13.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2008

relativa al regime di aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003)

[notificata con il numero C(2008) 2997]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/854/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni (1) succitate, e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 21 febbraio 2003, la Commissione riceveva una denuncia (registrata come CP 15/2003) riguardante l’applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale a favore dell’industria alberghiera in Sardegna, approvato dalla Commissione nel 1998 (caso N 272/98).

(2)

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione chiedeva chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003, la Commissione accettava la richiesta delle autorità italiane di proroga dei termini per l’inoltro delle informazioni richieste, che venivano successivamente trasmesse con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012).

(3)

Il 3 febbraio 2004, la Commissione adottava la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale «Applicazione abusiva dell’aiuto N 278/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE». La decisione della Commissione di avviare il procedimento veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione invitava le parti interessate a presentare osservazioni.

(4)

Con lettera del 10 marzo 2004 (D/5172), la Commissione accoglieva la richiesta delle autorità italiane di prorogare il termine per la comunicazione delle osservazioni, che venivano trasmesse dalle autorità italiane con lettera del 19 aprile 2004, registrata presso la Commissione il 26 aprile 2004 (A/32956).

(5)

Con lettera del 30 aprile 2004, registrata presso la Commissione nella stessa data, la Commissione riceveva le osservazioni di una parte interessata, ovvero uno dei beneficiari degli aiuti a titolo del regime. La Commissione non riceveva ulteriori osservazioni da parte del denunciante.

(6)

Con lettera D/53359 del 13 maggio 2004, la Commissione trasmetteva le osservazioni ricevute alle autorità italiane per consentire loro di controbattere.

(7)

Le autorità italiane non trasmettevano alcuna reazione alle osservazioni trasmesse.

(8)

Il 7 dicembre 2004 si teneva a Bruxelles una riunione con le autorità italiane.

(9)

Con lettera del 28 giugno 2005, registrata presso la Commissione il 30 giugno 2005 (A/35257), le autorità italiane trasmettevano ulteriori informazioni.

(10)

Il 22 novembre 2006, la Commissione adottava la decisione di rettifica ed estensione del procedimento, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione invitava le parti interessate a presentare osservazioni.

(11)

In merito alla decisione di rettifica ed estensione del procedimento, non veniva trasmessa alcuna osservazione né dalle autorità italiane né da terzi interessati.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(12)

Il regime di aiuti N 272/98 prevede sovvenzioni da destinare ad investimenti iniziali nell’ambito dell’industria alberghiera in Sardegna. Il regime di aiuti a finalità regionale era stato approvato nel 1998 (4) e ritenuto dalla Commissione compatibile con il mercato comune ai sensi della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(13)

Il regime di aiuti contempla due misure:

a)

una misura che prevede aiuti agli investimenti iniziali, sotto forma di sovvenzioni e prestiti agevolati;

b)

una misura, contemplata dall’articolo 9 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 9, che prevede aiuti al funzionamento a titolo della cosiddetta regola «de minimis», sotto forma di abbuono di interesse.

La presente decisione non riguarda la seconda parte del regime, qui menzionata solo per illustrare il contesto generale.

(14)

Le autorità italiane hanno notificato il testo della legge regionale n. 9 del 1998, recante il regime di aiuti a finalità regionale, senza trasmettere, al momento della notifica, alcun regolamento attuativo.

(15)

Nella decisione di approvazione del regime, la Commissione descriveva così la misura:

a)

il regime è inteso alla concessione di sovvenzioni a fronte di investimenti iniziali nell’industria turistica;

b)

gli aiuti sono erogati sotto forma di sovvenzioni, con un’intensità fino al 40 % delle spese ammissibili, accompagnate da un prestito agevolato a concorrenza del 35 % delle spese ammissibili (l’abbuono di interessi può comportare un abbattimento fino al 60 % del tasso di riferimento);

c)

la decisione ribadisce esplicitamente l’impegno delle autorità italiane ad adeguare l’intensità di aiuto, una volta approvata la carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006;

d)

il regime ha una durata indeterminata e uno stanziamento pari a 2,6 milioni di euro per il primo anno di esecuzione della misura;

e)

le domande di finanziamento devono essere presentate prima dell’inizio dell’esecuzione dei progetti;

f)

tuttavia, gli aiuti sotto forma di abbuono di interessi possono essere accordati, in determinate circostanze, ad investimenti già effettuati prima dell’attuazione della legge regionale n. 40 del 1993. Secondo l’impegno assunto dalle autorità italiane, questo tipo di aiuti è limitato unicamente al sostegno de minimis.

