17.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/26


AZIONE COMUNE 2008/736/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2008

sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o settembre 2008 il Consiglio europeo ha espresso seria preoccupazione per il conflitto aperto esploso in Georgia e ha dichiarato che l'Unione europea (UE) è pronta ad impegnarsi per sostenere tutte le iniziative volte ad una soluzione pacifica e duratura del conflitto.

(2)

Il Consiglio europeo ha rammentato che una soluzione pacifica e duratura del conflitto in Georgia deve essere basata sul pieno rispetto dei principi d'indipendenza, sovranità e integrità territoriale riconosciuti dal diritto internazionale, dall'atto finale della conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

L'accordo in sei punti ottenuto il 12 agosto 2008 sulla base degli sforzi di mediazione dell'UE, integrato dall'accordo sulla sua attuazione raggiunto l'8 settembre 2008, resta la base del processo di stabilizzazione.

(4)

Il 1o settembre 2008 il Consiglio europeo ha ricordato inoltre che la nomina del rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per il Caucaso meridionale nel dicembre 2003 ha segnato un altro passo avanti nell'approfondimento delle relazioni con la Georgia e gli altri due paesi della regione (Armenia e Azerbaigian). Il Consiglio europeo ha deciso di nominare anche un RSUE per la crisi georgiana.

(5)

Il 2 settembre 2008 una missione esplorativa è stata dispiegata in Georgia ed ha avviato i lavori per raccogliere le informazioni pertinenti e preparare un'eventuale missione civile nell'ambito della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD). Questa dovrebbe tener pienamente conto dei mandati delle attuali presenze dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e delle Nazioni Unite in Georgia ed operare in modo complementare con essi.

(6)

Il 3 settembre 2008 il Consiglio ha approvato una misura preparatoria in vista dell'eventuale futura missione PESD in Georgia.

(7)

Con lettera dell'11 settembre 2008 il governo della Georgia ha invitato l'UE a dispiegare una missione civile PESD in Georgia.

(8)

La partecipazione di Stati terzi alla missione dovrebbe essere conforme agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

(9)

La struttura di comando e controllo della missione dovrà lasciare impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.

(10)

Per tale missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del segretariato generale del Consiglio.

(11)

La missione PESD sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) fissati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea (UE) istituisce una missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, di seguito denominata «EUMM Georgia». Lo schieramento dell'EUMM Georgia avviene per fasi: lo spiegamento inizia a settembre 2008 e la fase operativa non oltre il 1o ottobre 2008.

2.   L'EUMM Georgia opera conformemente al mandato della missione di cui all'articolo 2 e svolge i compiti previsti all'articolo 3.

Articolo 2

Mandato della missione

1.   L'EUMM Georgia effettua una vigilanza civile sulle azioni delle parti, anche per quanto riguarda il pieno rispetto dell'accordo in sei punti e delle successive misure di attuazione attraverso la Georgia, operando in stretto coordinamento con i partner, in particolare le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e coerentemente con le altre attività dell'UE, al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia.

2.   Gli obiettivi specifici della missione sono i seguenti:

a)

contribuire alla stabilità a lungo termine attraverso la Georgia e la regione circostante;

b)

a breve termine, la stabilizzazione della situazione con un rischio ridotto di ripresa delle ostilità, nel pieno rispetto dell'accordo in sei punti e delle successive misure di attuazione.

Articolo 3

Compiti della missione

Ai fini della missione, l'EUMM Georgia svolgerà i seguenti compiti:

1)

stabilizzazione:

vigilare, analizzare e riferire sulla situazione riguardante il processo di stabilizzazione, concentrandosi in particolare sul pieno rispetto dell'accordo in sei punti, compreso il ritiro delle truppe, sulla libertà di movimento, sulle azioni di boicottaggio e sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario;

2)

normalizzazione:

vigilare, analizzare e riferire sulla situazione riguardante il processo di normalizzazione della governance civile, concentrandosi sullo Stato di diritto, su strutture efficaci di applicazione della legge e su un ordine pubblico adeguato. La missione vigilerà altresì sulla sicurezza dei collegamenti di trasporto, sulle infrastrutture e sui servizi energetici e sugli aspetti politici e di sicurezza inerenti al ritorno degli sfollati interni e dei profughi;

3)

rafforzamento della fiducia:

contribuire a ridurre le tensioni attraverso l'instaurazione di collegamenti, l'agevolazione dei contatti tra le parti e altre misure miranti a rafforzare la fiducia;

4)

contribuire ad informare la politica europea e contribuire all'impegno futuro dell'UE.

Articolo 4

Struttura della missione

1.   L'EUMM Georgia è strutturata come segue:

a)

comando: il comando è costituito dall'ufficio del capomissione e dal personale del comando, che svolgono tutte le necessarie funzioni di comando e controllo e di sostegno alla missione. Il comando è ubicato a Tbilisi;

b)

antenne sul campo: le antenne distribuite sul campo su base geografica svolgono compiti di vigilanza ed assolvono le necessarie funzioni di sostegno alla missione;

c)

componente di sostegno: la componente di sostegno è ubicata presso il segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

2.   Come capacità iniziale necessaria all'attuazione, sono istituite nell'ambito dell'EUMM Georgia squadre di vigilanza con elementi preequipaggiati forniti dagli Stati membri.

3.   Detti elementi sono circostanziati dalle ulteriori disposizioni particolareggiate del piano operativo (OPLAN).

Articolo 5

Comandante civile dell'operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell'EUMM Georgia.

2.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUMM Georgia.

3.   Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o dell'istituzione dell'UE interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità.

5.   Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

6.   Se necessario, il comandante civile dell'operazione e il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) si consultano.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell'EUMM Georgia a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana e secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.

4.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione e a tal fine firma un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

6.   Il capomissione rappresenta l'EUMM Georgia nella zona delle operazioni e assicura l'adeguata visibilità della stessa.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento, se opportuno, con altri attori dell'UE sul terreno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE.

8.   Il capomissione redige l'OPLAN della missione per sottoporlo all'approvazione del Consiglio. Il capomissione è assistito in questo compito dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 7

Personale

1.   L'EUMM Georgia è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

2.   La missione assume personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

3.   Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'UE per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalle norme di sicurezza del Consiglio (1).

Articolo 8

Status della missione e del personale

1.   Lo status della missione e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare l'accordo in questione a nome di quest'ultima.

2.   Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente distaccato.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

Articolo 9

Catena di comando

1.   L'EUMM Georgia dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUMM Georgia.

3.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, è il comandante dell'EUMM Georgia a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EUMM Georgia a livello di teatro e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'SG/AR, e di modificare il concetto operativo (CONOPS) e l'OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell'operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 11

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Georgia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri dell'UE.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali accordi a nome di quest'ultima. Se l'UE e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

Articolo 12

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUMM Georgia a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con il servizio di sicurezza del Consiglio.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità dei requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell'UE per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative in virtù del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza del Consiglio.

4.   Il personale dell'EUMM Georgia è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio.

Articolo 13

Capacità di vigilanza

Per l'EUMM Georgia è attivata la capacità di vigilanza.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è di 31 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite secondo le regole e le procedure comunitarie applicabili al bilancio generale dell'UE. Con l'approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri dell'UE, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all'EUMM Georgia. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini degli Stati terzi.

3.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre.

5.   Le spese connesse alla missione sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 15

Coordinamento

1.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione della Commissione ai fini della coerenza dell'azione dell'UE a sostegno della Georgia.

2.   Il capomissione si coordina strettamente con la presidenza dell'UE in loco e altri capimissione dell'UE.

3.   Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nel paese, in particolare le Nazioni Unite e l'OSCE.

Articolo 16

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L'SG/AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» che sono prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l'SG/AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo le procedure appropriate alla cooperazione dello Stato ospitante con l'UE.

4.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (2).

Articolo 17

Valutazione della missione

Sei mesi dopo l'inizio della missione, il CPS riceve una valutazione della missione sulla base di una relazione redatta dal capomissione e dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 18

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione e ha durata di 12 mesi.

Articolo 19

Pubblicazione

1.   La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Anche le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).

(2)  Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47).