2.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2008

che modifica la decisione della Commissione del 10 maggio 2007 relativa alle misure C 1/06 (ex NN 103/05) adottate dalla Spagna in favore di Chupa Chups

[notificata con il numero C(2008) 868]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/696/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha approvato una decisione, il 10 maggio 2007, relativa alle misure C 1/06 (ex NN 103/05) adottate dalla Spagna in favore di Chupa Chups (2).

(2)

Successivamente alla presentazione da parte di Chupa Chups SA (di seguito «Chupa Chups») di un ricorso dinnanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la decisione in questione, la Commissione ha concluso che aveva commesso un errore di valutazione per quanto riguarda la parte della misura 4 consistente nella concessione, effettuata nel 2003, di 800 000 EUR in base a un regime di aiuti regionali.

(3)

Al punto 43 della decisione impugnata, la Commissione osservava che il regime di aiuti regionali stabiliva che non era applicabile a imprese in difficoltà. Date le gravi perdite subite da Chupa Chups nel 2002 (22 078 000 EUR, ossia l’86,5 % del capitale sottoscritto alla fine dell’esercizio di bilancio) e visti i suoi risultati nel 2003, la Commissione aveva ritenuto che Chupa Chups dovesse essere considerata come un’impresa in crisi all’epoca in cui era stato concesso l’aiuto. La Commissione aveva concluso che questa parte dell’aiuto era quindi incompatibile con il mercato comune e che, di conseguenza, non poteva esservi data esecuzione.

(4)

Oggigiorno, la Commissione rileva invece che gli 800 000 EUR di aiuto regionale concessi nel 2003 in base al programma «Minería 2» rientrano in un regime di aiuto approvato (3). Inoltre, contrariamente alla sua prima valutazione effettuata all’inizio del procedimento d’indagine formale, la Commissione ritiene che Chupa Chups ottemperasse ai criteri applicabili per detto aiuto dato che, al momento della concessione, non era un’impresa in difficoltà (4). In particolare:

a)

malgrado le gravi perdite di 22 078 000 EUR subite nel 2002, alla fine di detto esercizio di bilancio i conti di Chupa Chups continuavano a registrare riserve ammontanti a 59 930 000 EUR. Dette riserve erano sufficienti per assorbire la totalità delle perdite e quindi i risultati negativi non hanno avuto alcun impatto sul capitale sottoscritto dell’impresa, che era di 12 Mio EUR. D’altro canto, una volta dedotte le perdite del 2002, le risorse proprie di Chupa Chups ammontavano comunque a 49 850 000 EUR;

b)

la Commissione ritiene che molti degli indizi abituali di un’impresa in difficoltà, descritti al punto 6 degli orientamenti, non sussistessero nel periodo 2002-2003. In particolare, i risultati negativi seguivano una tendenza al ribasso (5), come del resto i debiti (sia a lungo che a breve termine) e l’ inventario delle scorte (6), mentre le spese finanziarie rimanevano stabili;

c)

infine, l’andamento positivo di Chupa Chups dal 2002-2003 ha evidenziato il fatto che l’impresa non si conformava ai criteri generali di cui al punto 4 degli orientamenti in base al quale si ritiene che un’impresa «sia in difficoltà qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine».

Di conseguenza la sovvenzione di 800 000 EUR concessa a Chupa Chups in base a detto regime di aiuti regionali deve costituire un aiuto compatibile.

(5)

Inoltre, nel ricorso si afferma che Chupa Chups non era un’impresa in crisi ai sensi del punto 5, lettera a) degli orientamenti comunitari del 1999 sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in crisi (7). Nel ricorso si sostiene che l’impresa è considerata in crisi qualora abbia perduto più della metà sul capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi.

(6)

Benché risulti che Chupa Chups avesse subito perdite corrispondenti a più della metà del suo capitale sottoscritto, nel caso di specie non è soddisfatto il criterio secondo il quale più della metà del capitale sottoscritto è sparito, giacché Chupa Chups disponeva di altre riserve.

(7)

La Commissione deve quindi riconsiderare la sua valutazione e modificare la decisione del 10 maggio 2007 per quanto concerne la valutazione della sovvenzione di 800 000 EUR inclusa nella misura 4.

(8)

Pertanto, la decisione del 10 maggio 2007 relativa alle misure C 1/06 (ex NN 103/05) adottate dalla Spagna in favore di Chupa Chups deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 10 maggio 2007 relativa alle misure C 1/06 (ex NN 103/05) adottate dalla Spagna in favore di Chupa Chups viene sostituito dal testo seguente:

«2.   L’aiuto di Stato di 800 000 EUR concesso nel 2003 sotto forma aiuto regionale in base al programma “Minería 2” è compatibile con il mercato comune.»

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(2)  GU L 244 del 19.9.2007, pag. 20. Notificata l’11 maggio 2007 con il riferimento C(2007) 1710.

(3)  Orden de 17 de diciembre de 2001 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras. Il programma «Minería 2» è stato approvato dalla Commissione il 27 novembre 2001 [riferimento C(2001) 3628].

(4)  Conformemente agli orientamenti comunitari del 1999 sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(5)  22,07 Mio EUR nel 2002 e 4,7 Mio EUR nel 2003.

(6)  28,7 Mio EUR nel 2002 e 23,29 Mio EUR nel 2003.

(7)  Cfr. la nota 1.