2.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2008

relativa all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica

[notificata con il numero C(2008) 4211]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/698/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 14, 15, 16 e l’articolo 19, punto i),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (2), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

Il Sudafrica è inserito nell’allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (4).

(3)

A seguito di un'ispezione veterinaria della Commissione in Sudafrica, la situazione in materia di polizia sanitaria è risultata essere sotto l'adeguato controllo di servizi veterinari ben strutturati e organizzati.

(4)

La durina è endemica in alcune zone del Sudafrica; tuttavia la Western Cape Province ne è indenne da oltre sei mesi. Il Sudafrica è ufficialmente indenne da morva, encefalomielite equina (di tutti di tipi), anemia infettiva del cavallo e stomatite vescicolosa da oltre sei mesi.

(5)

Le autorità veterinarie del Sudafrica si sono impegnate a comunicare per via elettronica alla Commissione e agli Stati membri entro 24 ore la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, così come eventuali modifiche nella politica di vaccinazione e, in tempi adeguati, nella politica di importazione degli equidi.

(6)

Le autorità veterinarie del Sudafrica hanno fornito alcune garanzie in ordine ai cavalli registrati destinati all'ammissione temporanea o all'importazione definitiva nella Comunità.

(7)

Le condizioni di polizia sanitaria dovrebbero essere stabilite in base alla relativa situazione sanitaria del paese terzo considerato. Dati i vincoli inerenti al controllo degli spostamenti e alla quarantena in Sudafrica, nella presente decisione si fa esclusivo riferimento all'ammissione temporanea e alle importazioni di cavalli registrati.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La regionalizzazione del Sudafrica con riguardo all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati si applica a condizione che siano rispettate le garanzie supplementari specificate nell'allegato I.

Articolo 2

La decisione 97/10/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2)  GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9.

(3)  Cfr. allegato III.

(4)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Garanzie supplementari riferite alla regionalizzazione del Sudafrica ai fini dell'ammissione temporanea e dell'importazione nella Comunità di cavalli registrati

1.   Le malattie seguenti sono soggette a notifica obbligatoria in Sudafrica:

 

Peste equina (AHS), morva, durina, encefalomielite equina di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana, anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, carbonchio e rabbia.

 

L'intera Western Cape Province è dichiarata «zona di controllo della peste equina» conformemente a quanto disposto dalla legge sulle malattie degli animali («Animal Disease Act»). Con riguardo alla regionalizzazione inerente alla peste equina, il territorio della Western Cape Province è suddiviso in una zona indenne da peste equina, una zona di sorveglianza e una zona di protezione.

 

Nella Western Cape Province la peste equina è considerata una malattia soggetta a vigilanza («controlled disease»).

2.   Regionalizzazione

2.1.   Zona indenne da peste equina

L'area metropolitana di Città del Capo costituisce la zona indenne da peste equina ed è così definita:

:

limite settentrionale

:

Blaauwberg Road (M 14),

:

limite orientale

:

Koeberg Road (M 14), Plattekloof Road (M 14), N7 Highway, NI Highway e M5 Highway,

:

limite meridionale

:

Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive fino alla Newslands Forestry Station e, attraverso la Echo Gorge della Table Mountain, alla Camps Bay,

:

limite occidentale

:

linea litoranea dalla Camps Bay alla Blaauwberg Road.

2.2.   Zona di sorveglianza della peste equina

La zona indenne da peste equina è circondata da una zona di sorveglianza larga almeno 50 chilometri, comprendente le circoscrizioni di Città del Capo, Vredenburg, Hopefield, Mooreesburg, Malmesbury, Wellington, Paarl, Stellenbosch, Kuilsrivier, Goodwood, Wynberg, Simonstown, Somerset West, Mitchell's Plain e Strand ed è delimitata dal Berg Rivier a nord, dalle Hottentots Holland Mountains a est e dalla costa a sud e a ovest.

2.3.   Zona di protezione dalla peste equina:

La zona di sorveglianza è circondata da una zona di protezione larga almeno 100 chilometri, comprendente le circoscrizioni di Clanwilliam, Piketberg, Ceres, Tulbagh, Worcester, Caledon, Hermanus, Bredasdorp, Robertson, Montagu e Swellendam.

