13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/91


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze

[notificata con il numero C(2008) 7803]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/941/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) della Commissione fissano le modalità d’attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell’allegato della presente decisione.

(3)

A norma dell’articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004, entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione i notificanti interessati hanno rinunciato a sostenere l’iscrizione di tali sostanze.

(4)

La Commissione ha esaminato i progetti di relazione di valutazione, le raccomandazioni degli Stati membri relatori e le osservazioni degli altri Stati membri ed è giunta alla conclusione che gli articoli 24 ter e 24 septies non sono d’applicazione. Si applica quindi l’articolo 24 sexies.

(5)

Le sostanze attive elencate nell’allegato I della presente decisione non sono pertanto iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

Poiché la non iscrizione di queste sostanze non è basata sulla presenza di indizi chiari per ritenere che la sostanza abbia effetti nocivi, conformemente all’allegato VII del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli Stati membri devono poter mantenere le autorizzazioni fino al 31 dicembre 2010, conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2229/2004.

(7)

L’eventuale periodo di moratoria consesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.

(8)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4), di una nuova domanda a norma della procedura accelerata di cui agli articoli da 13 a 22 del suddetto regolamento.

(9)

Gli articoli da 13 a 22 del regolamento (CE) n. 33/2008 prevedono una procedura accelerata per la nuova domanda. La procedura permette ai notificanti la cui sostanza non è stata inclusa nell’elenco a causa del loro ritiro, di presentare una nuova domanda in conformità della procedura accelerata stabilita dal regolamento (CE) n. 33/2008. Con la nuova domanda, a norma di tale procedura i notificanti possono presentare unicamente i dati aggiuntivi necessari per chiarire i punti specifici per cui è stata identificata la necessità di ulteriori informazioni durante la valutazione dei rischi. Il notificante ha ricevuto il progetto di relazione di valutazione che mette in evidenza tali dati.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sostanze attive elencate nell’allegato della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri ritirano l’autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive elencate nell’allegato entro il 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE scade il 31 dicembre 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


ALLEGATO

ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 1

Sostanza attiva

Progetto di relazione di valutazione comunicato al notificante il

1-Decanol

7 aprile 2008

6-Benziladenina

25 febbraio 2008

Solfato di alluminio

31 marzo 2008

Azadiractin

18 febbraio 2008

Bromadiolone

11 luglio 2008

Etossichina

13 marzo 2008

Alcoli grassi

3 aprile 2008

Acido indolilacetico

13 marzo 2008

Acido indolilbutirrico

13 marzo 2008

Zolfo calcico

31 marzo 2008

Acido naftilacetico

3 marzo 2008

1-Naftilacetammide

3 marzo 2008

Propisochlor

16 maggio 2008

Quassia

17 marzo 2008

Fosfuro di zinco

11 luglio 2008