5.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2008

riguardante il programma di aiuti di Stato della Germania sotto forma di esenzione dall’accisa sugli oli minerali per le serre

[notificata con il numero C(2008) 860]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2008/715/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88 paragrafo 2,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni secondo il predetto articolo e viste le osservazioni trasmesse (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera datata 19 aprile 2005, protocollata il 20 aprile 2005, la Germania ha notificato una misura per la concessione di un rimborso delle imposte per le attività di coltivazione in serra per gli anni 2005 e 2006. Detta misura contiene una clausola sospensiva che fa dipendere l’esecuzione della misura dall’autorizzazione della Commissione. L’aiuto di Stato in questione è stato registrato con numero N 189/05.

(2)

Detta misura è una proroga di un regime non notificato (2001-2002), già oggetto di una proroga (2003-2004) anch’essa non notificata. Queste due misure non notificate sono state registrate nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 36/05.

(3)

Con lettera del 20 ottobre 2005 la Commissione ha avviato il procedimento formale di esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (2). La Germania ha quindi preso posizione con lettera del 22 novembre 2005. Numerose osservazioni di terzi interessati sono state notificate alla Commissione. La Germania ha commentato queste osservazioni con lettera del 14 giugno 2006, e con lettera del 12 dicembre 2007 ha fornito informazioni complementari.

II.   DESCRIZIONE

(4)

Con la legge di modifica della legge sull’imposizione degli oli minerali, il 16 agosto 2001 la Germania ha introdotto una riduzione biennale dell’imposta su combustibili (gasolio da riscaldamento, gas naturale, gas liquido) utilizzati nelle serre e nelle strutture coperte (im Unterglasanbau und geschlossenen Kulturraümen). L’aiuto è stato concesso in forma di rimborso fiscale (Vergutüng).

(5)

Con la legge tedesca per lo sviluppo della riforma dell’ecotassazione del 23 dicembre 2002 (Gesetz zur Fortentwicklung der okölogischen Steuerreform) il rimborso fiscale originariamente concesso per carburanti utilizzati tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002 è stato prorogato al 31 dicembre 2004.

(6)

Con la legge di recepimento delle direttive del 9 dicembre 2004 (Richtlinien-Umsetzungsgesetz) la Germania intende mantenere questo rimborso fino alla fine del 2006 e ha notificato tale proroga come aiuto di Stato N 189/05.

(7)

Le tabelle nell’allegato I illustrano i rimborsi fiscali e gli effetti finanziari del rimborso fiscale per la coltivazione in serra rispetto al rimanente settore agricolo.

(8)

Per i seguenti motivi la Commissione ha aperto il procedimento fiscale di esame.

(9)

La misura costituisce un aiuto di Stato. La Germania ha affermato che in questo caso è applicabile la deroga ai sensi delle direttive del Consiglio riguardanti la tassazione di prodotti energetici (direttiva 92/81/CEE, sostituita dal 2003 dalla direttiva 2003/96/CE). Secondo queste direttive gli Stati membri potrebbero concedere riduzioni dell’imposta su oli minerali impiegati in orticoltura.

(10)

La Commissione ha espresso dubbi su questo punto di vista. Secondo le suddette direttive, e in particolare la direttiva 2003/96/CE, le misure fiscali che gli Stati membri possono adottare devono essere compatibili con il diritto comunitario, e disposizioni in deroga sono valide se non pregiudicano le regole del diritto di concorrenza. Le misure non possono influire sul buon funzionamento del mercato interno, né causare distorsioni della concorrenza.

(11)

Inoltre questo aiuto falsa palesemente la concorrenza, in quanto una riduzione degli oneri fiscali per i prodotti energetici in un settore ad alta intensità energetica si ripercuote in modo immediato sui costi di produzione e quindi sulla concorrenza.

(12)

È stato posto l’accento sulla concessione selettiva di questo rimborso, in quanto all’interno del settore dell’orticoltura è stata fatta una differenza tra coltivazioni all’aperto e in serra.

(13)

La Commissione ha posto l’accento sulla possibilità per gli Stati membri di concedere agevolazioni fiscali, ma nel rispetto delle regole della concorrenza. In questo stadio il regime per gli aiuti di Stato pare non contenere disposizioni che permettano agli Stati membri di concedere aiuti fiscali di questo genere.

(14)

In questa fase del procedimento la Commissione ha ritenuto che questa misura abbia costituito un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato comune.

III.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(15)

La Germania ha fatto osservazioni sia sulla materia che sulla procedura.

(16)

Secondo la Germania la riduzione dell’imposta non è stata selettiva, come derivava dalla natura della cosa, poiché l’utilizzo di combustibili avviene solo in spazi chiusi.

(17)

La presenza della selettività e la contemporanea presenza di un aiuto comporta una giustificazione ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. L’articolo 8, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 92/81/CEE e la successiva disposizione dell’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE forniscono una giustificazione speciale dell’aiuto. La Germania ritiene che la misura costituisca una «applicazione dell’autorizzazione concessa […] [dalle suddette direttive] […] agli Stati membri». Sarebbe contraddittorio, se la Commissione, che ha proposto queste direttive, ritenesse nei confronti della Germania che da questa misura deriva un pericolo per il mercato comune. D’altronde gli interessi del diritto della concorrenza non hanno la precedenza sulle direttive in questione.

(18)

Secondo la Germania è applicabile il punto 52 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (3), poiché un’imposta vigente è stata significativamente aumentata. La legge sull’imposizione degli oli minerali, sostituita dalla legge in materia di imposte sull’energia devono essere considerate come imposte sull’ambiente esistenti. Le aliquote energetiche ivi contenute sono state sensibilmente aumentate dal 1o aprile 1999 dalla riforma dell’ecotassazione e dal prospetto allegato (allegato I).

(19)

L’obiettivo di queste disposizioni è di generare, attraverso la tassazione dell’energia, un orientamento della domanda verso prodotti a risparmio energetico e rispettosi delle risorse naturali e di fornire impulsi per lo sviluppo di processi e tecnologie rispettose dell’ambiente. Le disposizioni sulla tassazione dell’energia hanno quindi un considerevole effetto sulla tutela dell’ambiente.

(20)

A questo proposito la Germania fa riferimento a uno studio relativo all’efficienza energetica nella coltivazione in serra del Centro di gestione delle imprese orticole dell’Istituto dei sistemi di produzione biologica dell’Università Leibnitz di Hannover.

(21)

L’elevata tassazione dell’energia costituisce un considerevole onere per le imprese che riscaldano serre o strutture coperte per la produzione agricola, a causa del loro metodo di produzione ad alto consumo energetico. Tali circostanze hanno motivato l’introduzione di una facilitazione fiscale per ridurre temporaneamente gli oneri di tali imprese. Questa necessità continua a sussistere anche dopo il 31 dicembre 2002, data alla quale la riduzione originale dell’imposta avrebbe dovuto cessare. Con la legge per lo sviluppo della riforma fiscale sull’ecotassa, la riduzione è stata prorogata di due anni, fino al 31 dicembre 2004. Per tenere conto anche nel 2005 e 2006 della posizione concorrenziale particolarmente difficile di aziende del settore agricolo e forestale che riscaldano serre o superfici coperte per la produzione agricola, è stato previsto di concedere la riduzione fiscale anche in questo periodo.