2.4.   Zona infetta da peste equina

La parte del territorio del Sudafrica non compresa nella Western Cape Province e la parte della Western Cape Province al di fuori della zona indenne da peste equina e della zona di protezione e di sorveglianza, comprendente le circoscrizioni di Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, Beaufort West e Murraysburg.

3.   Vaccinazioni

3.1.   Nella zona indenne e nella zona di sorveglianza non è permessa alcuna vaccinazione sistematica contro la peste equina.

Tuttavia, a titolo derogatorio, il direttore del servizio di polizia veterinaria del ministero dell'Agricoltura del Sudafrica può autorizzare la vaccinazione, eseguita, con un vaccino AHS polivalente registrato, esclusivamente da un veterinario o da un tecnico di polizia veterinaria autorizzato alle dipendenze del governo e conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso, dei cavalli destinati a uscire dalla zona indenne o dalla zona di sorveglianza, a condizione che tali cavalli non escano dall'azienda fino al momento della partenza per una destinazione al di fuori della zona indenne e della zona di sorveglianza e che la vaccinazione sia indicata nel passaporto.

3.2.   Se cavalli registrati vengono vaccinati contro la peste equina al di fuori della zona indenne e della zona di sorveglianza, tale vaccinazione è eseguita, con un vaccino AHS polivalente registrato, esclusivamente da un veterinario o da un tecnico di polizia veterinaria autorizzato alle dipendenze del governo e conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso, e viene inoltre indicata sul passaporto.

4.   Registrazione delle aziende e identificazione degli equidi

4.1.   All'interno della zona indenne, tutte le aziende, intese ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE, sono identificate, registrate e soggette alla vigilanza dell'ufficiale veterinario di zona.

4.2.   Tutti gli equidi che si trovano nella zona indenne sono identificati e iscritti in registri nei quali sono riportate informazioni riguardanti gli spostamenti e l'anamnesi clinica e vaccinale degli animali.

5.   Controllo degli spostamenti

5.1.   È vietato qualsiasi movimento di equidi dalla zona infetta alla zona di protezione, alla zona di sorveglianza e alla zona indenne, come pure qualsiasi movimento di equidi dalla zona di protezione alla zona di sorveglianza e alla zona indenne, nonché qualsiasi movimento di equidi dalla zona di sorveglianza alla zona indenne.

5.2.   In deroga ai divieti di cui al punto 5.1, equidi diversi dai cavalli registrati possono passare dalla zona infetta alla zona di protezione, alla zona di sorveglianza e alla zona indenne, come pure dalla zona di protezione alla zona di sorveglianza e alla zona indenne, nonché dalla zona di sorveglianza alla zona indenne, ma esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE.

5.2.1.   I mesi di giugno, luglio e agosto corrispondono al periodo sicuro con riguardo all'attività degli insetti vettori ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 90/426/CEE.

5.2.2.   Quando escono dalla quarantena gli equidi sono adeguatamente identificati.

5.2.3.   Ferme restando le disposizioni del punto 5.2, gli equidi da macello non possono entrare nella zona indenne e sono ammessi nella zona di sorveglianza sotto la vigilanza di un veterinario ufficiale, esclusivamente per essere immediatamente abbattuti presso macelli determinati.

5.3.   In deroga a quanto disposto al punto 5.1, lo spostamento di cavalli registrati dalla zona infetta alla zona di protezione può essere consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.3.1.

Il cavallo viene identificato mediante un passaporto nel quale sono riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.3.2.

Lo spostamento del cavallo è previamente notificato, dal veterinario ufficiale che rilascia il certificato, al veterinario ufficiale del distretto di destinazione.

5.3.3.

Il cavallo è scortato da un certificato che forma parte del passaporto ed è rilasciato, nella sede di origine, da un veterinario ufficiale, inteso ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 90/426/CEE.

5.3.4.

Il certificato attesta che il cavallo:

è stato sottoposto a esame clinico nelle 48 ore precedenti la spedizione, senza evidenziare sintomi di malattie,

durante gli ultimi 15 giorni non è venuto a contatto (per quanto si possa accertare) con altri equidi colpiti da malattie infettive o contagiose,

non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario,

non proviene da un'azienda nella quale sia stato registrato qualche caso di peste equina durante gli ultimi 60 giorni,

è stato vaccinato contro la peste equina non meno di 60 giorni e non più di 24 mesi prima dell'entrata nella zona di protezione, e tale vaccinazione è stata eseguita da un veterinario che ha somministrato vaccino AHS polivalente registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso.

