5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Confederazione svizzera

(2008/903/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito «l’accordo») (1), firmato il 26 ottobre 2004 (2) ed entrato in vigore il 1o marzo 2008 (3), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 15, paragrafo 1, dell’accordo stabilisce che le disposizioni dell’acquis di Schengen si applicano nella Confederazione svizzera solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione dell’acquis.

(2)

Il Consiglio, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione della parte relativa alla protezione dei dati dell’acquis di Schengen in questione da parte della Confederazione svizzera, con decisione 2008/421/CE (4) ha reso applicabili a quest’ultima le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen a decorrere dal 14 agosto 2008.

(3)

Il Consiglio ha verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili quali definite nella decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l’istituzione della commissione permanente della convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (5), il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione dell’acquis di Schengen in altri settori dello stesso — frontiere terrestri, cooperazione di polizia, sistema d’informazione Schengen e visti — nella Confederazione svizzera.

(4)

Il 27 novembre 2008 il Consiglio ha concluso che la Confederazione svizzera soddisfaceva i requisiti in ciascuno dei settori menzionati.

(5)

Per quanto riguarda la valutazione e l’attuazione dell’acquis di Schengen alle frontiere aeree, ulteriori visite di valutazione dovrebbero essere effettuate in un secondo tempo.

(6)

È pertanto possibile fissare le date per l’applicazione della totalità dell’acquis di Schengen, vale a dire a partire dalle quali i controlli sulle persone alle frontiere interne con la Confederazione svizzera dovrebbero essere soppressi. Se le ulteriori visite di valutazione alle frontiere aeree non dovessero dare risultati soddisfacenti, la data fissata per l’applicazione dell’acquis di Schengen che disciplina l’eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere aeree dovrebbe essere riesaminata.

(7)

Dalla prima di tali date, si dovrebbero sopprimere le restrizioni all’uso del sistema d’informazione Schengen previste nella decisione 2008/421/CE.

(8)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo e all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (6), quest’ultimo accordo dovrebbe essere attuato a decorrere dal 12 dicembre 2008.

(9)

L’accordo tra la Confederazione svizzera e il Regno di Danimarca relativo alla fissazione di diritti ed obblighi tra la Danimarca e la Confederazione svizzera riguardanti le disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nell’ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che entrerà in vigore, per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen, alla stessa data di entrata in vigore dell’accordo.

(10)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo e in conseguenza dell’applicazione parziale dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prevista dalla decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (7), in particolare l’articolo 1, primo comma, solo parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen applicabili alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con gli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen dovrebbe essere applicata nelle relazioni della Confederazione svizzera con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(11)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, dell’accordo e in conseguenza dell’applicazione parziale dell’acquis di Schengen da parte di Cipro da un lato, e della Bulgaria e della Romania, dall’altro, prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dall’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 rispettivamente, solo la parte dell’acquis di Schengen applicabile in tali Stati membri dovrebbe essere applicata anche alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con tali Stati membri.

(12)

L’accordo tra la Confederazione svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in Svizzera, in Islanda o in Norvegia stabilisce che entrerà in vigore, per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen, alla stessa data di entrata in vigore dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Tutte le disposizioni di cui agli allegati A e B dell’accordo e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni si applicano alla Confederazione svizzera a decorrere dal 12 dicembre 2008 nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

Nella misura in cui tali disposizioni disciplinano l’eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne, esse si applicano a decorrere dal 29 marzo 2009 alle frontiere aeree. Il Consiglio può decidere di differire tale data, deliberando a maggioranza semplice dei membri del Consiglio che rappresentano i governi degli Stati membri ai quali si applicano le disposizioni dell’acquis di Schengen che disciplinano l’eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne. In tal caso il Consiglio fissa una nuova data, deliberando all’unanimità di detti membri.

Tutte le restrizioni all’uso del sistema d’informazione Schengen da parte degli Stati membri interessati sono soppresse a decorrere dall’8 dicembre 2008.

2.   Le disposizioni dell’acquis di Schengen attuate da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla base dell’articolo 1 della decisione 2004/926/CE e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni si applicano alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a decorrere dal 12 dicembre 2008.

3.   Le disposizioni dell’acquis di Schengen applicabili a Cipro da un lato, e alla Bulgaria e alla Romania dall’altro, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005, rispettivamente, e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni si applicano alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con Cipro, la Bulgaria e la Romania a decorrere dal 12 dicembre 2008.

Articolo 2

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (8), la Confederazione svizzera è autorizzata a mantenere l’esenzione dall’obbligo del visto per Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados e Saint Kitts e Nevis a decorrere dal 12 dicembre 2008 fino all’entrata in vigore degli accordi di esenzione dall’obbligo del visto tra la Comunità europea e ciascuno di tali paesi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(2)  Decisioni del Consiglio 2004/849/CE (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26) e 2004/860/CE (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(3)  Decisioni del Consiglio 2008/146/CE (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1) e 2008/149/GAI (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(4)   GU L 149 del 7.6.2008, pag. 74.

(5)   GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

(6)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

(7)   GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

(8)   GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.