31.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2008

che modifica la decisione 2006/241/CE relativamente all’importazione di alcune specie di lumache destinate al consumo umano originarie del Madagascar

[notificata con il numero C(2008) 6083]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/825/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine di animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar (2), vieta le importazioni di prodotti animali diversi dai prodotti della pesca, originari del Madagascar.

(2)

Nel marzo 2007 è stata effettuata un’ispezione comunitaria nel Madagascar per valutare i controlli di sanità pubblica e le condizioni di produzione dei prodotti della pesca nel paese terzo in questione. I risultati dell’ispezione e le successive informazioni presentate dal Madagascar dimostrano che il paese applica adeguate garanzie tali da consentire anche l’importazione nella Comunità di alcune specie di lumache destinate al consumo umano.

(3)

La decisione 2006/241/CE va modificata di conseguenza.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/241/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca e le lumache, originari del Madagascar.»;

2)

il seguente articolo 1 bis è inserito:

«Articolo 1 bis

Ai fini della presente decisione, per “lumache” si intendono i gasteropodi terrestri delle specie Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum e delle specie appartenenti alla famiglia degli Acatinidi, refrigerati, congelati, sgusciati, cotti, preparati o conservati».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63.