12.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

relativa all’aiuto di Stato C 14/07 (ex NN 15/07) concesso dall’Italia a favore di NGP/SIMPE

[notificata con il numero C(2008) 3528]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/848/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 14 luglio 2006 l’Italia ha notificato l’intenzione di concedere aiuti per la ristrutturazione a NGP SpA (NGP). Gli allegati mancanti sono stati inviati con lettera del 28 luglio 2006. La Commissione aveva precedentemente ricevuto tre denunce secondo le quali l’aiuto che l’Italia intendeva accordare a NGP avrebbe inciso sul mercato delle fibre sintetiche.

(2)

La Commissione ha chiesto complementi d’informazione il 22 agosto 2006, che l’Italia ha presentato con lettera del 14 dicembre 2006. La Commissione ha chiesto ulteriori dati il 12 febbraio 2007, che l’Italia ha fatto pervenire con lettera del 7 marzo 2007, protocollata l’8 marzo 2007.

(3)

Con lettera del 10 maggio 2007, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo all’aiuto in oggetto.

(4)

Con lettera del 16 luglio 2007 l’Italia ha presentato i propri commenti nell’ambito del sopra menzionato procedimento. La Commissione ha chiesto complementi d’informazione il 25 ottobre 2007, e l’Italia ha risposto con lettera del 23 novembre 2007. Una riunione fra le autorità italiane e i servizi della Commissione ha avuto luogo il 13 dicembre 2007. La Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti con lettera dell’8 febbraio 2008, e l’Italia ha risposto con lettera del 25 febbraio 2008. L’Italia ha poi fornito ulteriori commenti finali con messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2008.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

(6)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati. Essa le ha trasmesse all’Italia offrendo l’opportunità di commentarle ed ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 21 settembre 2007.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Il beneficiario

(7)

La notifica indica che il beneficiario dell’aiuto è NGP, un’impresa ubicata ad Acerra, in Campania. NGP fu creata nel febbraio 2003 dalla scissione dell’attività di produzione di polimeri poliestere (attività di polimerizzazione) di Montefibre, un produttore di fibre di poliestere anch’esso situato ad Acerra. Il polimero di poliestere è un prodotto intermedio usato, fra l’altro, nella produzione delle fibre di poliestere.

(8)

Gli asset di NGP comprendevano due impianti di produzione e una centrale termoelettrica, alcuni impianti secondari e un centro di ricerca. Il primo impianto produceva l’intermedio dimetiltereftalato (DMT). Il DMT era la materia prima del secondo impianto di produzione, l’impianto di polimerizzazione, che produceva polimero allo stato fuso per alimentare l’impianto produttivo di Montefibre, oppure allo stato solido sotto forma di granuli (chip) per il mercato esterno.

(9)

L’impianto di polimerizzazione funzionava con tre linee di produzione, CP1, CP2 e CP3, quest’ultima creata nel 2003. L’Italia aveva concesso aiuti regionali pari a 13,7 milioni di EUR per gli investimenti nell’impianto di polimerizzazione CP3. L’aiuto era stato concesso sulla base di un regime di aiuti regionali approvato dalla Commissione (3).

2.2.   Le difficoltà finanziarie di NGP

(10)

Fin dalla sua costituzione NGP ha incontrato difficoltà per varie ragioni. Nel 2003, un guasto al sistema di raffreddamento ha determinato la necessità di sospendere la produzione. Benché l’apparecchiatura incidentata sia stata sostituita con una provvisoria, l’impianto di produzione non ha recuperato la piena funzionalità. La situazione di NGP è stata aggravata da forti pressioni sui prezzi correlate all’indebolimento del tasso di cambio del dollaro, che ha reso i produttori dell’area non euro più competitivi.

(11)

Inoltre, i costi di produzione del DMT erano in larga misura costi fissi, indipendenti dai volumi prodotti. I ridotti volumi di vendita di chip e di polimero fuso hanno determinato un assetto produttivo a volumi ridotti dell’impianto di DMT. Tale riduzione di produzione ha tuttavia portato solo a un leggero calo dei costi di produzione totali a causa della grande proporzione di costi fissi. A loro volta, i costi di produzione unitari dell’impianto di DMT sono quindi aumentati considerevolmente.