(16)

Dopo l’approvazione da parte della Commissione, la Regione Sardegna emanava un decreto e diverse deliberazioni di attuazione del regime. Al decreto n. 285, adottato ad aprile 1999 (5), facevano seguito alcune decisioni amministrative, in particolare le deliberazioni n. 33/4 e n. 33/6 del 27 luglio 2000. La deliberazione n. 33/6 coesiste con la deliberazione n. 33/4 e stabilisce che, in alcuni casi eccezionali, gli aiuti possono essere accordati anche se i lavori hanno avuto inizio prima della presentazione della domanda.

(17)

In seguito all’adozione della carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, il regime veniva successivamente adeguato per quanto riguarda le intensità di aiuto (6). Con lettera del 2.11.2000 (A/39177), le autorità italiane informavano la Commissione circa le misure di attuazione adottate nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure che confermavano:

a)

l’adeguamento delle intensità di aiuto in conformità con i massimali di aiuto applicabili ai sensi della carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (si veda in particolare la deliberazione n. 34/73 dell’8.8.2000);

b)

l’osservanza del principio di necessità dell’aiuto (si veda in particolare l’articolo 6 della deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000, che stabilisce esplicitamente l’ammissibilità delle spese effettuate successivamente alla richiesta di finanziamento) (7).

(18)

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, con lettera del 17.5.2001, la Commissione prendeva atto che l’Italia aveva accettato la proposta di opportune misure e confermava che il regime era stato allineato con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (in appresso «orientamenti 1998») (8).

(19)

In concreto il regime veniva attuato a mezzo di una procedura a bando, mediante la pubblicazione di un invito a presentare relativa domanda, stilato in conformità alle sopraccitate deliberazioni.

(20)

Secondo le autorità nazionali, nel 2001 veniva pubblicato il 1o bando (cosiddetto bando 2000) con il quale le parti interessate erano invitate a presentare una richiesta formale di finanziamento a titolo del regime di aiuti.

(21)

Sulla base delle informazioni disponibili, si evince che il 1o bando veniva seguito dall’adozione delle seguenti deliberazioni:

il 31.1.2002, la Regione Sardegna ha adottato la deliberazione n. 3/24, che propone un primo elenco di beneficiari degli aiuti in alcuni settori. I criteri di selezione applicabili erano elencati nella deliberazione n. 33/4 e ulteriormente specificati nella circolare del 21.11.2000,

il 16.4.2002, la Regione Sardegna ha adottato la deliberazione n. 12/17, che modifica il succitato elenco di beneficiari e propone un ulteriore elenco,

il 18.7.2002, la Regione Sardegna ha adottato la deliberazione n. 23/40, che approva l’elenco di progetti ammissibili nell’ambito del bando 2000,

il 7.2.2003, la Regione Sardegna ha adottato la deliberazione n. 5/38 che rettifica alcuni errori riguardanti determinati beneficiari degli aiuti previsti dalla deliberazione n. 23/40.

(22)

Nelle informazioni trasmesse il 22.4.2003 (registrate il 28.4.2003 come A/33012), alla pagina 13, le autorità italiane dichiaravano che «nell’interesse della regione, era stato deciso di inserire nella graduatoria alcuni cosiddetti progetti «critici» (ovvero, progetti i cui lavori erano iniziati prima della data di presentazione della domanda di aiuto ma dopo l’entrata in vigore della legge, cioè il 5.4.1998)». Di conseguenza, secondo le autorità italiane, nel 2002 erano stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo degli aiuti di circa 24 milioni di euro.

3.   MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(23)

Nell’avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ricordava che, secondo il punto 4.2 degli orientamenti 1998, la domanda di aiuto deve essere presentata prima che l’esecuzione del progetto abbia inizio.

(24)

La Commissione faceva inoltre presente che detto obbligo è altresì ribadito dalla decisione della Commissione del 1998 di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell’industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998).