5.4.   In deroga a quanto disposto al punto 5.1, lo spostamento di cavalli registrati dalla zona infetta o dalla zona di protezione alla zona di sorveglianza può essere consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.4.1.

Il cavallo è identificato mediante un passaporto nel quale sono riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.4.2.

Lo spostamento del cavallo viene previamente notificato, dal veterinario ufficiale che rilascia il certificato, al veterinario ufficiale del distretto di destinazione.

5.4.3.

Il cavallo è scortato da un certificato che forma parte del passaporto ed è rilasciato, nella sede di origine, da un veterinario ufficiale, inteso ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 90/426/CEE.

5.4.4.

Il certificato attesta che il cavallo:

è stato sottoposto a esame clinico nelle 48 ore precedenti la spedizione, senza evidenziare sintomi di malattie,

durante gli ultimi 15 giorni non è venuto a contatto (per quanto si possa accertare) con altri equidi colpiti da malattie infettive o contagiose,

non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario,

non proviene da un'azienda nella quale sia stato registrato qualche caso di peste equina durante gli ultimi 60 giorni,

è stato vaccinato contro la peste equina non meno di 60 giorni e non più di 24 mesi prima dell'entrata nella zona di sorveglianza, e tale vaccinazione è stata eseguita da un veterinario che ha somministrato vaccino AHS polivalente registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso.

5.5.   In deroga a quanto disposto al punto 5.1, lo spostamento di cavalli registrati nella zona indenne può essere consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.5.1.

Cavalli registrati possono essere spostati dalla zona infetta o dalla zona di protezione o dalla zona di sorveglianza alla zona indenne nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.5.1.1.

Il cavallo viene identificato mediante un passaporto nel quale sono riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.5.1.2.

Lo spostamento del cavallo viene previamente notificato, dal veterinario ufficiale che rilascia il certificato, al veterinario ufficiale del distretto di destinazione.

5.5.1.3.

Il cavallo è scortato da un certificato che forma parte del passaporto ed è rilasciato, nella sede di origine, da un veterinario ufficiale, inteso ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 90/426/CEE.

5.5.1.4.

Il certificato attesta che il cavallo:

è stato sottoposto a esame clinico nelle 48 ore precedenti la spedizione, senza evidenziare sintomi di malattie,

durante gli ultimi 15 giorni non è venuto a contatto (per quanto si possa accertare) con altri equidi colpiti da malattie infettive o contagiose,

non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario,

non proviene da un'azienda nella quale sia stato registrato qualche caso di peste equina durante gli ultimi 60 giorni,

se originario di una zona posta al di fuori della zona di sorveglianza, è stato

i)

vaccinato contro la peste equina non meno di 60 giorni e non più di 24 mesi prima dell'entrata nella zona indenne e tale vaccinazione è stata eseguita da un veterinario che ha somministrato un vaccino polivalente registrato conformemente alle prescrizioni del fabbricante dello stesso; oppure

ii)

importato dal territorio di un paese o dalla parte del territorio regionalizzati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, considerati indenni dalla peste equina a norma della legislazione comunitaria, ed è stato trasportato per via aerea in condizioni di protezione dai vettori di infezione dall'aeroporto di Johannesburg alla zona indenne dalla peste equina.

5.5.1.5.

In deroga alle disposizioni di cui al quinto trattino del punto 5.5.1.4, le autorità competenti possono, in casi eccezionali stabiliti dalla legislazione nazionale o locale del paese esportatore, autorizzare specificamente il trasporto di un cavallo registrato dalla zona infetta, di protezione o di sorveglianza nella zona indenne, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

il cavallo è trasportato direttamente dalla stazione di quarantena riconosciuta a tale scopo nella zona indenne,

il trasporto è effettuato in condizioni di protezione dai vettori di infezione, tenuto conto di fattori di riduzione del rischio quali la stagione o l'ora del giorno indenni dai vettori di infezione, l'applicazione di repellenti, la copertura dell'animale e la ventilazione forzata nel mezzo di trasporto,

il cavallo è isolato per almeno 40 giorni nella stazione di quarantena protetta dai vettori di infezione,

durante il periodo di isolamento il cavallo è sottoposto a test della peste equina effettuati conformemente all'allegato D della direttiva 90/426/CEE due volte su campioni di sangue prelevati a un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni, il secondo dei quali prelevato nei 10 giorni che precedono l'uscita dalla stazione di quarantena, con risultati negativi se il cavallo non era stato vaccinato o senza aumento del livello di anticorpi se il cavallo era stato precedentemente vaccinato.

