2.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

relativa all’aiuto di Stato C 13/07 (ex NN 15/06 e N 734/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di New Interline

[notificata con il numero C(2008) 1321]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/697/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) conformemente a detti articoli,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, con lettera del 23 febbraio 2006, una misura di aiuto per il salvataggio a favore di New Interline SpA (di seguito «New Interline»). Alla misura, registrata con il riferimento NN 15/06, è stata data esecuzione il 13 febbraio 2006, ossia prima della notifica. La Commissione ha richiesto informazioni complementari con lettera del 4 aprile 2006, cui l’Italia ha risposto con lettera del 29 maggio 2006. La Commissione ha successivamente chiesto ulteriori informazioni con lettera del 28 luglio 2006, alla quale l’Italia ha risposto con lettere del 5 ottobre 2006 e del 6 novembre 2006.

(2)

Con notifica del 10 novembre 2006, registrata con il numero di riferimento N 734/06, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione un piano di ristrutturazione per New Interline. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 22 dicembre 2006, cui l’Italia ha risposto con lettera del 6 marzo 2007.

(3)

Con lettera del 25 aprile 2007, la Commissione ha informato l’Italia di aver deciso, in data 24 aprile 2007, che l’aiuto per il salvataggio che l’Italia aveva concesso a New Interline era compatibile con il mercato comune qualora fosse stato applicato per sei mesi. In merito alla proroga dell’aiuto per il salvataggio oltre detto periodo di sei mesi, nonché in merito all’aiuto per la ristrutturazione, la Commissione aveva deciso di avviare un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

(4)

La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni. Nessuna informazione è tuttavia pervenuta da parte degli interessati.

(5)

Con lettera del 30 maggio 2007, le autorità italiane hanno informato la Commissione che New Interline era in liquidazione volontaria e che intendevano ritirare la notifica dell’aiuto per la ristrutturazione. Con lettera del 9 ottobre 2007 le autorità italiane hanno confermato il ritiro della notifica.

(6)

Con lettera del 16 novembre 2007 la Commissione ha invitato l’Italia a fornire ulteriori informazioni in merito alle norme della procedura di liquidazione volontaria, con particolare riguardo alle conseguenze per i creditori di New Interline. L’Italia ha risposto con lettera del 28 gennaio 2008.

2.   AIUTI PER IL SALVATAGGIO

(7)

La misura di aiuto per il salvataggio consiste in una garanzia concessa dal ministero italiano dello Sviluppo economico su un prestito bancario dell’importo di 2,75 Mio EUR. La garanzia è stata originariamente concessa per un periodo di sei mesi, ossia dal 6 marzo 2006 al 6 settembre 2006. La Commissione è stata tuttavia informata che la garanzia non è stata revocata alla scadenza di tale termine.

(8)

In base al punto 25, lettera c) degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2) (di seguito «gli orientamenti»), in caso di aiuto non notificato lo Stato membro interessato deve presentare alla Commissione, entro sei mesi dalla prima attuazione della misura, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata.

(9)

Nella sua decisione del 24 aprile 2007, la Commissione ha sottolineato che l’aiuto per il salvataggio non era stato revocato dopo il periodo iniziale di sei mesi e che l’Italia non aveva presentato un piano di ristrutturazione entro tale periodo. Nella decisione la Commissione ha pertanto dichiarato che l’aiuto era compatibile con il mercato comune come aiuto per il salvataggio nella misura in cui fosse stato limitato a sei mesi, in quanto esso rispettava tutte le condizioni, tranne quella di cui al punto 25, lettera c), degli orientamenti. Tuttavia, poiché l’aiuto per il salvataggio era stato prorogato oltre i sei mesi iniziali, la Commissione nutriva dubbi sulla sua compatibilità ed ha pertanto deciso di avviare il procedimento di cui al punto 27 degli orientamenti (3).

(10)

La Commissione, nella suddetta decisione, ha inoltre sottolineato che avrebbe valutato se l’aiuto per il salvataggio illegittimamente prorogato potesse essere considerato compatibile su altre basi ai sensi del punto 20 degli orientamenti. In base a tale punto esisteva la possibilità che l’aiuto per il salvataggio potesse essere considerato un aiuto per la ristrutturazione.

(11)

Va tuttavia osservato che l’Italia ha successivamente ritirato la notifica relativa all’aiuto per la ristrutturazione. Pertanto la Commissione non può più fondarsi su elementi — in particolare su un piano di ristrutturazione — idonei a garantire il ripristino della redditività o su misure compensative idonee a mitigare gli effetti negativi dell’aiuto, che consentano di considerare l’aiuto per il salvataggio illegittimamente prorogato come un aiuto per la ristrutturazione compatibile con il mercato comune.

(12)

Di conseguenza la Commissione deve concludere che la garanzia di 2,75 Mio EUR concessa a New Interline dalle autorità italiane è incompatibile con il mercato comune a norma degli orientamenti nella misura in cui è stata prorogata oltre il 6 settembre 2006.

