23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2008

che adotta un programma comunitario pluriennale in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca

(2008/949/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla formulazione della consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 199/2008 istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati al fine di creare una solida base per l'analisi scientifica delle attività di pesca e consentire la formulazione di pareri scientifici affidabili per l'attuazione della politica comune della pesca (di seguito «PCP»).

(2)

Gli Stati membri devono definire programmi nazionali pluriennali per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati in conformità del programma comunitario pluriennale.

(3)

Occorre pertanto istituire un programma comunitario pluriennale per la raccolta delle informazioni necessarie per la realizzazione delle analisi scientifiche richieste nell'ambito della PCP nonché per la gestione e l'uso di tali informazioni.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

DECIDE:

Articolo unico

Il programma comunitario pluriennale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008 è definito nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PROGRAMMA COMUNITARIO PLURIENNALE

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

1.

Ai fini del presente programma comunitario si applicano le seguenti definizioni:

a)   Nave in attività: nave che ha praticato operazioni di pesca (più di 0 giorni) nel corso di un anno civile. Una nave che non ha praticato operazioni di pesca durante un anno è considerata «inattiva».

b)   Campionamento simultaneo: campionamento di tutte le specie o di un gruppo predefinito di specie attuato simultaneamente nelle catture o negli sbarchi di una nave.

c)   Giorni in mare: qualsiasi periodo continuativo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno di una area di pesca ed è fuori dal porto.

d)   Segmento di flotta: gruppo di navi appartenenti alla stessa classe di lunghezza (LOA — lunghezza fuori tutto) e prevalentemente operanti con un medesimo attrezzo da pesca nel corso dell'anno, in conformità dell'allegato III. Benché possano svolgere diverse attività di pesca nel periodo di riferimento, le navi possono essere classificate in un unico segmento di flotta.

e)   Giorno di pesca: ciascun giorno è assegnato alla zona in cui è stata trascorsa la maggior parte del tempo di pesca nel giorno in mare interessato. Tuttavia, nel caso degli attrezzi fissi, se durante un dato giorno la nave non ha effettuato alcuna operazione di pesca mentre teneva calato in mare almeno un attrezzo (fisso), il giorno in questione è attribuito alla zona in cui è stata effettuata l'ultima cala di un attrezzo da pesca nella bordata di pesca considerata.

f)   Bordata di pesca: qualsiasi viaggio di una nave da una località di terraferma a un luogo di sbarco, escluse le bordate non a fini di pesca (per «bordata non a fini di pesca» si intende il viaggio di una nave da una località di terraferma a un'altra durante il quale essa non pratica attività di pesca e gli attrezzi da pesca presenti a bordo sono fissati e riposti in modo sicuro e non sono disponibili per un uso immediato).

g)   Mestiere: gruppo di operazioni di pesca dirette alla cattura di specie (o gruppi di specie) similari, effettuate con attrezzi simili nello stesso periodo dell'anno e/o nella stessa zona e caratterizzate da modelli di sfruttamento similari.

h)   Popolazione di navi: tutte le navi che figurano nel registro della flotta peschereccia comunitaria definito dal regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (1).

i)   Specie selezionata: specie rilevante a fini di gestione, per la quale è stata formulata una richiesta da parte di un organismo scientifico internazionale o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.

l)   Tempo di immersione: tempo calcolato dal momento in cui viene calato in mare ciascun attrezzo da pesca al momento in cui ha inizio l'operazione di recupero.

2.

Per i termini di seguito indicati si applicano le definizioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (www.fao.org/fi/glossary/default.asp) e dello CSTEP: specie anadrome, specie catadrome, catture, cefalopodi, crostacei, specie di acque profonde, pesci demersali, specie demersali, modelli di sfruttamento, pesci a pinne, specie d'acqua dolce, attrezzi, sbarchi, rigetti, grandi pesci pelagici, molluschi, attività diversa dalla pesca, pesci pelagici, piccoli pesci pelagici, specie bersaglio.

CAPO II

CONTENUTO E METODOLOGIA

A.   Contenuto del programma comunitario

Il programma comunitario comprende i moduli seguenti.

1.

Modulo di valutazione del settore della pesca:

il programma di raccolta dei dati per il settore della pesca comprende le seguenti sezioni:

a)

sezione per la raccolta di variabili economiche;

b)

sezione per la raccolta di variabili biologiche;

c)

sezione per la raccolta di variabili trasversali;

d)

sezione per le campagne di ricerca in mare.

2.

Modulo di valutazione della situazione economica del settore dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione:

a)

sezione per la raccolta di dati economici per il settore dell'acquacoltura;

b)

sezione per la raccolta di dati economici per l'industria di trasformazione.

3.

Modulo di valutazione dell'impatto del settore della pesca sull'ecosistema marino.