(25)

Tuttavia, nonostante la decisione della Commissione stabilisse l’obbligo per i beneficiari di presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dell’esecuzione del progetto e le autorità italiane avessero esplicitamente confermato (9) l’adempimento di tale obbligo nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure in seguito all’entrata in vigore degli orientamenti 1998, le autorità italiane avevano adottato diversi regolamenti attuativi (in particolare la deliberazione del 22.12.1998 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000) che non erano mai stati trasmessi alla Commissione. I suddetti regolamenti attuativi prevedevano la possibile concessione degli aiuti, in via eccezionale e solo per il primo anno attuazione del regime, sulla base del 1o bando, a progetti di investimento avviati prima della data di presentazione della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, la Commissione ritiene che le autorità italiane non abbiano ottemperato agli obblighi posti dalla decisione della Commissione che autorizzava il regime di aiuti e non abbiano rispettato i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

(26)

La Commissione ha ritenuto pertanto che l’effetto d’incentivazione dell’aiuto potesse risultare compromesso, in mancanza della presentazione di una domanda d’aiuto prima dell’effettivo inizio dei lavori sul progetto. La Commissione ha ritenuto che la circostanza potesse costituire un caso di applicazione abusiva degli aiuti N 272/98, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/99 (10) (in appresso, «regolamento di procedura») e nutriva dubbi sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi a progetti di investimento iniziati prima della data di presentazione della domanda di aiuto.

4.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L’ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

(27)

Nella prima decisione di avviare il procedimento, la Commissione aveva incentrato la sua analisi sul fatto di non essere mai stata messa al corrente dei succitati regolamenti di attuazione del regime. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non veniva affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale.

(28)

Tuttavia, le concessioni di aiuti di cui al considerando 22 sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale del 3.2.2004.

(29)

Inoltre, la prima decisione di avviare il procedimento d’indagine formale si riferisce ad un’attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell’articolo 16 del succitato regolamento di procedura. L’articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell’aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali [articolo 1, lettere c) e f) del regolamento di procedura].

(30)

Per questi motivi e onde fugare malintesi, la Commissione aveva ritenuto necessario rettificare ed estendere il procedimento e aveva invitato le autorità nazionali e i terzi interessati a trasmetterle eventuali osservazioni.

5.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(31)

In risposta alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione del 2004 di avviare il procedimento formale di indagine, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di una parte interessata:

Grand Hotel Abi d’Oru S.p.a.

Le osservazioni ricevute sono intese a spiegare l’esistenza dell’effetto di incentivazione e il rispetto del principio di necessità dell’aiuto.

(32)

Per illustrare il pieno rispetto dell’effetto di incentivazione e del principio di necessità dell’aiuto, l’interessato si basa sulle seguenti considerazioni:

in primo luogo, l’interessato sostiene di aver presentato domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori, nell’ambito di un altro regime di aiuti a finalità regionale, segnatamente il regime N 715/99 (11) (legge n. 488 del 1992). A fronte della domanda, accolta due volte, non gli era stato tuttavia corrisposto alcun finanziamento a causa delle insufficienti risorse finanziarie,

non avendo ricevuto l’aiuto nell’ambito del succitato regime e considerato che, contemporaneamente (maggio 1999), venivano pubblicati i regolamenti di attuazione della legge regionale n. 9 del 1998, l’interessato decideva di presentare domanda di aiuto a titolo del regime oggetto di indagine. L’interessato spiega di aver contato sul fatto che la domanda fosse accolta, nonostante i progetti fossero già avviati, basandosi sulle norme previste dal primo regolamento di attuazione della misura, il decreto n. 285 del 1999, che contemplava la possibilità di concedere aiuti anche a progetti già avviati, purché l’esecuzione fosse stata avviata dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 1998, cioè dopo il 5.4.1998,

l’interessato aggiunge che la domanda di aiuto presentata nell’ambito del regime oggetto di indagine riguardava solo una parte di un più ampio progetto di investimento (le spese ammissibili del progetto di investimento originario ammontavano a 10 500 000 EUR, mentre quelle prese in considerazione nella domanda di aiuto nell’ambito del regime oggetto di indagine ammontavano a 9 039 028 EUR),

l’interessato conclude che è irrilevante che la domanda di aiuto nell’ambito del regime oggetto di indagine fosse stata presentata dopo l’avvio dei lavori, trattandosi semplicemente di una mera riproposizione della stessa domanda già originariamente presentata nell’ambito di un altro regime di aiuti a finalità regionale, riguardante peraltro lo stesso progetto di investimento.

(33)

L’interessato motiva la necessità dell’aiuto sottolineando tra l’altro che, in assenza di finanziamenti pubblici, non avrebbe intrapreso un tale progetto di investimento. Per avviare l’investimento, l’interessato aveva fatto inoltre ricorso a finanziamenti bancari a brevissimo termine, in attesa che gli aiuti fossero concessi.

(34)

In seguito alla decisione di rettifica ed estensione del procedimento (12), la Commissione non ha ricevuto nessuna altra osservazione.

