31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2008
relativa all’attribuzione alla Lettonia di giorni di pesca aggiuntivi nel Mar Baltico nelle sottodivisioni 25 e 26
[notificata con il numero C(2008) 8217]
(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)
(2008/987/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (1), in particolare il punto 1.3 dell’allegato II,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1404/2007 fissa al punto 1.1 il numero massimo di giorni in cui un peschereccio operante con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi o palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e dell’attrezzatura per la tecnica detta «jigging», può essere assente dal porto nelle sottodivisioni 25-27 e 28.2, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 169/2008 della Commissione (3) le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 sono escluse, per il 2008, da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007. |
(3) |
L’allegato II, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 1404/2007 consente alla Commissione di assegnare fino a quattro giorni aggiuntivi di assenza dal porto sulla base di arresti definitivi delle attività di pesca intervenuti dal 1o gennaio 2005. |
(4) |
Nel gennaio 2008 la Lettonia ha presentato una richiesta in conformità dell’allegato II, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 1404/2007, contenente in particolare un elenco dei pescherecci lettoni operanti con gli attrezzi summenzionati che hanno cessato l’attività dal 1o gennaio 2005. Informazioni supplementari sono state fornite dalla Lettonia il 4 giugno e il 10 luglio 2008. |
(5) |
Secondo la base di dati comunitaria dei TAC e dei contingenti, la Lettonia ha scambiato 661 tonnellate delle 694 tonnellate del proprio contingente di merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24. I giorni di assenza dal porto già assegnati alla Lettonia per la pesca nelle sottodivisioni 22-24 sono sufficienti per coprire le possibilità di pesca rimanenti e non vi è necessità di assegnare giorni aggiuntivi a questa zona. |
(6) |
Sulla base dei dati presentati, possono essere attribuiti alla Lettonia quattro giorni aggiuntivi, oltre ai 178 giorni in mare già assegnati, per i pescherecci operanti con gli attrezzi summenzionati, da utilizzare nel 2008 nelle sottodivisioni CIEM 25 e 26. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il numero massimo di giorni, di cui all’allegato II, punto 1.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1404/2007, in cui un peschereccio lettone può essere assente dal porto nelle sottodivisioni 25 e 26 del Mar Baltico è aumentato di quattro giorni all’anno. La presente decisione si applica ai pescherecci operanti con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi o palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e dell’attrezzatura per la tecnica detta «jigging».
Articolo 2
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.
(3) GU L 51 del 26.2.2008, pag. 3.