13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2008

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive fluopicolide e pinoxaden

[notificata con il numero C(2008) 4732]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/724/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel maggio 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience la richiesta di iscrizione della sostanza attiva fluopicolide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/778/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(2)

Nel marzo 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Syngenta Ltd una domanda di iscrizione della sostanza attiva pinoxaden. La decisione 2005/459/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

(4)

Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente delle sostanze attive sopracitate sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione il progetto della relazione di valutazione in data 12 dicembre 2005 (fluopicolide) e in data 30 novembre 2005 (pinoxaden).

(5)

Dopo che lo Stato membro relatore aveva depositato il suddetto progetto di relazione, è stato ritenuto necessario chiedere ai richiedenti ulteriori informazioni, che lo Stato membro relatore ha dovuto esaminare presentando una sua valutazione. L’esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE.

(6)

Poiché da tale valutazione non sono emersi finora motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, in conformità all’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all’eventuale iscrizione del fluopicolide e del pinoxaden all’allegato I.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti fluopicolide e pinoxaden per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 293 del 9.11.2005, pag. 26.

(3)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 32.