6.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(35)

In risposta alle valutazioni della Commissione nella lettera di avvio del procedimento, le autorità italiane hanno fatto valere tre principali argomentazioni a sostegno dell’esistenza di legittime aspettative, dell’effetto di incentivazione degli aiuti e della determinazione della soglia «de minimis».

(36)

Nelle osservazioni comunicate alla Commissione, le autorità italiane sostengono l’esistenza di legittime aspettative e invocano il principio della certezza del diritto. Esse spiegano, in primo luogo, che la legge regionale n. 9 del 1998 è ritenuta, in certo qual modo, dai beneficiari una continuazione del precedente regime, contemplato dalla legge regionale n. 40 del 1993 (ancora esistente e in vigore) che trova applicazione tramite il cosiddetto sistema «a sportello» (regime N 611/93, modificato dal regime N 250/01) esistente e in vigore nel periodo in esame. Le autorità italiane spiegano che questo sistema ha contribuito a generare, tra i beneficiari, una legittima aspettativa al diritto di ricevere sovvenzioni semplicemente sulla base della domanda di aiuto, indipendentemente se i progetti fossero già avviati o meno.

(37)

Le autorità italiane spiegano inoltre che i regolamenti di attuazione del regime di aiuti a finalità regionale erano stati adottati dopo l’approvazione del medesimo da parte della Commissione. Il primo regolamento di attuazione è stato adottato il 29 aprile 1999 (decreto n. 285 del 1999). L’articolo 17 del decreto («Norma transitoria») considera ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della legge (5 aprile 1998). Il decreto n. 285 del 1999 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna l’8.5.1999 (13).

(38)

Le autorità italiane aggiungono che il decreto n. 285 del 1999 era stato annullato il 27.7.2000 con la deliberazione n. 33/3, perché affetto da vizi. Contemporaneamente, la Regione Sardegna adottava nuove direttive di attuazione che venivano notificate alla Commissione il 20 settembre 2000.

(39)

Le autorità italiane sottolineano che, nell’adottare dette deliberazioni il 27.7.2000, la Regione Sardegna ha dovuto tener conto del fatto che la pubblicazione del decreto n. 285 del 1999 nel Bollettino ufficiale aveva generato legittime aspettative nei beneficiari. Per tale motivo, era stato deciso che, per il 1o bando, sarebbero state accettate le domande di aiuto riguardanti progetti di investimento già avviati sulla base delle disposizioni dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1998. Per tale motivo, la deliberazione n. 33/6, «Norma transitoria riferita al 1o bando», indica che eccezionalmente, per le domande presentate per la partecipazione al 1o bando, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, data di entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 1998.

(40)

Le autorità italiane ricordano inoltre che, nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure, con lettera del 17 maggio 2001 (D/52027), la Commissione aveva stabilito la conformità del regime con il mercato comune dopo aver richiesto alle autorità nazionali di attuare l’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1998 sulla base del regolamento (CE) n. 69/2001 «de minimis».

(41)

Esse spiegano anche che la concreta attuazione del regime dopo l’entrata in vigore della deliberazione del 27.7.2000 aveva richiesto che fossero reintrodotte le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del 1o bando, utilizzando i nuovi moduli.

(42)

Le autorità italiane insistono inoltre sull’esistenza dell’effetto di incentivazione, dal momento che le sovvenzioni erano necessarie a liquidare i prestiti bancari a copertura del periodo intercorso tra la realizzazione delle spese e il versamento degli aiuti.

(43)

Infine, le autorità italiane dichiarano che i beneficiari erano tenuti a scegliere il regime di aiuti regionali di riferimento in quanto, per lo stesso progetto, non potevano presentare diverse domande d’aiuto a titolo di differenti regimi. Viene inoltre sottolineato che il regime regionale di aiuti a finalità regionale contenuto nella legge regionale n. 9 del 1998 (N 272/98) e il regime nazionale di aiuti a finalità regionale contenuto nella legge n. 488 del 1992 (N 715/99) si escludono reciprocamente.

(44)

Le autorità italiane sostengono il rispetto del principio dell’effetto di incentivazione, nonostante i lavori siano stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto, in base alle disposizioni dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1998. Secondo le autorità nazionali, alla parte di aiuto concessa prima della presentazione della domanda si applica la regola «de minimis». Esse affermano che la parte di aiuto, al di sotto della soglia di 100 000 EUR, concessa prima della presentazione della domanda, debba considerarsi separatamente, tenendo conto solo delle spese effettuate prima di quella data e non considerando tutti i costi del progetto. Queste considerazioni riguardano 12 progetti su 28.

