19.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/39 |
POSIZIONE COMUNE 2008/135/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1). |
(2) |
La posizione comune 2007/120/PESC del Consiglio (2), adottata il 19 febbraio 2007, ha prorogato la posizione comune 2004/161/PESC fino al 20 febbraio 2008. |
(3) |
In considerazione della situazione dello Zimbabwe, la posizione comune 2004/161/PESC dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2004/161/PESC è prorogata fino al 20 febbraio 2009.
Articolo 2
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2007/455/PESC del Consiglio (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 89).
(2) GU L 51 del 20.2.2007, pag. 25.