(22)

Secondo la Germania i requisiti di cui al punto 52 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente sono soddisfatti. Di conseguenza, per giustificare la riduzione dell’imposta nel periodo dal 2001 al 2006 nell’ambito della normativa in materia di aiuti, ci si può richiamare al considerando 51, punto 1, lettera b), della disciplina comunitaria.

(23)

Nella misura in cui la riduzione dell’imposta riguarda una imposta comunitaria armonizzata ai sensi della direttiva 92/81/CEE o della direttiva 2003/96/CE, tale riduzione è compatibile con il mercato comune almeno nella misura in cui non è inferiore all’aliquota minima dell’imposta comunitaria. Lo stesso (cioè la compatibilità con il mercato comune) vale per la riduzione dell’imposta nel caso dell’assenza di un’imposta comunitaria almeno nella misura in cui la riduzione superi di oltre il 20 % l’imposta interna.

(24)

La Germania ha inoltre dichiarato che già in occasione del progetto di legge che introduceva la riforma dell’ecotassazione è stato sollevato il problema dello sgravio fiscale alle aziende agricole e forestali che riscaldano serre o strutture coperte poiché esse, per il loro metodo di produzione ad alto consumo energetico, sono interessate in modo specifico da una tassazione più elevata. Nell’ambito dell’iter parlamentare condizionato dall’urgenza di questa legge, che originariamente doveva entrare in vigore già il 1o gennaio 1999, è stato previsto di includere il settore agroforestale nel meccanismo di sgravio delle attività produttive. L’introduzione della riduzione d’imposta in questione ha costituito oggetto di una modifica separata della legge sull’imposizione degli oli minerali, entrata in vigore il 1o gennaio 2001. La sua prima proroga (relativa al periodo dal 2003 al 2004) è stata apportata con la legge per lo sviluppo della riforma dell’ecotassazione.

(25)

La Germania ha affermato che da precedenti contatti con la Commissione ha avuto l’impressione che la riduzione d’imposta in questione fosse legittima. La Germania si riferisce in particolare a dichiarazioni verbali della Commissione durante una seduta del gruppo di lavoro sulle «Condizioni di concorrenza in agricoltura» del 26 e 27 ottobre 1999. In ogni caso la Commissione è stata messa a conoscenza dello stato delle cose, al più tardi con la comunicazione della Germania del 29 agosto 2001, tanto da essere in grado già allora di giudicare la compatibilità della riduzione dell’imposta con il mercato comune. La Germania ha fatto espresso riferimento all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (4). Un eventuale recupero degli aiuti non sarebbe compatibile né con i principi della tutela delle legittime aspettative e della certezza del diritto, né con quelli di una buona amministrazione. Secondo la Germania le osservazioni delle terze parti interessate hanno dimostrato che le loro aspettative erano legittime.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE TERZE PARTI INTERESSATE

(26)

Le terze parti interessate sostanzialmente hanno presentato le argomentazioni già addotte dalla Germania. Esse sostengono che le misure non erano selettive, perché aperte a tutte le aziende agricole e forestali che coltivano in serra e in strutture coperte. È stato inoltre argomentato che il commercio comunitario non viene turbato. Le superfici coltivabili sotto vetro negli anni in questione sono state drasticamente ridotte e sono aumentate le importazioni verso la Germania di prodotti della concorrenza. In ogni caso i volumi di produzione tedeschi sono poco significativi in confronto al commercio di ortaggi intracomunitario. Inoltre le colture a pieno campo e quelle sotto vetro non sono in diretta concorrenza e nella maggior parte dei casi non sono interscambiabili. Se esistesse un aiuto, esso potrebbe essere giustificato in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in quanto servirebbe allo sviluppo del settore orticolo. Questo aiuto fornisce a tale settore la possibilità di adattarsi ai crescenti prezzi dell’energia e riduce le «distorsioni della concorrenza» derivanti dai prezzi lordi dell’energia chiaramente più bassi negli altri Stati membri e che pregiudicano la produzione delle imprese in Germania. Non è possibile affermare che l’aiuto tedesco causi una «distorsione della concorrenza». Al contrario, esso ha compensato (in parte) una «distorsione della concorrenza» già esistente a svantaggio della coltivazione in serra della Germania. A causa della loro durata limitata queste misure hanno dato al settore interessato un forte stimolo verso l’adattamento ai crescenti costi dell’energia mediante misure di risparmio energetico e di razionalizzazione e verso la realizzazione di adeguati investimenti. Come risultato le misure in questione dovrebbero essere ammissibili, poiché in caso contrario sarebbero compromessi o inaccettabilmente limitati i fini della direttiva 92/81/CEE e della direttiva 2003/96/CE. In alternativa, in riferimento alla sentenza RSV (5) della Corte di giustizia delle Comunità europee è stato ricordato che la tutela delle legittime aspettative dei beneficiari precludeva un eventuale recupero, dal momento che la Commissione era a conoscenza dell’aiuto fin dal 29 agosto 2001, ma solo il 20 aprile 2005 ne ha fatto oggetto di un procedimento di esame in seguito a una richiesta di informazioni. Inoltre, in caso di recupero, un gran numero di aziende sarebbero a rischio di insolvenza.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(27)

Ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (6) si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE alla produzione e al commercio dei prodotti previsti dal regolamento. Pertanto la produzione e lo scambio di ortofrutticoli rientra nelle disposizioni comunitarie per la concessione di aiuti di Stato.

(28)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE gli aiuti concessi dagli Stati ovvero risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri.

(29)

La Corte ha giudicato che per decidere se una misura statale rappresenti un aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE, si deve stabilire se l’impresa beneficiaria riceve un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (7) o se l’impresa viene in questo modo alleggerita di costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie (8).

(30)

La misura costituita da rimborsi delle imposte conferisce alle imprese beneficiarie vantaggi economici sotto forma di riduzione dell’onere fiscale. Questo rappresenta un risparmio di costi che in circostanze normali esse avrebbero dovuto sostenere con mezzi propri. L’aiuto viene concesso con mezzi pubblici a determinate imprese, cioè a imprese del settore di produzione agraria e forestale che coltivano in serra e in strutture coperte.

(31)

L’aiuto non è concesso a tutte le imprese ed è pertanto selettivo. Di conseguenza, la misura costituisce un aiuto di Stato di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(32)

Il rimborso fiscale è in grado di falsare la concorrenza (9) e di incidere sugli scambi tra gli Stati membri (10).

(33)

La Germania è un importante produttore di prodotti coltivati in serra. Anche il commercio di questi prodotti è significativo, come dimostrano le seguenti statistiche.