5.5.2.

In deroga a quanto disposto al punto 5.5.1, le competenti autorità veterinarie possono autorizzare l'ammissione temporanea nella zona indenne di un cavallo registrato proveniente da un'azienda determinata della zona di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.5.2.1.

Il cavallo è scortato da un passaporto nel quale sono riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.5.2.2.

Il cavallo è marchiato in modo da consentire un agevole controllo d'identità in base al quale sia possibile stabilire una correlazione tra l'animale e il passaporto.

5.5.2.3.

L'autorizzazione figura nel passaporto e viene ritirata qualora non risultino più soddisfatte le condizioni in base alle quali è stata rilasciata.

5.5.2.4.

Il cavallo non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario.

5.5.2.5.

L'azienda determinata della zona di sorveglianza è inserita in un programma di monitoraggio equivalente a quello svolto nella zona indenne.

5.5.2.6.

Il cavallo può giungere esclusivamente nell'arco di tempo che va da due ore dopo l'alba a due ore prima del tramonto dello stesso giorno.

5.5.2.7.

Il cavallo è tenuto separato da altri equidi con diverso stato sanitario.

5.5.3.

In deroga a quanto disposto al punto 5.5.1, le competenti autorità veterinarie possono autorizzare la riammissione in un'azienda della zona indenne di un cavallo registrato che ritorni dopo uno spostamento temporaneo presso aziende determinate della zona di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.5.3.1.

Il cavallo è scortato da un passaporto nel quale sono riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.5.3.2.

L'autorizzazione figura nel passaporto e viene ritirata qualora non risultino più soddisfatte le condizioni in base alle quali è stata rilasciata.

5.5.3.3.

Il cavallo non ritorna da una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario.

5.5.3.4.

L'azienda determinata della zona di sorveglianza è inserita in un programma di monitoraggio equivalente a quello svolto nella zona indenne.

5.5.3.5.

Il cavallo può essere spostato dalla zona indenne alla zona di sorveglianza e da quest'ultima alla zona indenne esclusivamente nell'arco di tempo che va da due ore dopo l'alba a due ore prima del tramonto dello stesso giorno.

5.5.3.6.

Il cavallo è tenuto separato da altri equidi con diverso stato sanitario.

6.   Monitoraggio

6.1.   Nella zona indenne e nella circostante zona di sorveglianza viene praticato un monitoraggio costante.

6.2.   Un monitoraggio siero-epidemiologico mensile della peste equina è effettuato su almeno 60 cavalli di controllo non vaccinati distribuiti su tutto il territorio della zona indenne e della zona di sorveglianza allo scopo di determinare l'assenza della peste equina nella zona indenne e nella zona di sorveglianza. I risultati del monitoraggio sono comunicati mensilmente alla Commissione.

6.3.   Nella zona indenne, per tutti i casi di mortalità equina la cui causa sospetta sia una malattia infettiva e per tutti i casi di mortalità di cavalli di controllo identificati, viene eseguita una necroscopia ufficiale i cui risultati devono essere confermati mediante procedure diagnostiche riconosciute e comunicati alla Commissione.

7.   Requisiti in materia di permanenza

7.1.   I cavalli registrati destinati a essere importati in via definitiva nella Comunità devono essere rimasti nel paese di spedizione almeno 90 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 90 giorni oppure da quando sono giunti nel paese se sono stati importati direttamente dalla Comunità nel corso degli ultimi 90 giorni precedenti la certificazione per l'esportazione nella Comunità, e devono essere rimasti nella zona indenne per almeno 60 giorni, o dalla nascita se di età inferiore ai 60 giorni, oppure ininterrottamente dalla loro entrata in detta zona se sono stati direttamente importati nella zona indenne dalla Comunità durante i 60 giorni precedenti la certificazione per l'esportazione nella Comunità.