4.

Modulo per la gestione e l'utilizzo dei dati che rientrano nel campo di applicazione del quadro per la raccolta dei dati.

B.   Livelli di precisione e intensità di campionamento

1.

Nei casi in cui non è possibile definire obiettivi quantitativi per i programmi di campionamento, in termini di livelli di precisione o di dimensioni del campione, saranno realizzate indagini pilota di tipo statistico. Tali indagini dovranno permettere di valutare l'entità del problema e l'opportunità di effettuare indagini più particolareggiate in futuro, determinando altresì il rapporto costo/efficacia di indagini di questo tipo.

2.

Nei casi in cui è possibile definire obiettivi quantitativi, questi potranno essere indicati direttamente, in termini di dimensioni del campione o di tassi di campionamento, oppure mediante la definizione dei livelli di precisione e di confidenza da raggiungere.

3.

Quando si fa riferimento alle dimensioni di un campione o al tasso di campionamento in una popolazione definita in termini statistici, il livello di efficienza delle strategie di campionamento deve essere almeno pari a quello di un campionamento casuale semplice. Tali strategie di campionamento devono essere descritte nei programmi nazionali corrispondenti.

4.

Quando si fa riferimento al livello di precisione/confidenza, si segue la seguente classificazione:

a)   livello 1: livello che consente di calcolare un parametro con una precisione pari a più o meno il 40 % per un livello di confidenza del 95 % o un coefficiente di variazione (CV) del 20 % utilizzato come approssimazione;

b)   livello 2: livello che consente di calcolare un parametro con una precisione pari a più o meno il 25 % per un livello di confidenza del 95 % o un coefficiente di variazione (CV) del 12,5 % utilizzato come approssimazione;

c)   livello 3: livello che consente di calcolare un parametro con una precisione pari a più o meno il 5 % per un livello di confidenza del 95 % o un coefficiente di variazione (CV) del 2,5 % utilizzato come approssimazione.

CAPO III

MODULO DI VALUTAZIONE DEL SETTORE DELLA PESCA

A.   Raccolta di variabili economiche

1.   Variabili

1.

Le variabili da raccogliere sono elencate nell'appendice VI. Tutte le variabili economiche devono essere raccolte su base annuale, ad eccezione di quelle identificate come variabili trasversali definite nell'appendice VIII e quelle intese a misurare gli effetti dell'attività di pesca sull'ecosistema marino definite nell'appendice XIII, che devono essere raccolte a livelli più disaggregati. La popolazione è costituita da tutte le navi che figurano nel registro della flotta peschereccia comunitaria al 1o gennaio. Tutte le variabili economiche devono essere raccolte per le navi attive. Per ogni nave per cui sono raccolte le variabili economiche definite nell'appendice VI devono essere raccolte anche le variabili trasversali corrispondenti, definite nell'appendice VIII.

2.

Per le navi inattive sono raccolti solo il valore del capitale (appendice VI), la flotta (appendice VI) e la capacità (appendice VIII).

3.

Le monete nazionali devono essere convertite in euro in base ai tassi di cambio annuali medi comunicati dalla Banca centrale europea (BCE).

2.   Livelli di disaggregazione

1.

Le variabili economiche devono essere comunicate per ciascun segmento di flotta (appendice III) e per ciascuna super-regione (appendice II). Vengono definite sei classi di lunghezza [in base alla «lunghezza fuori tutto» (LOA)]. Tuttavia, ove opportuno, gli Stati membri hanno la possibilità di disaggregare ulteriormente le classi di lunghezza.

2.

Ai fini dell'attribuzione delle navi ai vari segmenti di flotta in funzione del numero di giorni di pesca effettuati con ciascun attrezzo si applicano criteri di dominanza. Se una nave utilizza un attrezzo in misura superiore alla somma di tutti gli altri attrezzi (cioè per più del 50 % del suo tempo di pesca), essa è assegnata al segmento corrispondente a tale attrezzo. In caso contrario, la nave è assegnata ad uno dei segmenti di flotta di seguito indicati:

a)

«navi operanti con attrezzi attivi polivalenti» se utilizza unicamente attrezzi attivi;

b)

«navi operanti con attrezzi passivi polivalenti» se utilizza unicamente attrezzi passivi;

c)

«navi operanti con attrezzi attivi e passivi».

3.

Se una nave opera in più di una super-regione quale definita nell'appendice II, lo Stato membro specifica nel proprio programma nazionale la super-regione alla quale essa è assegnata.

4.

