13.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/26


POSIZIONE COMUNE 2008/109/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1521(2003) che impone misure restrittive nei confronti della Liberia. Tali misure sono state attuate dalla posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1).

(2)

In seguito all’adozione delle UNSCR 1683(2006) e 1731(2006), il Consiglio ha adottato rispettivamente le posizioni comuni 2006/518/PESC, del 24 luglio 2006, che modifica e rinnova talune misure restrittive nei confronti della Liberia (2), e 2007/93/PESC, del 12 febbraio 2007, che modifica e proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (3).

(3)

Alla luce degli sviluppi in Liberia, il 19 dicembre 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 1792(2007) che proroga le misure restrittive sulle armi e sugli spostamenti per ulteriori dodici mesi. L’UNSCR 1792(2007) introduce inoltre l’obbligo di informare il Comitato istituito dal punto 21 dell’UNSCR 1521(2003) della consegna di tutte le armi e materiale connesso forniti in conformità del punto 2, lettere e) e f), dell’UNSCR 1521(2003), del punto 2 dell’UNSCR 1683(2006) o del punto 1, lettera b), dell’UNSCR 1731(2006).

(4)

A fini di chiarezza, le misure summenzionate dovrebbero essere consolidate in un unico atto giuridico.

(5)

È necessaria un’azione della Comunità per attuare alcune di tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Liberia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di tale territorio.

2.   Sono altresì vietati:

a)

la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di articoli di cui al paragrafo 1 direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di articoli di cui al paragrafo 1 direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia.

Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

a)

agli armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecnica destinati esclusivamente a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia o ad essere utilizzati da quest’ultima;

b)

agli armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecnica destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane, o ad essere utilizzati in detto programma, preventivamente autorizzato dal comitato istituito dal punto 21 dell’UNSCR 1521(2003) («il comitato per le sanzioni»);

c)

agli equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza o formazione tecnica, preventivamente autorizzata dal comitato per le sanzioni;

d)

all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

e)

alle armi e munizioni già a disposizione dei membri del Servizio di sicurezza speciale (SSS) per scopi di formazione e che restano sotto la custodia dell’SSS ai fini operativi non ristretti, purché il loro trasferimento all’SSS sia stato preliminarmente approvato dal comitato per le sanzioni, e all’assistenza tecnica e finanziaria connessa a tali armi e munizioni;

f)

alle armi e munizioni destinate ai membri delle forze di polizia e di sicurezza del governo liberiano controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia, purché la fornitura di tali armi e munizioni sia stata preliminarmente approvata dal comitato per le sanzioni su richiesta congiunta del governo liberiano e dello Stato esportatore, e all’assistenza tecnica e finanziaria connessa a tali armi e munizioni;

g)

al materiale militare non letale diverso dalle armi e munizioni non letali, previa notifica al comitato per le sanzioni, destinato esclusivamente ai membri delle forze di polizia e di sicurezza del governo liberiano controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003.

2.   La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) e g), sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri. Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) e g), caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dal codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’abuso delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.

3.   Gli Stati membri informano il comitato per le sanzioni della consegna di tutte le armi e materiale connesso forniti in conformità del paragrafo 1, lettere b), c), f) e g).

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nei loro territori di tutti gli individui indicati dal comitato per le sanzioni che:

a)

costituiscono una minaccia per il processo di pace in Liberia o svolgono attività volte a compromettere la pace e la stabilità in Liberia e nella subregione, compresi gli alti responsabili del governo dell’ex presidente Charles Taylor e loro congiunti, nonché i membri delle ex forze armate liberiane che mantengono legami con l’ex presidente Charles Taylor;

b)

agiscono in violazione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, oppure del divieto di fornire formazione o assistenza tecnica pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, la manutenzione o l’uso di detti articoli;

c)

forniscono un sostegno finanziario o militare a gruppi ribelli armati in Liberia o in altri paesi della regione ovvero sono associati ad entità che forniscono tale sostegno.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga in alcun modo uno Stato a rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato per le sanzioni stabilisca che il viaggio è giustificato per ragioni umanitarie, compresi gli obblighi di carattere religioso, ovvero concluda che una deroga favorirebbe altrimenti gli obiettivi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di creare pace, stabilità e democrazia in Liberia e una pace duratura nella subregione.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione. Essa è modificata, o se del caso abrogata, alla luce delle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK


(1)   GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2007/400/PESC (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 15).

(2)   GU L 201 del 25.7.2006, pag. 36.

(3)   GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17.