(12)

NGP ha registrato perdite pari a 29,68 milioni di EUR nel 2003, l’ultimo anno di piena produzione, e perdite per 17,87 milioni di EUR nel 2004. Nel 2005, l’impresa ha però registrato profitti per 5,27 milioni di EUR, largamente dovuti a entrate straordinarie.

2.3.   Il piano di ristrutturazione

(13)

Nel gennaio 2004 il consiglio d’amministrazione dell’impresa ha preso la decisione di sospendere l’attività produttiva e di procedere a un progetto di conversione degli impianti industriali esistenti. L’obiettivo era quello di cambiare la materia prima usata per l’impianto di polimerizzazione e di sostituire il DMT di autoproduzione con un’altra materia prima, l’acido tereftalico purificato (PTA), per avere una struttura dei costi più flessibile. Ė stato stimato che per passare a un’altra materia prima erano ancora necessari 22 milioni di EUR. Per insufficiente capacità finanziaria, NGP si sarebbe trovata impossibilitata a completare l’investimento.

(14)

Nel maggio 2004 è stato sottoscritto un protocollo di intesa fra diverse autorità pubbliche, Montefibre, NGP e altre imprese, con il quale tutte le parti hanno convenuto sulla necessità di salvaguardare gli investimenti già fatti per l’impianto CP3 e di completarli.

(15)

Nel luglio 2005 le autorità nazionali e regionali, NGP, Montefibre ed Edison (un’altra impresa ubicata ad Acerra) hanno firmato un accordo di programma relativo al sito di NGP e ad altre attività nel sito di Acerra. Gli elementi principali di tale accordo relativamente a NGP erano i seguenti.

(16)

Costituzione di una nuova impresa, SIMPE SpA, nel luglio 2005, con partecipazione maggioritaria di NGP e partecipazione minoritaria di Montefibre (19,1 % del capitale sociale), e dell’agenzia nazionale Sviluppo Italia (9,8 % del capitale sociale). SIMPE avrebbe rilevato le attività di polimerizzazione di NGP (cioè le immobilizzazioni e le passività correlate) e parte del personale. NGP sarebbe rimasta in attività solo come fornitore di utilities (4).

(17)

Chiusura dell’impianto di produzione del DMT e realizzazione, da parte della nuova impresa SIMPE, degli investimenti previsti per la linea CP3 allo scopo di sostituire l’originale DMT di autoproduzione con una nuova materia prima, l’acido tereftalico purificato (PTA), che sarebbe stato acquistato all’esterno (5).

(18)

Concessione, da parte dell’Italia, di misure di aiuto finanziario, per un importo totale di 20,87 milioni di EUR, per sostenere gli investimenti relativi al passaggio alla nuova materia prima. Tali misure sono descritte in appresso.

2.4.   Il sostegno finanziario

(19)

La prima misura consiste in una sovvenzione di 10,75 milioni di EUR, di cui 5 a carico della Regione Campania e la parte restante del ministero delle Attività produttive. La misura è stata concessa il 18 maggio 2006.

(20)

La seconda misura consiste in un prestito agevolato di 6,523 milioni di EUR concesso dal ministero delle Attività produttive a un tasso di interesse ridotto, pari al 36 % del tasso di riferimento. Il prestito è stato concesso il 18 maggio 2006.

(21)

La terza misura consiste in una partecipazione temporanea al capitale di rischio di SIMPE da parte di Sviluppo Italia nella misura di 3,6 milioni di EUR (9,8 % del capitale sociale dell’impresa). La partecipazione è stata attuata il 5 maggio 2006. Gli altri due azionisti di SIMPE, cioè NGP e Montefibre, erano vincolati ad acquistare le quote da Sviluppo Italia entro un periodo da tre a cinque anni a un prezzo pari al valore nominale più gli interessi annui sulla base del tasso di riferimento ufficiale per le operazioni a medio-lungo termine maggiorato di almeno 2 punti percentuali.

(22)

Tutte e tre le misure sono state accordate a SIMPE.