Se un segmento di flotta comprende meno di 10 navi:

a)

può essere necessario procedere a un raggruppamento (clustering) per definire il piano di campionamento e comunicare le variabili economiche;

b)

gli Stati membri indicano i segmenti di flotta che sono stati raggruppati a livello nazionale e giustificano il raggruppamento sulla base di analisi statistiche;

c)

gli Stati membri indicano nelle rispettive relazioni annuali il numero di navi sottoposte a campionamento per ciascun segmento di flotta, a prescindere dai raggruppamenti eventualmente realizzati per la raccolta e la trasmissione dei dati;

d)

nell'ambito di riunioni di coordinamento regionale viene definito un metodo di raggruppamento omogeneo a livello di super-regioni in modo da garantire la comparabilità delle variabili economiche.

3.   Strategia di campionamento

1.

Gli Stati membri illustrano nei rispettivi programmi nazionali le metodologie utilizzate per la stima di ogni variabile economica, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi alla qualità.

2.

Gli Stati membri garantiscono la coerenza e la comparabilità di tutte le variabili economiche quando queste sono ottenute da diverse fonti (indagini, registro della flotta, giornali di bordo, note di vendita, ecc.).

4.   Livelli di precisione

1.

Gli Stati membri forniscono informazioni sulla qualità (accuratezza e precisione) delle stime nella loro relazione annuale.

B.   Raccolta di variabili biologiche

B1.   Variabili relative al mestiere

1.   Variabili

1.

Il campionamento deve essere effettuato per valutare la distribuzione trimestrale delle lunghezze delle specie nelle catture e il volume trimestrale dei rigetti. I dati sono raccolti per i mestieri definiti al livello 6 della matrice che figura nell'appendice IV (da 1 a 5) e per gli stock elencati nell'appendice VII.

2.

Ove opportuno, devono essere effettuati programmi aggiuntivi di campionamento biologico degli sbarchi misti al fine di stimare:

a)

la percentuale rappresentata dai vari stock negli sbarchi misti di aringa nello Skagerrak IIIa-N, nel Kattegat IIIa-S e nella zona orientale del Mare del Nord (separatamente) e di salmone nel Mar Baltico;

b)

la percentuale rappresentata dalle varie specie per i gruppi di specie che sono oggetto di valutazioni internazionali, quali ad esempio il rombo giallo, la rana pescatrice e gli elasmobranchi.

2.   Livello di disaggregazione

1.

I mestieri definiti nell'appendice IV (da 1 a 5) possono essere raggruppati al fine di ottimizzare i programmi di campionamento. Quando si procede al raggruppamento (verticale) dei mestieri occorre fornire prove statistiche della omogeneità dei mestieri raggruppati. La fusione di celle adiacenti corrispondenti ai segmenti di flotta delle navi (raggruppamento orizzontale) è supportata da prove statistiche. Tale raggruppamento orizzontale è principalmente effettuato combinando insieme classi adiacenti di LOA, a prescindere dalle tecniche di pesca prevalenti, ove ciò consenta di operare una distinzione tra i diversi modelli di sfruttamento. I raggruppamenti effettuati sono concordati a livello regionale nell'ambito delle riunioni di coordinamento regionale e approvati dallo CSTEP.

2.

In ambito nazionale, un mestiere definito al livello 6 della matrice nell'appendice IV (da 1 a 5) può essere ulteriormente disaggregato secondo una stratificazione più precisa, ad esempio operando una distinzione tra diverse specie bersaglio. Tale ulteriore stratificazione è realizzata in conformità dei due principi seguenti:

a)

gli strati definiti a livello nazionale non devono sovrapporsi ai mestieri definiti nell'appendice IV (da 1 a 5);

b)

l'insieme degli strati definiti a livello nazionale deve comprendere tutte le bordate di pesca del mestiere definito al livello 6.

3.

Le unità spaziali per il campionamento per mestiere sono definite dal livello 3 dell'appendice I per tutte le regioni, con le seguenti eccezioni:

a)

Mar Baltico (zone CIEM IIIb-d), Mar Mediterraneo e Mar Nero, dove la risoluzione sarà al livello 4;

b)

unità di organizzazioni regionali di gestione della pesca, sempre che siano basate sui mestieri (in mancanza di tali definizioni, le organizzazioni regionali di gestione della pesca procedono ad opportuni raggruppamenti).

4.

Ai fini della raccolta e dell'aggregazione dei dati le unità spaziali di campionamento possono essere raggruppate per regioni in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione (2), previo accordo in sede di riunioni di coordinamento regionale.

5.

Per i parametri di cui al capo III, sezione B/B1.1, punto 2, i dati sono trasmessi su base trimestrale in conformità della matrice dell'attività di pesca della flotta descritta nell'appendice IV (da 1 a 5).

3.   Strategia di campionamento

1.

