetto si dovrebbero prevedere misure dissuasive come la diffusione del nome dell’impresa in questione fino a eventuali multe per i casi più gravi.

2.   Durante le settimane successive all’adozione del tasso di conversione e fino alla fine del periodo di doppia indicazione gli Stati membri dovrebbero svolgere una supervisione attenta e frequente dei prezzi. In particolare, nelle settimane immediatamente precedenti e in quelle immediatamente successive al passaggio i cittadini dovrebbero ricevere informazioni settimanali sull’andamento dei prezzi al fine di evitare il rischio di percezioni scorrette.

3.   Dopo la conversione, ai pagamenti in euro dovrebbero essere applicate le stesse spese bancarie applicabili ai versamenti in moneta nazionale.

Articolo 5

Disposizione finale

Gli Stati membri sono invitati a dare il loro sostegno all’attuazione della presente raccomandazione.

Articolo 6

Destinatari

Sono destinatari della presente raccomandazione gli Stati membri con deroga ai sensi dell’articolo 122 del trattato, nonché gli istituti di credito, le imprese, le associazioni commerciali e le associazioni dei consumatori di tali Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  Raccomandazione 2000/C 303/05 (GU C 303 del 24.10.2000, pag. 6).

(2)  Cfr. Indirizzo della Banca centrale europea, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro (BCE/2006/9 GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39).