2.5.   Nuovi sviluppi

(23)

Nel febbraio 2007 la multinazionale spagnola del settore chimico La Seda de Barcelona ha acquisito le quote di Montefibre in SIMPE e ha investito nell’impresa capitale addizionale per 20,7 milioni di EUR, diventando così l’azionista di maggioranza con il 50,1 %. Gli altri azionisti di SIMPE sono NGP con il 43,6 % e Sviluppo Italia con il 6,3 %.

(24)

L’acquisizione di SIMPE da parte di La Seda de Barcelona ha anche implicato dei cambiamenti nel piano di ristrutturazione originale. Se infatti secondo il piano convenuto nel luglio 2005 (vedi sopra), SIMPE avrebbe continuato la stessa linea di attività di NGP, cioè principalmente la produzione dei polimeri per applicazioni tessili, il progetto è ora quello di concentrare la produzione soprattutto nel settore dei polimeri per il mercato del PET (polietilene tereftalato), un materiale plastico, di cui La Seda de Barcelona è uno dei maggiori produttori UE.

3.   MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

3.1.   Aiuti per la ristrutturazione

(25)

L’Italia ha notificato gli aiuti sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6). Nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato la Commissione ha indicato di nutrire dubbi sul fatto che fossero soddisfatte le condizioni stabilite in tali orientamenti.

(26)

La Commissione ha espresso dubbi sull’effettivo beneficiario degli aiuti e sulla loro ammissibilità. L’Italia aveva notificato NGP come beneficiario degli aiuti. Tutte e tre le misure, tuttavia, sono state accordate a SIMPE, un’impresa di recente costituzione che, in quanto tale, non è ammessa a beneficiare di aiuti per la ristrutturazione (punto 12 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà). La Commissione ha quindi espresso dubbi sul fatto che NGP e SIMPE, come gruppo, potessero beneficiare degli aiuti. SIMPE è stata creata da NGP nel contesto della ristrutturazione degli impianti di polimerizzazione per cui sono state concesse le misure di aiuto in questione. D’altro lato, NGP non era un’impresa di recente costituzione ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, e risultava inoltre essere un’impresa in difficoltà e quindi ammissibile agli aiuti per la ristrutturazione

(27)

Tuttavia, anche nel caso in cui NGP e SIMPE possano essere considerate un unico gruppo ammissibile agli aiuti, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che fossero soddisfatti i restanti criteri stabiliti negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. In particolare, l’Italia non ha presentato piani di ristrutturazione che soddisfino tutti i criteri di cui alla sezione 3.2.2 di tali orientamenti, né per SIMPE né per NGP. Per quanto riguarda SIMPE, il piano d’impresa presentato dall’Italia non conteneva uno studio di mercato dettagliato né un’analisi dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell’impresa. La Commissione ha tuttavia osservato che SIMPE era stata nel frattempo ceduta a un’altra impresa, e a quello stadio non poteva valutare le conseguenze di una tale operazione. Per quanto riguarda NGP, l’Italia non aveva fornito nessuna indicazione sui costi delle misure di ristrutturazione da attuare e sul loro preciso finanziamento. Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione dubitava che le condizioni relative al ripristino della redditività fossero soddisfatte.

(28)

L’Italia non aveva indicato misure compensative, né a livello di SIMPE né di NGP, il che faceva dubitare la Commissione che fosse rispettata la condizione relativa alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza. Analogamente, la Commissione non disponeva di alcuna informazione sui costi totali della ristrutturazione e sul contributo del beneficiario, necessario per determinare se l’aiuto fosse limitato al minimo conformemente agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(29)

Infine, l’Italia aveva in un primo tempo notificato come aiuto l’apporto di capitale da parte di Sviluppo Italia, ma successivamente aveva dichiarato che era conforme al mercato e che non configurava un aiuto. La Commissione nutriva tuttavia dubbi su tale argomento.