 

2001

2002

2003

2004

2005

Ortaggi

Importazioni

Valore (Mrd EUR)

6 705 483

6 936 685

7 049 757

6 845 103

6 979 459

Quantità (tonnellate)

5 346 123

5 365 972

5 599 183

5 621 769

5 464 528

Esportazioni

Valore (Mrd EUR)

867 832

985 187

1 030 880

1 045 543

1 122 869

Quantità (tonnellate)

2 227 612

2 243 611

2 133 544

2 164 328

2 345 796

Fiori

Importazioni

Valore (Mrd EUR)

3 413 206

3 614 349

3 673 148

3 691 913

3 723 794

Quantità (tonnellate)

1 285 460

1 442 078

1 547 266

1 573 104

1 671 568

Esportazioni

Valore (Mrd EUR)

405 250

482 993

546 938

526 374

573 022

Quantità (tonnellate)

235 333

326 613

286 080

283 426

355 969

(34)

I prodotti tedeschi coltivati in serra sono in concorrenza con i prodotti coltivati in serra di altri Stati membri. Non solo la Germania e i terzi interessati non hanno contestato tale fatto, ma è stato anche affermato che le imprese che coltivano in serra sono state esentate dall’imposta proprio per migliorare la posizione concorrenziale nei confronti degli olandesi, che secondo gli stessi dati beneficiano di condizioni di produzione più vantaggiose grazie a prezzi lordi dell’energia più bassi. Sussiste quindi una concorrenza diretta. Quanto asserito da un terzo interessato secondo cui i prodotti della coltivazione in serra non sono in concorrenza diretta con i prodotti esteri, è irrilevante, poiché esiste una concorrenza diretta tra prodotti tedeschi coltivati in serra e prodotti coltivati in serra di altri Stati membri, compresi i Paesi Bassi.

(35)

Di conseguenza, l’esenzione da imposte altrimenti dovute è in grado di falsare la concorrenza. È quindi priva di rilevanza l’affermazione secondo cui negli altri Stati membri i prezzi dell’energia sono più convenienti (11). Anche se fosse vero che le situazioni di partenza differiscono per quanto attiene a questo fattore di produzione, ciò non cambierebbe il fatto che il rimborso dell’imposta concesso dalla Germania è in grado di falsare la concorrenza.

(36)

L’aiuto può anche incidere sugli scambi tra Stati membri. Ciò è dimostrato dagli sbalzi commerciali non irrilevanti, come ampiamente dimostrato sopra. Anche se fosse vero che, come è stato sostenuto, le superfici coltivabili sotto vetro sono state drasticamente ridotte e che sono aumentate le importazioni verso la Germania, ciò non costituisce una prova che gli scambi non siano stati influenzati. Non è escluso che senza questa misura le superfici coltivabili sarebbero state ridotte ulteriormente e le importazioni verso la Germania sarebbero aumentate maggiormente. Poiché esiste uno scambio intracomunitario con la Germania di prodotti coltivati in serra, non si pone la questione di quanto debba essere considerata significativa la produzione tedesca.

(37)

Il divieto della concessione di aiuti di Stato di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE non è privo di deroghe. La Commissione ha verificato se è applicabile una delle eccezioni o deroghe al sostanziale divieto agli aiuti di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(38)

Le situazioni in cui è possibile derogare dall’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE relative ad aiuti di carattere sociale concessi a singoli consumatori, aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Germania non dipendono da chi siano i beneficiari della normativa in esame e non sono pertinenti nel caso di specie.

(39)

La Commissione ritiene che le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE non siano applicabili al regime in questione, poiché la misura non rappresenta un aiuto allo sviluppo economico di regioni in cui il tenore di vita sia particolarmente basso o sussista una grave forma di sottoccupazione.

(40)

Per quanto concerne la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, è sufficiente rilevare che il regime fiscale in questione non costituisce un importante progetto di comune interesse europeo, né elimina un grave turbamento dell’economia della Germania. Non si tratta neppure di promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE.

(41)

A questo proposito, la Commissione rileva che nel corso del procedimento di esame né la Germania, né i terzi interessati hanno chiesto le deroghe suddette.

(42)

L’unica deroga che potrebbe essere presa in considerazione è pertanto costituita dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo cui un aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune se serve ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(43)

Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (12) (gli orientamenti comunitari) si applicano alle misure in questione (13).

(44)

Tuttavia né gli orientamenti comunitari, né altre norme relative all’agricoltura prevedono esplicitamente eccezioni o deroghe al sostanziale divieto agli aiuti di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE per le misure sopra descritte. In particolare, la Commissione stabilisce che il punto 4 degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti per gli investimenti non trova applicazione nella fattispecie. Il rimborso fiscale non è connesso a programmi di investimento.

(45)

La Germania e alcuni terzi interessati ritengono che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 92/81/CEE e l’articolo 15, paragrafo 3, della successiva direttiva 2003/96/CE, forniscono una giustificazione speciale per l’aiuto, in virtù della quale esso dovrebbe essere autorizzato ai sensi del punto 3.4 degli orientamenti comunitari.

(46)

I considerando 15 e 24 della direttiva 2003/96/CE affermano che misure con cui s’introducono aliquote d’imposta differenziate devono essere in accordo con le norme del mercato interno per non causare distorsioni della concorrenza. Oltre a ciò l’indispensabile applicazione delle regole della concorrenza è confermata all’articolo 26 della direttiva 2003/96/CE, in cui si richiama l’attenzione degli Stati membri sul fatto che l’adozione di misure quali rimborsi di imposte ai sensi della direttiva possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, devono essere notificati alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Detto articolo afferma esplicitamente che le informazioni fornite alla Commissione in base alla direttiva non esonerano gli Stati membri dall’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(47)

Lo stesso vale per la direttiva 92/81/CEE che nel suo preambolo (e precisamente al considerando 6) precisa che agli Stati membri è accordata la possibilità di applicare a titolo facoltativo determinate esenzioni, purché ciò non causi distorsioni della concorrenza. All’articolo 8, paragrafo 2, si afferma che gli Stati membri «fatte salve altre disposizioni comunitarie» possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell’aliquota di accisa. La Commissione rammenta a questo proposito che la sua competenza in materia di aiuti di Stato deriva direttamente dal trattato CE. Un’eventuale regolamentazione comunitaria non potrebbe influire sulla competenza della Commissione in questo ambito.

(48)

Se la Germania ritiene che questo rimborso fiscale sia una «applicazione dell’autorizzazione concessa … [dalle suddette direttive] … agli Stati membri», la Commissione replica che ciò è possibile solo nel rispetto delle predette condizioni. La Germania afferma inoltre che è contraddittorio che la Commissione, l’organismo che in definitiva ha proposto queste direttive, dichiari alla Germania l’esistenza di un pericolo per il mercato comune. In primo luogo la Germania non ha affermato che, secondo l’interpretazione delle suddette direttive da parte della Commissione, non sia assolutamente possibile una loro effettiva applicazione. La Commissione naturalmente non esclude che siano possibili situazioni poste in essere sulla base delle direttive, che al tempo stesso soddisfino le esigenze di una concorrenza leale. La Commissione osserva a questo proposito che le direttive, allo stato attuale dell’avvicinamento della legislazione fiscale, si limitano a consentire agevolazioni fiscali, ma non le prescrivono.

(49)

La Germania contesta che gli aspetti relativi al diritto della concorrenza delle direttive in questione siano prioritari. A tal proposito si dovrebbe stabilire che dalle predette considerazioni risulta che in ogni caso — quindi anche in assenza di priorità — aiuti come il presente rimborso fiscale devono essere esaminati sulla base delle relative norme di concorrenza di cui al trattato CE. Da ciò consegue ancora che la questione se attualmente sussista o meno una priorità è priva di rilevanza (14).

