18.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2008
riguardante il regime di aiuti di Stato al quale la Francia intende dare esecuzione a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires)
[notificata con il numero C(2008) 2257]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/738/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo (1),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 24 aprile 2007, la Francia ha notificato alla Commissione l’intenzione di istituire un regime di aiuti mirante a concedere sovvenzioni alle aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Nel contesto dell’esame preliminare previsto dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2), il 7 giugno 2007 è stata inviata alla Francia una richiesta di informazioni supplementari, in particolare per ottenere precisazioni sui beneficiari dell’aiuto e sulla base giuridica di tale regime. Le autorità francesi hanno risposto l’11 luglio 2007. L’11 settembre 2007 la Commissione ha inviato loro un’ulteriore domanda di informazioni supplementari, cui la Francia ha risposto il 26 ottobre 2007. |
(2) |
Alla luce degli elementi in suo possesso, la Commissione ha giudicato che sussistessero dei dubbi in merito alla compatibilità con il mercato comune del regime di aiuti notificato. Il 16 gennaio 2008 essa ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato e dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999. |
(3) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in questione entro un mese. |
(4) |
La Francia ha inviato le proprie osservazioni per posta il 18 febbraio 2008, sotto forma di una nota. Alla Commissione non sono pervenute altre osservazioni da parte di interessati. |
2. DESCRIZIONE
(5) |
Secondo le informazioni contenute nella notifica, il regime di aiuti in oggetto mira a sovvenzionare, per mezzo di fondi pubblici esclusivamente nazionali, aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. |
(6) |
Scopo di questo regime è la concessione di aiuti alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese; tali imprese potranno così beneficiare degli stessi aiuti accordati alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (4). |
(7) |
Gli aiuti sarebbero finanziati dal Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires (FISIAA). Tale fondo, istituito dalle autorità francesi, consiste in un’iscrizione a bilancio dello Stato, la cui gestione spetta al ministero dell’Agricoltura e della pesca. Tutte le aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti compresi nell’allegato I del trattato possono fruire delle sovvenzioni accordate dal FISIAA. Di conseguenza, può trattarsi di aziende attive nel settore dell’agricoltura, così come di aziende attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Per il 2007, si prevede di riservare gli aiuti solamente alle aziende con più di 750 dipendenti o con un fatturato superiore ai 200 Mio EUR. In base alle spiegazioni fornite dalla Francia, sembra verosimile che tale priorità verrà mantenuta per gli aiuti erogati dopo il 2007; tale ipotesi è confermata dal testo di un nuovo invito a presentare progetti, lanciato nel dicembre 2007 (cfr. considerando 9). |
(8) |
La notifica è accompagnata da un invito a presentare progetti lanciato il 2 marzo 2007, allo scopo di selezionare i progetti corrispondenti agli obiettivi del FISIAA. Secondo le autorità francesi, questo invito a presentare progetti riguarda solo le aziende attive nel settore dell’agricoltura, e il capitolato d’oneri viene incluso solamente «a titolo d’esempio» delle condizioni cui gli aiuti verrebbero concessi alle aziende attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura. |
(9) |
Un nuovo invito a presentare progetti è stato lanciato il 17 dicembre 2007, per i progetti ammissibili alla selezione a titolo dell’anno 2008. Tale invito non menziona esplicitamente le aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ma fa riferimento a tutti i prodotti elencati nell’allegato I del trattato (compresi quindi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura). L’invito menziona pure le nuove norme di ammissibilità relative all’eventuale sostegno da parte del Fondo europeo per la pesca (FEP). |
(10) |
La Commissione è venuta a conoscenza di questo nuovo invito a presentare progetti (annunciato sul sito Internet del ministero francese dell’Agricoltura e della pesca (5), solo dopo aver deciso di avviare il procedimento di indagine formale. Tale nuovo invito a presentare progetti non è menzionato nella risposta inviata dalle autorità francesi il 18 febbraio 2008, in cui esse si limitano a osservare che «la ritardata approvazione ha già impedito ad alcune imprese di trasformazione di partecipare all’invito a presentare progetti lanciato dal FISIAA nel 2007 (lanciato il 2 marzo 2007 ma notificato il 24 aprile 2007).» |