3.2.   Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

(30)

La Commissione ha valutato anche la compatibilità dell’aiuto sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7). SIMPE è ubicata in un’area ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, in cui il massimale per gli aiuti regionali è pari al 35 % ESN (equivalente sovvenzione netto) degli investimenti ammissibili. Le misure in questione erano destinate a permettere a SIMPE di realizzare i progetti di investimento sulla linea CP3. La Commissione non disponeva tuttavia di informazioni che le permettessero di valutare se i costi relativi agli investimenti sulla linea CP3 potessero essere considerati ammissibili agli aiuti regionali all’investimento, e se il massimale per gli aiuti regionali del 35 % fosse stato rispettato.

4.   COMMENTI DELL’ITALIA

(31)

Per quanto riguarda le misure d’aiuto, l’Italia ha ribadito che la partecipazione temporanea di Sviluppo Italia nel capitale di SIMPE non configura un aiuto di Stato poiché è conforme al principio dell’investitore privato. L’Italia ha dichiarato che gli altri due azionisti di SIMPE (NGP e La Seda de Barcelona) sono vincolati ad acquistare le quote di Sviluppo Italia entro 3-5 anni a un prezzo pari al valore nominale più gli interessi annui sulla base del tasso di riferimento ufficiale per le operazioni a medio-lungo termine maggiorato di almeno 2 punti percentuali. Inoltre, questo impegno è coperto de una garanzia fornita da NGP sui propri beni immobili. Secondo l’Italia, qualsiasi soggetto privato avrebbe effettuato un investimento simile, con tali garanzie di remunerazione del capitale.

(32)

L’Italia ha inoltre affermato che le altre due misure sono state accordate a SIMPE sulla base del regime di aiuto previsto dalla legge italiana n. 181/89, autorizzato dalla Commissione (N 214/03) (8), e che sia i costi ammissibili che l’intensità d’aiuto rispettavano le condizioni stabilite da tale regime, ossia un’intensità massima di aiuto regionale del 35 % (ESN). L’Italia argomenta che, anche se aveva notificato l’aiuto come aiuto alla ristrutturazione di NGP, riteneva che potesse quindi essere considerato come un aiuto regionale a SIMPE nell’ambito di tale regime.

(33)

L’Italia ha affermato che, nel caso in cui la Commissione non concordasse sul fatto che l’aiuto rientri nel regime N 214/03, essa dovrebbe, in alternativa, ritenere l’aiuto compatibile come aiuto alla ristrutturazione.

(34)

L’Italia sostiene che il beneficiario dell’aiuto sia NGP, che può essere considerata un’impresa in difficoltà.

(35)

L’Italia ha anche presentato un piano di ristrutturazione modificato sia per NGP che per SIMPE, tenendo conto della nuova strategia di La Seda de Barcelona.

(36)

Come spiegato sopra, in base a tale piano, SIMPE produrrà principalmente polimero poliestere dalla linea CP3 per il mercato del PET. L’Italia ha presentato uno studio di mercato che mostra come il mercato del materiale plastico per imballaggio sia in costante espansione, con un aumento della domanda del 7 % all’anno (9). Inoltre, SIMPE continuerà a produrre polimero poliestere dalle linee CP1 e CP2 per rifornire Fidion, un’impresa a cui Montefibre ha trasferito la sua produzione di fibre di poliestere.

(37)

NGP resterà in attività come fornitore di utilities ed altri servizi, ad esempio per ricerca, laboratorio e trattamento delle acque reflue per le imprese industriali ad Acerra, ma abbandonerà tutte le attività di produzione industriale. L’impresa manterrebbe 54 dei suoi 270 dipendenti originari e 76 verrebbero trasferiti a SIMPE.

(38)

Il nuovo piano di ristrutturazione prevede investimenti per 8,5 milioni di EUR da parte di NGP per modernizzare le infrastrutture delle utilities. Quanto a SIMPE, l’impresa procederà a investimenti per 40,4 milioni di EUR, di cui 22 milioni per il passaggio alla nuova materia prima (PTA) della linea CP3 come previsto nel piano originario, e il resto per sviluppare un nuovo processo di postpolimerizzazione necessario per completare il ciclo di produzione del PET e per adattare le linee CP1 e CP2 anche all’utilizzo del PTA.