(45)

In seguito alla decisione di rettifica ed estensione del procedimento, la Commissione non ha ricevuto nessuna altra osservazione.

7.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(46)

Occorre ricordare che la valutazione riguardante il regime N 272/98 giungeva alla conclusione che la misura si configura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto ritenuta soddisfare tutte le condizioni di cui al suddetto articolo.

(47)

La misura fornisce un vantaggio economico ad una specifica categoria di beneficiari, riducendone i normali costi. Essa è concessa mediante risorse statali e minaccia di falsare la concorrenza, in quanto rende finanziariamente più forti alcune imprese rispetto ai loro concorrenti. Dal momento che la concorrenza nel settore alberghiero interessa operatori di diversi Stati membri che cercano di accaparrarsi turisti, i finanziamenti concessi al settore turistico rischiano di incidere sugli scambi intracomunitari (14).

(48)

Il regime di aiuti notificato alla Commissione e da questa approvato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/99 costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(49)

Nell’ambito dell’esercizio delle misure opportune, la deliberazione n. 34/73 ha garantito la compatibilità con gli orientamenti 1998 per quanto riguarda l’adeguamento delle intensità di aiuto ai massimali contemplati dalla nuova carta degli aiuti a finalità regionale, mentre la deliberazione n. 33/4 ha assicurato il rispetto del principio dell’effetto di incentivazione; per tale ragione, la Commissione ha potuto concludere che le norme contenute nelle succitate deliberazioni non aggiungevano nuovi elementi al regime di aiuti N 272/98 inizialmente approvato.

(50)

Tuttavia, secondo la Commissione, le norme transitorie introdotte con il decreto n. 285 del 1999 potrebbero aver modificato il regime come da questa originariamente approvato. La Commissione fa presente di non essersi, fin qui, mai pronunciata su queste misure di attuazione, anche se riconosce che il decreto n. 285 del 1999 non è mai entrato in vigore, in quanto annullato dalla deliberazione n. 33/3.

(51)

Il 27.7.2000, con l’adozione delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6, sono state introdotte ulteriori modifiche al regime N 272/98. Come sopra descritto (considerando 16-21), risulta che la deliberazione n. 33/6 ha introdotto modifiche alla misura notificata non compatibili con i termini della decisione di approvazione del regime adottata dalla Commissione.

(52)

Come menzionato al considerando 38, le autorità italiane sostengono di aver notificato alla Commissione detti regolamenti di attuazione nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure.

(53)

La Commissione rileva che, in primis, le autorità nazionali non hanno notificato le succitate deliberazioni e che la Commissione è stata informata dalle stesse autorità, nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure, che la deliberazione n. 33/4 assicurava il rispetto del principio dell’effetto di incentivazione. Tuttavia, le autorità italiane non hanno mai informato la Commissione della deliberazione n. 33/6 nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e dell’obbligo di cooperazione che incombe loro in forza dell’articolo 10 del trattato (15).

(54)

Pertanto il regime di aiuti, che ha trovato successivamente applicazione tramite l’adozione delle succitate disposizioni di attuazione, non rispetta la decisione originaria di approvazione della Commissione.

(55)

Di conseguenza, devono ritenersi illegali i progetti di aiuto la cui esecuzione era stata avviata prima della presentazione di qualsiasi domanda di aiuto.

(56)

Né le autorità italiane né la parte interessata hanno messo esplicitamente in discussione i dubbi espressi dalla Commissione con le lettere di avvio del procedimento di indagine formale del 3 febbraio 2004 e del 22 novembre 2006. La Commissione conferma pertanto la propria valutazione, riepilogata in appresso.

(57)

Come su indicato, sono almeno 28 i progetti di investimento avviati in una fase in cui detti investimenti non potevano beneficiare degli aiuti a titolo del regime in questione.

(58)

Gli orientamenti 1998 richiedono che tutte le domande di aiuto siano presentate prima dell’avvio dell’esecuzione del progetto.

(59)

Detto requisito è inoltre ribadito dalla decisione della Commissione del 1998 di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell’industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998), la quale stabilisce esplicitamente che i beneficiari devono aver inoltrato domanda di aiuto prima che inizi l’esecuzione dei progetti.

(60)

Inoltre, nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure seguito all’entrata in vigore degli orientamenti 1998, le autorità italiane trasmettevano alla Commissione la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 che, all’articolo 6, stabilisce esplicitamente l’ammissibilità delle spese effettuate successivamente alla richiesta di finanziamento.