(11) |
Secondo le autorità francesi, il FISIAA attualmente è definito dal suo quadro d’intervento, ossia il regime di aiuti destinato alle imprese attive nel settore dell’agricoltura, registrato con il numero N 553/2003 e approvato da una decisione della Commissione del 28 luglio 2004 (6). La notifica del regime di aiuti che è oggetto della presente decisione si propone quindi di estendere tale quadro d’intervento alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura. |
(12) |
Per il 2007, il FISIAA dispone di un bilancio di 13 Mio EUR per l’insieme dei settori beneficiari (agricoltura da un lato, pesca e acquacoltura dall’altro). Dal momento che il fondo è aperto a tutte le imprese attive in questi due settori, in questa fase non è possibile — secondo le autorità francesi — prevedere quale parte di tale importo sarà effettivamente destinata a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura. |
(13) |
Per quanto riguarda le spese che possono essere coperte dalla sovvenzione, l’invito a presentare progetti precisa che il FISIAA si propone di sostenere progetti di imprese in cui possono rientrare investimenti materiali e immateriali, che presentino «un carattere fortemente strutturante», e/o «una collocazione commerciale rafforzata», e/o «un carattere innovativo». Sono potenzialmente ammissibili tutti gli investimenti che servano a realizzare il processo di stoccaggio, confezionamento, trasformazione e/o commercializzazione. In particolare, tali investimenti possono consistere in spese per l’acquisizione di nuovo materiale o per l’acquisizione e la gestione di beni immobili connessi al progetto, in spese per il personale che partecipa al progetto, o ancora in prestazioni immateriali come brevetti, studi, consulenze. Gli aiuti erogati dal FISIAA non supereranno il 15 % delle spese ammissibili per gli investimenti materiali e 100 000 EUR per gli investimenti immateriali. |
3. ARGOMENTAZIONI ADDOTTE PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE
(14) |
Scopo di questo regime è la concessione di aiuti alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese; tali imprese potranno così beneficiare, per mezzo di fondi esclusivamente nazionali, degli stessi aiuti accordati alle PMI nel quadro del regolamento (CE) n. 1198/2006. Gli aiuti sarebbero finanziati dal FISIAA. |
(15) |
L’esame di questo regime di aiuti alla luce degli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (7) (definiti qui di seguito gli «orientamenti») rinvia ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1198/2006. Tuttavia le misure ammissibili al sostegno del FEP nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura concernono soltanto le PMI, mentre il regime di aiuti in questione interessa specificamente le imprese diverse dalle PMI. |
(16) |
Di conseguenza, la Commissione ha giudicato che sussistessero dei dubbi in merito alla compatibilità di tali aiuti con il mercato comune. |
4. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FRANCIA E DAGLI INTERESSATI
(17) |
Per dimostrare che gli aiuti concessi dal FISIAA alle imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono compatibili con il mercato comune, la Francia avanza due argomentazioni. |
(18) |
In primo luogo, la Francia ribadisce l’osservazione formulata nella sua risposta del 26 ottobre 2007: le imprese dedite alla trasformazione nel settore della pesca o nel settore dell’agricoltura hanno spesso il medesimo tipo di attività, e la Commissione non ha ritenuto che gli aiuti alle grandi imprese nel settore agroalimentare comportassero rischi di distorsione della concorrenza, ma anzi ha concesso agli Stati membri la possibilità di accordare a tali imprese aiuti di Stato. |
(19) |
In secondo luogo, la Francia chiede alla Commissione di precisare per quale motivo essa abbia ritenuto possibile concedere aiuti alle imprese di grandi dimensioni, nel 2007 e nel 2008, a titolo dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), mentre non sarebbero leciti aiuti della stessa natura erogati in base a fondi esclusivamente nazionali. |
5. VALUTAZIONE
(20) |