(50)

Il margine di valutazione e discrezionalità concesso alla Commissione dal trattato CE nell’applicazione delle fattispecie di deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, non è stato limitato in alcun altro modo dalle direttive in questione.

(51)

Il punto 3.5 degli orientamenti comunitari summenzionati rispecchia i principi della politica degli aiuti di Stato e della politica agricola comune. Si prevede che gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori, senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione o dell’unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

(52)

Come già rilevato, i presenti aiuti non sono legati a investimenti idonei a modernizzare il settore (ad esempio un migliore isolamento termico o investimenti per l’aumento del rendimento energetico). Al contrario, adattamenti necessari (come quelli citati) potrebbero essere rallentati da questo genere di sovvenzioni. Il settore rimane quindi dipendente da questi aiuti. Lo sviluppo non ha luogo o ha luogo solo con il relativo ritardo. Contrariamente a quanto affermato da alcuni terzi interessati la misura non solo non costituisce un incentivo agli investimenti necessari, ma riduce l’incentivo esistente costituito dagli elevati prezzi dell’energia. Pertanto i presenti aiuti devono essere classificati come aiuti al funzionamento nel senso summenzionato.

(53)

I nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (15) sono entrati in vigore solo a partire dal 1o gennaio 2007. Per rimborsi illegittimi delle imposte concessi in base alla direttiva 2003/96/CE, il punto 172 prevede un’applicazione con effetto retroattivo. Lo stesso vale per rimborsi illegittimi delle imposte concessi in base alla direttiva 92/81/CEE. Ma ciò vale solo se le condizioni di queste direttive sono rispettate e non sono state fatte differenziazioni nel settore agrario. Ma poiché la misura in questione è applicabile esclusivamente a favore di determinate imprese nel settore agricolo, il punto 172 non costituisce una base che consentirebbe alla Commissione di considerare i rimborsi delle imposte in questione compatibili con il mercato comune.

(54)

La Germania intende giustificare la compatibilità dell’aiuto sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la salvaguardia dell’ambiente. La Commissione ha anche preso in considerazione l’applicazione dei punti 23 e 51 e seguenti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la salvaguardia dell’ambiente (nel prosieguo: disciplina comunitaria per l’ambiente) che in determinate circostanze permettano la concessione di aiuti al funzionamento. Gli orientamenti comunitari del 2000 al punto 5.6.2 fanno riferimento alla disciplina comunitaria per l’ambiente.

(55)

Il punto 23 della disciplina comunitaria per l’ambiente afferma che l’esenzione o la riduzione di imposte il cui effetto tenda alla salvaguardia dell’ambiente a beneficio di determinate categorie di imprese per evitare di metterle in una situazione concorrenziale difficile può a volte essere accettabile, a condizione che queste deroghe siano necessarie per assicurare l’adozione o il mantenimento in vigore di imposte gravanti su tutti i prodotti.

(56)

La Commissione ricorda che secondo il punto 50 della disciplina comunitaria per l’ambiente le misure fiscali devono contribuire significativamente alla tutela dell’ambiente. Occorre verificare che le deroghe o eccezioni non compromettano, in quanto tali, gli obiettivi generali perseguiti.

(57)

In base al documento (lo studio) successivamente presentato, la Germania ha dimostrato che, malgrado l’aumento della tassazione dell’energia, il consumo di energia è costantemente diminuito, mentre è aumentata l’efficienza energetica sia nell’orticoltura che nella floricoltura in serra.

(58)

Pertanto la Commissione è d’accordo nel ritenere che le imprese in questione hanno riconosciuto la necessità di adottare misure per migliorare la salvaguardia dell’ambiente.

(59)

La disciplina comunitaria per l’ambiente fa distinzione tra nuove imposte (punto 51.1) da una parte e imposte esistenti (punti 51.1 e 52) dall’altra.

(60)

La legge sull’imposizione degli oli minerali era in vigore quando, il 16 agosto 2001 è stata modificata dalla legge di modifica della legge sull’imposizione degli oli minerali, con la quale sono stati concessi i rimborsi delle imposte. L’imposta deve pertanto essere considerata «esistente» ai sensi del punto 51.2 o 52 degli orientamenti comunitari al momento dell’introduzione della legge di modifica.

(61)

Ai sensi del punto 51.2 le prescrizioni di cui al punto 51.1 sono applicabili a imposte esistenti se sono rispettate le seguenti due condizioni: a) l’imposta in questione deve avere un significativo effetto positivo in termini di tutela dell’ambiente, e b) le deroghe a favore delle imprese interessate devono essere state decise al momento dell’adozione dell’imposta o devono rendersi necessarie a causa di un mutamento significativo delle condizioni economiche che ponga le imprese in una situazione concorrenziale particolarmente difficile. Da quest’ultima ipotesi l’importo della riduzione fiscale non può superare l’aumento degli oneri derivanti dal mutamento delle condizioni economiche. Quando tale aumento degli oneri viene meno, deve cessare anche lo sgravio fiscale.

(62)

Le condizioni di cui alle lettere a) e b) devono essere rispettate in modo cumulativo ai fini dell’applicazione del punto 51.1 della disciplina comunitaria per l’ambiente. Per quanto concerne le condizioni previste nella prima alternativa della lettera b), che stabilisce che le deroghe devono essere decise al momento dell’adozione dell’imposta, la Commissione rileva che tutte le riduzioni d’imposta sono state concesse dopo l’approvazione della legge fiscale e non al momento dell’approvazione della legge stessa. Pertanto la prima alternativa non è stata rispettata. La seconda alternativa esige da una parte la prova di un mutamento significativo delle condizioni economiche delle imprese interessate, dall’altra che l’importo della riduzione fiscale non può superare l’aumento degli oneri derivanti dal mutamento delle condizioni economiche. La Germania non ha fornito questa prova che avrebbe permesso alla Commissione di concludere per il rispetto di queste condizioni. Pertanto anche la seconda alternativa di cui alla lettera b) non è rispettata. Di conseguenza non può applicarsi il punto 51.2.

(63)

La Commissione ha verificato se il punto 52 può trovare applicazione. Il punto 52 stabilisce che quando un’imposta vigente subisce un aumento significativo, e lo Stato membro ritiene che siano necessarie deroghe per talune imprese, si applicano condizioni analoghe a quelle stabilite nel punto 51.1 per le nuove imposte. Deve pertanto essere verificato se le imposte sono state significativamente aumentate e se le condizioni di cui al punto 51.1 della disciplina comunitaria per l’ambiente sono rispettate.

(64)

Le imposte vigenti sono state aumentate di almeno il 20 % (cfr. allegato I). La Commissione ritiene questo aumento significativo ai sensi del punto 52 della disciplina comunitaria per l’ambiente. La Commissione prende atto del fatto che, secondo i dati forniti dalla Germania, le deroghe sono necessarie affinché le imprese di coltivazione in serra beneficiarie possano continuare a esistere.

