3.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2008

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

(2008/899/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Con il regolamento (CE) n. 488/2008 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

In seguito all’adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l’inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull’interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 1193/2008 (3) del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido citrico originario della RPC.

(3)

L’inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie sul dumping pregiudizievole relativo alle importazioni di acido citrico originario della RPC.

B.   IMPEGNI

(4)

A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, i sei produttori-esportatori della RPC che hanno collaborato (Anhui BBCA Biochemical, RZBC, TTCA, Yixing Union Biochemical, Laiwu Taihe Biochemistry e Weifang Ensign Industry), hanno offerto impegni sui prezzi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. In base a tali impegni i produttori esportatori hanno accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Ciascun produttore-esportatore ha offerto un solo prezzo minimo all'importazione per tutti i tipi di prodotto, al fine di limitare il rischio di elusione.

(5)

Le offerte prevedono inoltre l'indicizzazione dei prezzi minimi, dato che i prezzi del prodotto interessato hanno subito significative variazioni, in particolare aumentando considerevolmente dopo il periodo dell'indagine. L'indicizzazione si basa sulle quotazioni pubbliche internazionali del granturco, principale materia prima impiegata dai produttori-esportatori. I produttori-esportatori hanno tuttavia offerto di fissare i prezzi minimi almeno al livello del prezzo non pregiudizievole, anche se l'indicizzazione darebbe luogo a un livello di prezzo inferiore.

(6)

La Laiwu Taihe Biochemistry, che ha ottenuto il trattamento di economia di mercato, ha offerto di calcolare il proprio prezzo minimo basandosi sul valore normale accertato durante l'indagine.

(7)

Inoltre i produttori-esportatori, al fine di ridurre il rischio di violazioni dell’impegno sui prezzi per mezzo di una compensazione incrociata dei prezzi, hanno offerto in primo luogo di riferire tutte le vendite effettuate all'esterno dell'UE a propri clienti la cui organizzazione o struttura travalichi le frontiere dell'UE, nel caso in cui effettuino vendite a tali clienti all'interno dell'UE. In secondo luogo i produttori-esportatori si sono dichiarati disposti a rispettare un regime di prezzi specifico in relazione a dette vendite all'esterno dell'UE.

(8)

I produttori-esportatori forniranno regolarmente alla Commissione informazioni particolareggiate in merito alle loro esportazioni verso la Comunità, in modo tale che l’impegno potrà essere controllato efficacemente dalla Commissione.

(9)

Si rileva inoltre che la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (CCCMC) si aggiunge alle sei società menzionate al punto 4, e che la CCCMC svolgerà quindi un ruolo attivo nella sorveglianza di tali società. Di conseguenza la Commissione ritiene minimo il rischio di elusione dell'impegno concordato.

(10)

In seguito alla notifica delle offerte di impegno, l'industria comunitaria ha contestato le offerte in questione. Essa ha sostenuto che un'indicizzazione basata sul granturco sarebbe inappropriata, giacché si dovrebbe tenere conto anche di altri fattori di produzione fondamentali, che rappresentano importanti componenti variabili dei costi; l'industria comunitaria suggerisce dunque di basare l'indicizzazione sia sulle materie prime che sui costi energetici. Quanto all'osservazione dell'industria comunitaria secondo cui si dovrebbe basare l'indicizzazione anche sull'energia, si rileva che l'energia non è un fattore di costo principale. Inoltre non vi sarebbe una chiara fonte di indicizzazione, giacché l'energia necessaria può essere ricavata da fonti diverse quali il carbone, il gas naturale o l'elettricità.

(11)

L'industria comunitaria ha inoltre sostenuto che, giacché i produttori-esportatori vendono il prodotto oggetto dell'impegno a società multinazionali, vi è un elevato rischio di compensazione incrociata, ovvero che il prodotto oggetto dell'impegno venga venduto allo stesso cliente all'esterno dell'UE a prezzi artificialmente bassi al fine di compensare i prezzi minimi nella CE. A questo riguardo è opportuno sottolineare che la maggioranza delle vendite all'esportazione nella Comunità da parte delle società in questione sono state effettuate a operatori commerciali, e non a società multinazionali. Ciononostante, al fine di ridurre il rischio residuo di compensazioni incrociate da parte di determinate società, le offerte contengono speciali clausole relative alle compensazioni incrociate, applicabili alle vendite effettuate dalle società interessate ai clienti comunitari la cui organizzazione o struttura si estendono all'esterno dell'UE. Dette clausole riducono in misura significativa il rischio di compensazioni incrociate.

(12)

Tenuto conto di quanto precede, gli impegni offerti dai produttori esportatori sono accettabili.

(13)

Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia che le società rispettino gli impegni, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1193/2008; ii) al fatto che le merci importate siano state fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo cliente indipendente nella Comunità; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno. Qualora non venga presentata una simile fattura o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, verrà riscossa la pertinente aliquota del dazio antidumping.

(14)

D'altro canto, per garantire il rispetto degli impegni, gli importatori sono stati informati dal regolamento del Consiglio sopra menzionato che il mancato rispetto delle disposizioni di questo regolamento o il ritiro, da parte della Commissione, dell'accettazione degli impegni possono dare luogo a un debito doganale per le transazioni in questione.

(15)

In caso di violazione o di revoca dell'impegno o in caso di ritiro dell’accettazione dell'impegno da parte della Commissione, il dazio anti-dumping istituito conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applicherà automaticamente a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

DECIDE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori-esportatori in appresso indicati insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici con riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese.

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd — No 73 Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province

A874

Prodotto da RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province

A926

Prodotto da RZBC (Juxian) Co., Ltd — West Wing, Chengyang North Road, Ju County, Rizhao, Shandong Province e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province

A927

TTCA Co., Ltd — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd — Economic Development Zone Yixing City 214203, Jiangsu Province

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, Shandong Province

A880

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, The West End, Limin Road, Changle City, Shandong Province

A882

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2008.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 143 del 3.6.2008, pag. 13.

(3)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.