La Commissione osserva in primo luogo che l’invito a presentare progetti varato dal FISIAA per il 2007 è stato lanciato il 2 marzo 2007; la data limite per le risposte era fissata al 2 maggio 2007, mentre le autorità francesi hanno notificato alla Commissione l’intenzione di aprire quest’invito a presentare progetti alle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura solo il 24 aprile 2007. In altre parole, l’invito è stato lanciato prima che la Commissione avesse notizia di un regime di aiuti a favore delle imprese dedite alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e a maggior ragione prima che la Commissione stessa avesse la possibilità di pronunciarsi sulla compatibilità di un tale regime con il mercato comune. Per tale motivo, la Commissione ha subito chiesto alla Francia se il documento allegato alla notifica (ossia il testo dell’invito a presentare progetti, datato 2 marzo 2007) fosse effettivamente destinato alle sole imprese del settore agricolo, cosa che la Francia ha confermato nella sua lettera dell’11 luglio 2007 («Il primo invito a presentare progetti è stato limitato alle imprese del settore agricolo […] Quindi l’invito a presentare progetti del FISIAA menzionerà le imprese di trasformazione e commercializzazione attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura solo quando il presente regime di aiuti sarà stato approvato»). In caso contrario il regime di aiuti sarebbe stato considerato un aiuto illegale (non notificato) ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999. |
(21) |
Un problema analogo si pone per il nuovo invito a presentare progetti lanciato il 17 dicembre 2007, di cui la Commissione ha avuto notizia solo dopo l’avvio del procedimento di indagine formale (cfr. considerando 9). Questo nuovo invito a presentare progetti riproduce esattamente i termini dell’invito del 2007, e quindi non menziona esplicitamente le imprese di trasformazione e commercializzazione attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura ma, come l’invito precedente, rimanda da una parte all’allegato I del trattato (che comprende i prodotti della pesca e dell’acquacoltura) e dall’altra al regolamento (CE) n. 1198/2006. |
(22) |
La Commissione ricorda che l’approvazione di un regime di aiuti di Stato non ha carattere automatico, e che uno Stato membro non può anticipare la decisione della Commissione prima che l’esame del regime di aiuti sia stato completato. Per tali motivi, la Commissione non può accettare l’affermazione per cui «la ritardata approvazione (del regime di aiuti in questione) ha già impedito ad alcune imprese di trasformazione attive nel settore della pesca di partecipare all’invito a presentare progetti lanciato dal FISIAA nel 2007». La Commissione non può neppure accettare che un secondo invito a presentare progetti sia stato lanciato senza escludere espressamente le imprese attive nel settore della pesca dalla possibilità di fruire delle sovvenzioni del FISIAA nel 2008, o senza almeno indicare che tale possibilità dipende dalla preventiva approvazione della Commissione. |
(23) |
Secondo l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.» |
(24) |
Gli aiuti in questione, che consistono in sovvenzioni finanziate dal bilancio nazionale (cfr. considerando 7) costituiscono effettivamente aiuti concessi dallo Stato. |
(25) |
Dal momento che la concessione di tali sovvenzioni viene decisa a livello nazionale, dopo che i progetti — presentati nell’ambito di un invito a presentare progetti — sono stati selezionati dai servizi del ministero dell’Agricoltura e della pesca, l’aiuto è imputabile allo Stato. |
(26) |
Le misure notificate possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri e minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui favoriscono la produzione nazionale di prodotti trasformati derivanti dalla pesca, a detrimento della produzione di altri Stati membri. |
(27) |
Di conseguenza, gli aiuti oggetto della presente decisione costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
(28) |
Dato che si tratta di aiuti destinati al settore della pesca e dell’acquacoltura, tali aiuti si devono analizzare alla luce degli Orientamenti. In effetti, il punto 5.3 degli stessi orientamenti dispone che essi si applichino, a partire dal 1o aprile 2008«a tutti gli aiuti di Stato notificati o applicabili a partire da tale data». Poiché le autorità francesi hanno comunicato che avrebbero atteso l’approvazione della Commissione prima di consentire alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura di fruire di tale regime di aiuti, la Commissione ritiene che esso non sia stato applicato, e che quindi sia il caso di analizzarlo alla luce degli orientamenti. |
(29) |