Per gli sbarchi:

a)

gli Stati membri nel cui territorio ha luogo la prima vendita sono tenuti a garantire che il campionamento biologico sia effettuato in conformità delle norme definite nel presente programma comunitario. Se necessario, gli Stati membri cooperano con le autorità dei paesi terzi al fine di predisporre programmi di campionamento biologico per gli sbarchi realizzati da pescherecci battenti bandiera di tali paesi;

b)

ai fini del campionamento va tenuto conto unicamente dei mestieri principali. Per identificare i mestieri da sottoporre a campionamento gli Stati membri applicano il seguente sistema di classificazione al livello 6 della matrice nell'appendice IV (da 1 a 5) a livello nazionale, utilizzando come riferimento la media dei valori dei due anni precedenti e:

le celle relative a ciascun mestiere sono inizialmente classificate in funzione della percentuale che rappresentano sugli sbarchi commerciali totali. Tali percentuali devono quindi essere sommate, cominciando dalla più alta, fino a raggiungere un livello di soglia del 90 %. Tutti i mestieri che rientrano nel 90 % sono selezionati per il campionamento,

l'esercizio viene quindi ripetuto una seconda volta in funzione del valore totale degli sbarchi commerciali e una terza volta in funzione dello sforzo di pesca totale, espresso in numero di giorni in mare. I mestieri compresi nel 90 % che non rientravano nel precedente 90 % vengono aggiunti alla selezione,

lo CSTEP può aggiungere alla selezione mestieri che non sono stati selezionati dal sistema di classificazione ma che rivestono particolare importanza ai fini della gestione;

c)

l'unità di campionamento è costituita dalla bordata di pesca e il numero di bordate di pesca da sottoporre a campionamento deve garantire una buona copertura del mestiere;

d)

i valori di precisione e il sistema di classificazione sono referenziati allo stesso livello dei programmi di campionamento, cioè a livello di mestiere nazionale per i dati raccolti attraverso programmi nazionali e a livello di mestiere regionale per i dati raccolti attraverso programmi di campionamento coordinati a livello regionale;

e)

l'intensità di campionamento è proporzionata allo sforzo relativo e alla variabilità delle catture del mestiere considerato. Il numero minimo di bordate di pesca da sottoporre a campionamento non deve in alcun caso essere inferiore a una bordata di pesca al mese durante la stagione di pesca per le bordate di pesca di durata inferiore a due settimane e a una bordata di pesca al trimestre negli altri casi.

f)

Nel sottoporre una bordata di pesca a campionamento, si procederà al campionamento simultaneo di tutte le specie nel modo di seguito indicato:

ogni specie catturata in una delle regioni definite nell'appendice II è classificata in un gruppo in base ai seguenti criteri:

—   gruppo 1: specie che sono al centro del processo di gestione internazionale, comprese le specie che formano oggetto di piani dell'UE quali piani di gestione o di ricostituzione, piani pluriennali a lungo termine o piani d'azione per la conservazione e la gestione basati sul regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (3),

—   gruppo 2: altre specie regolamentate a livello internazionale e specie principali prelevate come catture accessorie, non regolamentate a livello internazionale,

—   gruppo 3: tutte le altre specie (pesci, molluschi, crostacei e altri invertebrati marini) prelevate come catture accessorie. L'elenco delle specie del gruppo 3 è stabilito a livello regionale in sede di riunione di coordinamento regionale e approvato dallo CSTEP;

g)

l'assegnazione delle specie al gruppo 1 e al gruppo 2 è riportata nell'appendice VII. La scelta dello schema di campionamento è effettuata in funzione della diversità delle specie da sottoporre a campionamento e delle condizioni operative in cui il campionamento è realizzato. La definizione del campionamento per mestiere deve tener conto sia della periodicità dei campionamenti che dello schema di campionamento da applicare. Gli esempi di schemi di campionamento riportati nella tabella che segue prevedono:

—   lo schema 1: un campionamento completo di tutte le specie,

—   lo schema 2: all'interno di ogni strato temporale gli eventi campionari sono suddivisi in due parti; una parte (x %) è costituita dal campionamento a terra di tutte le specie, mentre l'altra parte (100-x %) è costituita unicamente dal campionamento di tutte le specie del gruppo 1,

—   lo schema 3: all'interno di ogni strato temporale gli eventi campionari sono suddivisi in due parti; una parte (x %) è costituita dal campionamento a terra di tutte le specie del gruppo 1 e del gruppo 2, mentre l'altra parte (100-x %) è costituita unicamente dal campionamento delle specie del gruppo 1. Le specie del gruppo 3 devono essere sottoposte a campionamento in mare;

Tabella 1

Sintesi degli schemi di campionamento simultaneo

Schema di campionamento

Frequenza

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Schema 1

Ogni evento campionario

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Schema 2

x % degli eventi campionari

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Image

 