(65)

Tuttavia il punto 52 può essere applicato solo per rimborsi d’imposta che non superino l’ammontare dell’aumento dell’imposta originaria, vale a dire per la nuova parte dell’imposta esistente. Il punto 52 si riferisce alle disposizioni applicabili a nuove imposte. Ne consegue che l’aumento dell’imposta, per analogia, può essere valutato alla stregua dell’introduzione di una nuova imposta. Questa analogia può essere applicata solo alla parte nuova, cioè alla parte dell’imposta che costituisce l’aumento. Solo questo modo di procedere garantisce che i criteri aggiuntivi da applicare nella valutazione di imposte esistenti non siano ignorati nella valutazione di un aumento delle imposte. Sulla base di queste premesse la Commissione ha stabilito quanto segue.

(66)

Per quanto riguarda il gasolio da riscaldamento, l’originaria imposta di 40,90 EUR/1 000 l è stata aumentata a 61,35 EUR/1 000 l. La Commissione ritiene, quindi, che ogni riduzione dell’imposta che superi l’originario livello impositivo (cioè 40,90 EUR/1 000 l) non può essere giustificata in base alla disciplina comunitaria per l’ambiente ed è pertanto incompatibile con il mercato comune.

(67)

Per quanto riguarda il gas naturale, l’originaria imposta di 1,87 EUR/MWh è stata aumentata a 3,476 EUR/MWh (a partire dal 1o aprile 1999) e a 5,50 EUR/MWh (a partire dal 2003). La Commissione ritiene, quindi, che ogni riduzione dell’imposta che superi l’originario livello impositivo (cioè 1,87 EUR/MWh) non può essere giustificata in base alla disciplina comunitaria per l’ambiente ed è pertanto incompatibile con il mercato comune.

(68)

Per quanto riguarda il gas liquido, l’originaria imposta di 25,56 EUR/1 000 kg è stata aumentata a 38,34 EUR/1 000 kg (a partire dal 1o aprile 1999) e a 60,60 EUR/1 000 kg (a partire dal 2003). La Commissione ritiene quindi che ogni riduzione dell’imposta che superi l’originario livello impositivo (cioè 25,56 EUR/1 000 kg) non può essere giustificata in base alla disciplina comunitaria per l’ambiente ed è pertanto incompatibile con il mercato comune.

(69)

Per quanto concerne la parte dell’aiuto che non ha superato l’ammontare dell’aumento dell’imposta del 1999, la Commissione ha parimenti determinato se le condizioni di cui al punto 51.1, lettera b) (applicabili per analogia con il punto 52) sono state rispettate.

(70)

Il punto 51.1 lettera b) stabilisce che decisioni di esenzione, aventi efficacia decennale senza degressività possono essere giustificate in due casi e specifica altre due condizioni che devono essere rispettate: a) nel caso di una imposta comunitaria, l’importo effettivamente pagato dalle imprese a seguito della riduzione deve restare significativamente superiore al minimo comunitario, e comunque a un livello tale da incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell’ambiente; b) nel caso di una imposta nazionale applicata in assenza di imposte comunitarie, le imprese beneficiarie della riduzione devono comunque pagare una parte significativa dell’imposta nazionale. In alternativa la disciplina comunitaria per l’ambiente richiede l’adozione di misure alternative (ad esempio accordi volontari). Questo tuttavia non è il caso in questione.

(71)

Per quanto concerne i tre prodotti in questione, cioè gasolio da riscaldamento, gas naturale e gas liquido, l’imposta originariamente applicata prima dell’aumento del 1999 era superiore al minimo comunitario.

 

Per il gasolio da riscaldamento il minimo comunitario era di 18,00 EUR/1 000 l (16) per gli anni 2001-2003 e di 21,00 EUR/1 000 l (17) per gli anni 2004-2006; era pertanto inferiore al livello di imposizione originario di 40,90 EUR/1 000 l.

 

Per il gas naturale il minimo comunitario era di 0,54 EUR/MWh per gli anni 2004-2006; era pertanto inferiore al livello di imposizione originario di 1,87 EUR/MWh.

 

Per il gas liquido il minimo comunitario era di 0,00 EUR/1 000 kg; era pertanto inferiore al livello di imposizione originario di 25,56 EUR/1 000 kg.

(72)

Per quanto concerne gli altri combustibili che nel corso degli anni 2001-2003 non erano soggetti a una imposta minima comunitaria, il punto 51.1, lettera b) secondo trattino della disciplina comunitaria per l’ambiente del 2001 stabilisce che le imprese beneficiate paghino una parte significativa dell’imposta nazionale. Il motivo di ciò è il fatto che queste imprese devono avere uno stimolo a migliorare il loro atteggiamento nei confronti dell’ambiente. Dalla prassi della Commissione è divenuto chiaro che in generale il 20 % o l’imposta minima comunitaria applicata agli usi energetici che ricadono nell’ambito di applicazione della rispettiva direttiva può essere considerata una parte significativa.

(73)

Anche se si prende in considerazione la più elevata aliquota fiscale applicabile al periodo in questione, vale a dire 5,50 EUR/MWh nel 2003, la soglia del 20 % è di 1,10 EUR/MWh e rimane al di sotto del livello originario della tassazione, vale a dire 1,87 EUR/MWh.

(74)

Per questi motivi la Commissione conclude che, nella misura in cui le riduzioni d’imposta non superano gli originari livelli d’imposizione anteriori all’aumento del 1999, le condizioni stabilite al punto 51.1, lettera b), sono rispettate.

(75)

Per quanto concerne il gasolio da riscaldamento, la Commissione ritiene che la parte di riduzione dell’imposta che supera l’originario livello impositivo (vale a dire 40,90 EUR/1 000 l) sia incompatibile con il mercato comune, mentre la parte di riduzione dell’imposta che non supera l’originario livello impositivo (la riduzione da 61,35 EUR/1 000 l a 40,90 EUR/1 000 l) sia compatibile con il mercato comune.

(76)

Per quanto concerne il gas naturale, la Commissione ritiene che la parte di riduzione dell’imposta che supera l’originario livello impositivo (vale a dire 1,87 EUR/MWh) sia incompatibile con il mercato comune, mentre la parte di riduzione dell’imposta che non supera l’originario livello impositivo (la riduzione da 3,476 EUR/MWh nel 2001 e 2002 e da 5,50 EUR/MWh a 1,87 EUR/MWh dal 2003 al 2006) sia compatibile con il mercato comune.

(77)

Per quanto concerne il gas liquido, la Commissione ritiene che la parte di riduzione dell’imposta che supera l’originario livello impositivo (vale a dire 25,56 EUR/1 000 kg) sia incompatibile con il mercato comune, e che la parte di riduzione dell’imposta che non supera l’originario livello impositivo (la riduzione da 38,34 EUR/1 000 kg nel 2001 e 2002 e di 60,60 EUR/1 000 kg dal 2003 al 2006) sia compatibile con il mercato comune.

(78)

La Commissione nota che l’aiuto concesso nel periodo 2001-2004 è stato concesso in violazione dell’articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 88, paragrafo 2), senza tempestivamente notificarlo alla Commissione e senza attendere la decisione della stessa.

(79)

La Germania sostiene che la Commissione era a conoscenza degli aiuti già fin dal 29 agosto 2001, ma che la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE soltanto il 22 ottobre 2005. Le autorità tedesche ritengono che la presente decisione sia tardiva e, in riferimento all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, non è compatibile con i principi di una buona amministrazione. La Germania obietta quindi che la Commissione non è più autorizzata a determinare l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune.