(13)

L’aiuto per il salvataggio, pari a 2,75 Mio EUR, deve dunque essere recuperato dall’Italia presso l’impresa beneficiaria, New Interline.

(14)

A tale riguardo, l’Italia ha informato la Commissione con lettera del 28 gennaio 2008 che il 4 maggio 2007 le autorità italiane hanno rimborsato, al posto di New Interline, il valore totale del prestito più gli interessi a Banca Antonveneta, che aveva concesso il prestito garantito dallo Stato. Successivamente, nel contesto della procedura di liquidazione volontaria, il 7 giugno 2007 le autorità italiane hanno chiesto all’Avvocatura distrettuale di Bari di iniziare le azioni volte alla soddisfazione del credito dello Stato nei confronti dell’impresa.

(15)

Il 18 novembre 2007 New Interline ha deciso di presentare al Tribunale di Bari istanza di ammissione ad una procedura di concordato preventivo che consente il pagamento dei creditori sotto il controllo del giudice. Tale procedura può sfociare nel proseguimento delle attività produttive da parte dell’impresa.

(16)

Nella presente fase, non è possibile sapere quale sarà l’esito del concordato preventivo. In ogni caso l’Italia dovrebbe comunque iscrivere immediatamente il proprio credito nell’ambito della procedura concorsuale, a prescindere dal tipo seguito.

(17)

Per il caso in cui l’esito di tale procedura determini il proseguimento delle attività di New Interline, la Commissione fa presente che, come specificato al punto 67 della comunicazione «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (di seguito «la comunicazione sul recupero») (4), le autorità responsabili dell’esecuzione della decisione possono appoggiare il piano di proseguimento delle attività unicamente se esso garantisce che l’aiuto sarà rimborsato integralmente entro i termini stabiliti nella decisione di recupero della Commissione. In particolare, lo Stato membro non può rinunciare parzialmente alla sua richiesta di recupero né può ammettere qualsiasi altra soluzione che non porti alla cessazione immediata dell’attività del beneficiario in mancanza del rimborso integrale e immediato dell’aiuto illegale. Pertanto, in assenza del rimborso completo dell’aiuto illegale, le autorità italiane dovrebbero adottare, entro il termine stabilito per l’esecuzione della presente decisione, tutte le misure a loro disposizione per opporsi al proseguimento delle attività di New Interline.

(18)

Va inoltre fatto presente che, ai sensi del punto 68 della comunicazione sul recupero, in caso di liquidazione di un’impresa, fintantoché l’aiuto non sia stato integralmente recuperato, lo Stato membro dovrebbe opporsi a qualsiasi trasferimento dei beni patrimoniali che non sia effettuato a condizioni di mercato e/o che sia organizzato per eludere la decisione di recupero. Ai fini del «corretto trasferimento di beni patrimoniali», lo Stato membro deve accertarsi che il vantaggio indebito creato dall’aiuto non sia trasferito all’acquirente dei beni. Ciò può verificarsi qualora i beni patrimoniali del beneficiario originale dell’aiuto siano trasferiti ad un terzo ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato oppure ad una società di salvataggio costituita per eludere l’ordine di recupero. In tal caso è necessario estendere l’ordine di recupero al terzo interessato in questione.

3.   AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE

(19)

La Commissione rileva che, in base all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (5), lo Stato membro interessato può ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione in merito all’aiuto. Nel caso in cui la Commissione abbia già avviato il procedimento di indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

(20)

L’Italia ha ritirato la notifica relativa all’aiuto per la ristrutturazione pari a 4,75 Mio EUR con lettera del 9 ottobre 2007. Secondo le informazioni disponibili, l’aiuto per la ristrutturazione non è stato concesso.

(21)

Di conseguenza, occorre chiudere il procedimento di indagine formale avviato dalla decisione succitata del 24 aprile 2007 in quanto è divenuto, in seguito al ritiro della notifica, privo di oggetto per quanto riguarda l’aiuto per la ristrutturazione notificato dall’Italia a favore di New Interline,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto per il salvataggio sotto forma di garanzia statale pari a 2,75 Mio EUR, illegalmente concesso dall’Italia in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a favore di New Interline SpA è incompatibile con il mercato comune nella misura in cui è stato prorogato oltre il 6 settembre 2006.

Articolo 2

1.   L’Italia procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono sei mesi dopo la data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   L’Italia garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

Per quanto riguarda l’aiuto per la ristrutturazione (ex N 734/06), il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato avviato con decisione della Commissione del 24 aprile 2007 è chiuso in conseguenza del ritiro della notifica intervenuto in data 9 ottobre 2007.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 120 del 31.5.2007, pag. 12.

(2)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(3)  Ai sensi del punto 27 degli orientamenti «la Commissione avvia il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nel caso in cui lo Stato membro non comunichi […] la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata, prima della scadenza del termine di 6 mesi».

(4)  GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.

(5)  GU C 83 del 27.3.1999, pag. 1.