(100-x) % degli eventi campionari

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Schema 3

x % degli eventi campionari

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Image

Campionamento in mare

 

(100-x) % degli eventi campionari

Image

 

 

h)

per ogni specifico campione occorre indicare lo schema di campionamento (tabella 1) nonché le informazioni riguardanti la completezza del campionamento:

quando si sottopone una specie a campionamento, il numero di individui misurati deve essere tale da garantire la qualità e l'accuratezza della frequenza di lunghezza risultante. Il numero delle classi di lunghezza all'interno di un campione può essere stimato sulla base della scala approssimata delle lunghezze presenti nel campione e, partendo da questo dato, il numero di pesci misurati deve essere compreso tra 3 e 5 volte il numero di classi di lunghezza, in prima approssimazione, in mancanza di un'ottimizzazione statistica del piano di campionamento;

i)

potranno essere utilizzate altre procedure di campionamento a condizione che esistano prove scientifiche atte a dimostrare che tali procedure permettono di conseguire gli stessi obiettivi di quelle descritte al punto 3.1, lettera g);

j)

un riepilogo dei protocolli di campionamento applicati dagli Stati membri sarà fornito allo CSTEP attraverso i programmi nazionali per ciascun mestiere sottoposto a campionamento.

2.

Per i rigetti:

a)

il sistema di classificazione indicato nel capo III, sezione B/B1.3.1, lettera f), è utilizzato per selezionare i mestieri al fine di stimare i rigetti. In ogni caso, se si stima che i rigetti di un determinato mestiere superino il 10 % del volume totale delle catture e il mestiere di cui trattasi non è selezionato dal sistema di classificazione, esso viene sottoposto a campionamento;

b)

l'unità di campionamento è costituita dalla bordata di pesca e il numero di bordate di pesca da sottoporre a campionamento deve garantire una buona copertura del mestiere;

c)

i valori di precisione e il sistema di classificazione sono referenziati allo stesso livello dei programmi di campionamento, cioè a livello di mestiere nazionale per i dati raccolti attraverso programmi nazionali e a livello di mestiere regionale per i dati raccolti attraverso programmi di campionamento coordinati a livello regionale;

d)

l'intensità di campionamento è proporzionata allo sforzo relativo e/o alla variabilità delle catture del mestiere considerato. Il numero minimo di bordate di pesca da sottoporre a campionamento non deve essere inferiore a due bordate di pesca al trimestre;

e)

i rigetti saranno monitorati per le specie dei gruppi 1, 2 e 3, definiti nel capo III, sezione B/B1.3.1, lettera f), al fine di stimare il peso medio dei rigetti ogni trimestre. Inoltre:

i rigetti devono formare oggetto di una stima trimestrale della distribuzione delle lunghezze quando rappresentano, su base annuale, più del 10 % in peso del totale delle catture o più del 15 % in quantità delle catture delle specie dei gruppi 1 e 2,

quando i rigetti riguardano frequenze di lunghezze di specie non rappresentate negli sbarchi, per queste specie occorre determinarne l'età secondo le norme stabilite nell'appendice VII;

f)

ove opportuno, si effettuano le indagini pilota di cui al capo II B.1;

g)

un riepilogo dei protocolli di campionamento applicati dagli Stati membri sarà fornito allo CSTEP attraverso i programmi nazionali per ciascun mestiere sottoposto a campionamento.

3.

Per la pesca ricreativa:

a)

per la pesca ricreativa diretta alla cattura delle specie indicate nell'appendice IV (da 1 a 5) gli Stati membri valutano la composizione trimestrale delle catture in termini di peso;

b)

ove opportuno, si effettuano le indagini pilota di cui al capo II B.1 al fine di valutare l'importanza della pesca ricreativa di cui al punto 3.3, lettera a).

4.   Livelli di precisione

1.

Per gli sbarchi:

a)

occorre raggiungere il livello di precisione 2 a livello di stock sia per le specie del gruppo 1 che per quelle del gruppo 2. Se necessario, è possibile aggiungere campioni specifici per un determinato stock se il campionamento per mestiere non offre un grado di precisione adeguato per le distribuzioni di lunghezza a livello di stock.

2.

Per i rigetti:

a)

i dati relativi alle stime trimestrali della composizione per età e lunghezza dei rigetti per le specie dei gruppi 1 e 2 devono consentire di raggiungere il livello di precisione 1;

b)

le stime del peso per le specie dei gruppi 1, 2 e 3 devono consentire di raggiungere il livello di precisione 1.

3.

Per la pesca ricreativa:

a)

i dati relativi alle stime annuali del volume delle catture devono consentire di raggiungere il livello di precisione 1.

5.   Regole in materia di esenzione

1.