(80)

Gli aiuti illegittimi non rientrano invece nei brevi termini di verifica indicati nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999. Rimangono tuttavia applicabili i principi di una buona amministrazione. La Commissione sottolinea tuttavia che nella sua decisione K(2002) 441 def., del 13 febbraio 2002, indirizzata alla Germania si è riservata il diritto di effettuare un esame dal punto di vista della normativa in materia di aiuti.

(81)

A partire dalla data indicata dalla Germania (29 agosto 2001) fino all’apertura del procedimento di indagine formale (20 ottobre 2005) la Commissione ha indirizzato alla Germania almeno tre richieste d’informazioni e ha tenuto una riunione con rappresentanti della Germania. Inoltre la Commissione solo in questo periodo è venuta a conoscenza delle due proroghe del rimborso delle imposte di 2 anni ciascuna. Nello stesso periodo la Germania ha trasmesso alla Commissione non meno di 5 comunicazioni con informazioni complementari. Il solo fatto che la Germania nel periodo indicato abbia trasmesso cinque comunicazioni alla Commissione dimostra che anche secondo la Germania le informazioni non erano sufficientemente esaustive per consentire alla Commissione di prendere una decisione riguardo al presente caso. Anche il riferimento alla sentenza RSV non influisce su tale risultato. Il caso alla base di tale sentenza è diverso, visto che la Commissione non solo era già in possesso di informazioni dettagliate riguardo all’aiuto (non è così nel presente caso), ma aveva addirittura già preso una decisione relativamente alla misura di base. Anche prendendo in considerazione la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia non sussistono dubbi in merito a una carenza nell’azione della Commissione. L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 non è stato violato.

(82)

Per quanto concerne la parte notificata dell’aiuto (ex N 189/05) né la Germania, né le terze parti interessate hanno specificamente fatto valere delle violazioni dei termini di verifica di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999. Inoltre non può essere applicata alla Germania la procedura prevista all’articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

(83)

Pertanto gli argomenti che la Germania ha addotto relativamente alla concreta applicazione del regolamento (CE) n. 659/1999 non possono essere accettati.

(84)

La Commissione osserva a questo proposito che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio 22 marzo 1999 relativo a particolari prescrizioni per l’applicazione dell’articolo 93 [ora articolo 88] del trattato CE (18), la concessione di aiuti illegittimi e da considerarsi incompatibili con il mercato comune costituisce oggetto di reclamo.

(85)

L’articolo 14 paragrafo 1 stabilisce: «La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». La Commissione è tenuta, di propria iniziativa, a tener conto di circostanze straordinarie che giustificano tale aiuto (19).

(86)

È da verificare se nell’insieme può trovare applicazione un principio generale del diritto comunitario, come il principio della tutela delle legittime aspettative o della certezza del diritto, per escludere il recupero da esercitare presso i beneficiari dell’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato comune.

(87)

Il principio della tutela delle legittime aspettative è un principio generale riconosciuto dal diritto comunitario. Prima che nascano tali fondate aspettative, la Commissione deve avere verificato la legittimità di una determinata misura. Pertanto deve sussistere da parte dell’amministrazione comunitaria un’azione o un comportamento che possa far nascere una fondata aspettativa (20).

(88)

Secondo la costante giurisprudenza, il principio della certezza del diritto è violato se circostanze incerte ed equivoche creano una situazione giuridica equivoca che la Commissione avrebbe dovuto chiarire prima di poter intraprendere qualsiasi misura intesa a ordinare il recupero (21).

(89)

La Germania non ha esposto in modo specifico le ragioni per cui il recupero in sé non sarebbe compatibile con una buona amministrazione. Aiuti illegittimi e da considerare incompatibili devono di principio essere oggetto di recupero ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

(90)

Fanno eccezione solo i casi in cui il recupero infrangerebbe i principi generali del diritto comunitario. Tale violazione non risulta evidente. In particolare una eventuale legittima aspettativa della Germania non era fondata, né merita di essere protetta. Non era fondata perché l’aiuto non era stato notificato. La Germania quindi non poteva confidare sull’esistenza di questi aiuti. Ciò è ancora più valido in quanto la Commissione con la lettera del 13 febbraio 2002 ha richiamato l’attenzione della Germania sulla possibilità di controlli degli aiuti. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, un prudente uomo d’affari avrebbe potuto e dovuto chiedere alla Germania se gli aiuti erano stati oggetto di una notifica, avendo così la possibilità di venire a conoscenza del rischio di un possibile recupero (22). Se egli deliberatamente o per negligenza ha tralasciato di porre questa domanda, la sua fiducia non merita di essere protetta.

(91)

In risposta all’obiezione della Germania, secondo cui da dichiarazioni orali di funzionari della Commissione, ha avuto l’impressione che l’aiuto fosse compatibile con il mercato comune, la Commissione richiama l’attenzione sul fatto che essa sola, vale a dire sotto la responsabilità del Collegio, è autorizzata a prendere tali decisioni. Inoltre stabilisce che non esiste alcun documento della Commissione che permetta conclusioni riguardo a una compatibilità degli aiuti in esame con il mercato comune.

(92)

In risposta all’obiezione secondo cui nel caso di un eventuale recupero un gran numero di aziende sarebbe minacciata di insolvenza, la Commissione ricorda che il recupero di una parte degli aiuti è necessario per rendere possibile il ripristino dello status quo ante, cioè di una situazione di concorrenza non falsata. Se ciò significa che singole aziende non sono in grado di sopravvivere, questa non è altro che una conseguenza di una concorrenza che ha luogo in condizioni di economia di mercato.

(93)

In base alle considerazioni formulate in questa decisione risulta chiaro che, per motivi di certezza del diritto, non si può prescindere da un recupero delle sovvenzioni in questione.

(94)

Pertanto i rimborsi delle imposte concessi devono, in linea di principio, essere recuperati nella misura in cui è dimostrato che sono incompatibili con il mercato comune.

(95)

La decisione riguarda il presente rimborso delle imposte e deve, insieme al recupero dell’aiuto, essere eseguita senza indugio in conformità con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

(96)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, in caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure per recuperare l’aiuto dal beneficiario. La Germania deve quindi adottare tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti concessi e da considerarsi illegittimi. La Germania deve richiedere ai beneficiari in questione di restituire gli aiuti entro due mesi dalla notifica della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi calcolati in conformità del regolamento (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999.

(97)

Ciononostante ciascun aiuto concesso in base a questo programma di aiuti e che al momento della concessione soddisfi le condizioni dei regolamenti adottati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio o di altri programmi di aiuti autorizzati, è compatibile con il mercato comune fino al limite dell’intensità ammessa.

(98)

D’altronde l’esperienza maturata dalla Commissione mostra che aiuti di importo molto limitato concessi a determinate condizioni non ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(99)

Secondo il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione (23) gli aiuti non eccedenti nel triennio i 3 000 EUR per beneficiario (questo importo include gli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa) non influiscono sugli scambi tra gli Stati membri e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, e pertanto non ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(100)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1860/2004 lo stesso vale per aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articolo 1 e 3.

