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27.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 259/16 |
AZIONE COMUNE 2008/760/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2008
relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea per la crisi in Georgia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5 e l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 1o settembre 2008 il Consiglio europeo si è dichiarato seriamente preoccupato per il conflitto aperto esploso in Georgia ed ha affermato che l’Unione europea (UE) è pronta ad impegnarsi per sostenere tutte le iniziative volte ad una soluzione pacifica e duratura di tale conflitto. |
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(2) |
Il Consiglio europeo ha deciso che occorreva nominare un rappresentante speciale dell’UE (RSUE) per la crisi in Georgia. |
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(3) |
Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1). |
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(4) |
Nella stessa occasione, il Consiglio ha deciso che occorre nominare il sig. Pierre MOREL quale RSUE per la crisi in Georgia. |
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(5) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il sig. Pierre MOREL è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la crisi in Georgia per il periodo che va dal giorno dell’adozione della presente azione comune al 28 febbraio 2009.
Articolo 2
Obiettivi
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi definiti dalle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008 e dalle conclusioni del Consiglio sulla Georgia adottate il 15 settembre 2008.
L’RSUE deve rafforzare l’efficacia e la visibilità dell’UE nel suo contributo alla risoluzione del conflitto in Georgia.
Articolo 3
Mandato
L’RSUE ha il mandato:
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a) |
da un lato, di contribuire alla preparazione delle discussioni a livello internazionale previste al punto 6 dell’accordo del 12 agosto 2008, che verteranno in particolare:
e, dall’altro, di contribuire a definire la posizione dell’UE e di rappresentarla nel corso delle suddette discussioni; |
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b) |
di agevolare l’attuazione dell’accordo concluso l’8 settembre 2008 a Mosca e a Tbilisi, come pure dell’accordo del 12 agosto 2008, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; |
nell’ambito delle summenzionate attività, di contribuire all’attuazione della politica dell’UE in materia di diritti dell’uomo e dei suoi orientamenti in tale settore, in particolare quelle su bambini e donne.
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR).
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e un direzione politica nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo che va dal giorno dell’adozione della presente azione comune al 28 febbraio 2009 è pari a 390 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal giorno dell’adozione della presente azione comune. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e in piena associazione con la Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’UE possono proporre il distacco di personale che operi con l’RSUE. La retribuzione del personale distaccato presso l’RSUE da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE in questione. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso il segretariato generale del Consiglio possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Conformemente alla politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione in materia di sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
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a) |
stabilendo, se del caso, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione; |
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b) |
provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
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c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
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d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Presentazione di relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR e del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi della politica condotta dall’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e degli altri RSUE attivi nella regione, in particolare l’RSUE per il Caucaso meridionale nel rispetto degli obiettivi specifici del mandato di quest’ultimo. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione.
2. Vengono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altre iniziative dell’Unione europea sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione un’ampia relazione sull’esecuzione del mandato entro il 15 dicembre 2008. Tale relazione funge da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 15
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER