18.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/81


AZIONE COMUNE 2008/230/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quando segue:

(1)

Il 26 giugno 1997 il Consiglio ha adottato il programma dell'Unione europea per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali, che impegna l'UE e gli Stati membri a intraprendere azioni concertate per assistere altri paesi nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di armi.

(2)

L'8 giugno 1998 il Consiglio ha adottato il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, che stabilisce otto criteri per l'esportazione di armi convenzionali e un meccanismo di notifica e consultazione per i casi di rifiuto e include una procedura di trasparenza attraverso la pubblicazione delle relazioni annuali dell'UE sulle esportazioni di armi. Sin dall'adozione il codice ha contribuito notevolmente all'armonizzazione delle politiche nazionali in materia di controllo dell'esportazione di armi e ai suoi principi e criteri hanno aderito ufficialmente vari paesi terzi.

(3)

La misura operativa n. 11 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi dispone che gli Stati membri si adoperino al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di armi ad aderire ai principi del codice.

(4)

La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dai Capi di Stato o di Governo il 12 dicembre 2003, enuncia cinque sfide fondamentali cui deve far fronte l'UE nel contesto scaturito dalla fine della guerra fredda: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato, la criminalità organizzata. Le conseguenze della circolazione incontrollata delle armi convenzionali sono cruciali per quattro di queste cinque sfide. In effetti i trasferimenti incontrollati di armi contribuiscono ad aggravare il terrorismo e la criminalità organizzata e costituiscono un fattore rilevante nello scoppio e nella diffusione dei conflitti nonché nel crollo delle strutture statali. Inoltre la strategia sottolinea l'importanza dei controlli delle esportazioni per contenere la proliferazione.

(5)

Lo strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva ed affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 dicembre 2005, mira a rendere più efficaci e ad integrare gli accordi bilaterali, regionali e internazionali esistenti per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

(6)

La strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15-16 dicembre 2005, dispone che l'UE debba, a livello regionale e internazionale, sostenere il rafforzamento dei controlli delle esportazioni e la promozione dei criteri del codice di condotta per le esportazioni di armi mediante l'assistenza ai paesi terzi nel settore, tra l'altro, dell'elaborazione della legislazione nazionale in materia e la promozione di misure sulla trasparenza.

(7)

Il 6 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con il sostegno di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ha adottato la risoluzione 61/89 volta a promuovere l'elaborazione di un trattato sul commercio delle armi che stabilisce norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali. Nel dicembre 2006 e nel giugno e dicembre 2007 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali si sottolinea l'importanza del fatto che l'UE e i suoi Stati membri svolgano un ruolo attivo e cooperino con altri Stati ed organizzazioni regionali nel processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite per stabilire norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali, che costituirà un contributo fondamentale per contrastare la proliferazione indesiderabile ed irresponsabile delle armi convenzionali che mette a repentaglio la pace, la sicurezza, lo sviluppo e il pieno rispetto dei diritti umani.

(8)

I piani d’azione convenuti tra l'UE e i paesi partner nell’ambito della politica europea di vicinato contengono un riferimento diretto al codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi o allo sviluppo di sistemi efficaci di controllo nazionale delle esportazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Ai fini dell'attuazione concreta

della strategia europea in materia di sicurezza,

della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni,

della misura operativa n. 11 del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi,

del programma dell'UE per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali,

dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva ed affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali,

dei piani d’azione nell’ambito della politica europea di vicinato, e

delle conclusioni del Consiglio relative ad un trattato internazionale sul commercio di armi,

l'Unione europea sostiene attività intese a perseguire i seguenti obiettivi:

a)

promuovere i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi;

b)

assistere i paesi terzi nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione volta ad assicurare un controllo efficace delle esportazioni di armi;

c)

assistere i paesi nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze per assicurare un'attuazione e un'applicazione adeguate dei controlli delle esportazioni di armi;

d)

assistere i paesi nell'elaborazione delle relazioni nazionali sulle esportazioni di armi e nella promozione di altre forme di sorveglianza al fine di favorire la trasparenza e la responsabilità nell'esportazione di armi;

e)

incoraggiare i paesi terzi a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite ai fini dell'adozione di un trattato internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali e assisterli perché siano in grado di osservare tali eventuali norme comuni.

2.   In allegato è riportata una descrizione dei progetti per il perseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   La Presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR), è responsabile dell'attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.

2.   L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è a cura:

del Centre for European Perspective sloveno, che agisce a nome del Ministero degli affari esteri della Repubblica di Slovenia, con riguardo ai progetti concernenti i paesi dei Balcani occidentali e la Turchia,

del Ministero degli affari esteri ed europei della Repubblica francese, con riguardo al progetto concernente i paesi nordafricani e mediterranei,

del Ministero degli affari esteri della Repubblica ceca, con riguardo ai progetti concernenti i paesi dei Balcani occidentali e l'Ucraina,

dell'Ispettorato svedese per i prodotti strategici, che agisce a nome del Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia, con riguardo al progetto concernente l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia e la Moldova.

