5.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

che modifica la decisione 2002/610/CE concernente il regime di aiuti che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore dell’apertura di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio

[notificata con il numero C(2004) 4519]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/714/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Sommario procedurale

(1)

Il 30 gennaio 2002, dopo un procedimento di indagine formale, la Commissione ha adottato la decisione 2002/610/CE (1) che autorizza, a determinate condizioni elencate di seguito, un regime di aiuti a favore dell’apertura di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio (di seguito «decisione finale»). La decisione finale, al considerando 26, menziona l’accettazione da parte della Francia di condizioni di natura procedurale che sono particolarmente restrittive per i progetti di aiuti a favore di una linea intracomunitaria di trasporto marittimo tra un porto francese e un porto di un altro Stato membro, ma non per i progetti che riguardano i collegamenti marittimi tra due porti francesi.

(2)

Il 18 novembre 2004 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di modificare la decisione finale per tenere conto delle nuove disposizioni più favorevoli contenute negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (2), di seguito denominati «orientamenti comunitari».

1.2.   Denominazione della misura

(3)

La misura prevista dalla decisione finale è denominata: regime di aiuti a favore dell’apertura di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio.

1.3.   Finalità delle modifiche

(4)

La finalità principale delle modifiche proposte è di tenere conto del nuovo quadro giuridico offerto dagli orientamenti comunitari per quanto riguarda gli aiuti per l’apertura di linee di trasporto marittimo a corto raggio e di rendere le condizioni imposte dalla decisione finale compatibili con queste nuove norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

(5)

Il considerando 26 della citata decisione finale indica che «per garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli operatori nell’ambito della procedura di selezione dei progetti, le autorità francesi si sono impegnate a rispettare le procedure seguenti:

a)

sarà lanciato periodicamente un invito a manifestazione d’interesse (all’inizio di ogni anno civile ad esempio) sotto forma di annuncio pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in cui si precisano le modalità del regime di aiuti, la procedura da seguire ed i criteri di selezione dei candidati;

b)

per i progetti di collegamento tra un porto francese ed un porto di un altro Stato membro, sarà inserita nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una dichiarazione d’intenti che precisa l’oggetto del progetto e il massimale dell’aiuto previsto. Tale annuncio invita le parti interessate a manifestarsi entro quindici giorni lavorativi. In caso di opposizione motivata di una delle parti, il progetto d’aiuto dovrà essere notificato alla Commissione per autorizzazione preventiva.»

(6)

Secondo le autorità francesi, le procedure, in particolare quelle di cui alla lettera b) di tale considerando, richiedono tempi di attuazione molto lunghi e, di conseguenza, si rivelano svantaggiose per il corretto svolgimento di tali progetti.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MODIFICA

(7)

Le autorità francesi auspicano che la decisione finale sia modificata per renderla conforme a quanto prescritto dal capitolo 10 degli orientamenti comunitari, che riguarda gli aiuti a favore delle linee di trasporto marittimo a corto raggio.

3.   VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

3.1.   Disposizioni delle nuove regole comunitarie

(8)

La Commissione rileva innanzitutto che gli orientamenti comunitari previgenti (3) applicabili alla data di adozione della decisione finale, non prevedevano disposizioni particolari per gli aiuti a favore dell’apertura di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio. Era pertanto logico aspettarsi che la Commissione definisse, nella decisione finale, regole specifiche ad hoc per autorizzare il particolare regime francese volto a favorire l’apertura di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio.

(9)

La Commissione rileva inoltre di aver adottato, nel frattempo, nuovi orientamenti comunitari e che questi ultimi prevedono ormai, per gli aiuti di Stato a favore dell’apertura di linee di trasporto marittimo a corto raggio, una disciplina ispirata agli obiettivi perseguiti dal regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») (4), anch’esso adottato dopo la citata decisione finale.

(10)

Nel capitolo 10 dei nuovi orientamenti comunitari si specifica che i singoli aiuti al trasporto marittimo a corto raggio sono compatibili con il mercato comune se rispettano le seguenti condizioni:

«—

l’aiuto deve avere una durata non superiore a tre anni e concernere il finanziamento di un servizio marittimo che collega porti situati nel territorio degli Stati membri,

il servizio deve permettere che il trasporto (essenzialmente di merci) effettuato su strada sia in tutto o in parte effettuato via mare, senza deviazioni del trasporto marittimo contrarie all’interesse comune,

l’aiuto deve concernere l’attuazione di un progetto dettagliato che ha un impatto ambientale prestabilito, riguarda una nuova rotta o il miglioramento dei servizi su una rotta esistente, associando, se necessario, vari armatori. La stessa linea non può essere oggetto di più di un progetto finanziato e quest’ultimo non può essere rinnovato, prorogato o ripetuto,

l’aiuto deve concernere la copertura dei costi d’esercizio del servizio in questione fino al 30 % (5), o finanziare l’acquisto di attrezzature di trasbordo per la fornitura del servizio previsto, fino al 10 % di detti investimenti,

l’aiuto alla realizzazione del progetto deve essere concesso sulla base di criteri trasparenti applicati in modo non discriminatorio rispetto agli armatori stabiliti nella Comunità. Di norma l’aiuto deve concernere un progetto selezionato dalle autorità dello Stato membro tramite un bando di gara in conformità con la normativa comunitaria applicabile,

il servizio oggetto del progetto deve essere commercialmente redditizio dopo il periodo ammissibile per l’aiuto pubblico,

l’aiuto non deve essere cumulabile con compensazioni di servizio pubblico (obblighi o contratto).»

