31.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

relativa all’attribuzione alla Lettonia di giorni di pesca aggiuntivi nel Mar Baltico nelle sottodivisioni 25 e 26

[notificata con il numero C(2008) 8217]

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

(2008/987/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (1), in particolare il punto 1.3 dell’allegato II,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1404/2007 fissa al punto 1.1 il numero massimo di giorni in cui un peschereccio operante con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi o palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e dell’attrezzatura per la tecnica detta «jigging», può essere assente dal porto nelle sottodivisioni 25-27 e 28.2, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (2).

(2)

A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 169/2008 della Commissione (3) le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 sono escluse, per il 2008, da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007.

(3)

L’allegato II, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 1404/2007 consente alla Commissione di assegnare fino a quattro giorni aggiuntivi di assenza dal porto sulla base di arresti definitivi delle attività di pesca intervenuti dal 1o gennaio 2005.

(4)

Nel gennaio 2008 la Lettonia ha presentato una richiesta in conformità dell’allegato II, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 1404/2007, contenente in particolare un elenco dei pescherecci lettoni operanti con gli attrezzi summenzionati che hanno cessato l’attività dal 1o gennaio 2005. Informazioni supplementari sono state fornite dalla Lettonia il 4 giugno e il 10 luglio 2008.

(5)

Secondo la base di dati comunitaria dei TAC e dei contingenti, la Lettonia ha scambiato 661 tonnellate delle 694 tonnellate del proprio contingente di merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24. I giorni di assenza dal porto già assegnati alla Lettonia per la pesca nelle sottodivisioni 22-24 sono sufficienti per coprire le possibilità di pesca rimanenti e non vi è necessità di assegnare giorni aggiuntivi a questa zona.

(6)

Sulla base dei dati presentati, possono essere attribuiti alla Lettonia quattro giorni aggiuntivi, oltre ai 178 giorni in mare già assegnati, per i pescherecci operanti con gli attrezzi summenzionati, da utilizzare nel 2008 nelle sottodivisioni CIEM 25 e 26.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni, di cui all’allegato II, punto 1.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1404/2007, in cui un peschereccio lettone può essere assente dal porto nelle sottodivisioni 25 e 26 del Mar Baltico è aumentato di quattro giorni all’anno. La presente decisione si applica ai pescherecci operanti con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi o palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e dell’attrezzatura per la tecnica detta «jigging».

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(3)  GU L 51 del 26.2.2008, pag. 3.