Se non sono in grado di raggiungere i livelli di precisione indicati nel capo III, sezione B/B1.4.2, lettere a) e b), e 3, lettera a), o se possono farlo solo a costi eccessivi, gli Stati membri possono ottenere dalla Commissione, previa raccomandazione dello CSTEP, una deroga finalizzata a ridurre il livello di precisione o la frequenza del campionamento o ad attuare un'indagine pilota, a condizione che la richiesta sia debitamente documentata e scientificamente fondata.

B2.   Variabili relative agli stock

1.   Variabili

1.

Per gli stock elencati nell'appendice VII devono essere raccolte le seguenti variabili:

a)

informazioni individuali sull'età;

b)

informazioni individuali sulla lunghezza;

c)

informazioni individuali sul peso;

d)

informazioni individuali sul sesso;

e)

informazioni individuali sulla maturità;

f)

informazioni individuali sulla fecondità;

utilizzando lo schema di campionamento indicato nell'appendice VII.

2.

Tutte le informazioni individuali raccolte di cui al paragrafo 1 sono associate alle corrispondenti informazioni sullo strato spaziale e temporale.

3.

Per gli stock di salmone selvatico nei fiumi di riferimento definiti dal CIEM che sfociano nelle zone IIIb-d del Mar Baltico devono essere raccolte le seguenti variabili:

a)

informazioni sull'abbondanza di «smolt»;

b)

informazioni sull'abbondanza di «parr»;

c)

informazioni sul numero di individui che risalgono i fiumi.

2.   Livello di disaggregazione

1.

I livelli di disaggregazione richiesti nonché la periodicità di raccolta per tutte le variabili e le intensità di campionamento per classi di età sono indicati nell'appendice VII. Per quanto riguarda le strategie e le intensità di campionamento si applicano le norme definite al capo II, sezione B (livelli di precisione e intensità di campionamento).

3.   Strategia di campionamento

1.

Per quanto possibile, occorre determinare l'età delle catture commerciali al fine di stimare la composizione per età delle specie e, ove opportuno, i parametri di crescita. Se tale determinazione non è possibile, gli Stati membri dovranno darne giustificazione nel programma nazionale.

2.

Se la cooperazione tra Stati membri garantisce che la stima globale dei parametri elencati nell'appendice VII raggiunge il livello di precisione richiesto, ogni Stato membro assicura che il proprio contributo all'insieme comune di dati sia sufficiente per raggiungere tale livello di precisione.

4.   Livelli di precisione

1.

Per gli stock di specie per le quali è possibile determinare l'età, occorre calcolare il peso e la lunghezza medi per classe di età con un livello di precisione 3, fino alla classe di età in cui gli sbarchi cumulati delle corrispondenti classi di età costituiscono almeno il 90 % degli sbarchi nazionali dello stock considerato.

2.

Per gli stock per i quali non è possibile determinare l'età, ma è possibile costruire una curva di crescita, occorre calcolare il peso e la lunghezza medi per ciascuna classe presunta di età (ricavati dalle curve di crescita) con un livello di precisione 2, fino alla classe di età in cui gli sbarchi cumulati delle corrispondenti classi di età costituiscono almeno il 90 % degli sbarchi nazionali dello stock considerato.

3.

Per quanto riguarda la maturità, la fecondità e il rapporto sessi, si può scegliere se fare riferimento all'età o alla lunghezza, purché gli Stati membri che devono effettuare il campionamento biologico abbiano concordato quanto segue:

a)

per la maturità e la fecondità, calcolate in proporzione del pesce maturo, si deve raggiungere un livello di precisione 3 nella scala delle età e/o delle lunghezze, i cui limiti corrispondono al 20 % e al 90 % di pesce maturo;

b)

per il rapporto sessi, calcolato in proporzione delle femmine, si deve raggiungere un livello di precisione 3, fino alla classe di età o di lunghezza in cui gli sbarchi cumulati di individui di tale età o lunghezza rappresentino almeno il 90 % degli sbarchi nazionali dello stock considerato.

5.   Regole in materia di esenzione

1.

Il programma nazionale di uno Stato membro può escludere la stima delle variabili relative agli stock per gli stock per i quali sono stati fissati TAC e contingenti, alle condizioni di seguito indicate:

a)

il contingente deve corrispondere a meno del 10 % della parte del TAC assegnata alla Comunità o a meno di 200 tonnellate, in media, nel triennio precedente;

b)

la somma dei contingenti degli Stati membri a cui sono stati assegnati contingenti inferiori al 10 % non deve superare il 25 % della parte del TAC assegnata alla Comunità.

2.

Se è rispettata la condizione fissata al punto 1, lettera a), ma non la condizione fissata al punto 1, lettera b), gli Stati membri di cui trattasi possono istituire un programma coordinato per realizzare uno schema di campionamento comune per i loro sbarchi comuni, o possono predisporre individualmente altri schemi nazionali di campionamento che offrano lo stesso grado di precisione.