(101)

Il 1o gennaio 2008 il regolamento (CE) n. 1860/2004 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (24), che innalza il massimale degli aiuti de minimis per un beneficiario a 7 500 EUR, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito, con un ammontare massimo per ciascuno Stato membro pari allo 0,6 % del valore della produzione annuale.

(102)

L’articolo 6, paragrafo 1 del medesimo regolamento afferma che «il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente al 1o gennaio 2008 alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, purché gli aiuti soddisfino le condizioni previste dagli articoli da 1 a 4, fatto salvo il requisito del riferimento esplicito al presente regolamento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma».

(103)

L’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento afferma che «gli aiuti de minimis concessi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 applicabili al settore della produzione dei prodotti agricoli fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si considerano non corrispondere a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e non essere pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato».

(104)

Su questi presupposti la Commissione non ritiene che una riduzione delle imposte fino a un massimo di 3 000 EUR costituisca un aiuto di Stato, sempre che le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 fossero adempiute al momento della concessione, e non ritiene che una riduzione delle imposte fino a un massimo di 7 500 EUR costituisca un aiuto di Stato, sempre che le condizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 fossero adempiute al momento della concessione.

VI.   CONCLUSIONI

(105)

Gli aiuti di Stato a imprese del settore agroforestale per il riscaldamento di serre o strutture coperte per la produzione agricola ai sensi della legge di modifica della legge sull’imposizione degli oli minerali e della legge per lo sviluppo della riforma dell’ecotassazione, illecitamente introdotti dalla Germania in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, o concessi ai sensi della legge di recepimento delle direttive, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dei considerando 75, 76 e 77 di questa decisione e devono, ove concessi, essere recuperati per il periodo in questione.

(106)

Per quanto attiene agli ulteriori aspetti, gli aiuti di Stato a imprese del settore agroforestale per il riscaldamento di serre o strutture coperte per la produzione agricola concessi dalla Germania ai sensi della legge di modifica della legge sull’imposizione degli oli minerali e della legge per lo sviluppo della riforma dell’ecotassazione o della legge per il recepimento delle direttive sono compatibili con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di aiuti alle imprese del settore agroforestale per il riscaldamento di serre o di strutture coperte per la produzione agricola applicato o programmato dalla Germania ai sensi della Legge di modifica della legge sull’imposizione degli oli minerali e della legge per lo sviluppo della riforma dell’ecotassazione e della legge per il recepimento delle direttive è incompatibile con il mercato comune relativamente alla parte di riduzione dell’imposta che eccede l’originario livello impositivo di 40,90 EUR/1 000 l per il gasolio da riscaldamento, di 1,87 EUR/MWh per il gas naturale e di 25,26 EUR/1 000 kg per il gas liquido.

Articolo 2

Il programma di aiuti alle imprese del settore agricolo e forestale per il riscaldamento di serre o strutture coperte per la produzione agricola applicato o programmato dalla Germania ai sensi della legge di modifica della legge sull’imposizione degli oli minerali e della legge per lo sviluppo della riforma dell’ecotassazione e della legge per il recepimento delle direttive è per il resto compatibile con il mercato comune.

Articolo 3

La Germania sopprime il regime di aiuti di cui all’articolo 1.

Articolo 4

1.   La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1.

2.   L’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero.

Gli interessi sono calcolati conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

3.   La Germania annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

4.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

5.   La Germania garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1.   La Germania informa la Commissione dell’avanzamento del procedimento nazionale di attuazione della presente decisione fino al suo completamento.

2.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione la Germania fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

un elenco dei beneficiari che ai sensi dell’articolo 1 della presente decisione hanno ottenuto aiuti nonché l’ammontare complessivo degli aiuti che ciascuno di essi ha ottenuto nell’ambito del regime;

b)

un importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso i beneficiari;

c)

la descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla decisione;

d)

i documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti.

3.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Germania, su richiesta della Commissione, presenta una relazione sulle misure già adottate e programmate per conformarsi ad essa. La relazione precisa inoltre gli importi degli aiuti (cfr. allegato II) e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU C 67 del 18.3.2006, pag. 23.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)   GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(4)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(5)  Causa 223/85 Rijn-Schelde-Verolme (RSV) Maschinefabriken en Scheepswerven NV contro Commissione, Raccolta 1987, pag. 4617.

(6)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(7)  Causa C-39/94, SFEI e altri, Raccolta 1996, I-3547, pag. 60.

(8)  Causa C-301/87 Francia contro Commissione, Raccolta 1990, I-307, pag. 41.

(9)  Come affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, il rafforzamento della posizione competitiva di un’impresa in seguito a un aiuto di Stato indica in generale una distorsione della concorrenza rispetto a imprese concorrenti che non ricevono tale sostegno (causa C-730/79, considerando 11 e 12, Raccolta 1980, pag. 2671).

(10)  Cfr. i dati statistici sotto riportati (fonte: Eurostat).

(11)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974 nella causa 173/73 Italia/Commissione, punti 36-40, Raccolta 1974, pag 709.

(12)   GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2; rettifica nella GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(13)  Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).

(14)  Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2000 nella causa T 184/97, BP Chemicals contro Commissione, punti 59 e seguenti, Raccolta2000, pag. II-3145.

(15)   GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(16)  Aliquota minima di accisa secondo l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali.

(17)  Livello di tassazione minimo secondo l’articolo 4, paragrafo 1, unitamente ad allegato I, tabella C, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

(18)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(19)  Cfr. sentenza nella causa 223/85 Rijn-Schelde-Verolme (RSV) Machinefabrieken en Scheepswerven NV contro Commissione, Raccolta 1987 pag. 4617.

(20)  Cfr. sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-265/85 Van den Bergh en Jurgens contro Commissione, punto 44, Raccolta 1987, pag. 1155 e C-152/88 Sofrimport contro Commissione, punto 26, Raccolta 1990, pag. I-2477,; sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-290/97 Mehibas Dordtselaan contro Commissione, punto 59, Raccolta 2000, pag. II-15 e T-223/00 Kyowa Hakko Kogyo contro Commissione, punto 51, Raccolta 2003, pag. II-2553.

(21)  Sentenza del 1o luglio 2004 nella causa T-308/00, Salzgitter AG contro Commissione, punto 180, non ancora pubblicata.

(22)  Deufil Gmbh&Co.KG contro Commissione, Raccolta 1987, pag. 901.

(23)   GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

(24)   GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.


