7.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

recante modifica della decisione 97/126/CE relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra

(2008/645/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione del Consiglio 97/126/CE (1) riguarda la conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (di seguito «l’accordo»).

(2)

A norma dell’articolo 31 dell’accordo è istituito un comitato congiunto responsabile della gestione dell’accordo e della sua corretta attuazione. A tal fine, il comitato formula raccomandazioni e prende decisioni a cui le parti contraenti danno esecuzione secondo le proprie norme. A tal fine, è opportuno che nella decisione 97/126/CE sia espressamente indicato che la Commissione è autorizzata ad adottare le modalità di attuazione eventualmente necessarie.

(3)

Le misure necessarie per l’attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del comitato congiunto istituito dall’articolo 31 dell’accordo dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/126/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Nella decisione 97/126/CE sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 3

Le modalità di attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del comitato congiunto istituito dall’articolo 31 dell’accordo sono adottate, ove necessario, dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.

Articolo 4

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»