3.

Se opportuno, i programmi nazionali possono essere modificati fino al 1o febbraio di ogni anno al fine di tener conto degli scambi di contingenti tra Stati membri.

4.

Per gli stock per i quali non sono stati fissati TAC e contingenti e che si trovano fuori dal Mar Mediterraneo si applicano le stesse regole di cui al punto 5.1, sulla base della media degli sbarchi del triennio precedente e facendo riferimento agli sbarchi comunitari totali di un dato stock.

5.

Per gli stock del Mar Mediterraneo, gli sbarchi in peso di una data specie effettuati da uno Stato membro mediterraneo che rappresentino meno del 10 % degli sbarchi comunitari totali provenienti dal Mar Mediterraneo o che risultino inferiori a 200 tonnellate, fatta eccezione per il tonno rosso.

C.   Raccolta di variabili trasversali

1.   Variabili

1.

Le variabili da raccogliere sono elencate nell'appendice VIII. I dati devono essere forniti con la periodicità specificata nella stessa appendice.

2.

Può intercorrere un certo lasso di tempo tra la presentazione dei dati sulla segmentazione della flotta e quella dei dati relativi allo sforzo di pesca.

2.   Livello di disaggregazione

1.

Il livello di disaggregazione è indicato nell'appendice VIII in conformità dei criteri definiti nell'appendice V.

2.

Il grado di aggregazione corrisponde al maggior livello di disaggregazione richiesto. È possibile procedere a un raggruppamento di celle nell'ambito di tale schema, purché ne sia dimostrata l'opportunità sulla base di un'adeguata analisi statistica. Tali raggruppamenti devono essere approvati nell'ambito della pertinente riunione di coordinamento regionale.

3.   Strategia di campionamento

1.

Per quanto possibile, i dati raccolti devono essere esaustivi. Ove ciò non sia possibile, gli Stati membri sono tenuti a specificare le procedure di campionamento nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali.

4.   Livelli di precisione

1.

Gli Stati membri forniscono nella loro relazione annuale informazioni sulla qualità (accuratezza e precisione) dei dati.

D.   Campagne di ricerca in mare

1.

Sono comprese tutte le indagini elencate nell'appendice IX.

2.

Nella concezione delle indagini, i programmi nazionali degli Stati membri devono garantire la continuità con i protocolli delle indagini precedenti.

3.

Fatti salvi i punti 1 e 2, gli Stati membri possono proporre una modifica nello sforzo di indagine o nel disegno di campionamento, purché ciò non incida negativamente sulla qualità dei risultati. L'accettazione di eventuali modifiche da parte della Commissione è subordinata all'approvazione dello CSTEP.

CAPO IV

MODULO DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL SETTORE DELL'ACQUACOLTURA E DELL'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

A.   Raccolta di dati economici per il settore dell'acquacoltura

1.   Variabili

1.

Tutte le variabili elencate nell'appendice X devono essere raccolte su base annuale per ciascun segmento in base alla segmentazione definita nell'appendice XI.

2.

L'unità statistica è l'«impresa», definita come il soggetto giuridico di livello inferiore a fini contabili.

3.

La popolazione è costituita da imprese la cui attività primaria è definita, secondo la classificazione Eurostat, dal codice NACE 05.02: «Piscicoltura».

4.

Le monete nazionali devono essere convertite in euro in base al tasso di cambio annuale medio comunicato dalla Banca centrale europea (BCE).

2.   Livello di disaggregazione

1.

I dati sono segmentati in base alla specie e alla tecnica di acquacoltura, come indicato nell'appendice XI. Se necessario, gli Stati membri possono operare un'ulteriore segmentazione in base alla dimensione dell'impresa o di altri criteri pertinenti.

2.

La raccolta dei dati relativi alle specie d'acqua dolce non è obbligatoria. Tuttavia, se effettuata, tale raccolta deve seguire la segmentazione indicata nell'appendice XI.

3.   Strategia di campionamento

1.

Gli Stati membri illustrano nei rispettivi programmi nazionali le metodologie utilizzate per la stima di ogni variabile economica, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi alla qualità.

2.

Gli Stati membri garantiscono la coerenza e la comparabilità di tutte le variabili economiche quando queste sono ottenute da diverse fonti (questionari, contabilità).

4.   Livelli di precisione

1.

Gli Stati membri forniscono informazioni sulla qualità (accuratezza e precisione) delle stime nelle loro relazioni annuali.

B.   Raccolta di dati economici relativi all'industria di trasformazione

1.   Variabili

1.

Tutte le variabili elencate nell'appendice XII devono essere raccolte su base annuale per la popolazione.

