29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/13


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2008/818/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso «il Fondo») è stato creato per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni EUR.

(3)

Il 6 febbraio 2008 la Spagna ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico, specificatamente per gli operai licenziati per esubero da Delphi Automotive Systems España, S.L.U. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(4)

L’8 maggio 2008 la Lituania ha presentato domanda di mobilizzazione del Fondo relativamente ai licenziamenti per esubero nel settore tessile, specificatamente per gli operai licenziati dalla Alytaus Tekstile. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(5)

Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2008, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 10 770 772 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.