(61)

Va ricordato che il principio della necessità dell’aiuto è un principio generale che la Corte ha riconosciuto con la sentenza sul caso Philip Morris (16) e che lo stesso costituisce inequivocabilmente un elemento essenziale ai fini della determinazione dell’ammissibilità degli investimenti realizzati dalle imprese agli aiuti ai sensi degli orientamenti 1998. Tanto la decisione della Commissione summenzionata quanto gli orientamenti stabiliscono che la richiesta di finanziamento deve essere presentata prima dell’avvio dei progetti.

(62)

Le autorità italiane hanno osservato che il sistema nazionale ha generato legittime aspettative al diritto di ricevere sovvenzioni semplicemente in base alla presentazione della domanda di aiuto, indipendentemente se i progetti fossero già avviati o meno.

(63)

La Commissione non ritiene accettabile questo argomento, in quanto la decisione che approva il regime di aiuti a finalità regionale in esame richiede esplicitamente che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l’esecuzione del progetto.

(64)

Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non fu mai trasmessa alla Commissione fino al momento della denuncia. Infatti, la stessa le è stata trasmessa solo con la nota n. 5245 del 22.4.2003 nell’ambito della procedura avviata in seguito alla denuncia (CP 15/2003). Pertanto, l’argomento delle legittime aspettative avanzato dalle autorità italiane non è accettabile, dal momento che la Commissione non ha fornito garanzie specifiche alle suddette autorità o a terzi interessati, i quali non potevano ragionevolmente nutrire alcuna aspettativa legittima per quanto riguarda il non rispetto della condizione in questione. È giurisprudenza costante che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall’operatore economico nel quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative […]. Per contro, nessuno può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione comunitaria (17).

(65)

La Commissione ritiene inoltre inammissibili gli argomenti fatti valere dalle autorità italiane, secondo cui l’effetto d’incentivazione è rispettato nel caso in cui il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori a titolo di un diverso regime di aiuti a finalità regionale.

(66)

La Commissione ritiene che non sia possibile trasferire l’effetto d’incentivazione da un regime all’altro; pertanto la scelta da parte di un’impresa di presentare domanda a titolo dell’uno o dell’altro regime non può essere accettata come motivo valido a riprova del rispetto del principio dell’effetto di incentivazione. Le stesse autorità italiane hanno peraltro sottolineato (cfr. il considerando 43) che il beneficiario non può presentare per lo stesso progetto più di una domanda a titolo di diversi regimi di aiuto, sottolineando ulteriormente che il regime di aiuti a finalità regionale contenuto nella legge regionale n. 9 del 1998 (aiuto di Stato N 272/98) e il regime nazionale di aiuti a finalità regionale contenuto nella legge n. 488 del 1992 (aiuto di Stato N 715/99) si escludono reciprocamente.

(67)

La Commissione ritiene altresì inammissibili gli argomenti avanzati dalle autorità nazionali, secondo cui l’effetto d’incentivazione sussiste dal momento che le sovvenzioni sono necessarie a liquidare prestiti bancari a copertura del periodo intercorso tra la realizzazione delle spese e l’erogazione degli aiuti. La disponibilità di un operatore economico ad avviare l’esecuzione di un progetto e a sottoscrivere prestiti per finanziarne i costi non prova in alcun modo che gli aiuti siano necessari a portare avanti il progetto o che garantiscano un effetto d’incentivazione ad intraprendere un progetto che non sarebbe stato altrimenti realizzato. Si direbbe anzi che la disponibilità di un operatore economico ad avviare i lavori e a sostenere i rischi inerenti al progetto, senza neanche presentare domanda di aiuto a titolo del relativo regime, comprovi che gli aiuti non sono necessari a fornire un tale effetto d’incentivazione.

(68)

Infine, la Commissione non ritiene accettabili gli argomenti addotti da parte italiana riguardo alla regola «de minimis», perché detta regola non può essere usata per eludere l’obbligo posto dagli orientamenti di presentare la domanda di aiuto prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto, affinché sia rispettato il principio dell’effetto d’incentivazione. Infatti, l’ammontare pertinente che deve essere preso in considerazione dovrebbe riguardare il progetto nella sua interezza e non solo la parte dell’aiuto concessa prima della domanda d’aiuto. La Commissione non può pertanto accettare la possibilità di ritenere ammissibili i lavori iniziali in base alla regola de minimis, ovviando alla norma contemplata dagli orientamenti. Inoltre, non solo, nel calcolare la soglia de minimis, le autorità italiane non hanno tenuto conto dei progetti nella loro interezza, ma lo stesso beneficiario può aver ricevuto aiuti de minimis da altre fonti, aspetto che, a quanto pare, le autorità italiane non hanno preso in considerazione.