3.   La Presidenza, l'SG/AR e la Commissione si informano reciprocamente a intervalli regolari in merito all'attuazione della presente azione comune, nei limiti delle rispettive competenze.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 500 500 EUR, a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. Le spese sono ammissibili, compresi i costi indiretti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

3.   La Commissione vigila sul corretto impiego del contributo UE di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude accordi di finanziamento con gli enti incaricati dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 2 in ordine alle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'UE. Gli accordi di finanziamento prevedono che gli enti incaricati dell'attuazione del progetto assicurino la visibilità del contributo dell'UE in funzione della sua entità.

Articolo 4

La Presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente azione comune. Tali relazioni costituiscono la base per la valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione è pienamente associata e fornisce informazioni sull'attuazione finanziaria dei progetti secondo quanto riportato all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa scade il 17 marzo 2010.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


ALLEGATO

Sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi

I.   Obiettivi

Gli obiettivi globali della presente azione comune sono:

a)

promuovere i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi;

b)

assistere i paesi terzi nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione volta ad assicurare un controllo efficace delle esportazioni di armi;

c)

assistere i paesi nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze per assicurare un'attuazione e un'applicazione adeguate dei controlli delle esportazioni di armi;

d)

assistere i paesi nell'elaborazione delle relazioni nazionali sulle esportazioni di armi e nella promozione di altre forme di sorveglianza al fine di favorire la trasparenza e la responsabilità nell'esportazione di armi;

e)

incoraggiare i paesi terzi a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite ai fini dell'adozione di un trattato internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali e assisterli perché siano in grado di osservare tali eventuali norme comuni.

II.   Progetti

 

Obiettivo:

fornire assistenza tecnica ai paesi terzi interessati che hanno dimostrato di voler migliorare le proprie norme e pratiche nel settore del controllo delle esportazioni di materiale militare, e allineare le proprie norme e pratiche a quelle convenute e applicate dagli Stati membri dell'Unione europea, che figurano nel codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi e nel manuale per l'uso che lo correda.

 

Descrizioni e stime dei costi:

i)

Workshop con gruppi di paesi

Il progetto prenderà la forma di quattro workshop di due giorni a cui saranno invitati i funzionari governativi e i funzionari incaricati del rilascio di licenze del gruppo di paesi selezionato. I workshop si svolgeranno di preferenza in uno dei paesi destinatari e la formazione in settori pertinenti sarà impartita da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'UE e del Segretariato del Consiglio dell'UE e/o del settore privato (incluse le ONG).

ii)

Workshop con singoli paesi

Il progetto prenderà la forma di due workshop di due giorni con singoli paesi destinatari a cui saranno invitati i funzionari governativi e i funzionari incaricati del rilascio di licenze del paese destinatario. I workshop si svolgeranno di preferenza nei paesi destinatari e la formazione in settori pertinenti sarà impartita da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'UE e del Segretariato del Consiglio dell'UE e/o del settore privato (incluse le ONG).

III.   Durata

La durata totale stimata dell'attuazione dei progetti è di 24 mesi.

IV.   Beneficiari

 

Gruppi di paesi beneficiari:

i)

i paesi dei Balcani occidentali (due workshop di due giorni, uno nel primo semestre del 2008 e uno nel primo semestre del 2009)

Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia;

ii)

i partner mediterranei nordafricani della politica europea di vicinato (un workshop di due giorni nel secondo semestre del 2008)

Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia;

iii)

i partner dell'Europa orientale e del Caucaso della politica europea di vicinato (un workshop di due giorni nel secondo semestre del 2009)

Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia e Moldova.

 

I singoli paesi beneficiari seguenti (un workshop di due giorni nel primo semestre del 2008 e uno nel primo semestre del 2009)

Turchia, Ucraina.

[Qualora uno o alcuni dei suddetti paesi non desiderino partecipare al workshop, saranno selezionati (1) altri paesi tra i seguenti altri partner della politica europea di vicinato: Israele, Giordania, Libano, Autorità palestinese, Siria]

V.   Disposizioni finanziarie

I progetti saranno totalmente finanziati dalla presente azione comune.

Stima dei mezzi finanziari totali necessari: i costi totali del progetto descritto nella presente azione comune sono pari a 500 500 EUR.


(1)  Da convenire nei pertinenti organi decisionali del Consiglio sulla base di una proposta della Presidenza, assistita dall'SG/AR. La Commissione è pienamente associata.