ALLEGATO I

TASSAZIONE SUI PRODOTTI ENERGETICI

Gasolio da riscaldamento

Anno

Aliquota d’imposizione standard

Riduzione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3a, primo comma 1, n. 1.2 unitamente al paragrafo 4 MinöStG (legge tributaria sugli oli minerali)

dal 1o agosto 2006: articolo 54, paragrafo 2, n. 1, unitamente al paragrafo 3, EnergieStG (legge sulla tassazione dell’energia)

Riduzione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3a, primo comma, n. 1.4 MinöStG

dal 1o agosto 2006: articolo 58, paragrafo 2, n. 1, EnergieStG

C 39/2005

Tassazione netta

Quota d’imposta minima dell’UE

 

in EUR/1 000 l

fino al 31.3.1999

40,90  (1)

 

 

 

 

a partire dall’1.4.1999

61,35  (2)

 

 

 

 

2000

61,35  (2)

 

 

 

 

2001

61,35  (2)

16,36

40,90

4,09  (3)

18,00  (5)

2002

61,35

16,36

40,90

4,09  (3)

18,00  (5)

2003

61,35

8,18

40,90

12,27  (4)

18,00  (5)

2004

61,35

8,18

40,90

12,27  (4)

21,00  (6)

2005

61,35

8,18

40,90

12,27  (4)

21,00  (6)

2006

61,35

8,18

40,90

12,27  (4)

21,00  (6)


Gas naturale

Anno

Aliquota d’imposizione standard

Riduzione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3a, primo comma, n. 4.2, unitamente al paragrafo 4, MinöStG

dal 1o agosto 2006: articolo 54, paragrafo 2, n. 3, unitamente al paragrafo 3 EnergieStG

Riduzione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3a, primo comma, n. 4.4, MinöStG

dal 1o agosto 2006: articolo 58, paragrafo 2, n. 3, EnergieStG

C 39/2005

Tassazione netta

Quota d’imposta minima dell’UE

 

in EUR/MWh

fino al 31.3.1999

1,87  (7)

 

 

 

 

a partire dall’1.4.1999

3,476  (8)

 

 

 

 

2000

3,476  (8)

 

 

 

 

2001

3,476  (8)

1,308

1,84  (9)

0,328  (10)

non armonizzata

2002

3,476

1,308

1,84  (9)

0,328  (10)

non armonizzata

2003

5,50

1,464

3,00

1,036  (11)

non armonizzata

2004

5,50

1,464

3,00

1,036  (11)

0,54  (12)  (13)

2005

5,50

1,464

3,00

1,036  (11)

0,54  (12)  (13)

2006

5,50

1,464

3,00

1,036  (11)

0,54  (12)  (13)


Gas liquido

Anno

Aliquota d’imposizione standard

Riduzione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3a, primo comma, n. 4.2, unitamente al paragrafo 4, MinöStG

dal 1o agosto 2006: articolo 54, paragrafo 2, n. 3, unitamente al paragrafo 3 EnergieStG

Riduzione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3a, primo comma, n. 4.4, MinöStG

dal 1o agosto 2006: articolo 58, paragrafo 2, n. 3, EnergieStG

C 39/2005

Tassazione netta

Quota d’imposta minima dell’UE

 

in EUR/1 000 kg

fino al 31.3.1999

25,56  (14)

 

 

 

 

a partire dall’1.4.1999

38,34  (15)

 

 

 

 

2000

38,34  (15)

 

 

 

 

2001

38,34  (15)

10,22

25,56

2,56  (16)

0,00  (18)

2002

38,34

10,22

25,56

2,56  (16)

0,00  (18)

2003

60,60

14,02

38,90

7,68  (17)

0,00  (18)

2004

60,60

14,02

38,90

7,68  (17)

0,00  (19)

2005

60,60

14,02

38,90

7,68  (17)

0,00  (19)

2006

60,60

14,02

38,90

7,68  (17)

0,00  (19)


(1)  Fino al 31 marzo 1999 l’aliquota d’imposizione standard per il gasolio da riscaldamento (HEL) era di 80,00 DM/1 000 litri. I valori sono già stati indicati in euro per una migliore comparabilità (conversione: 1 EUR = 1,95583 DM).

(2)  Dal 1o aprile 1999 l’aliquota d’imposizione standard per il gasolio da riscaldamento (HEL) era di 120,00 DM/1 000 litri. I valori sono già stati indicati in euro per una migliore comparabilità (conversione: 1 EUR = 1,95583 DM).

(3)  Per motivi di chiarezza la tassazione netta è stata rappresentata senza tener conto dell’importo base (deducibile) di 409 EUR ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, MinöStG. La tassazione netta individuale dipende dalle rispettive quantità consumate.

(4)  Per motivi di chiarezza la tassazione netta è stata rappresentata senza tener conto dell’importo base (deducibile) di 205 EUR ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, MinöStG (dal 1o agosto 2006: articolo 54, paragrafo 3, EnergieStG). La tassazione netta individuale dipende dalle rispettive quantità consumate.

(5)  Aliquota minima d’accisa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, per il ravvicinamento delle aliquote di accisa per gli oli minerali.

(6)  Aliquota minima d’accisa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, unitamente all’allegato I, tabella C, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

(7)  Fino al 31 marzo 1999 l’aliquota d’imposizione standard per il gas naturale era di 3,60 DM/MWh. I valori sono già stati indicati in euro per una migliore comparabilità (conversione: 1 EUR = 1,95583 DM).

(8)  Dal 1o aprile 1999 al 31 dicembre 2001 l’aliquota d’imposizione standard per il gas naturale era di 6,80 DM/MWh. I valori sono già stati indicati in euro per una migliore comparabilità (conversione: 1 EUR = 1,95583 DM).

(9)  Ammontare della riduzione secondo l’articolo 25, paragrafo 3, n. 3.4, MinöStG del 1o agosto 2002 (BGBl. (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania) I pag. 2778).

(10)  Per motivi di chiarezza la tassazione netta è stata rappresentata senza tener conto dell’importo base (deducibile) di 409 EUR ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, MinöStG. La tassazione netta individuale dipende dalle rispettive quantità consumate.

(11)  Per motivi di chiarezza la tassazione netta è stata rappresentata senza tener conto dell’importo base (deducibile) di 205 EUR ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, MinöStG. La tassazione netta individuale dipende dalle rispettive quantità consumate.

(12)  Articolo 4, paragrafo 1, unitamente all’allegato I, tabella C, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

(13)  Convertito nell’unità di MWh (tabella C: 0,15/0,30 EUR/Gigajoule in base al potere calorifico lordo).

(14)  Fino al 31 marzo 1999 l’aliquota d’imposizione standard per il gas liquido era di 50,00 DM/1 000 litri. I valori sono già stati indicati in euro per una migliore comparabilità (conversione: 1 EUR = 1,95583 DM).

(15)  Dal 1o aprile 1999 al 31 dicembre 2001 l’aliquota d’imposizione standard per il gas liquido era di 75,00 DM/1 000 kg. I valori sono già stati indicati in euro per una migliore comparabilità (conversione: 1 EUR = 1,95583 DM).

(16)  Per motivi di chiarezza la tassazione netta è stata rappresentata senza tener conto dell’importo base (deducibile) di 409 EUR ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, MinöStG. La tassazione netta individuale dipende dalle rispettive quantità consumate.

(17)  Per motivi di chiarezza la tassazione netta è stata rappresentata senza tener conto dell’importo base (deducibile) di 205 EUR ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, MinöStG. La tassazione netta individuale dipende dalle rispettive quantità consumate.

(18)  Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali.

(19)  Articolo 4, paragrafo 1, unitamente all’allegato I, tabella C, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.


ALLEGATO II

Informazioni sugli importi degli aiuti ricevuti, da recuperare e già recuperati

Beneficiario

Importo complessivo degli aiuti corrisposti nell’ambito del regime (1)

Importo totale da recuperare (1)

(capitale)

Importo totale già rimborsato (1)

Capitale

Interessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  

(°)

Valuta nazionale in milioni.