7.2.   I cavalli registrati destinati all'ammissione temporanea nella Comunità devono essere rimasti, durante i 60 giorni immediatamente precedenti l'esportazione verso la Comunità, in aziende poste sotto vigilanza veterinaria:

nella zona indenne, oppure

in uno Stato membro, se sono importati in una zona indenne del Sudafrica in provenienza diretta da uno Stato membro, oppure

nel territorio o parte di territorio di un paese terzo riconosciuto dalla Comunità ai fini dell'ammissione temporanea o dell'importazione definitiva di cavalli registrati a norma della direttiva 90/426/CEE, se sono stati direttamente importati nella zona indenne del Sudafrica nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione definitiva in Stati membri della Comunità di cavalli registrati provenienti direttamente dal paese terzo di cui trattasi.

8.   Requisiti in materia di quarantena

8.1.   I cavalli registrati destinati all'importazione o all'ammissione temporanea nella Comunità devono, prima dell'esportazione, trascorrere 40 giorni in isolamento presso una stazione di quarantena ufficialmente riconosciuta e protetta contro i vettori di infezione. Tale periodo rientra obbligatoriamente nel prescritto periodo di permanenza nella zona indenne.

8.2.   Durante il periodo di isolamento, il cavallo è confinato in locali protetti contro i vettori di infezione almeno a partire da due ore prima del tramonto e fino a due ore dopo l'alba del giorno seguente. Qualora fosse necessario l'esercizio fisico, esso ha luogo entro il perimetro definito della stazione di quarantena, sotto la vigilanza del veterinario ufficiale, previa applicazione all'animale di efficaci repellenti contro gli insetti prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento rispetto ad altri equidi che non vengano preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per l'ammissione temporanea e per l'importazione nella Comunità.

8.3.   Per il momento, soltanto la stazione di quarantena di Montagu Gradens e il Kenilworth Racecourse sono stati individuati ai fini della creazione dei pertinenti impianti di quarantena nella zona metropolitana indenne di Città del Capo. Le autorità veterinarie hanno avviato la procedura di notifica alla Commissione e agli Stati membri del riconoscimento di altre stazioni di quarantena.

9.   Requisiti in materia di analisi

9.1.   Durante il periodo di isolamento si provvede all'esecuzione delle analisi cliniche relative alla peste equina, alla durina, alla morva, all'encefalosi equina e a qualsiasi altra malattia, se così previsto nei pertinenti certificati di polizia sanitaria; i risultati vengono riportati nel certificato.

9.2.   Tutte le analisi cliniche sono eseguite presso un laboratorio riconosciuto.

10.   Il certificato di polizia sanitaria è rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale della stazione di quarantena.

11.   Se effettuato per via aerea, il trasporto dei cavalli registrati dalla stazione di quarantena all'aereo viene effettuato in condizioni tali da garantire la protezione contro i vettori di infezione. Tali condizioni vengono mantenute per tutta la durata del viaggio.

12.   In caso di trasporto marittimo dei cavalli registrati si applicano le seguenti condizioni:

Le navi che trasportano cavalli registrati dal porto di Città del Capo a un porto della Comunità riconosciuto in conformità della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (1) come posto d'ispezione frontaliero per l'esecuzione di controlli veterinari per i cavalli registrati non devono in alcun momento, tra la partenza e l'arrivo a destinazione, fare scalo in un porto situato sul territorio o su parte del territorio di un paese terzo non riconosciuto ai fini dell'importazione di equidi nella Comunità. Il capitano della nave attesta l'osservanza di tali condizioni compilando la dichiarazione contenuta nell'allegato II.


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.


ALLEGATO II

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ALLEGATO III

Decisione abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

Decisione 97/10/CE della Commissione

(GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9)

 

Decisione 2001/622/CE della Commissione

(GU L 216 del 10.8.2001, pag. 26)

limitatamente all’articolo 2 e all’allegato

Decisione 2003/541/CE della Commissione

(GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41)

limitatamente all’articolo 3 e agli allegati III e IV

Decisione 2004/117/CE della Commissione

(GU L 36 del 7.2.2004, pag. 20)

limitatamente all’articolo 3 e all’allegato III


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 97/10/CE

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articoli da 2 a 5

Articolo 2

Articolo 6

Articolo 3

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato II

Allegato III

Allegato IV