(39)

L’Italia ha fornito una tabella con i dettagli dei costi di ristrutturazione e le fonti di finanziamento sia per NGP che per SIMPE. Stando a tale tabella i costi di ristrutturazione totali ammontano a 103,5 milioni di EUR.

(40)

Il nuovo piano presenta un serie di previsioni — ottimistica, moderata e pessimistica — per NGP e per SIMPE. NGP diventerà redditizia — anche secondo la previsione pessimistica — già nel 2009. Per quanto riguarda SIMPE, secondo la previsione pessimistica i risultati saranno positivi solo nel 2011; secondo la previsione moderata nel 2010, e secondo quella ottimistica già nel 2009.

5.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(41)

NGP sostiene i commenti formulati dall’Italia. Il Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques (CIRFS), uno dei denuncianti originari, e rappresentante dell’industria delle fibre sintetiche, ha osservato che, se l’aiuto è destinato principalmente al mercato del PET, non è rilevante per il settore della produzione delle fibre sintetiche.

6.   VALUTAZIONE

6.1.   Aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(42)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Conformemente alla giurisprudenza comunitaria consolidata, il criterio relativo agli aiuti che incidono sugli scambi ricorre se l’impresa beneficiaria svolge un’attività economica che comporta il commercio fra Stati membri.

(43)

A concedere la sovvenzione e il prestito a SIMPE sono stati il ministero delle Attività produttive e la Regione Campania, due autorità pubbliche. Le misure sono quindi finanziate con risorse statali e sono attribuibili allo Stato. La sovvenzione fornisce un vantaggio all’impresa così come il prestito, che è concesso a un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento per le imprese sane, e che nessun investitore di mercato avrebbe accordato a queste condizioni.

(44)

Per quanto riguarda l’apporto di capitale fornito a SIMPE da Sviluppo Italia, l’Italia ha in un primo tempo notificato la misura come aiuto di Stato, ma ha dichiarato successivamente che non si trattava di aiuto poiché era conforme al principio dell’investitore di mercato e non apportava nessun vantaggio all’impresa.

(45)

Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono le autorità italiane, la Commissione ritiene che l’intervento temporaneo nel capitale di SIMPE da parte di Sviluppo Italia configuri un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Sviluppo Italia è un’agenzia pubblica e pertanto i suoi apporti di capitale sono attribuibili allo Stato e costituiscono aiuti di Stato, a meno che non possa essere accertato che Sviluppo Italia abbia agito come un investitore privato operante in un’economia di mercato.

(46)

A tale riguardo la Commissione osserva che la partecipazione di Sviluppo Italia nel capitale di SIMPE faceva parte del piano di ristrutturazione di NGP. Dato che NGP era un’impresa in difficoltà e SIMPE era stata creata solo ai fini della ristrutturazione di NGP, si può ritenere che Sviluppo Italia abbia deciso di acquistare quote di un’impresa in difficoltà. Inoltre, l’apporto di capitale di Sviluppo Italia si combinava, come parte della stessa operazione, con altre due misure considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, ossia una sovvenzione diretta da parte della Regione Campania e del ministero delle Attività produttive, e un prestito agevolato concesso dal ministero delle Attività produttive.

(47)

In decisioni precedenti (10) la Commissione ha ritenuto che il principio dell’investitore privato sia rispettato nel caso in cui l’apporto di capitale pubblico sia destinato a un impresa sana. Il principio dell’investitore privato può essere soddisfatto anche se l’impresa è in difficoltà: tuttavia, in tal caso, l’apporto di capitale da parte dello Stato deve aver luogo a condizioni uguali a quelle che porrebbe un investitore privato ad un’impresa a così alto rischio — ossia a un tasso di interesse molto superiore a quello che applicherebbe a imprese sane, e con una chiara prospettiva di ripristino della redditività.