(69)

In conclusione, secondo la Commissione, le autorità italiane non hanno dimostrato che la concessione degli aiuti sia avvenuta in conformità ai termini definiti dalla decisione di approvazione. Inoltre, anche nell’ipotesi in cui si trattasse di un aiuto al funzionamento, lo stesso non potrebbe essere considerato un aiuto compatibile. Infatti, conformemente agli orientamenti 1998, gli aiuti al funzionamento possono essere concessi, in via eccezionale, nelle regioni ammissibili in virtù della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. La Sardegna figurava tra le regioni ammissibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), nel periodo 1998-2006. Tuttavia, ad eccezione degli aiuti de minimis, non sono stati approvati aiuti al funzionamento a titolo del regime in questione. Inoltre, nell’ambito del presente procedimento, le autorità italiane non hanno fornito elementi a dimostrazione che gli aiuti sarebbero giustificati in termini di contributo allo sviluppo regionale, o alla sua natura, né hanno dimostrato che gli aiuti sarebbero proporzionati alle carenze che erano intesi a risolvere.

(70)

Inoltre, le autorità italiane non hanno fatto valere alcun argomento secondo cui gli aiuti in questione potrebbero essere compatibili con altre disposizioni del trattato CE, della normativa in materia di aiuti di Stato o di altri regolamenti, discipline o orientamenti.

(71)

La Commissione non ha tantomeno individuato altre basi giuridiche su cui approvare gli aiuti. Come su illustrato, la misura non può beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, che autorizza gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Né si applicano al presente caso le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, riguardanti gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania. La misura non può peraltro essere ritenuta un importante progetto di comune interesse europeo o una misura destinata a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia dell’Italia, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE. Infine, la misura non mira a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE.

(72)

La Commissione ritiene pertanto incompatibili con il mercato comune gli aiuti presumibilmente concessi a progetti la cui esecuzione è stata avviata prima della presentazione della domanda di aiuto a titolo del regime di aiuti a finalità regionale in favore dell’industria alberghiera in Sardegna, approvato dalla Commissione nel 1998 (caso N 272/1998), così come attuato dalla deliberazione n. 33/6 e sulla base del 1o bando.

(73)

Detto parere di incompatibilità si applica a tutti gli aiuti concessi a progetti le cui spese ammissibili sono state sostenute prima della presentazione di una domanda di aiuto, sulla base delle misure di attuazione pertinenti in vigore al momento della presentazione della domanda, superiori all’importo de minimis al quale il beneficiario avrebbe potuto avere accesso al momento considerato, calcolato conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001.

8.   CONCLUSIONI

(74)

La Commissione ritiene che l’Italia abbia attuato illegalmente l’aiuto in questione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(75)

Sulla base della propria valutazione, la Commissione conclude che gli aiuti concessi ai suddetti progetti a titolo del regime «Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98», in base al 1o bando e alla deliberazione n. 33/6, non soddisfano le condizioni di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998. La misura risulta illegalmente concessa ed incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(76)

Secondo una prassi consolidata, la Commissione, conformemente all’articolo 87 del trattato CE, impone al beneficiario il recupero degli aiuti illegalmente concessi ed incompatibili ai sensi dell’articolo 88 del trattato CE. Tale prassi è stata confermata dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio.

(77)

L’Italia è pertanto tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti dai beneficiari. A tal fine, entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia dovrà esigere il recupero dell’aiuto dai beneficiari.

(78)

In base all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/99, all’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

(79)

Gli interessi sono calcolati in conformità alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (18). A questo scopo, la Commissione chiede all’Italia di imporre ai potenziali beneficiari del regime, entro quattro mesi dalla presente decisione, il rimborso degli aiuti comprensivi di interessi come dettagliato in appresso.

(80)

La Commissione sollecita l’Italia a fornire le informazioni richieste utilizzando il questionario di cui all’allegato della presente decisione, compilando un elenco dei beneficiari interessati e specificando chiaramente le misure previste e quelle già adottate per un immediato ed effettivo recupero degli aiuti di Stato illegali. La Commissione invita l’Italia a presentare, entro due mesi dalla decisione, tutti i documenti comprovanti l’avvenuto avvio della procedura di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegali (quali circolari, ordini di recupero ecc.),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato concessi a titolo della legge regionale n. 9 del 1998, illegalmente attuata dall’Italia con deliberazione n. 33/6 e il 1o bando, sono incompatibili con il mercato comune, a meno che il beneficiario dell’aiuto non abbia presentato una domanda d’aiuto sulla base di questo regime prima dell’esecuzione dei lavori relativi ad un progetto di investimento iniziale.

