5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2008
che modifica la decisione 2005/692/CE recante talune misure protettive contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi
[notificata con il numero C(2008) 3883]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/640/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito di un’epidemia di influenza aviaria causata da un ceppo virale H5N1 ad alta patogenicità e insorta nel dicembre 2003 nel Sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro l’influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione 2005/692/CE, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria in numerosi paesi terzi (3). |
(2) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di determinati prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati e abroga la decisione 2005/432/CE (4) ha autorizzato l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carni di pollame provenienti dalla provincia cinese di Shandong che abbiano subito un trattamento termico ad una temperatura minima di 70 °C. |
(3) |
Giacché tale tipo di trattamento termico è sufficiente a rendere inattivo il virus dell’influenza aviaria, il rischio zoosanitario rappresentato dai prodotti sottoposti a trattamento termico può essere considerato irrilevante. |
(4) |
Risulta quindi opportuno derogare alla sospensione dell’importazione di prodotti costituiti da o contenenti carni di pollame prevista dalla decisione 2005/692/CE, al fine di consentire le importazioni di tali prodotti a base di carni di pollame, a condizione che siano stati sottoposti a trattamento termico ai sensi della decisione 2007/777/CE. |
(5) |
La decisione 2005/692/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 2 della decisione 2005/692/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
1. Gli Stati membri sospendono l’importazione dalla Cina dei seguenti prodotti:
a) |
carni fresche di pollame; |
b) |
preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame; |
c) |
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame; |
d) |
uova per il consumo umano; nonché |
e) |
trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli. |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, a condizione che tale carne abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte 4 dell’allegato II alla decisione 2007/777/CE.»
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(3) GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/869/CE (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 104).
(4) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.