(48)

Le autorità italiane non hanno dimostrato che un investitore privato sarebbe stato disposto ad acquistare quote nelle stesse circostanze. In effetti, non è dimostrato che la remunerazione del capitale alle condizioni stabilite da Sviluppo Italia (cioè almeno 2 punti percentuali in più rispetto al tasso di riferimento) sarebbe sufficiente a suscitare l’interesse di un investitore privato, considerando che NGP aveva cessato le attività e che non vi era alcuna certezza (oltre al fatto che l’investimento veniva sostenuto da un aiuto di Stato) di un ritorno alla redditività. A tale riguardo va altresì osservato che La Seda de Barcelona ha acquisito la partecipazione in SIMPE solo nove mesi dopo l’intervento di Sviluppo Italia, e dopo che erano state concesse le altre forme di aiuto.

(49)

La Commissione conclude pertanto che l’apporto di capitale da parte di Sviluppo Italia ha fornito un vantaggio all’impresa.

(50)

NGP e il successore SIMPE producono polimeri poliestere. Poiché tale prodotto è ampiamente commercializzato in tutta l’Unione europea, la misura minaccia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi fra Stati membri. La Commissione conclude quindi che la sovvenzione, il prestito e l’apporto di capitale da parte di Sviluppo Italia configurano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, e che la loro compatibilità deve essere valutata di conseguenza.

6.2.   Base giuridica

(51)

Nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(52)

In base ai commenti presentati dall’Italia, la Commissione osserva tuttavia che tutti gli elementi riguardanti un piano di ristrutturazione sembrano presenti nella fattispecie. All’epoca in cui gli aiuti sono stati concessi NGP era un’impresa in difficoltà. Gli aiuti erano concessi per ripristinare la redditività dell’impresa, sulla base di un piano di ristrutturazione che le autorità italiane si erano impegnate a realizzare (si vedano le condizioni dell’accordo di programma, punto 15 sopra). Inoltre, anche se secondo le autorità italiane l’aiuto era concesso a SIMPE (e non a NGP), SIMPE era stata creata solo ai fini della ristrutturazione di NGP ed è quindi parte del piano di ristrutturazione. Alla fine, sia NGP che SIMPE beneficiano degli aiuti.

(53)

La Commissione osserva anche che, dato il potenziale effetto di distorsione della concorrenza insito negli aiuti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà, gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà contengono specifici criteri volti a garantire che la concessione dell’aiuto sia limitata al minimo indispensabile per ripristinare la redditività dell’impresa, minimizzando le distorsioni della concorrenza grazie all’obbligo, imposto al beneficiario, di adottare misure compensative. Questi criteri potrebbero essere elusi se le misure fossero invece valutate ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, che in ogni caso non possono applicarsi alle imprese in difficoltà (11).

(54)

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione conclude che la compatibilità dell’aiuto deve essere valutata ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in appresso «orientamenti»).

6.3.   Ammissibilità dell’impresa

(55)

Conformemente alla sezione 2.1 degli orientamenti, la Commissione considera che un’impresa è in difficoltà quando non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. I sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà sono il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l’impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza.

(56)

Un’impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria sia precaria. In linea di principio, un’impresa viene considerata di recente costituzione nei primi 3 anni dall’avvio dell’attività nel settore interessato.

(57)

D’altro lato, il punto 13 degli orientamenti stabilisce che «qualora un’impresa in difficoltà crei un’affiliata, l’affiliata e l’impresa in difficoltà sua controllante vengono considerate un gruppo e hanno titolo a ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto».

(58)

Nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che NGP potesse essere il beneficiario degli aiuti, poiché gli aiuti erano stati concessi a SIMPE. Inoltre SIMPE, in quanto impresa di recente costituzione, non era ammessa a beneficiare di aiuti per la ristrutturazione ai sensi della sezione 2.1 sopra menzionata. La Commissione, tuttavia, ha esaminato se le due imprese, insieme, potessero essere considerate un gruppo e pertanto ammissibili agli aiuti.