Articolo 2

1.   La Repubblica italiana procede al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili concessi a titolo del regime di cui all’articolo 1.

2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

4.   La Repubblica italiana annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto a norma del regime di cui all’articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   La Repubblica italiana garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica italiana trasmette le seguenti informazioni:

a)

l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime. Le informazioni richieste vengono comunicate tramite il questionario di cui all’allegato della presente decisione;

b)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;

c)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

d)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   La Repubblica italiana informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. La Repubblica italiana fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 79 del 30.3.2004, pag. 4 e GU C 32 del 14.2.2007, pag. 2.

(2)  GU C 79 del 30.3.2004, pag. 4.

(3)  GU C 32 del 14.2.2007, pag. 2

(4)  Lettera della Commissione del 12.11.1998, SG(98) D/9547.

(5)  Decreto dell’assessore del turismo, artigianato e commercio n. 285 del 29.4.1999, «Esecutività della Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/60 del 22.12.1998» come modificata dalla Deliberazione n. 16/20 del 16.3.1999 che approva la direttiva di Attuazione prevista dall’Articolo 2 della L.R. 11 marzo 1998 n. 9 disciplinante: incentivi per la riqualificazione delle strutture alberghiere e norme modificative della L.R. 14.9.1993 n. 40. B.U.R.A.S. n. 14 dell’8.5.1999.

(6)  GU C 175 del 24.6.2000, pag. 11.

(7)  Allegato alla deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000«Direttive di attuazione della L.R. 11 marzo 1998, n. 9» — Articolo 6 Spese ammissibili: «[…] Sono ammissibili le spese suindicate purché effettuate successivamente alla richiesta dei previsti benefici».

(8)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(9)  Con lettera datata 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). Cfr. il considerando 17.

(10)  Regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (ora articolo 88), GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(11)  Lettera allo Stato membro del 2.8.2000, SG(2000) D/105754.

(12)  GU C 32 del 14.2.2007, pag. 2.

(13)  Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (Suppl. Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 14 dell’8 maggio 1999).

(14)  Per quanto riguarda, ad esempio, il Grand Hotel Abi d’Oru, la Commissione ha stabilito, tramite ricerche sul web, che si tratta di un albergo a quattro stelle con 177 camere e con una clientela italiana e internazionale.

(15)  «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato».

(16)  Causa 730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione, racc. 1980, pag. 2671, punto 17 della sentenza:«… avrebbe il risultato di consentire agli Stati membri di effettuare versamenti che migliorerebbero la situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessari per il conseguimento degli scopi previsti dall’articolo 92, paragrafo 3».

(17)  Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e altri/Commissione, Racc. 1999, pag. II-3663, punto 300.

(18)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni concernenti l’esecuzione della decisione della Commissione C 1/2004

1.   Numero totale dei beneficiari e importo totale dell’aiuto da recuperare

1.1.

Specificare come sarà calcolato l’importo dell’aiuto da recuperare presso i singoli beneficiari:

capitale,

interessi.

1.2.

Indicare l’importo totale da recuperare dell’aiuto concesso illegalmente nel quadro del presente regime (in equivalente sovvenzione lordo, ai prezzi del …):

1.3.

Indicare il numero totale dei beneficiari presso i quali deve essere recuperato l’aiuto concesso illegalmente nel quadro del presente regime:

2.   Provvedimenti previsti o già adottati per recuperare l’aiuto

2.1.

Specificare i provvedimenti previsti e i provvedimenti già adottati per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti. Indicare altresì, ove d’applicazione, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti:

2.2.

Indicare la data entro la quale sarà completato il recupero degli aiuti:

3.   Informazioni relative ai singoli beneficiari

Nella tabella che segue, indicare i dati relativi ad ogni beneficiario presso il quale deve essere recuperato l’aiuto concesso illegalmente nel quadro del regime.

Identità del beneficiario

Importo complessivo degli aiuti ricevuti nel quadro del regime (1)

Importo complessivo degli aiuti da recuperare (1) (capitale)

Importo complessivo rimborsato (1)

Obbligato principale

Interessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  

(°)

Mio in moneta nazionale.