4.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2008
concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2008) 6281]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/902/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro. |
(2) |
I regolamenti (CE) nn. 451/2000 (2) e 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il napropamide. |
(3) |
Gli effetti del napropamide sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 451/2000 e 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Lo Stato membro relatore per il napropamide era la Danimarca e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 6 settembre 2005. |
(4) |
La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA nell'ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 26 marzo 2008, sotto forma di conclusioni dell'EFSA sull'esame inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva napropamide come antiparassitario (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvata l'11 luglio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al napropamide. |
(5) |
Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. In particolare, sulla base dei dati disponibili non è stato possibile effettuare una valutazione affidabile del rischio di lisciviazione del metabolita NOPA nelle acque sotterranee. Inoltre i dati disponibili non hanno dimostrato che fossero accettabili i rischi per gli organismi acquatici, gli uccelli piscivori e i mammiferi. Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il napropamide soddisfa i criteri per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell'esame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti napropamide soddisfano, in generale, le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
(7) |
Il napropamide non può essere pertanto iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti napropamide siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
(9) |
Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti napropamide non deve superare i dodici mesi per consentire l'impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, in modo da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti napropamide rimangano disponibili agli agricoltori per diciotto mesi dall'adozione della presente decisione. |
(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (5), di una domanda relativa a un'eventuale iscrizione del napropamide nell'allegato I della citata direttiva. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il napropamide non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti napropamide siano revocate entro il 7 maggio; |
b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti napropamide a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade il 7 maggio 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
(3) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
(4) EFSA Scientific Report (2008) 140, pagg. 1-72: Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance napropamide, conclusioni adottate il 26 marzo 2008.
(5) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.