2.

La popolazione è costituita da imprese la cui attività primaria è definita, secondo la classificazione Eurostat, dal codice NACE 15.20: «Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce».

3.

A titolo indicativo, i codici nazionali applicati dagli Stati membri nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (4), (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5) e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (6), saranno utilizzati in via complementare per effettuare controlli incrociati e identificare le imprese classificate con il codice NACE 15.20.

4.

Le monete nazionali devono essere convertite in euro in base al tasso di cambio annuale medio comunicato dalla Banca centrale europea (BCE).

2.   Livello di disaggregazione

1.

L'unità statistica per la raccolta dei dati è l'«impresa», definita come il soggetto giuridico di livello inferiore a fini contabili.

2.

Per le imprese che effettuano la lavorazione del pesce, ma non a titolo di attività principale, è obbligatorio raccogliere i dati seguenti nel primo anno di ciascun periodo di programmazione:

a)

numero di imprese;

b)

fatturato connesso alla lavorazione del pesce.

3.   Strategia di campionamento

1.

Gli Stati membri illustrano nei rispettivi programmi nazionali le metodologie utilizzate per la stima di ogni variabile economica, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi alla qualità.

2.

Gli Stati membri garantiscono la coerenza e la comparabilità di tutte le variabili economiche quando queste sono ottenute da diverse fonti (questionari, contabilità).

4.   Livelli di precisione

1.

Gli Stati membri forniscono informazioni sulla qualità (accuratezza e precisione) delle stime nelle loro relazioni annuali.

CAPO V

MODULO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL SETTORE DELLA PESCA SULL'ECOSISTEMA MARINO

1.   Variabili

1.

Ai fini del calcolo degli indicatori elencati nell'appendice XIII, i dati specificati in tale appendice devono essere raccolti su base annuale, esclusi quelli per i quali è precisato che devono essere raccolti a livelli più disaggregati.

2.

I dati specificati nell'appendice XIII devono essere raccolti a livello nazionale per consentire agli utilizzatori finali di calcolare gli indicatori rispetto alla scala geografica pertinente, quale indicata nell'appendice II.

2.   Livello di disaggregazione

1.

Va applicato il livello di disaggregazione indicato nelle specifiche riportate nell'appendice XIII.

3.   Strategia di campionamento

1.

Gli Stati membri devono applicare le raccomandazioni formulate nelle specifiche riportate nell'appendice XIII.

4.   Livelli di precisione

1.

Gli Stati membri devono applicare le raccomandazioni formulate nelle specifiche riportate nell'appendice XIII.

CAPO VI

MODULO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEI DATI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL QUADRO PER LA RACCOLTA DEI DATI

A.   Gestione dei dati

1.

In relazione ai dati contemplati dal presente programma comunitario, la presente sezione riguarda lo sviluppo di banche dati, l'inserimento dei dati (memorizzazione), il controllo della qualità, la convalida e il trattamento dei dati (trasformazione dei dati primari in dati dettagliati o aggregati) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008.

2.

Essa comprende il processo di trasformazione dei dati socioeconomici primari in metadati ai sensi dell'articolo 13, lettera b), del regolamento (CE) n. 199/2008.

3.

Gli Stati membri garantiscono che, su richiesta della Commissione, possano essere fornite le informazioni sul processo di trasformazione di cui al paragrafo 2.

B.   Utilizzo dei dati

1.

La presente sezione riguarda la produzione di serie di dati e il loro utilizzo a sostegno dell'analisi scientifica per la formulazione di pareri sulla gestione della pesca ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 199/2008.

2.

Essa comprende la stima di parametri biologici (età, peso, sesso, maturità e fecondità) per gli stock elencati nell'appendice VII, la preparazione di serie di dati per le valutazioni degli stock, la modellizzazione bioeconomica e le relative analisi scientifiche.

Elenco delle appendici

Appendice

Titolo

I

Stratificazione geografica per organizzazione regionale di gestione della pesca

II

Stratificazione geografica per regione

III

Segmentazione della flotta per regione

IV

Attività di pesca (mestiere) per regione

V

Livelli di disaggregazione utilizzati per la raccolta dei dati

VI

Elenco delle variabili economiche

VII

Elenco delle variabili biologiche con specifica di campionamento delle specie

VIII

Elenco delle variabili trasversali con specifica di campionamento

IX

Elenco delle campagne di ricerca in mare

X

Elenco delle variabili economiche per il settore dell'acquacoltura

XI

Segmentazione settoriale da applicare per la raccolta dei dati relativi all'acquacoltura

XII

Elenco delle variabili economiche per il settore dell'industria di trasformazione

XIII

Definizione di indicatori ambientali destinati a misurare l'impatto della pesca sull'ecosistema marino


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

(2)  GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.