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14.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2008
relativa all’ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2008 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca
[notificata con il numero C(2008) 4013]
(2008/793/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dalla Comunità per le spese sostenute nell’ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati. |
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(2) |
Detti programmi devono essere elaborati a norma del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca (2), e del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio (3). |
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(3) |
Il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Finlandia, la Romania, la Slovenia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato i programmi nazionali per il 2008 in conformità di quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1543/2000. I suddetti Stati membri hanno inoltre presentato domande per un contributo finanziario comunitario. |
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(4) |
La Commissione ha esaminato i programmi degli Stati membri e ha valutato l’ammissibilità delle spese. |
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(5) |
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1543/2000 definisce la base per un programma comunitario minimo comprendente le informazioni strettamente necessarie per le valutazioni scientifiche, nonché un programma esteso comprendente, oltre ai dati previsti dal programma minimo, informazioni in grado di migliorare significativamente le valutazioni scientifiche. |
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(6) |
A norma dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario è stabilito mediante decisione della Commissione. Secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2006, per la raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento è limitato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione di un programma di raccolta e gestione dei dati. L’articolo 24, paragrafo 2, prevede che sia data priorità agli interventi più idonei a migliorare la raccolta dei dati necessari per la PCP. |
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(7) |
È opportuno concedere un anticipo agli Stati membri al fine di agevolare l’attuazione del loro programma nazionale. Il pagamento del contributo finanziario totale della Comunità a favore dei programmi nazionali deve essere subordinato all’approvazione, da parte della Commissione, del rapporto tecnico previsto all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2001 e dei costi a esso associati. |
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(8) |
La presente decisione costituisce una decisione finanziaria ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4). |
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(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione stabilisce, per il 2008, l’importo delle spese ammissibili per ciascuno Stato membro e il tasso del contributo finanziario della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca.
Articolo 2
Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca, quali indicate nell’allegato I, possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 50 % delle spese ammissibili per il programma minimo di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.
Articolo 3
Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca, quali indicate nell’allegato II, possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 35 % delle spese ammissibili per il programma esteso di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.
Articolo 4
1. La Comunità versa una prima rata pari al 50 % del contributo finanziario comunitario stabilito negli allegati I e II dopo aver notificato la presente decisione agli Stati membri.
2. Entro il 31 maggio 2009 gli Stati membri presentano:
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a) |
un rapporto tecnico in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2000; |
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b) |
le domande di rimborso delle spese sostenute nel 2008, accompagnate da una relazione finanziaria e da documenti giustificativi. |
3. La seconda rata del contributo comunitario è versata dopo il ricevimento e l’approvazione dei rapporti tecnici e finanziari di cui al paragrafo 2.
Articolo 5
1. Il tasso di cambio dell’euro utilizzato per calcolare gli importi ammissibili nell’ambito della presente decisione è quello in vigore nel maggio 2007.
2. Le dichiarazioni di spesa in valuta nazionale inoltrate dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria sono convertite in euro al tasso in vigore nel mese in cui tali dichiarazioni pervengono alla Commissione.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.
ALLEGATO I
PROGRAMMA MINIMO
|
(EUR) |
||
|
Stato membro |
Spesa ammissibile |
Contributo comunitario massimo |
|
BELGIO |
1 258 218 |
629 109 |
|
BULGARIA |
196 760 |
98 380 |
|
CIPRO |
524 938 |
262 469 |
|
DANIMARCA |
5 314 755 |
2 657 377 |
|
GERMANIA |
3 032 194 |
1 516 097 |
|
ESTONIA |
588 717 |
294 359 |
|
GRECIA |
1 890 488 |
945 244 |
|
SPAGNA |
8 041 538 |
4 020 769 |
|
FRANCIA |
7 894 314 |
3 947 157 |
|
IRLANDA |
4 572 608 |
2 286 304 |
|
ITALIA |
4 272 453 |
2 136 227 |
|
LETTONIA |
407 811 |
203 905 |
|
LITUANIA |
141 602 |
70 801 |
|
MALTA |
485 022 |
242 511 |
|
PAESI BASSI |
3 356 144 |
1 678 072 |
|
POLONIA |
729 794 |
364 897 |
|
PORTOGALLO |
3 398 883 |
1 699 441 |
|
ROMANIA |
420 866 |
210 433 |
|
SLOVENIA |
178 910 |
89 455 |
|
FINLANDIA |
1 447 228 |
723 614 |
|
SVEZIA |
3 345 165 |
1 672 582 |
|
REGNO UNITO |
7 266 446 |
3 633 223 |
|
Totale |
58 764 854 |
29 382 426 |
ALLEGATO II
PROGRAMMA ESTESO
|
(EUR) |
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|
Stato membro |
Spesa ammissibile |
Contributo comunitario massimo |
|
BELGIO |
— |
— |
|
BULGARIA |
— |
— |
|
CIPRO |
— |
— |
|
DANIMARCA |
— |
— |
|
GERMANIA |
744 300 |
260 505 |
|
ESTONIA |
37 300 |
13 055 |
|
GRECIA |
243 180 |
85 113 |
|
SPAGNA |
1 377 713 |
482 200 |
|
FRANCIA |
438 480 |
153 468 |
|
IRLANDA |
540 267 |
189 093 |
|
ITALIA |
581 666 |
203 583 |
|
LETTONIA |
10 817 |
3 786 |
|
LITUANIA |
|
|
|
MALTA |
— |
— |
|
PAESI BASSI |
437 111 |
152 989 |
|
POLONIA |
|
|
|
PORTOGALLO |
247 515 |
86 630 |
|
ROMANIA |
— |
— |
|
SLOVENIA |
— |
— |
|
FINLANDIA |
159 392 |
55 787 |
|
SVEZIA |
60 457 |
21 160 |
|
REGNO UNITO |
1 024 755 |
358 664 |
|
Totale |
5 902 953 |
2 066 033 |