Gli orientamenti, al punto 3.2, rinviano ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1198/2006. Di conseguenza, la compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune deve essere analizzata alla luce di tale regolamento. |
(30) |
La Commissione osserva che le misure ammissibili a sostegno del FEP nel settore della trasformazione e della commercializzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 riguardano unicamente le PMI. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il regime di aiuti oggetto della presente decisione, destinato esclusivamente alle imprese diverse dalle PMI, non corrisponda ai criteri d’intervento del FEP. |
(31) |
Le autorità francesi non contestano tale analisi, in quanto comunicano che «L’invito a presentare progetti n. 2 sarebbe destinato alle grandi imprese del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti marini, ossia alle imprese con più di 750 dipendenti e un fatturato superiore ai 200 Mio EUR: imprese che rimangono escluse dal FEP, così come le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli. […] Le autorità francesi sono perfettamente consapevoli che la lettura degli orientamenti nel settore della pesca e dell’acquacoltura del 2004, unita a quella dell’articolo 104 del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, induce la Commissione a concludere che le grandi imprese non possono fruire di aiuti pubblici.» |
(32) |
In tale contesto, la Francia giustifica il regime di aiuti in oggetto con la preoccupazione di armonizzare, dal punto di vista della concessione di aiuti pubblici, la situazione delle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura con quella delle imprese attive nel settore agricolo, per le quali un regime di aiuti simile è stato approvato nel 2004. Tuttavia, trattandosi di un regime di aiuti destinato al settore della pesca e dell’acquacoltura, per il quale sono stati adottati orientamenti specifici, la Commissione non può tener conto del fatto che un regime di aiuti della stessa natura è stato approvato per un altro settore di attività. Inoltre, la Commissione ricorda che il regime applicabile alle imprese attive nel settore agricolo è stato mantenuto fino al 31 dicembre 2008 solo a titolo di deroga, conformemente al punto 196 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (8). Nel caso in questione, si tratta di un nuovo regime di aiuti applicabile a imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura. Esso va dunque esaminato secondo le regole applicabili a tale settore, e non per analogia con un regime esistente in un altro settore e approvato in base a regole differenti da quelle vigenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Di conseguenza, quest’argomento non può essere ritenuto valido. |
(33) |
Allo stesso modo, l’analogia con gli aiuti alle grandi imprese, che possono essere autorizzati nel 2007 e nel 2008 nel quadro dello SFOP, non si può invocare per giustificare l’istituzione di un nuovo regime di aiuti, strettamente nazionale, a favore di tali imprese (cfr. considerando 19). In effetti, le norme relative alla gestione dei programmi d’intervento strutturale e degli aiuti concessi in tale quadro e le norme relative agli aiuti di Stato sono indipendenti le une dalle altre, salvo esplicito riferimento [come avviene per gli orientamenti, che rinviano ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1198/2006]. Di conseguenza, il fatto che — per motivi derivanti esclusivamente dai limiti di esecuzione del bilancio — sia ancora possibile concedere aiuti a titolo della programmazione 1999-2006 dello SFOP non incide sulle norme applicabili al presente regime di aiuti. |
6. CONCLUSIONE
(34) |
Sulla base dell’analisi sviluppata nella parte 5, si deve concludere che il regime di aiuti erogati dal FISIAA alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, notificato dalla Francia il 24 aprile 2007, è incompatibile con il mercato comune, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regime di aiuti previsto dalla Francia, mirante alla concessione di sovvenzioni a imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura da parte del Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires (FISIAA) è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU C 61 del 6.3.2008, pag. 8.
(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(3) Cfr. nota 1.
(4) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(5) http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/2eme-appel-projets-pour
(6) GU C 214 dell’1.9.2005, pag. 4.
(7) GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.
(8) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.