4.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2008

concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 6281]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/902/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) nn. 451/2000 (2) e 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il napropamide.

(3)

Gli effetti del napropamide sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 451/2000 e 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Lo Stato membro relatore per il napropamide era la Danimarca e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 6 settembre 2005.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA nell'ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 26 marzo 2008, sotto forma di conclusioni dell'EFSA sull'esame inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva napropamide come antiparassitario (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvata l'11 luglio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al napropamide.

(5)

Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. In particolare, sulla base dei dati disponibili non è stato possibile effettuare una valutazione affidabile del rischio di lisciviazione del metabolita NOPA nelle acque sotterranee. Inoltre i dati disponibili non hanno dimostrato che fossero accettabili i rischi per gli organismi acquatici, gli uccelli piscivori e i mammiferi. Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il napropamide soddisfa i criteri per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell'esame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti napropamide soddisfano, in generale, le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il napropamide non può essere pertanto iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti napropamide siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti napropamide non deve superare i dodici mesi per consentire l'impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, in modo da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti napropamide rimangano disponibili agli agricoltori per diciotto mesi dall'adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (5), di una domanda relativa a un'eventuale iscrizione del napropamide nell'allegato I della citata direttiva.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il napropamide non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti napropamide siano revocate entro il 7 maggio;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti napropamide a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade il 7 maggio 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 140, pagg. 1-72: Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance napropamide, conclusioni adottate il 26 marzo 2008.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.