(59)

SIMPE è stata creata da NGP nel contesto della ristrutturazione degli impianti di polimerizzazione, per cui sono concesse le misure di aiuto in questione, ed è quindi un’emanazione di NGP. D’altro lato, NGP è stata creata nel febbraio 2003 e ha iniziato le attività nel marzo 2003, cioè più di tre anni prima della concessione della misura d’aiuto nel maggio 2006. Non è quindi un’impresa di recente costituzione ai sensi degli orientamenti comunitari. Inoltre, NGP mostra i segni che caratterizzano un’impresa in difficoltà: ha registrato perdite per 29,68 milioni di EUR nel 2003, l’ultimo anno di piena produzione, e perdite per 17,87 milioni di EUR nel 2004. Nel 2005 l’impresa ha però registrato profitti per 5,27 milioni di EUR, largamente dovuti a entrate straordinarie.

(60)

NGP era inoltre l’azionista di maggioranza di SIMPE al momento della concessione dell’aiuto. La Commissione conclude quindi che NGP e SIMPE possono essere considerate un gruppo ammissibile agli aiuti ai sensi degli orientamenti.

6.4.   Ripristino della redditività

(61)

La concessione di un aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile. Deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Fra le altre cose, il piano di ristrutturazione deve comprendere uno studio di mercato, e il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne in esso contenute (punto 35 degli orientamenti).

(62)

La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione modificato, che riflette i cambiamenti imposti da La Seda de Barcelona, soddisfi i requisiti degli orientamenti. L’Italia ha fornito un’analisi di mercato, che mostra che il mercato del polimero per PET è in piena espansione. La ristrutturazione prevede adeguate misure di risanamento interne per superare i problemi del passato (passaggio ad una nuova materia prima), combinate con nuovi investimenti significativi da parte del nuovo proprietario La Seda de Barcelona, che consentono a SIMPE di operare sul mercato del polimero per PET pur continuando a rifornire Fidion di polimero allo stato fuso per applicazioni tessili. Inoltre, l’Italia ha presentato previsioni ottimistiche, pessimistiche e moderate in base alle variazioni nel volume di produzione, che mostrano che un ritorno alla redditività per NGP e SIMPE è previsto entro un periodo ragionevole. La Commissione ritiene pertanto che le condizioni relative al ripristino della redditività siano soddisfatte.

6.5.   Aiuto limitato al minimo: contributo reale, privo di elementi di aiuto

(63)

L’importo dell’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa e dei suoi azionisti. Inoltre i beneficiari devono contribuire in maniera significativa ai costi di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Nel caso delle grandi imprese, di norma la Commissione considererà adeguati contributi almeno del 50 %.

(64)

In base alle informazioni fornite dall’Italia, circa l’80 % dei costi della ristrutturazione sono finanziati con fondi propri del gruppo: sono così soddisfatte le condizioni di cui al punto 44 degli orientamenti.

6.6.   Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall’aiuto

(65)

Devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi. In caso contrario, gli aiuti verranno considerati «contrari al comune interesse» e quindi incompatibili con il mercato comune (punto 38 degli orientamenti).

(66)

L’Italia propone le seguenti misure compensative:

SIMPE limiterà la produzione annua di polimero poliestere per il mercato del PET a 110 000 t dalla data della decisione della Commissione che autorizza l’aiuto fino al 31 dicembre 2012,

l’Italia fornirà alla Commissione informazioni sulle quantità annue di polimero poliestere prodotto e venduto da SIMPE entro la fine di febbraio dell’anno successivo, e fino al 31 dicembre 2012,

l’Italia, inoltre, si impegna a non accordare alcun tipo di aiuto di Stato a SIMPE e a NPG e a qualsiasi altra impresa o attività avviata, controllata o appartenente allo stesso gruppo, successivamente alla decisione della Commissione che autorizza l’aiuto, e fino al 31 dicembre 2012.

(67)

L’Italia ha spiegato che il piano di ristrutturazione prevede che NGP (o il successore SIMPE) rinunci completamente al mercato del polimero poliestere in granuli, destinato ad applicazioni tessili, e del polimero speciale, abbandonando così il 20 % di questo mercato. A sua volta, SIMPE conta di raggiungere una quota del 4 % del mercato UE del PET.

(68)

Il punto 40 degli orientamenti stabilisce che «Le misure devono essere proporzionali all’effetto distorsivo dell’aiuto e, in particolare, […] al peso relativo dell’impresa sui mercati in cui opera. Dovrebbero essere attuate in particolare nei mercati in cui l’impresa si troverà a detenere un’importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione».

