2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2008

concernente la non iscrizione del buprofezin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 5109]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/771/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il buprofezin.

(3)

Gli effetti del buprofezin sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il buprofezin lo Stato membro relatore è la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 7 luglio 2005.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata dagli Stati membri e dall'EFSA nell'ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 3 marzo 2008 sotto forma di conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva buprofezin (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvata il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al buprofezin.

(5)

Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. In particolare, non è stato possibile effettuare una valutazione affidabile dell'esposizione del consumatore a causa della mancanza di dati che consentano una definizione appropriata del residuo. Di conseguenza, in base alle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il buprofezin soddisfa i criteri d'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sui risultati della revisione inter pares e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente esaminate. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti buprofezin soddisfano, in generale, le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il buprofezin non può quindi essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti buprofezin siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti buprofezin non deve superare dodici mesi per consentire l'utilizzo delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti buprofezin rimangano disponibili agli agricoltori per diciotto mesi a partire dall'adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta d'iscrizione del buprofezin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, le cui modalità di applicazione sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 33/2008 (5) della Commissione.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il buprofezin non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti buprofezin siano revocate entro il 30 marzo 2009;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti buprofezin a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 30 marzo 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 128. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance buprofezin (approvato il 3 marzo 2008).

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.