(11)

In particolare, la Commissione rileva che, in materia di aiuti, nei nuovi orientamenti comunitari non si compie alcuna distinzione tra linee che collegano due porti di due Stati membri differenti e linee colleganti porti di uno stesso Stato membro. La Commissione ritiene che non sussista più alcun motivo oggettivo per mantenere la distinzione tra questi due tipi di situazioni, prevista al considerando 26 della decisione finale.

(12)

La Commissione ritiene peraltro che gli orientamenti comunitari non impediscano ad uno Stato membro di attuare un regime di aiuti a favore di linee di trasporto marittimo a corto raggio, a condizione che i singoli aiuti concessi nell’ambito di tale regime siano conformi alle condizioni sopra elencate.

3.2.   Conseguenze dell’applicazione della decisione finale senza modifiche

(13)

La soluzione che consiste nel lasciare inalterata la decisione finale, da un lato, permetterebbe alla Francia di concedere singoli aiuti per le linee che collegano porti francesi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dai nuovi orientamenti comunitari ma, dall’altro, penalizzerebbe la Francia nell’attuazione di progetti di linee che collegano un porto francese e il porto di un altro Stato membro a causa delle procedure formali previste al considerando 26 della decisione finale. Non solo tali procedure formali non hanno più ragione d’essere alla luce dei nuovi orientamenti comunitari, ma inoltre metterebbero la Francia in una situazione di disparità rispetto ad altri Stati che desiderassero concedere, sulla base dei nuovi orientamenti comunitari, regimi di aiuto o singoli aiuti ad hoc per le linee di trasporto marittimo a corto raggio con i paesi vicini.

(14)

In effetti, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione procede anche all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti. In altri termini, la Commissione deve accertarsi che le norme in materia di aiuti di Stato siano applicate in modo uniforme a tutti i regimi esistenti negli Stati membri. In particolare, propone a questi ultimi le misure utili imposte dallo sviluppo progressivo o dal funzionamento del mercato comune, allorché entrano in vigore norme comunitarie più restrittive. Per contro, la Commissione non può mantenere, in virtù di una decisione finale condizionale adottata in precedenza, restrizioni su un regime di uno Stato membro, quando gli altri Stati membri che adottano regimi analoghi non siano soggetti alle stesse restrizioni.

3.3.   Vantaggio della modifica

(15)

La soluzione che consiste nel modificare la decisione finale consentirebbe di anticipare l’applicazione dei nuovi orientamenti comunitari al regime esistente in Francia a favore dell’apertura di linee di trasporto marittimo a corto raggio, prima del termine ultimo previsto dalla Commissione nei nuovi orientamenti comunitari (30 giugno 2005) entro il quale gli Stati devono rendere conformi tutti i regimi esistenti con le nuove norme comunitarie adottando le opportune misure.

4.   CONCLUSIONI

(16)

In conclusione, la Commissione ritiene che si debba modificare la decisione 2002/610/CE. La modifica proposta permetterà alla Francia di allineare il suo regime alle disposizioni previste dai nuovi orientamenti comunitari per quanto riguarda le linee di trasporto marittime tra un porto francese e un porto di un altro Stato membro e consentirà altresì di presentare i progetti di aiuti a favore delle linee di trasporto marittimo tra due porti francesi alle condizioni previste dai nuovi orientamenti comunitari. Più in generale, la modifica consentirà alla Francia di attuare il regime in condizioni identiche a quelle prevalenti, in virtù degli stessi orientamenti, in tutti gli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione 2002/610/CE è aggiunto il terzo comma seguente:

«La Francia subordina la concessione dei singoli aiuti nell’ambito del presente regime al rispetto del capitolo 10 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo (6).

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 196 del 25.7.2002, pag. 31.

(2)  GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.

(3)  GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5.

(4)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1. Tale regolamento istituisce il programma Marco Polo che consente alla Commissione di concedere un contributo finanziario della Comunità a progetti di apertura di linee marittime a corto raggio per trasferire una parte del traffico merci dalla strada alla via marittima. In particolare, l’articolo 9 di tale regolamento precisa che «Il contributo finanziario comunitario alle azioni definite dal programma non esclude la concessione alla stessa azione di aiuti di Stato a livello nazionale, regionale o locale, purché tali aiuti siano compatibili con il regime degli aiuti di Stato prescritto dal trattato e nei limiti fissati per ciascun tipo di azione rispettivamente all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 7, paragrafo 3».

(5)  Nel caso di finanziamenti comunitari o di ammissibilità a diversi regimi di aiuto, il massimale del 30 % si applica al totale cumulato di aiuto/sostegno finanziario. Va notato che l’intensità dell’aiuto è la stessa stabilita per le azioni di trasferimento modale previste dal programma Marco Polo: cfr. articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1382/2003.

(6)  GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3