(69)

La Commissione osserva a tale proposito che il mercato principale di SIMPE è quello del poliestere per PET. Inoltre, La Seda de Barcelona, che è l’azionista di maggioranza di SIMPE, è uno dei maggiori produttori europei di polimero poliestere per il mercato del PET. L’aiuto è quindi di natura tale da creare una significativa distorsione della concorrenza su questo mercato. Per questo motivo il massimale di produzione di 110 000 t rappresenta una consistente limitazione della presenza sul mercato, a fronte dell’effettiva capacità di produzione di poliestere per PET di SIMPE, che è di 160 000 t all’anno. Altrettanto significativo, considerando che quello del PET è un mercato in espansione, è il fatto che questa limitazione nella produzione venga attuata fino al 2012. Secondo l’analisi di mercato presentata dall’Italia, l’aumento della domanda di questo prodotto nel 2004 è stato del 6,9 %, e si prevede che questa tendenza prosegua negli anni successivi.

(70)

Per quanto riguarda la produzione di polimero poliestere allo stato fuso, che continuerà nelle linee CP1 e CP2, si osserva che i volumi di produzione di questo prodotto sono già stati sostanzialmente ridotti nell’ambito della ristrutturazione, da 105 000 t/anno a 60 000 t/anno, e che tale produzione sarà destinata esclusivamente a rifornire Fidion (ex Montefibre). Un’ulteriore riduzione di capacità per questo settore non sarebbe realistica e potrebbe minare la redditività dell’impresa.

(71)

La Commissione osserva infine che l’Italia si è impegnata a non accordare alcun tipo di aiuto di Stato a SIMPE e a NPG e a qualsiasi altra impresa o attività avviata, controllata o appartenente allo stesso gruppo, successivamente alla decisione della Commissione che autorizza l’aiuto, e fino al 31 dicembre 2012, per evitare che eventuali distorsioni create dal presente aiuto siano aggravate da aiuti futuri.

(72)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che le misure compensative proposte dall’Italia siano sufficienti per attenuare gli effetti negativi dell’aiuto.

(73)

La Commissione conclude che l’aiuto di Stato notificato a favore di NGP e SIMPE per la realizzazione del piano di ristrutturazione di cui sopra possa essere ritenuto compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato concesso dall’Italia a favore del piano di ristrutturazione di NGP/SIMPE, pari a 20,87 milioni di EUR, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 2.

Articolo 2

L’Italia garantisce che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

SIMPE limiterà la produzione annua di polimero poliestere per il mercato del PET a 110 000 t dalla data della decisione della Commissione che autorizza l’aiuto fino al 31 dicembre 2012;

b)

l’Italia fornirà alla Commissione informazioni sulle quantità annue di polimero poliestere prodotto e venduto da SIMPE entro la fine di febbraio dell’anno successivo, e fino al 31 dicembre 2012;

c)

l’Italia si impegna a non accordare alcun tipo di aiuto di Stato a SIMPE e a NPG e a qualsiasi altra impresa o attività avviata, controllata o appartenente allo stesso gruppo, successivamente alla decisione della Commissione che autorizza l’aiuto, e fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 131 del 13.6.2007, pag. 22.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  N 715/1999 (GU C 278 del 30.9.2000, pag. 26).

(4)  NGP sarebbe diventata un fornitore di servizi tecnologici, ambientali ed energetici e avrebbe continuato a gestire il centro di ricerca.

(5)  La materia prima inizialmente prodotta e utilizzata da NGP (il DMT) aveva costi fissi elevati che, nei periodi di domanda ridotta, generavano alti costi unitari. Secondo l’Italia la nuova materia prima, il PTA, rende i costi di produzione più flessibili e consente una gamma più ampia di applicazioni industriali.

(6)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(8)  GU C 284 del 27.11.2003, pag. 2.

(9)  Cifre 2004.

(10)  N 132/99 Parco Navi, N 191/98 Pomella, N 652/99 Granarolo.

(11)  Si veda in tal senso il punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (cfr. nota 7).